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| Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 2005 |  | Istituzione  del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista  la  legge  23 agosto  1998,  n. 400, concernente «Disciplina dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri»;
 Visto  il  regio  decreto  23 maggio  1924,  n. 827, concernente il regolamento   per   l'amministrazione   del   patrimonio   e  per  la contabilita' generale dello Stato;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2002, concernente «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
 Vista  la  legge  31 dicembre  1998,  n.  476, recante «Ratifica ed esecuzione   della   Convenzione  per  la  tutela  dei  minori  e  la cooperazione  in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione  di  minori  stranieri»,  con  la  quale, fra l'altro, viene istituita,  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, la Commissione  per le adozioni internazionali, quale autorita' centrale preposta all'attuazione della sopraindicata Convenzione;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n.   492,   «Regolamento   recante   norme   per   la   costituzione, l'organizzazione   ed  il  funzionamento  della  Commissione  per  le adozioni internazionali, a norma dell'art. 7, commi 1 e 2 della legge 31 dicembre  1998,  n. 476», nel quale sono indicate le modalita' per il   rilascio   agli   enti   autorizzati   dell'autorizzazione  allo svolgimento  di  procedure  di adozione per conto terzi, le modalita' operative  dei  medesimi e le conseguenti forme di controllo da parte dell'autorita' centrale;
 Visto il deposito da parte dell'Italia dello strumento di ratifica, in  data  18 gennaio  2000,  ai  sensi  dell'art.  46  comma  2 della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993, dal quale consegue l'entrata in vigore della stessa;
 Visti  i  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002 e del 6 maggio 2005, con il quale il Ministro per le pari  opportunita'  e'  stato  delegato  ad esercitare le funzioni di indirizzo politico nella materia delle adozioni dei minori stranieri, in  raccordo  con  la  Commissione  per  le  adozioni internazionali, istituita   dalla   legge   31 dicembre  1998,  n.  476  ed  operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Visto l'art. 10, comma 1, lettera l-bis) del decreto del Presidente della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo   unico   sulle   imposte  dei  redditi»,  ove  si  prevede  la deducibilita'  del  «50%  delle spese sostenute dai genitori adottivi per  l'espletamento  della  procedura  di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184»;
 Vista  la risoluzione n. 77/E dell'Agenzia delle entrate, direzione centrale  normativa  e  contenzioso  del  28 maggio  2004, contenente modalita'  interpretative  sull'applicazione  dell'art.  10, comma 1, lettera   l-bis)   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
 Vista  la  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri emanata  in data 4 aprile 2003, relativa alla definizione di uniformi parametri di congruita' dei costi delle procedure di adozione;
 Visto  l'art.  1,  comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ove  si  prevede  la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei   Ministri,   del   «Fondo   per   il   sostegno  delle  adozioni internazionali»,  «finalizzato  al rimborso delle spese sostenute dai genitori  adottivi  per  l'espletamento  della  procedura di adozione disciplinata  dalle  disposizioni contenute nel capo I del titolo III della  legge  4 maggio  1983,  n. 184», nonche' la relativa dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005;
 Ritenuto  di  limitare  la  concessione  del  rimborso  ai  casi di adozione   autorizzati   nell'anno   2004,  in  considerazione  della irretroattivita' delle disposizioni;
 Visto l'art. 1, comma 349 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'istituzione delle nuove aliquote IRE;
 Considerata  la  necessita'  di  porre  in  essere  concrete azioni politiche  che  diano all'infanzia aiuto e assistenza particolari, in attuazione   del   dettato   costituzionale  e  dell'impegno  assunto dall'Italia   in   sede   di  dichiarazione  universale  dei  diritti dell'uomo;
 Ritenuto  che,  ai  fini  dell'individuazione  dell'ammontare e dei criteri  di  rimborso delle spese sostenute dalle coppie adottive, e' necessario escludere il cinquanta per cento delle spese sostenute per adozione,  deducibili  ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera l-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al  fine  di  evitare una sovrapposizione delle agevolazioni previste dalla legge;
 Considerato  che, lo stanziamento di Euro 10.000.000,00, previsto a copertura delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 152 della legge 30 dicembre  2004,  n. 311, consente il parziale rimborso delle spese sostenute dalle coppie adottive;
 Sulla  proposta  del Ministro per le pari opportunita', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 Decreta:
 Art. 1.
 Soggetti beneficiari
 1.  Ai  genitori  adottivi, residenti sul territorio nazionale, con reddito  complessivo  fino  a  70.000,00  euro, che abbiano adottato, secondo  le  disposizioni  contenute  nel capo I del titolo III della legge  4 maggio 1983, n. 184, uno o piu' minori stranieri per i quali sia  stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia nel  periodo  compreso  tra  il  1° gennaio ed il 31 dicembre 2004 e' concesso  il  rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della procedura di adozione, secondo le disposizioni del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. Modalita' di presentazione delle istanze
 1.  I  genitori  adottivi,  di cui all'art. 1 del presente decreto, presentano  istanza  congiunta  di rimborso delle spese sostenute per adozione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - commissione per le  adozioni  internazionali - entro il 31 agosto 2005, sul modello A allegato al presente decreto.
 2.  L'istanza  di  rimborso,  deve  essere  corredata  dai seguenti documenti:
 a) copia   dell'autorizzazione   all'ingresso  e  alla  residenza permanente in Italia del/i minore/i, rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali;
 b) certificazione  rilasciata,  ai  sensi  dell'art. 10, comma 1, lettera   l-bis)   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  dall'ente  autorizzato che ha curato la procedura  di  adozione,  attestante  le spese sostenute dai genitori adottivi;
 c) copia  della/e  dichiarazione/i dei redditi relativa agli anni di  riferimento  da cui si possa evincere la quota parte di spese per adozione ivi portata in deduzione;
 d) nel   caso   in   cui  l'adozione  sia  stata  conclusa  senza l'assistenza  di  un ente autorizzato, un'autocertificazione, resa ai sensi  dell'art.  46  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445 (corredata dalla documentazione contabile giustificativa),  attestante  che  le spese per le quali si chiede il rimborso  sono  state  sostenute  e  sono  riferibili  alla procedura adottiva   indicata  nell'autorizzazione  all'ingresso  di  cui  alla lettera a).
 3.  In  caso  di  adozione  pronunciata all'estero, riconosciuta in Italia  ai  sensi dell'art. 36, comma 4 della legge 31 dicembre 1998, n.  476,  i genitori adottivi devono allegare all'istanza di rimborso copia  del  provvedimento,  emesso  dal  tribunale  per  i  minorenni territorialmente  competente,  nonche'  copia della dichiarazione dei redditi  presentata  negli  anni  di  riferimento,  da  cui  si possa evincere  la  quota  parte  di  spese  per  adozione  ivi  portata in deduzione.
 4.  Le  istanze  presentate oltre il termine di cui al comma 1 sono inammissibili.
 |  |  |  | Art. 3. Ammontare e natura dei rimborsi
 1.  L'ammontare  delle  spese  rimborsabili, con esclusione del 50% delle  spese sostenute dai genitori adottivi, portate in deduzione ai sensi   dell'art.  10,  comma  1,  lettera  l-bis)  del  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' pari a:
 a) il  50  %  (fino  ad un limite massimo di Euro 5.000,00) per i genitori  adottivi  che  abbiano  un  reddito complessivo fino a Euro 29,000,00;
 b) il  30  %  (fino  ad un limite massimo di Euro 3.000,00) per i genitori  adottivi  che  abbiano  un reddito complessivo compreso tra Euro 29.000,00 e Euro 70.000,00.
 2.  Raccolte  tutte  le  istanze,  l'amministrazione effettuera' la ripartizione  delle  risorse secondo i criteri indicati nel comma 1 e nei  rigorosi  limiti della disponibilita' del Fondo, anche riducendo proporzionalmente le quote di cui al comma 1.
 3.  L'importo  del rimborso ricevuto non e' soggetto ad imposizione fiscale.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di controllo  ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 28 giugno 2005
 Il Presidente
 del Consiglio dei Ministri
 Berlusconi
 Il Ministro
 per le pari opportunita'
 Prestigiacomo
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Siniscalco Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2005 Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, registro n. 9, foglio n. 334
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere modello di pag. 7  <----
 |  |  |  | Allegato 1 (allegare alla domanda i documenti indicati nell'allegato 1)
 Documenti  da  allegare alla domanda di rimborso (per i residenti in Italia):
 1)  copia  dell'autorizzazione  all'ingresso  e  alla residenza permanente in Italia del/i minore/i, rilasciata dalla commissione per le adozioni internazionali;
 2)  certificazione  rilasciata, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera   l-bis)   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  dall'ente  autorizzato che ha curato la procedura  di  adozione,  attestante  le spese sostenute dai genitori adottivi;
 3) copia della/e dichiarazione/i dei redditi relativa agli anni di  riferimento  da cui si possa evincere la quota parte di spese per adozione ivi portata in deduzione;
 4)  autocertificazione,  resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (corredata della documentazione contabile giustificativa), ove si attesti che le spese  per le quali si chiede il rimborso riguardano la/e procedura/e adottiva/e indicata/e nella domanda di rimborso (solo nel caso in cui l'adozione   sia   stata  conclusa  senza  l'assistenza  di  un  ente autorizzato).
 Invece:  (per  i  cittadini  italiani  temporaneamente  residenti all'estero,  i quali hanno concluso l'adozione ai sensi dell'art. 36, comma  4  della  legge  n.  184/1983  come  modificata dalla legge n. 476/1998) i documenti da allegare sono:
 1) certificato attestante la residenza all'estero da almeno due anni;
 2) copia del provvedimento del tribunale per i minorenni da cui risulta  il  riconoscimento  dell'adozione e l'ordine di trascrizione nel registro di stato civile;
 3) copia della/e dichiarazione/i dei redditi relativa agli anni di  riferimento  da cui si possa evincere la quota parte di spese per adozione ivi portata in deduzione;
 4)  autocertificazione,  resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (corredata della  documentazione  contabile  giustificativa),  attestante che le spese  per le quali si chiede il rimborso riguardano la/e procedura/e adottiva/e indicata/e nella domanda di rimborso.
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