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| Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 8 luglio 2005 |  | Determinazione  del  tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1°  luglio-31  dicembre  2005,  ai mutui stipulati, nell'ambito degli interventi  di  ristrutturazione  ed  ammodernamento  del  patrimonio sanitario  pubblico,  in data anteriore al 29 marzo 1999. (Decreto n. 75284). |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE del Tesoro
 Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988),  il  quale,  nell'autorizzare  l'esecuzione  di  un  programma poliennale  di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento  tecnologico  del  patrimonio  sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per  l'importo  complessivo  di lire 30.000 miliardi, successivamente elevato  a lire 34.000 miliardi con legge n. 388/2000, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di  mutuo,  il  cui  onere  di  ammortamento  e' assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano  sono  autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa  ammissibile  risultante  dal  progetto,  con la B.E.I., con la Cassa  depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo  abilitati  secondo  modalita' e procedure da stabilirsi con decreto  del  Ministro  del  tesoro di concerto con il Ministro della sanita';
 Visto  l'art.  4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale  stabilisce  che  gli  oneri  derivanti dai mutui contratti per l'edilizia  sanitaria  ai  sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988,  nei  limiti  di  lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;
 Visto   l'art.   3   del  decreto  5 dicembre  1991,  e  successive modificazioni, con il quale e' stato stabilito che, per le operazioni di  mutuo  regolate  a  tasso  variabile,  di  cui  alle  leggi sopra menzionate,   la   misura   massima  del  tasso  di  interesse  annuo posticipato applicabile e' costituita dalla media aritmetica semplice del  rendimento effettivo medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti  ad  imposta,  comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal   Comitato  di  gestione  del  mercato  telematico  dei  depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;
 Considerato che, in virtu' del decreto 5 dicembre 1991 e successive modificazioni, al dato come sopra calcolato arrotondato se necessario per  eccesso  o  per  difetto allo 0,05% piu' vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;
 Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998, il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR e' l'EURIBOR;
 Vista  la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo  al  rendimento  effettivo  medio  lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di maggio 2005;
 Vista  la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato per il  mese  di maggio  2005  sul  circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365);
 Visto   che   i   parametri   suddetti,   da   utilizzarsi  per  la determinazione  del  tasso  di riferimento per le operazioni previste dall'art.  20  della  legge  n.  67/1988 e dall'art. 4, comma 7 della legge n. 500/1992, sono pari a:
 rendimento  effettivo  medio  lordo  del campione titoli pubblici soggetti ad imposta:
 3,090%;
 media   mensile   aritmetica   semplice   dei  tassi  giornalieri dell'EURIBOR  ACT/360  a  tre  mesi,  rilevato  sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): 2,155%;
 Ritenuti validi i dati sopra indicati;
 Considerato,  inoltre,  che  alla media mensile aritmetica semplice dei  tassi  giornalieri  dell'EURIBOR  va  aggiunta una maggiorazione dello 0,75;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Decreta:
 Il  costo  della  provvista  da  utilizzare  per  i mutui, previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'art. 4, comma 7, della  legge  23 dicembre  1992, n. 500, regolati a tasso variabile e stipulati  anteriormente  alla  data  del  29 marzo  1999, e' pari al 3,00%.
 In  conseguenza,  tenuto  conto  dello spread dello 0,80, la misura massima  del  tasso  di  interesse  annuo  posticipato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2005 e' pari al 3,80%.
 Il presente decreto sara' puhblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 8 luglio 2005
 Il direttore generale del Tesoro: Grilli
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