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| Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2005 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 21 giugno 2005 |  | Integrazioni  e  modifiche  della  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia  elettrica  e  il  gas  29 settembre  2004,  n.  170/04, in ottemperanza  parziale  alla  sentenza  del  Tribunale amministrativo regionale   per   la   Lombardia   16 febbraio   2005,   n.   531/05. (Deliberazione n. 122/05). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 21 giugno 2005;
 Visti:
 la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;
 il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000;
 la legge 23 agosto 2004, n. 239;
 il   decreto   20 luglio  2004  del  Ministro  delle  attivita' produttive  di  concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (di seguito: decreto 20 luglio 2004);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 21 dicembre 2001, n. 311/2001;
 la deliberazione dell'Autorita' 6 maggio 2004, n. 69/2004;
 la  deliberazione  dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 170/04, come    successivamente   modificata   e   integrata   (di   seguito: deliberazione n. 170/04);
 la  sentenza  del  Tribunale  amministrativo  regionale  per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 16 febbraio 2005, n. 531/05 (di seguito: sentenza n. 531/05);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  31 marzo  2005, n. 62/05 (di seguito: deliberazione n. 62/05);
 il  documento  per  la  consultazione diffuso dall'Autorita' in data  29 luglio  2004,  recante  criteri  per la determinazione delle tariffe  per  l'attivita'  di  distribuzione  di  gas naturale per il secondo periodo di regolazione;
 il   documento   di   consultazione   5 maggio   2005   recante integrazioni  e  modifiche  della  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia  elettrica  e  il  gas 29 settembre 2004, n. 170/04 e della deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas 30 settembre  2004, n. 173/04 (di seguito: documento di consultazione 5 maggio 2005);
 Considerato che:
 con  la  sentenza  n.  531/05,  il  Tar  Lombardia ha annullato parzialmente  la  deliberazione  n.  170/04, in particolare l'art. 7, commi  7.1  e 7.2, e l'art. 8, nella parte in cui definiscono criteri che:
 (a)  non prevedono che il vincolo sui ricavi di distribuzione per  il  secondo  periodo  di regolazione sia calcolato tenendo conto degli  investimenti  che  sono stati, e che saranno, effettuati dalle imprese  successivamente  a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;
 (b)  prevedono,  ai  fini  dell'aggiornamento del vincolo sui ricavi,  una  percentuale  di  recupero di produttivita' costante per l'intera durata del periodo regolatorio;
 con  la  deliberazione  n.  62/05  l'Autorita'  ha  avviato  un procedimento  per  l'adozione  di  un  provvedimento  che, a modifica dell'art.  7,  commi  7.1 e 7.2, e dell'art. 8 della deliberazione n. 170/04,  definisca  le modalita' di calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione   che   tengano  conto  degli  investimenti  effettuati successivamente  a  quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;
 con  la  sopra richiamata deliberazione l'Autorita' ha disposto di  mantenere  per  l'intero  periodo  di  regolazione  in  corso, la disciplina relativa all'articolazione tariffaria per ambito, prevista dalla deliberazione n. 170/04;
 nel  documento  di  consultazione  5 maggio 2005 l'Autorita' ha prospettato   i   contenuti   delle  integrazioni  e  modifiche  alla disciplina   tariffaria   per  il  secondo  periodo  di  regolazione, articolati come segue:
 (i)  definizione di una disciplina di calcolo e aggiornamento del vincolo sui ricavi di distribuzione in regime ordinario che tenga conto   degli   investimenti   effettuati  successivamente  a  quelli considerati  per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004,  e che si basi su dati verificabili e idonei a definire in modo certo la formazione del capitale investito;
 (ii)  determinazione dello specifico coefficiente &greco;e da applicare   alla   quota   variabile   della   tariffa  nazionale  di riferimento,  al  fine  di riconoscere all'impresa di distribuzione i benefici  connessi  alla  variazione delle variabili di scala, per la quota  parte  del  vincolo  sui ricavi relativa ai costi operativi, a copertura forfettaria dell'incremento dei costi operativi connessi ai nuovi investimenti;
 (iii)   mantenimento   dell'istituto   del   Fondo   per   la compensazione   temporanea   di   costi   elevati  di  distribuzione, introducendo  un  meccanismo  che  ne  riduca l'intervento in maniera graduale  fmo  alla  sua  eliminazione  al  termine  del  periodo  di regolazione;
 (iv)   modifica   della  tempistica  di  presentazione  delle proposte tariffarie prevista dalla deliberazione n. 170/04;
 (v)   definizione  di  criteri  che  consentano  la  corretta determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione in conseguenza di   riclassificaziom   di   infrastrutture   di   distribuzione   in infrastrutture  di trasporto, effettuate ai sensi della disciplina di prossima adozione da parte del Ministero delle attivita' produttive;
 nell'ambito  della  consultazione,  le  osservazioni  pervenute hanno evidenziato le seguenti esigenze:
 (i)   ai   fini   del  calcolo  del  vincolo  sui  ricavi  di distribuzione, prevedere che:
 le   dismissioni   siano   valutate,   ove  disponibile  la stratificazione   temporale   dei   relativi   cespiti,   secondo  la metodologia   del   costo  storico  rivalutato  prevista  dal  regime individuale,   senza   tener   conto  di  eventuali  rivalutazioni  o svalutazioni;
 la  quota  ammortamento  relativa ai nuovi investimenti sia riconosciuta  a  fronte del valore dei suddetti investimenti al lordo della quota ammortamento gia' riconosciuta sul capitale esistente;
 per l'anno termico 2004-2005, gli investimenti riconosciuti siano  quelli  effettuati  nell'esercizio  2003  e  quelli entrati in esercizio nel secondo semestre dell'anno 2002, ove gli stessi possano essere   oggettivamente   determinati  con  riferimento  al  relativo bilancio  e  non  siano gia' stati considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;
 (ii) prevedere che il coefficiente &greco;e sia determinato a partire   da   ricavi  convenzionali  calcolati  con  riferimento  ai parametri  fisici  relativi all'anno termico 2001-2002, originanti il valore della quota dei costi operativi ultima approvata;
 (iii)   mantenimento   dell'istituto   del   Fondo   per   la compensazione  temporanea  di  costi  elevati di distribuzione, senza prevedere alcuna riduzione della sua entita', garantendo l'intervento transitorio a favore delle localita' ad «alto costo»;
 Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  1, dei decreti 20 luglio  2004,  l'Autorita'  fissa  i  criteri per la copertura dei costi derivanti alle imprese di distribuzione per la realizzazione di progetti di' risparmio energetico;
 Ritenuto che sia necessario:
 al fine di dare ottemperanza alle statuizioni del Tar Lombardia riportate  alla  lettera  (a)  del  primo  considerato,  apportare le modifiche  al  sistema  tariffario  delineato  nella deliberazione n. 170/04,  adottando  una metodologia di calcolo del vincolo sui ricavi che  tenga  conto  degli  investimenti  effettuati  successivamente a quelli  considerati  per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico  2003-2004,  riconoscendo  anche  gli  eventuali investimenti entrati  in  esercizio  nel  secondo semestre dell'anno 2002, ove gli stessi  possano  essere oggettivamente determinati con riferimento al relativo   bilancio   e   non   siano   gia'  stati  considerati  per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;
 al  fine  del  riconoscimento  dei nuovi investimenti di cui al precedente  alinea,  prevedere  che  le  dismissioni  possano  essere valutate   coerentemente  con  la  metodologia  prevista  dal  regime individuale  e  la  quota ammortamento relativa ai nuovi investimenti sia  riconosciuta  a  fronte  del valore dei suddetti investimenti al lordo   della  quota  ammortamento  gia'  riconosciuta  sul  capitale esistente;
 alla   luce   delle   modifiche   introdotte   a   seguito  del riconoscimento  degli  investimenti di cui al precedente alinea e del mantenimento  per  l'intero  periodo  di regolazione della disciplina relativa  all'articolazione  tariffaria  per  ambito  prevista  dalla deliberazione   n.  170/04,  modificare  i  criteri  di  calcolo  del coefficiente  &greco;e  e  la  disciplina  relativa  al  Fondo per la compensazione  temporanea dei costi elevati di distribuzione, nonche' il   termine   di   presentazione   delle   proposte   tariffarie  di distribuzione,   tenuto  conto  delle  osservazioni  trasmesse  dagli operatori;
 al   fine   di   evitare   la   remunerazione   delle  medesime infrastrutture  mediante le tariffe di distribuzione e al contempo le tariffe  di  trasporto,  definire  fin  d'ora criteri per la corretta determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione in conseguenza di   riclassificazioni   di   infrastrutture   di   distribuzione  in infrastrutture  di trasporto, effettuate ai sensi della disciplina di prossima adozione da parte del Ministero delle attivita produttive;
 prevedere  il  riconoscimento  nel  vincolo  sui  ricavi  di un ammontare  destinato  al  finanziamento  di  interventi  di risparmio energetico  e  sviluppo  delle  fonti rinnovabili nel settore del gas naturale,  fissato  prudenzialmente in circa 18 (diciotto) milioni di euro per l'anno termico 2005-2006;
 Delibera:
 1.  di modificare e integrare la deliberazione 29 settembre 2004, n. 170/04, nei termini di seguito indicati:
 a) all'art. 4, comma 4.3, le parole: «coefficiente &greco;ei di ambito»,  sono  sostituite dalle parole: «coefficiente &greco;et,i di ambito»;
 b) all'art. 4, il comma 4.4 e' sostituito dal seguente:
 «4.4.   Il   coefficiente  &greco;e «t,i»,  relativo  all'i-esimo ambito,  per l'anno termico t, e' calcolato sulla base della seguente formula:
 
 ---->  Vedere formula di pag. 53  <----
 
 dove:
 VRD «t,i» e' la somma dei valori di VRD «t» delle localita' non in   avviamento  costituenti  l'i-esimo  ambito  calcolati  ai  sensi dell'art. 7, commi 1, 2 e 4, ovvero ai sensi dell'art. 9 del presente provvedimento;
 QFNC  e'  la quota per il Fondo per la compensazione temporanea di   costi   elevati   di   distribuzione   (di   seguito:  Fondo  di compensazione),   calcolato   ai  sensi  dell'art.  12  del  presente provvedimento;
 RE  e' l'ammontare per il Fondo per misure ed interventi per il risparmio  energetico  e  lo  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili nel settore  del gas naturale, di cui all'art. 11, calcolato ai sensi del comma 4.5;
 QF e' la quota tariffaria fissa indicata nella tabella 1;
 NUA «t-2,i»  e'  la  somma  dei  clienti attivi delle localita' costituenti  l'i-esimo  ambito  alla  data  del  30 giugno  dell'anno termico  t-2,  quando  t  rappresenta  gli  anni  termici 2004-2005 e 2005-2006,  ed  alla  data  del  30 settembre  dell'anno termico t-2, quando t rappresenta gli anni termici successivi;
 RCTA «t-2,i»  sono  i  ricavi convenzionali ottenuti applicando l'articolazione  tariffaria  per  scaglioni  di  consumo  di cui alla tabella 1 ai clienti attivi alla data del 30 giugno dell'anno termico t-2 quando t rappresenta gli anni termici 2004-2005 e 2005-2006, alla data del 30 settembre dell'anno termico t-2, quando t rappresenta gli anni termici successivi e ai corrispondenti consumi complessivi;
 NUA «2001,i»  e'  la somma dei clienti attivi delle localita' a regime  costituenti  l'i-esimo  ambito  alla data del 30 giugno 2002, incrementata  del  numero  dei  clienti  attivi  delle  localita' che terminano  il  periodo di avviamento, calcolato ai sensi dell'art. 7, comma 7.4;
 RCTA «2001,i»  sono  i ricavi convenzionali ottenuti applicando l'articolazione  tariffaria  per  scaglioni  di  consumo  di cui alla tabella  1 ai clienti NUA «2001,i» come definiti al precedente alinea e  ai  consumi  complessivi  delle  localita'  a  regime  costituenti l'i-esimo   ambito  dell'anno  termico  2001-2002,  incrementati  dei consumi  delle  localita'  che  terminano  il  periodo di avviamento, calcolato ai sensi dell'art. 7, comma 7.4.»;
 c) all'art.  4,  dopo  il  comma  4.4, sono inseriti i seguenti commi:
 «4.5.  Per  l'anno termico 2004-2005 e 2005-2006 la componente RE e'  calcolata  moltiplicando  0,014563 euro/GJ per il gas distribuito nell'ambito nell'anno termico 2001-2002.
 4.6.  Nella  localita'  in avviamento, l'impresa di distribuzione applica  la  quota  tariffaria fissa come riportata in tabella 1 e la quota tariffaria variabile ottenuta moltiplicando quella riportata in tabella  1  per  un coefficiente liberamente determinato dall'impresa medesima.»;
 d) all'art. 5, comma 5.1, le parole: «Entro il 31 marzo di ogni anno,»,  sono  sostituite  con le parole: «Entro il 30 giugno di ogni anno,» e le parole: «ai sensi dell'art. 8 o 9», sono sostituite dalle parole: «ai sensi dell'art. 7 o 9»;
 e) all'art.  5,  comma  5.2,  le parole: «a partire dal secondo anno  termico»,  sono  sostituite  dalle parole: «a partire dal terzo anno termico»;
 f) all'art. 5, comma 5.3, le parole: «entro il 31 marzo di ogni anno,»,  sono  sostituite  con le parole: «entro il 30 giugno di ogni anno,»;
 g) all'art.  5,  dopo  il  comma  5.3,  e' inserito il seguente comma:
 «5.3.1.  La  proposta  tariffaria  che l'impresa di distribuzione trasmette  all'Autorita'  ai sensi del conima 5.1 e 5.3, e' corredata da:
 a) la  modulistica predisposta dagli uffici, comprensiva di una tabella   riepilogativa   degli   incrementi   patrimoniali   annuali presentati complessivamente dall'esercente, distinti per categorie di cespiti, opportunamente compilata;
 b) il    prospetto    di   riconciliazione   degli   incrementi patrimoniali  annuali  presentati  per  localita', con gli incrementi patrimoniali   risultanti   dal   bilancio   sottoposto  a  revisione contabile,  ovvero  il  preconsuntivo  da  sottoporre  alla  suddetta revisione, sottoscritto dal rappresentante legale dell'esercente.»;
 h) all'art.  5,  dopo  il  comma  5.4,  e' inserito il seguente comma:
 «5.4.1. L'Autorita' si riserva di valutare, anche successivamente all'approvazione   delle   proposte  tariffarie  formulate  ed  anche effettuando   ispezioni   presso   le  imprese  di  distribuzione  in collaborazione  con  la  Guardia  di  finanza,  la  correttezza delle proposte  tariffarie  formulate,  anche valutando la congruenza tra i dati trasmessi ai fini tariffari con quelli trasmessi in ottemperanza agli  obblighi  previsti  dalla deliberazione n. 311/01 in materia di separazione contabile e amministrativa.»;
 i) all'art.  5,  dopo  il  comma  5.5,  e' inserito il seguente comma:
 «5.5.1.  Nel  caso  di cui al comma 5.5, l'Autorita' definisce le tariffe  sulla  base  di  un  vincolo sui ricavi calcolato secondo la metodologia  di  cui  all'art.  7,  ponendo  pari a zero il valore di NI «bil»  e  sulla  base  di  un  coefficiente \varepsilon  «rif,t,i» calcolato  applicando  ai  valori  dei  clienti  attivi e dei consumi complessivi  comunicati  nel  precedente anno termico, una variazione pari  a  quella  media  risultante a livello nazionale sulla base dei dati  validi ricevuti. I nuovi investimenti effettivamente realizzati verranno  presi in considerazione solo in sede di presentazione della proposta tariffaria dell'anno successivo.»;
 j) all'art.  7, comma 7.1, la formula di calcolo del VRD2004 e' sostituita dalla seguente formula:
 
 ---->  Vedere formula di pag. 54  <----
 
 e  dopo  la  definizione  di  «rD «2003»»,  sono inserite le seguenti definizioni:
 «NI «2003» e' il valore dei nuovi investimenti necessari allo svolgimento  delle  attivita'  di distribuzione di gas naturale nella localita',  come definito al comma 7.1.1, realizzati entro il termine dell'esercizio  2003,  e  non  riconosciuti ai fini dell'approvazione delle  tariffe  di distribuzione relative all'anno termico 2003-2004; gli  investimenti  eventualmente  entrati  in  esercizio  nel secondo semestre  dell'esercizio  2002  saranno  riconosciuti  ove gli stessi possano essere oggettivamente determinati con riferimento al relativo bilancio;
 pesoD «ges»  e'  la  quota parte del VRD «2003» della singola localita',   espressa   in   percentuale,  relativa  alla  componente rappresentativa dei costi riconosciuti di gestione;
 AMM «NI2003»  e'  il  valore  degli  ammortamenti relativi ai nuovi investimenti NI «2003», calcolato come definito al comma 7.1.1;
 Y  e'  il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti  derivanti  da  eventi  imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti  del  quadro  normativo  e  dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
 Q  e'  il  tasso di variazione collegato ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualita' del servizio;
 W  e'  il  tasso  di  variazione collegato a costi relativi a interventi  di  controllo  della  domanda attraverso l'uso efficiente delle   risorse,   inclusa   la   promozione   del  ricorso  a  fonti rinnovabili.»;
 k) all'art.  7,  dopo  il  comma  7.1, sono inseriti i seguenti commi:
 «7.1.1.  Ai  fini del calcolo del vincolo sui ricavi per gli anni termici  successivi  al  primo,  VRD t,  l'impresa  di  distribuzione applica  la  formula  di  cui  al comma 7.1, utilizzando il valore di CI t, CO t, AMM t, calcolati con le seguenti formule:
 
 ---->  Vedere formula di pag. 55  <----
 
 dove:
 CI «t-I»  e'  il  valore del capitale investito riconosciuto ai fini   del   calcolo  del  vincolo  sui  ricavi  per  l'anno  termico precedente;
 NI «t-I»  e'  il  valore  dei nuovi investimenti necessari allo svolgimento  delle  attivita'  di distribuzione di gas naturale nella localita', realizzati nell'esercizio precedente l'anno termico cui si riferisce  il  calcolo  del  VRD; il valore dei nuovi investimenti e' dato dalla seguente formula:
 NI «t-1»=NI «bil»-CONTR «cap»-DIS n-AMM «t-1»
 dove:
 NI «bil»   e'   il   valore  degli  investimenti  realizzati, riportati  sui  bilanci  sottoposti a revisione contabile, ovvero sui preconsuntivi da sottoporre alla suddetta revisione;
 CONTR «cap»  e'  il  valore  dei  contributi  a fondo perduto versati   da   pubbliche   amministrazioni   e   da  privati  per  la realizzazione  e  lo  sviluppo  delle infrastrutture finalizzate alle attivita'   di   distribuzione   di  gas  naturale,  riferibili  agli investimenti  considerati,  capitalizzati  e  riportati  sui  bilanci sottoposti   a  revisione  contabile,  ovvero  sui  preconsuntivi  da sottoporre alla suddetta revisione;
 DIS n  e'  il  valore  delle svalutazioni relative ai cespiti dismessi,  calcolato come valore netto di libro riportato sui bilanci sottoposti  a  revisione  contabile o sui preconsuntivi da sottoporre alla   suddetta   revisione,   ovvero,  qualora  sia  disponibile  la stratificazione  temporale  dei  relativi incrementi patrimoniali, il costo storico rivalutato netto calcolato ai sensi dell'art. 9;
 AMM «t-1»  e'  il  valore  degli ammortamenti riconosciuto ai fini   del   calcolo  del  vincolo  sui  ricavi  per  l'anno  termico precedente;
 AMM «NI,t-1»  e' il valore degli ammortamenti relativi ai nuovi investimenti realizzati nell'esercizio precedente e si calcola con la seguente formula:
 
 ---->  Vedere formula di pag. 55  <----
 
 dove:
 NI  «amm» «bil,c»  e'  il  valore di NI «bil», al netto degli investimenti  relativi  a  immobilizzazioni in corso, distinto per le categorie di cespiti riportate nella tabella 2;
 DIS «l,c»   e'   il   valore   lordo   dei  cespiti  dismessi contabilmente  in  quell'anno,  distinto  per  le categorie riportate nella tabella 2; qualora sia disponibile la stratificazione temporale degli  incrementi  patrimoniali,  il  valore  di DIS «l,c» e' pari al costo  storico  rivalutato  lordo calcolato ai sensi dell'art. 9, dei cespiti  che  in quell'anno hanno esaurito la durata convenzionale di cui  alla  tabella  2  e dei cespiti alienati prima del termine della durata convenzionale di cui alla medesima tabella 2;
 DC c    e'   la   durata   convenzionale   tariffaria   delle infrastrutture,  per le singole categorie di cespiti, riportata nella tabella n. 2; tali durate sono da utilizzare ai soli fini tariffari;
 I «t-1»  e'  il  tasso  di  variazione  medio annuo, riferito all'anno  termico  precedente  a  quello cui si riferisce la proposta tariffaria,  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
 CO «t-1»  e'  il  valore  dei costi operativi riconosciuti ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi per l'anno termico precedente a quello cui e' riferita la proposta tariffaria.
 7.1.2. Ai fini del calcolo dei nuovi investimenti di cui al comma 7.1  e  7.1.1,  l'impresa di distribuzione considera gli investimenti necessari  allo  svolgimento  delle attivita' di distribuzione di gas naturale presenti in bilanci di soggetti diversi dall'esercente.
 7.1.3.  Ai fini dell'individuazione dei nuovi investimenti di cui al comma 7.1 e 7.1.1, sono da escludere gli oneri promozionali, oneri per il rinnovo e la stipula di concessioni e oneri di avviamento.
 7.1.4.   Ai  fini  della  determinazione  del  valore  dei  nuovi investimenti  di cui al comma 7.1 e 7.1.1, nel caso di investimenti e contributi  comuni  a  piu' localita', questi devono essere ripartiti tra  le  diverse  localita'  in  proporzione  ai  rispettivi capitali investiti,  CI «t-1»,  e  nel  caso  delle  altre immobilizzazioni in proporzione al numero dei clienti attivi delle localita'.»;
 l) all'art.  7, comma 7.2, le parole: «quale pesoD «amm+ges» un valore  pari  a  58,16%»,  sono  sostituite  con  le  parole:  «quale AMM «2003»  un valore pari al 19,16% e quale CO «2003» un valore pari al  39%  del VRD «2003»», e dopo le parole «pari a euro 122,13.» sono inserite  le  parole:  «Il  valore  di  CI «2003»  e'  calcolato  per differenza,  tenuto conto del tasso di remunerazione riconosciuto per il precedente periodo di regolazione, pari all'8,8%.»;
 m) all'art.  7,  dopo  il  comma  7.4, sono inseriti i seguenti commi:
 «7.5.  Le  localita' di cui al comma 7.4 individuano il valore di AMM t, CO t e CI t con i criteri previsti all'art. 7.2, incrementando il  capitale  investito  del  valore dei nuovi investimenti NI «t-1», calcolato   ai   sensi   del   comma   7.1   e  7.1.1,  tenuto  conto dell'inflazione,  e  incrementando  la  quota ammortamento del valore degli ammortamenti relativi ai nuovi investimenti AMM «NI», calcolato ai sensi del comma 7.1 e 7.1.1.
 7.6.  Nel caso in cui nell'anno termico precedente siano avvenute riclassificazioni    di    infrastrutture    di    distribuzione   in infrastrutture  di  trasporto,  l'impresa di distribuzione calcola il vincolo  sui  ricavi  della  distribuzione  ai  sensi del comma 7.1 e 7.1.1,  assumendo  un valore di CO «t-1» al netto dei costi operativi riconosciuti  per  l'attivita' di trasporto, calcolati ai sensi della normativa  sul trasporto in vigore all'atto della riclassificazione e valori  di  DIS n  e  DIS «l,c»  pari  al  costo  storico  rivalutato rispettivamente  netto  e lordo dei cespiti riclassificati, calcolati ai  sensi  della  normativa  sul  trasporto  in vigore all'atto della riclassificazione.»;
 n) l'art. 8 e' abrogato;
 o) all'art. 9, il comma 9.2 e' abrogato;
 p) all'art.  11,  comma  11.2,  le  parole: «Per l'anno termico 2004-2005»  sono  sostituite dalle parole: «Per il secondo periodo di regolazione»;
 q) all'art.  12,  comma  12.1,  le  parole: «per l'anno termico 2004-2005»  sono  sostituite dalle parole: «per il secondo periodo di regolazione»;
 r) all'art.   12,   comma   12.2,  le  parole:  «non  oltre  il 31 dicembre   2005»  sono  sostituite  dalle  parole  «non  oltre  il 31 dicembre 2008»;
 s) all'art.  12,  comma  12.3,  le parole: «VRD «2004\;i»» sono sostituite  dalle  parole:  «VRD «t,i»»,  le  parole: «30 giugno 2002 (NUA i)» sono sostituite dalle parole: «30 giugno dell'anno termico t -  2, quando t rappresenta gli anni termici 2004-2005 e 2005-2006, ed alla  data  del  30 settembre  dell'anno  termico  t  -  2,  quando t rappresenta  gli  anni termici successivi (NUA «t-2,i»)» e le parole: «anno  termico  2001-2002,  (E)»  sono sostituite dalle parole: «anno termico t - 2, (E «t-2,i»)»;
 t) all'art. 12, il comma 12.4, e' sostituito dal seguente:
 «12.4. Per gli ambiti tariffari a costo elevato, la quota QFNC e' negativa  e  per l'anno termico t e' pari al maggior valore tra i due seguenti:
 
 ---->  Vedere formule di pag. 56  <----
 
 u) all'art. 12, il comma 12.5, e' sostituito dal seguente:
 «12.5.  La  quota  QFNC a carico degli ambiti diversi da quelli a costo elevato per l'anno termico 2004-2005 e 2005-2006 e' pari all'1% della  somma  dei  vincoli  sui  ricavi  delle  localita' costituenti l'i-esimo  ambito,  VRD «t,i»,  mentre  sara' definita con successivo provvedimento per gli anni termici seguenti;
 v) all'art.  12,  comma  12.6,  le  parole: «VRD «2004,i»» sono sostituite  dalle  parole:  «VRD «t,i»»,  le parole: «30 giugno 2002» sono  sostituite  dalle  parole:  «30 giugno dell'anno termico t - 2, quando t rappresenta gli anni termici 2004-2005 e 2005- 2006, ed alla data  del  30 settembre dell'anno termico t - 2, quando t rappresenta gli  anni  termici  successivi» e le parole: «anno termico 2001-2002» sono sostituiti dalle parole: «anno termico t - 2»;
 w) all'art.  12,  comma  12.8,  le  parole: «Entro il 31 luglio 2005»  sono  sostituite  dalle  parole:  «Entro  il 31 luglio di ogni anno»;
 x) all'art.  12,  comma 12.9, le parole: «entro il 30 settembre 2005»  sono  sostituite  dalle parole: «entro il 30 settembre di ogni anno»;
 y) all'art.  12,  dopo  il comma 12.9, sono inseriti i seguenti commi:
 «12.9.1.  Le localita' in avviamento sono escluse dall'accesso al fondo,  anche  nel  caso in cui siano inserite in ambiti tariffari ad alto  costo  per  i quali il titolare decida di accedere al fondo: ai fini  del  calcolo  della  QFNC di ambito vanno esclusi sia i clienti finali   delle   localita'  in  avviamento  inserite  nell'ambito  in questione, sia il relativo valore del gas immesso in rete.
 12.9.2.  Le  quote  QFNC  positive  e  negative relative all'anno termico  2004-2005  vengono  versate  e  riscosse  dalle  imprese  di distribuzione  rispettivamente  entro il 31 dicembre 2005 ed entro il 31 gennaio 2006.»;
 z) all'art. 12, i commi 12.10 e 12.11, sono abrogati;
 aa)  all'art.  13,  la  rubrica:  «Procedimento di approvazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005» e' sostituita dalla   seguente:   «Procedimento   di  approvazione  delle  proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005 e 2005-2006»;
 bb)  all'art.  13,  il  comma  13.1, e' sostituito dal seguente comma:
 «13.1.  In  deroga a quanto previsto all'art. 5, commi 5.1 e 5.3, le  imprese  di  distribuzione  trasmettono  i  dati  necessari  alla determinazione  delle  proposte  tariffarie relative all'anno termico 2004-2005  entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione della relativa modulistica        sul       sito       internet       dell'Autorita' (www.autorita.energia.it)  e  i  dati  necessari  alla determinazione delle  proppste  tariffarie relative all'anno termico 2005-2006 entro sessanta  giorni  dalla  pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).»;
 cc)  all'art.  13,  dopo il comma 13.2, e' inserito il seguente comma:
 «13.3.  Ai  fini  dei procedimenti di approvazione delle proposte tariffarie  per l'anno termico 2005-2006, le imprese di distribuzione che hanno presentato l'istanza di cui all'art. 9, comma 3, applicano, con  decorrenza  dal 1° ottobre 2005, la tariffa risultante dal nuovo vincolo.  Sino  all'esito  del  procedimento  di  cui  all'art. 9, si applica quanto previsto dal comma 13.1.»;
 dd)  gli  articoli successivi  all'art.  7  sono  rinumerati in conseguenza delle modifiche di cui alle precedenti lettere n) ed o);
 2.   Di  pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  Gazzetta Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   nel   sito   internet dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it),  affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione;
 3.    Di    pubblicare    nel    sito   internet   dell'Autorita' (www.autorita.energia.it)  il  testo  della  deliberazione n. 170/04, come risultante dalle modifiche apportate ai sensi del punto 1.
 Milano, 21 giugno 2005
 Il presidente: Ortis
 |  |  |  | Tabella 2 DURATA CONVENZIONALE TARIFFARIA DELLE INFRASTRUTTURE
 
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 Categoria di cespiti              |   Durata in anni ===================================================================== Fabbricati                                     |         40 Condotte stradali                              |         40 Impianti di derivazione (allacciamenti)        |         40 Misuratori                                     |         20 Impianti principali e secondari                |         20 Altre immobilizzazioni                         |         10
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