Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2005 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 21 giugno 2005
Integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04, in ottemperanza parziale alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 16 febbraio 2005, n. 531/05. (Deliberazione n. 122/05).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 21 giugno 2005;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
il decreto 20 luglio 2004 del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (di seguito: decreto 20 luglio 2004);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 21 dicembre 2001, n. 311/2001;
la deliberazione dell'Autorita' 6 maggio 2004, n. 69/2004;
la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);
la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 16 febbraio 2005, n. 531/05 (di seguito: sentenza n. 531/05);
la deliberazione dell'Autorita' 31 marzo 2005, n. 62/05 (di seguito: deliberazione n. 62/05);
il documento per la consultazione diffuso dall'Autorita' in data 29 luglio 2004, recante criteri per la determinazione delle tariffe per l'attivita' di distribuzione di gas naturale per il secondo periodo di regolazione;
il documento di consultazione 5 maggio 2005 recante integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04 e della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 settembre 2004, n. 173/04 (di seguito: documento di consultazione 5 maggio 2005);
Considerato che:
con la sentenza n. 531/05, il Tar Lombardia ha annullato parzialmente la deliberazione n. 170/04, in particolare l'art. 7, commi 7.1 e 7.2, e l'art. 8, nella parte in cui definiscono criteri che:
(a) non prevedono che il vincolo sui ricavi di distribuzione per il secondo periodo di regolazione sia calcolato tenendo conto degli investimenti che sono stati, e che saranno, effettuati dalle imprese successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;
(b) prevedono, ai fini dell'aggiornamento del vincolo sui ricavi, una percentuale di recupero di produttivita' costante per l'intera durata del periodo regolatorio;
con la deliberazione n. 62/05 l'Autorita' ha avviato un procedimento per l'adozione di un provvedimento che, a modifica dell'art. 7, commi 7.1 e 7.2, e dell'art. 8 della deliberazione n. 170/04, definisca le modalita' di calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione che tengano conto degli investimenti effettuati successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;
con la sopra richiamata deliberazione l'Autorita' ha disposto di mantenere per l'intero periodo di regolazione in corso, la disciplina relativa all'articolazione tariffaria per ambito, prevista dalla deliberazione n. 170/04;
nel documento di consultazione 5 maggio 2005 l'Autorita' ha prospettato i contenuti delle integrazioni e modifiche alla disciplina tariffaria per il secondo periodo di regolazione, articolati come segue:
(i) definizione di una disciplina di calcolo e aggiornamento del vincolo sui ricavi di distribuzione in regime ordinario che tenga conto degli investimenti effettuati successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004, e che si basi su dati verificabili e idonei a definire in modo certo la formazione del capitale investito;
(ii) determinazione dello specifico coefficiente &greco;e da applicare alla quota variabile della tariffa nazionale di riferimento, al fine di riconoscere all'impresa di distribuzione i benefici connessi alla variazione delle variabili di scala, per la quota parte del vincolo sui ricavi relativa ai costi operativi, a copertura forfettaria dell'incremento dei costi operativi connessi ai nuovi investimenti;
(iii) mantenimento dell'istituto del Fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione, introducendo un meccanismo che ne riduca l'intervento in maniera graduale fmo alla sua eliminazione al termine del periodo di regolazione;
(iv) modifica della tempistica di presentazione delle proposte tariffarie prevista dalla deliberazione n. 170/04;
(v) definizione di criteri che consentano la corretta determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione in conseguenza di riclassificaziom di infrastrutture di distribuzione in infrastrutture di trasporto, effettuate ai sensi della disciplina di prossima adozione da parte del Ministero delle attivita' produttive;
nell'ambito della consultazione, le osservazioni pervenute hanno evidenziato le seguenti esigenze:
(i) ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione, prevedere che:
le dismissioni siano valutate, ove disponibile la stratificazione temporale dei relativi cespiti, secondo la metodologia del costo storico rivalutato prevista dal regime individuale, senza tener conto di eventuali rivalutazioni o svalutazioni;
la quota ammortamento relativa ai nuovi investimenti sia riconosciuta a fronte del valore dei suddetti investimenti al lordo della quota ammortamento gia' riconosciuta sul capitale esistente;
per l'anno termico 2004-2005, gli investimenti riconosciuti siano quelli effettuati nell'esercizio 2003 e quelli entrati in esercizio nel secondo semestre dell'anno 2002, ove gli stessi possano essere oggettivamente determinati con riferimento al relativo bilancio e non siano gia' stati considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;
(ii) prevedere che il coefficiente &greco;e sia determinato a partire da ricavi convenzionali calcolati con riferimento ai parametri fisici relativi all'anno termico 2001-2002, originanti il valore della quota dei costi operativi ultima approvata;
(iii) mantenimento dell'istituto del Fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione, senza prevedere alcuna riduzione della sua entita', garantendo l'intervento transitorio a favore delle localita' ad «alto costo»;
Considerato che ai sensi dell'art. 9, comma 1, dei decreti 20 luglio 2004, l'Autorita' fissa i criteri per la copertura dei costi derivanti alle imprese di distribuzione per la realizzazione di progetti di' risparmio energetico;
Ritenuto che sia necessario:
al fine di dare ottemperanza alle statuizioni del Tar Lombardia riportate alla lettera (a) del primo considerato, apportare le modifiche al sistema tariffario delineato nella deliberazione n. 170/04, adottando una metodologia di calcolo del vincolo sui ricavi che tenga conto degli investimenti effettuati successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004, riconoscendo anche gli eventuali investimenti entrati in esercizio nel secondo semestre dell'anno 2002, ove gli stessi possano essere oggettivamente determinati con riferimento al relativo bilancio e non siano gia' stati considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;
al fine del riconoscimento dei nuovi investimenti di cui al precedente alinea, prevedere che le dismissioni possano essere valutate coerentemente con la metodologia prevista dal regime individuale e la quota ammortamento relativa ai nuovi investimenti sia riconosciuta a fronte del valore dei suddetti investimenti al lordo della quota ammortamento gia' riconosciuta sul capitale esistente;
alla luce delle modifiche introdotte a seguito del riconoscimento degli investimenti di cui al precedente alinea e del mantenimento per l'intero periodo di regolazione della disciplina relativa all'articolazione tariffaria per ambito prevista dalla deliberazione n. 170/04, modificare i criteri di calcolo del coefficiente &greco;e e la disciplina relativa al Fondo per la compensazione temporanea dei costi elevati di distribuzione, nonche' il termine di presentazione delle proposte tariffarie di distribuzione, tenuto conto delle osservazioni trasmesse dagli operatori;
al fine di evitare la remunerazione delle medesime infrastrutture mediante le tariffe di distribuzione e al contempo le tariffe di trasporto, definire fin d'ora criteri per la corretta determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione in conseguenza di riclassificazioni di infrastrutture di distribuzione in infrastrutture di trasporto, effettuate ai sensi della disciplina di prossima adozione da parte del Ministero delle attivita produttive;
prevedere il riconoscimento nel vincolo sui ricavi di un ammontare destinato al finanziamento di interventi di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, fissato prudenzialmente in circa 18 (diciotto) milioni di euro per l'anno termico 2005-2006;
Delibera:
1. di modificare e integrare la deliberazione 29 settembre 2004, n. 170/04, nei termini di seguito indicati:
a) all'art. 4, comma 4.3, le parole: «coefficiente &greco;ei di ambito», sono sostituite dalle parole: «coefficiente &greco;et,i di ambito»;
b) all'art. 4, il comma 4.4 e' sostituito dal seguente:
«4.4. Il coefficiente &greco;e «t,i», relativo all'i-esimo ambito, per l'anno termico t, e' calcolato sulla base della seguente formula:

----> Vedere formula di pag. 53 <----

dove:
VRD «t,i» e' la somma dei valori di VRD «t» delle localita' non in avviamento costituenti l'i-esimo ambito calcolati ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2 e 4, ovvero ai sensi dell'art. 9 del presente provvedimento;
QFNC e' la quota per il Fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione (di seguito: Fondo di compensazione), calcolato ai sensi dell'art. 12 del presente provvedimento;
RE e' l'ammontare per il Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, di cui all'art. 11, calcolato ai sensi del comma 4.5;
QF e' la quota tariffaria fissa indicata nella tabella 1;
NUA «t-2,i» e' la somma dei clienti attivi delle localita' costituenti l'i-esimo ambito alla data del 30 giugno dell'anno termico t-2, quando t rappresenta gli anni termici 2004-2005 e 2005-2006, ed alla data del 30 settembre dell'anno termico t-2, quando t rappresenta gli anni termici successivi;
RCTA «t-2,i» sono i ricavi convenzionali ottenuti applicando l'articolazione tariffaria per scaglioni di consumo di cui alla tabella 1 ai clienti attivi alla data del 30 giugno dell'anno termico t-2 quando t rappresenta gli anni termici 2004-2005 e 2005-2006, alla data del 30 settembre dell'anno termico t-2, quando t rappresenta gli anni termici successivi e ai corrispondenti consumi complessivi;
NUA «2001,i» e' la somma dei clienti attivi delle localita' a regime costituenti l'i-esimo ambito alla data del 30 giugno 2002, incrementata del numero dei clienti attivi delle localita' che terminano il periodo di avviamento, calcolato ai sensi dell'art. 7, comma 7.4;
RCTA «2001,i» sono i ricavi convenzionali ottenuti applicando l'articolazione tariffaria per scaglioni di consumo di cui alla tabella 1 ai clienti NUA «2001,i» come definiti al precedente alinea e ai consumi complessivi delle localita' a regime costituenti l'i-esimo ambito dell'anno termico 2001-2002, incrementati dei consumi delle localita' che terminano il periodo di avviamento, calcolato ai sensi dell'art. 7, comma 7.4.»;
c) all'art. 4, dopo il comma 4.4, sono inseriti i seguenti commi:
«4.5. Per l'anno termico 2004-2005 e 2005-2006 la componente RE e' calcolata moltiplicando 0,014563 euro/GJ per il gas distribuito nell'ambito nell'anno termico 2001-2002.
4.6. Nella localita' in avviamento, l'impresa di distribuzione applica la quota tariffaria fissa come riportata in tabella 1 e la quota tariffaria variabile ottenuta moltiplicando quella riportata in tabella 1 per un coefficiente liberamente determinato dall'impresa medesima.»;
d) all'art. 5, comma 5.1, le parole: «Entro il 31 marzo di ogni anno,», sono sostituite con le parole: «Entro il 30 giugno di ogni anno,» e le parole: «ai sensi dell'art. 8 o 9», sono sostituite dalle parole: «ai sensi dell'art. 7 o 9»;
e) all'art. 5, comma 5.2, le parole: «a partire dal secondo anno termico», sono sostituite dalle parole: «a partire dal terzo anno termico»;
f) all'art. 5, comma 5.3, le parole: «entro il 31 marzo di ogni anno,», sono sostituite con le parole: «entro il 30 giugno di ogni anno,»;
g) all'art. 5, dopo il comma 5.3, e' inserito il seguente comma:
«5.3.1. La proposta tariffaria che l'impresa di distribuzione trasmette all'Autorita' ai sensi del conima 5.1 e 5.3, e' corredata da:
a) la modulistica predisposta dagli uffici, comprensiva di una tabella riepilogativa degli incrementi patrimoniali annuali presentati complessivamente dall'esercente, distinti per categorie di cespiti, opportunamente compilata;
b) il prospetto di riconciliazione degli incrementi patrimoniali annuali presentati per localita', con gli incrementi patrimoniali risultanti dal bilancio sottoposto a revisione contabile, ovvero il preconsuntivo da sottoporre alla suddetta revisione, sottoscritto dal rappresentante legale dell'esercente.»;
h) all'art. 5, dopo il comma 5.4, e' inserito il seguente comma:
«5.4.1. L'Autorita' si riserva di valutare, anche successivamente all'approvazione delle proposte tariffarie formulate ed anche effettuando ispezioni presso le imprese di distribuzione in collaborazione con la Guardia di finanza, la correttezza delle proposte tariffarie formulate, anche valutando la congruenza tra i dati trasmessi ai fini tariffari con quelli trasmessi in ottemperanza agli obblighi previsti dalla deliberazione n. 311/01 in materia di separazione contabile e amministrativa.»;
i) all'art. 5, dopo il comma 5.5, e' inserito il seguente comma:
«5.5.1. Nel caso di cui al comma 5.5, l'Autorita' definisce le tariffe sulla base di un vincolo sui ricavi calcolato secondo la metodologia di cui all'art. 7, ponendo pari a zero il valore di NI «bil» e sulla base di un coefficiente \varepsilon «rif,t,i» calcolato applicando ai valori dei clienti attivi e dei consumi complessivi comunicati nel precedente anno termico, una variazione pari a quella media risultante a livello nazionale sulla base dei dati validi ricevuti. I nuovi investimenti effettivamente realizzati verranno presi in considerazione solo in sede di presentazione della proposta tariffaria dell'anno successivo.»;
j) all'art. 7, comma 7.1, la formula di calcolo del VRD2004 e' sostituita dalla seguente formula:

----> Vedere formula di pag. 54 <----

e dopo la definizione di «rD «2003»», sono inserite le seguenti definizioni:
«NI «2003» e' il valore dei nuovi investimenti necessari allo svolgimento delle attivita' di distribuzione di gas naturale nella localita', come definito al comma 7.1.1, realizzati entro il termine dell'esercizio 2003, e non riconosciuti ai fini dell'approvazione delle tariffe di distribuzione relative all'anno termico 2003-2004; gli investimenti eventualmente entrati in esercizio nel secondo semestre dell'esercizio 2002 saranno riconosciuti ove gli stessi possano essere oggettivamente determinati con riferimento al relativo bilancio;
pesoD «ges» e' la quota parte del VRD «2003» della singola localita', espressa in percentuale, relativa alla componente rappresentativa dei costi riconosciuti di gestione;
AMM «NI2003» e' il valore degli ammortamenti relativi ai nuovi investimenti NI «2003», calcolato come definito al comma 7.1.1;
Y e' il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
Q e' il tasso di variazione collegato ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualita' del servizio;
W e' il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse, inclusa la promozione del ricorso a fonti rinnovabili.»;
k) all'art. 7, dopo il comma 7.1, sono inseriti i seguenti commi:
«7.1.1. Ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi per gli anni termici successivi al primo, VRD t, l'impresa di distribuzione applica la formula di cui al comma 7.1, utilizzando il valore di CI t, CO t, AMM t, calcolati con le seguenti formule:

----> Vedere formula di pag. 55 <----

dove:
CI «t-I» e' il valore del capitale investito riconosciuto ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi per l'anno termico precedente;
NI «t-I» e' il valore dei nuovi investimenti necessari allo svolgimento delle attivita' di distribuzione di gas naturale nella localita', realizzati nell'esercizio precedente l'anno termico cui si riferisce il calcolo del VRD; il valore dei nuovi investimenti e' dato dalla seguente formula:
NI «t-1»=NI «bil»-CONTR «cap»-DIS n-AMM «t-1»
dove:
NI «bil» e' il valore degli investimenti realizzati, riportati sui bilanci sottoposti a revisione contabile, ovvero sui preconsuntivi da sottoporre alla suddetta revisione;
CONTR «cap» e' il valore dei contributi a fondo perduto versati da pubbliche amministrazioni e da privati per la realizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture finalizzate alle attivita' di distribuzione di gas naturale, riferibili agli investimenti considerati, capitalizzati e riportati sui bilanci sottoposti a revisione contabile, ovvero sui preconsuntivi da sottoporre alla suddetta revisione;
DIS n e' il valore delle svalutazioni relative ai cespiti dismessi, calcolato come valore netto di libro riportato sui bilanci sottoposti a revisione contabile o sui preconsuntivi da sottoporre alla suddetta revisione, ovvero, qualora sia disponibile la stratificazione temporale dei relativi incrementi patrimoniali, il costo storico rivalutato netto calcolato ai sensi dell'art. 9;
AMM «t-1» e' il valore degli ammortamenti riconosciuto ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi per l'anno termico precedente;
AMM «NI,t-1» e' il valore degli ammortamenti relativi ai nuovi investimenti realizzati nell'esercizio precedente e si calcola con la seguente formula:

----> Vedere formula di pag. 55 <----

dove:
NI «amm» «bil,c» e' il valore di NI «bil», al netto degli investimenti relativi a immobilizzazioni in corso, distinto per le categorie di cespiti riportate nella tabella 2;
DIS «l,c» e' il valore lordo dei cespiti dismessi contabilmente in quell'anno, distinto per le categorie riportate nella tabella 2; qualora sia disponibile la stratificazione temporale degli incrementi patrimoniali, il valore di DIS «l,c» e' pari al costo storico rivalutato lordo calcolato ai sensi dell'art. 9, dei cespiti che in quell'anno hanno esaurito la durata convenzionale di cui alla tabella 2 e dei cespiti alienati prima del termine della durata convenzionale di cui alla medesima tabella 2;
DC c e' la durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture, per le singole categorie di cespiti, riportata nella tabella n. 2; tali durate sono da utilizzare ai soli fini tariffari;
I «t-1» e' il tasso di variazione medio annuo, riferito all'anno termico precedente a quello cui si riferisce la proposta tariffaria, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
CO «t-1» e' il valore dei costi operativi riconosciuti ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi per l'anno termico precedente a quello cui e' riferita la proposta tariffaria.
7.1.2. Ai fini del calcolo dei nuovi investimenti di cui al comma 7.1 e 7.1.1, l'impresa di distribuzione considera gli investimenti necessari allo svolgimento delle attivita' di distribuzione di gas naturale presenti in bilanci di soggetti diversi dall'esercente.
7.1.3. Ai fini dell'individuazione dei nuovi investimenti di cui al comma 7.1 e 7.1.1, sono da escludere gli oneri promozionali, oneri per il rinnovo e la stipula di concessioni e oneri di avviamento.
7.1.4. Ai fini della determinazione del valore dei nuovi investimenti di cui al comma 7.1 e 7.1.1, nel caso di investimenti e contributi comuni a piu' localita', questi devono essere ripartiti tra le diverse localita' in proporzione ai rispettivi capitali investiti, CI «t-1», e nel caso delle altre immobilizzazioni in proporzione al numero dei clienti attivi delle localita'.»;
l) all'art. 7, comma 7.2, le parole: «quale pesoD «amm+ges» un valore pari a 58,16%», sono sostituite con le parole: «quale AMM «2003» un valore pari al 19,16% e quale CO «2003» un valore pari al 39% del VRD «2003»», e dopo le parole «pari a euro 122,13.» sono inserite le parole: «Il valore di CI «2003» e' calcolato per differenza, tenuto conto del tasso di remunerazione riconosciuto per il precedente periodo di regolazione, pari all'8,8%.»;
m) all'art. 7, dopo il comma 7.4, sono inseriti i seguenti commi:
«7.5. Le localita' di cui al comma 7.4 individuano il valore di AMM t, CO t e CI t con i criteri previsti all'art. 7.2, incrementando il capitale investito del valore dei nuovi investimenti NI «t-1», calcolato ai sensi del comma 7.1 e 7.1.1, tenuto conto dell'inflazione, e incrementando la quota ammortamento del valore degli ammortamenti relativi ai nuovi investimenti AMM «NI», calcolato ai sensi del comma 7.1 e 7.1.1.
7.6. Nel caso in cui nell'anno termico precedente siano avvenute riclassificazioni di infrastrutture di distribuzione in infrastrutture di trasporto, l'impresa di distribuzione calcola il vincolo sui ricavi della distribuzione ai sensi del comma 7.1 e 7.1.1, assumendo un valore di CO «t-1» al netto dei costi operativi riconosciuti per l'attivita' di trasporto, calcolati ai sensi della normativa sul trasporto in vigore all'atto della riclassificazione e valori di DIS n e DIS «l,c» pari al costo storico rivalutato rispettivamente netto e lordo dei cespiti riclassificati, calcolati ai sensi della normativa sul trasporto in vigore all'atto della riclassificazione.»;
n) l'art. 8 e' abrogato;
o) all'art. 9, il comma 9.2 e' abrogato;
p) all'art. 11, comma 11.2, le parole: «Per l'anno termico 2004-2005» sono sostituite dalle parole: «Per il secondo periodo di regolazione»;
q) all'art. 12, comma 12.1, le parole: «per l'anno termico 2004-2005» sono sostituite dalle parole: «per il secondo periodo di regolazione»;
r) all'art. 12, comma 12.2, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle parole «non oltre il 31 dicembre 2008»;
s) all'art. 12, comma 12.3, le parole: «VRD «2004\;i»» sono sostituite dalle parole: «VRD «t,i»», le parole: «30 giugno 2002 (NUA i)» sono sostituite dalle parole: «30 giugno dell'anno termico t - 2, quando t rappresenta gli anni termici 2004-2005 e 2005-2006, ed alla data del 30 settembre dell'anno termico t - 2, quando t rappresenta gli anni termici successivi (NUA «t-2,i»)» e le parole: «anno termico 2001-2002, (E)» sono sostituite dalle parole: «anno termico t - 2, (E «t-2,i»)»;
t) all'art. 12, il comma 12.4, e' sostituito dal seguente:
«12.4. Per gli ambiti tariffari a costo elevato, la quota QFNC e' negativa e per l'anno termico t e' pari al maggior valore tra i due seguenti:

----> Vedere formule di pag. 56 <----

u) all'art. 12, il comma 12.5, e' sostituito dal seguente:
«12.5. La quota QFNC a carico degli ambiti diversi da quelli a costo elevato per l'anno termico 2004-2005 e 2005-2006 e' pari all'1% della somma dei vincoli sui ricavi delle localita' costituenti l'i-esimo ambito, VRD «t,i», mentre sara' definita con successivo provvedimento per gli anni termici seguenti;
v) all'art. 12, comma 12.6, le parole: «VRD «2004,i»» sono sostituite dalle parole: «VRD «t,i»», le parole: «30 giugno 2002» sono sostituite dalle parole: «30 giugno dell'anno termico t - 2, quando t rappresenta gli anni termici 2004-2005 e 2005- 2006, ed alla data del 30 settembre dell'anno termico t - 2, quando t rappresenta gli anni termici successivi» e le parole: «anno termico 2001-2002» sono sostituiti dalle parole: «anno termico t - 2»;
w) all'art. 12, comma 12.8, le parole: «Entro il 31 luglio 2005» sono sostituite dalle parole: «Entro il 31 luglio di ogni anno»;
x) all'art. 12, comma 12.9, le parole: «entro il 30 settembre 2005» sono sostituite dalle parole: «entro il 30 settembre di ogni anno»;
y) all'art. 12, dopo il comma 12.9, sono inseriti i seguenti commi:
«12.9.1. Le localita' in avviamento sono escluse dall'accesso al fondo, anche nel caso in cui siano inserite in ambiti tariffari ad alto costo per i quali il titolare decida di accedere al fondo: ai fini del calcolo della QFNC di ambito vanno esclusi sia i clienti finali delle localita' in avviamento inserite nell'ambito in questione, sia il relativo valore del gas immesso in rete.
12.9.2. Le quote QFNC positive e negative relative all'anno termico 2004-2005 vengono versate e riscosse dalle imprese di distribuzione rispettivamente entro il 31 dicembre 2005 ed entro il 31 gennaio 2006.»;
z) all'art. 12, i commi 12.10 e 12.11, sono abrogati;
aa) all'art. 13, la rubrica: «Procedimento di approvazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005» e' sostituita dalla seguente: «Procedimento di approvazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005 e 2005-2006»;
bb) all'art. 13, il comma 13.1, e' sostituito dal seguente comma:
«13.1. In deroga a quanto previsto all'art. 5, commi 5.1 e 5.3, le imprese di distribuzione trasmettono i dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie relative all'anno termico 2004-2005 entro trenta giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) e i dati necessari alla determinazione delle proppste tariffarie relative all'anno termico 2005-2006 entro sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).»;
cc) all'art. 13, dopo il comma 13.2, e' inserito il seguente comma:
«13.3. Ai fini dei procedimenti di approvazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2005-2006, le imprese di distribuzione che hanno presentato l'istanza di cui all'art. 9, comma 3, applicano, con decorrenza dal 1° ottobre 2005, la tariffa risultante dal nuovo vincolo. Sino all'esito del procedimento di cui all'art. 9, si applica quanto previsto dal comma 13.1.»;
dd) gli articoli successivi all'art. 7 sono rinumerati in conseguenza delle modifiche di cui alle precedenti lettere n) ed o);
2. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione;
3. Di pubblicare nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione n. 170/04, come risultante dalle modifiche apportate ai sensi del punto 1.
Milano, 21 giugno 2005
Il presidente: Ortis
 
Tabella 2
DURATA CONVENZIONALE TARIFFARIA DELLE INFRASTRUTTURE

=====================================================================
Categoria di cespiti | Durata in anni ===================================================================== Fabbricati | 40 Condotte stradali | 40 Impianti di derivazione (allacciamenti) | 40 Misuratori | 20 Impianti principali e secondari | 20 Altre immobilizzazioni | 10
 
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