Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 28 giugno 2005 |
Ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario Gramoxone W reg. n. 0625, dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., a base di paraquat, a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti Visto l'art. 6 della legge 3 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il decreto ministeriale del 9 aprile 2004 di recepimento della direttiva 2003/112/CE della Commissione del 1° dicembre 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva paraquat nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario indicato nell'allegato al presente decreto ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del citato decreto 9 aprile 2004, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti nonche' all'adeguamento delle etichette conformemente alle nuove condizioni definite dall'art. 2, comma 4, del sopra citato decreto; Considerato che l'impresa titolare della registrazione dovra' presentare ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto 9 aprile 2004, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 194/95 entro il 31 gennaio 2007, pena la revoca dell'autorizzazione; Considerato altresi' che ai sensi dell'art. 4, del decreto ministeriale 9 aprile 2004 l'impresa dovra' anche provvedere alla presentazione, entro il 31 marzo di ogni anno fino al 2008, di un rendiconto sull'incidenza dei problemi sanitari per gli operatori e sulle ripercussioni per le lepri in una o piu' zone di utilizzazione significative, unitamente ai dati sulle vendite e ad uno studio sulla modalita' d'impiego; Rilevato che l'impresa ha ottemperato per l'anno 2005 al sopra citato obbligo presentando nei termini i dati previsti; Visto il parere espresso in data 16 settembre 2004 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva revisionata e iscritta nell'allegato I del citato decreto legislativo alle condizioni di iscrizione; Considerato che detta ri-registrazione provvisoria e' limitata alla data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del citato decreto legislativo 194/95 della sostanza attiva stessa; Visto l'art. 1 del citato decreto ministeriale del 9 aprile 2004 che indica il 31 ottobre 2014 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva paraquat nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente fino al 31 ottobre 2014 il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, fatto salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 2, comma 6, e dall'art. 4 del citato decreto 9 aprile 2004; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999; Decreta: Art. 1. 1. Il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, contenente la sostanza attiva paraquat, e' ri-registrato provvisoriamente fino al 31 ottobre 2014 alle condizioni stabilite dalla direttiva di iscrizione della sostanza attiva stessa riportate in etichetta. 2. Sono fatti salvi gli adempimenti stabiliti: dall'art. 2, comma 6, del decreto ministeriale 9 aprile 2004 circa la presentazione entro il 31 gennaio 2007, pena la revoca dell'autorizzazione, della documentazione di cui all'allegato III del decreto legislativo 194/95 per la valutazione del prodotto riportato in allegato al presente decreto; dall'art. 4, circa la presentazione, entro il 31 marzo di ogni anno fino al 2008, di un rendiconto sull'incidenza dei problemi sanitari per gli operatori e sulle ripercussioni per le lepri in una o piu' zone di utilizzazione significative, unitamente ai dati sulle vendite e ad uno studio sulla modalita' d'impiego. 3. Sono approvate quale parte integrante del decreto le etichette allegate, con le quali il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto deve essere posto in commercio. 4. L'impresa medesima e' tenuta a rietichettare od a fornire ai rivenditori un fac-simile di etichetta per le confezioni di prodotto eventualmente giacente sia presso i magazzini di deposito sia presso gli esercizi di vendita e ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego in conformita' alle nuove disposizioni. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 giugno 2005 Il direttore generale: Marabelli |
| Allegato Prodotto fitosanitario a base di paraquat ri-registrato provvisoriamente fino al 31 ottobre 2014:
===================================================================== Nome prodotto |n. reg. | Data reg. | Impresa - ===================================================================== GRAMOXONE W | 0625 |23 marzo 1976 |SYNGENTA CROP PROTECTION SPA ----> Vedere allegato da pag. 21 a pag. 23 <---- |
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