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| Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2005 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 21 giugno 2005 |  | Adozione  di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio del gas  naturale,  obblighi  dei  soggetti  che svolgono le attivita' di stoccaggio  e  norme per la predisposizione dei codici di stoccaggio. (Deliberazione n. 119/05). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 21 giugno 2005,
 Visti:
 la  direttiva  2003/55/CE  del Parlamento e del Consiglio europeo del  26 giugno  2003,  relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;
 la  direttiva  2004/67/CE  del Parlamento e del Consiglio europeo del  26 aprile 2004, relativa a misure di sicurezza volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale;
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 il  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  164  (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);
 la  legge  23 agosto  2004,  n.  239/2004  (di  seguito: legge n. 239/2004);
 il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004  (di  seguito: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004);
 il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato  del 9 maggio 2001 (di seguito: decreto ministeriale 9 maggio 2001);
 il   decreto   del   Ministro   delle  attivita'  produttive  del 26 settembre  2001  (di  seguito:  decreto  ministeriale 26 settembre 2001);
 il decreto del Ministro delle attivita' produttive 23 marzo 2005, (di seguito: decreto ministeriale 23 marzo 2005);
 la  procedura  di  emergenza  per  fronteggiare  la  mancanza  di copertura  del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli,  approvata  con  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive  25 giugno  2004  e  riportata  in  allegato  allo  stesso decreto;
 il comunicato del Ministero delle attivita' produttive 31 ottobre 2001,  relativo alla «Conversione in stoccaggio di giacimenti in fase avanzata   di   coltivazione»   ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto ministeriale 27 marzo 2001;
 la  delibera  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 3 agosto 2000, n. 147/00 (di seguito delibera n. 147/00);
 la  delibera dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 150/00 (di seguito: delibera n. 150/00);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  27 febbraio 2002, n. 26/02 (di seguito: deliberazione n. 26/02);
 la delibera dell'Autorita' 14 agosto 2002, n. 137/02 (di seguito: delibera n. 137/02);
 la   delibera  dell'Autorita'  26 febbraio  2004,  n.  22/04  (di seguito: delibera n. 22/04);
 la  delibera  dell'Autorita' 17 giugno 2004, n. 90/04 (di seguito delibera n. 90/04);
 la  delibera  dell'Autorita'  30 dicembre  2004,  n.  250/04  (di seguito delibera n. 250/04);
 la  delibera  dell'Autorita'  7 marzo 2005, n. 37/05 (di seguito: delibera n. 37/05);
 il  documento per la consultazione 14 marzo 2002, recante criteri e  priorita'  per  la  predisposizione  dei  codici  di  stoccaggio e definizione delle condizioni di accesso e degli obblighi dei soggetti che   svolgono   tale   attivita'   (di  seguito:  documento  per  la consultazione 14 marzo 2002);
 la    comunicazione   dell'Autorita'   28 marzo   2003,   recante chiarimenti  sulle  modalita'  di  conferimento  delle  capacita'  di stoccaggio del gas naturale per l'anno 2003-2004;
 Considerato che:
 l'art.   11,   comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  164/2000 stabilisce   che  l'attivita'  di  stoccaggio  del  gas  naturale  in giacimenti  o  unita'  geologiche  profonde  e'  svolta sulla base di concessione,  di  durata  non  superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  (ora Ministero  delle  attivita' produttive) ai richiedenti che abbiano la necessaria  capacita'  tecnica,  economica  ed  organizzativa  e  che dimostrino di poter svolgere, nel pubblico interesse, un programma di stoccaggio rispondente alle disposizioni del decreto sopra citato;
 l'art.  12,  comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede che  il  soggetto  titolare  di  piu'  concessioni  di  stoccaggio ha l'obbligo  di  gestire  in  modo  coordinato e integrato il complesso delle  capacita' di stoccaggio di working gas di cui dispone, al fine di  garantire  l'ottimizzazione delle capacita' stesse e la sicurezza del sistema nazionale del gas;
 l'art.  12,  comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede in  capo alle imprese di stoccaggio l'obbligo di assicurare e fornire i  servizi  di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione agli utenti  che  ne fanno richiesta ove il sistema di cui essi dispongono abbia  idonea  capacita'  e  purche'  i servizi richiesti dall'utente siano  tecnicamente  ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti  dal  Ministero  delle  attivita'  produttive;  e  che tali criteri  sono  stati  definiti  con  il decreto ministeriale 9 maggio 2001;
 ai   sensi  dell'art.  2,  comma  1,  lettera  gg),  del  decreto legislativo  n.  164/2000,  il servizio di stoccaggio minerario e' il servizio  necessario  per motivi tecnici ed economici a consentire lo svolgimento ottimale della coltivazione di giacimenti di gas naturale nel territorio italiano;
 ai   sensi  dell'art.  2,  comma  1,  lettera  hh),  del  decreto legislativo  n.  164/2000  il servizio di stoccaggio strategico e' il servizio finalizzato a sopperire a situazioni di mancanza o riduzione degli  approvviggionamenti  o  di crisi del sistema del gas; e che il combinato  disposto dell'art. 3, comma 2, lettera d), e dell'art. 12, comma  8,  del  decreto legislativo n. 164/2000 pone detto servizio a carico   dei  soggetti  che  importano  gas  naturale  da  Paesi  non appartenenti all'Unione europea;
 ai   sensi  dell'art.  2,  comma  1,  lettera  ff),  del  decreto legislativo  n. 164/2000, il servizio di stoccaggio di modulazione e' il  servizio  finalizzato  a soddisfare la modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi; e che detto servizio, ai sensi dell'articolo 12, comma 8, del medesimo decreto legislativo, e' posto a carico degli esercenti l'attivita' di vendita;
 il  combinato  disposto  dall'art.  18,  commi 2 e 3, del decreto legislativo  n.  164/2000 impone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, gli  esercenti  l'attivita'  di  vendita  forniscano  il  servizio di modulazione  ai clienti finali con consumi annui eguali o inferiori a 200.000  Smc;  e che, a decorrere dal 31 marzo 2002 e successivamente con  cadenza  annuale,  gli obblighi di modulazione per il periodo di punta   stagionale  siano  determinati  dall'Autorita',  con  propria delibera, per ciascun comune in funzione dei valori climatici;
 l'art.  18,  comma 6, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede che  i  soggetti  che  effettuano  la vendita di gas naturale debbano disporre  di  capacita' di stoccaggio adeguate alle forniture ad essi richieste;  e  che  nel  caso  essi utilizzino ulteriori capacita' di stoccaggio  e  di  modulazione  oltre quanto impegnato, sono tenuti a versare  un  corrispettivo,  determinato  dall'Autorita', ai fini del bilanciamento  del  sistema  o per la tempestiva reintegrazione degli stoccaggi;
 l'art.  12,  comma 7, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede che l'Autorita', con propria delibera, fissi i criteri e le priorita' di accesso atti a garantire a tutti gli utenti la liberta' di accesso a  parita'  di  condizioni, la massima imparzialita' e la neutralita' del  servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio, e gli obblighi dei soggetti che svolgono l'attivita' di stoccaggio;
 ai  sensi  dello  stesso  art.  12, comma 7, entro tre mesi dalla pubblicazione della delibera ivi richiamata, le imprese di stoccaggio adottano  il  proprio  codice,  che e' trasmesso all'Autorita' che ne verifica la conformita' ai suddetti criteri; e che trascorsi tre mesi dalla  trasmissione  senza  comunicazioni da parte dell'Autorita', il codice di stoccaggio si intende conforme;
 con deliberazione n. 26/02, recante criteri per la determinazione delle  tariffe  di  stoccaggio  di  gas naturale, in particolare agli articoli 10  e 11, l'Autorita' ha adottato, fino all'emanazione delle disposizioni  di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/2000,   disposizioni   urgenti   e   transitorie  in  materia  di conferimento  delle capacita' e di corrispettivi per il bilanciamento del  sistema; e che dette disposizioni cessano di avere efficacia con l'emanazione  delle  disposizioni  di  cui  all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/2000;
 l'esito  del procedimento avviato con la delibera n. 147/00 ed in particolare  le  osservazioni ricevute a seguito del documento per la consultazione   14 marzo  2002,  unitamente  a  quanto  emerso  dalle condizioni  di  accesso  praticate  nei precedenti anni termici sulla base  dei  contratti  in  deroga  approvati  ai  sensi  delle  citate disposizioni   transitorie   della   deliberazione  n.  26/02,  hanno evidenziato come:
 a) il  perdurare  di  una struttura concentrata dell'offerta di servizi  di stoccaggio non consenta di sfruttare i benefici derivanti da   eventuali   dinamiche   concorrenziali   tra  singoli  campi  di stoccaggio,   giustificando   pertanto  l'opportunita'  di  mantenere condizioni  di  accesso  riferite al complesso delle capacita' di cui ciascuna  impresa  dispone;  tale  opportunita',  pur non comportando alcuna  preclusione,  qualora  le  condizioni  di  mercato lo rendano opportuno,  verso  eventuali  future  gestioni  separate dei campi di stoccaggio,  e'  altresi'  avvalorata da considerazioni relative alla maggiore semplicita' amministrativa di applicazione sia delle tariffe che delle regole di accesso;
 b) la  definizione  dei  servizi  di  stoccaggio  debba  essere sufficientemente  flessibile  da  permetterne il continuo adeguamento allo sviluppo delle esigenze del mercato;
 c) l'offerta  di  servizi  diversi dallo stoccaggio strategico, minerario  e  di modulazione possa favorire l'introduzione, anche nel nostro   Paese,  di  strumenti  di  flessibilita'  gia'  diffusi  nei principali  mercati  liberalizzati,  a beneficio della liquidita' del sistema e delle esigenze specifiche di ottimizzazione del portafoglio di flessibilita' di ciascun utente;
 d) la  definizione  delle condizioni economiche di tali servizi puo'  essere lasciata all'impresa di stoccaggio, qualora si tratti di servizi  in concorrenza con altri servizi di flessibilita' potenziali sostituti  e disponibili nel sistema, mentre, qualora tale condizione non  sia  verificata, e' necessaria l'approvazione di tali condizioni economiche da parte dell'Autorita', al fine di assicurare il rispetto dei  criteri  di cui all'art. 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/1995;
 i   conferimenti  svoltisi  nei  precedenti  anni  termici  hanno indicato  una  carenza  dell'offerta  di  capacita' di stoccaggio per servizi di modulazione rispetto alla domanda, mentre e' emerso che le caratteristiche  tecniche  degli  impianti consentono alle imprese di offrire,  oltre  ai  servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione,  e  senza  pregiudicare  l'accesso  e  l'erogazione  dei medesimi, ulteriori servizi;
 nei  precedenti  anni termici sono stati applicati criteri per il conferimento  della  capacita' di stoccaggio basati su parametri medi di fabbisogno di modulazione per il soddisfacimento degli obblighi di cui  all'art.  18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/2000 e cio'  ha  consentito  un  accesso  ordinato  a  tali  capacita'  e ha contribuito  allo  sviluppo  di  scambi  e  cessioni  di capacita' di stoccaggio nel mercato secondario;
 la delibera n. 37/05 ha avviato il procedimento per la formazione di  provvedimenti  in  materia  di  determinazione  degli obblighi di modulazione,  di cui all'art. 18, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000;  in  esito  a tale procedimento sara' possibile disporre di dati  e  informazioni  necessari  per una piu' precisa determinazione delle  capacita'  di stoccaggio necessarie all'utente per il rispetto degli obblighi sopra citati;
 la  legge  n.  239/2004  ha previsto che i soggetti che investono direttamente  o indirettamente nella realizzazione di nuovi stoccaggi in   sotterraneo  o  in  loro  potenziamenti  possono  richiedere  un esenzione  dalla  disciplina  che  prevede  il diritto di accesso dei terzi,  accordata  caso per caso per un periodo di almeno vent'anni e per  una  quota di almeno l'80 per cento della nuova capacita'; e che la  medesima  legge  ha previsto che la residua quota delle capacita' dei  nuovi  stoccaggi in sotterraneo siano allocate secondo procedure definite dall'Autorita' in base a criteri di efficienza, economicita' e  sicurezza  del  sistema  stabiliti  con decreti del Ministro delle attivita'  produttive;  e  che  pertanto,  una  volta  definite  tali modalita'  di  allocazione  e  a fronte della disponibilita' di nuova capacita'  in  grado  di  superare l'attuale situazione di eccesso di domanda   per   i   servizi  di  modulazione,  potranno  determinarsi condizioni  per  la  definizione  di  conferimenti  di  capacita'  di stoccaggio  anche di durata temporale superiore all'anno e dunque per una  revisione  e/o  integrazione  delle  disposizioni  del  presente provvedimento;
 i corrispettivi di bilanciamento sono dimensionati sulla base dei valori   tariffari   stabiliti,   fino   al   31 marzo   2006,  dalla deliberazione n. 26/02;
 a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli durante il periodo di  punta  invernale  dell'anno  termico 2004-2005 si sono verificati problemi  di copertura del fabbisogno del gas naturale che hanno reso necessaria   l'adozione  di  procedure  di  emergenza  da  parte  del Ministero;
 con  delibera  26 febbraio  2004,  n. 22/04 in materia di mercato regolamentato  delle  capacita'  e del gas l'Autorita' ha previsto un percorso  di  interventi  tra  i  quali,  in  prospettiva, la riforma dell'attuale  regime  di  bilanciamento, mediante la previsione di un mercato   giornaliero   di   bilanciamento  e  la  determinazione  di corrispettivi di bilanciamento calcolati sulla base del prezzo con il quale  il  gas  naturale  viene scambiato sul mercato giornaliero del bilanciamento;
 Ritenuto opportuno:
 prevedere i necessari obblighi informativi ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000, e a tutela dell'utente;
 prevedere,  per  l'impresa  di  stoccaggio,  la  possibilita'  di offrire  servizi diversi da quelli di stoccaggio minerario strategico e  di  modulazione,  da  definire  nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Autorita':
 a) nell'ambito  della  predisposizione del codice di stoccaggio attraverso  una  procedura  aperta  alla partecipazione degli utenti, assicurando non discriminazione e trasparenza;
 b) senza   pregiudizio   per   l'accesso   e  per  l'efficiente erogazione  dei  servizi  di  stoccaggio  minerario,  strategico e di modulazione   previsti   dall'articolo   12,  comma  2,  del  decreto legislativo n. 164/2000;
 in  aggiunta ai servizi definiti ai sensi del precedente alinea e nel  rispetto  dei  medesimi criteri, prevedere l'ulteriore facolta', per   impresa   e   utenti,   di  negoziare  servizi  con  condizioni tecnico-economiche diverse da quelle definite nel codice;
 prevedere  che, nel caso di servizi che non trovino sostituti con altri   servizi  di  flessibilita'  in  un  mercato  sufficientemente concorrenziale,  l'impresa  di  stoccaggio  presenti per tali servizi anche  una  proposta  all'Autorita' contenente le relative condizioni economiche, ai fini della sua approvazione;
 prevedere  l'offerta di servizi di tipo interrompibile al fine di ottimizzare l'efficienza del sistema;
 prevedere   per   il   servizio  di  stoccaggio  di  modulazione, conferimenti  di  capacita'  di durata non superiore all'anno, tenuto conto   che   tale  servizio  e'  destinato  al  soddisfacimento  del fabbisogno  di  modulazione  dei  clienti  finali,  e che pertanto la domanda  di ciascun utente e' variabile anno per anno in funzione del proprio  portafoglio  di  clienti  e  della  disponibilita'  di altri strumenti  di  flessibilita';  in  analogia  a quanto adottato per il servizio  di  modulazione, nonche' in considerazione della situazione di  eccesso  di  domanda per tale servizio, e fino al perdurare della suddetta  situazione,  prevedere  conferimenti  annuali anche per gli altri tipi di servizi;
 prevedere, nel caso di domanda in eccesso rispetto all'offerta di capacita'  di stoccaggio, e dopo aver soddisfatto le richieste per il servizio di stoccaggio strategico e per il servizio di stoccaggio per il  bilanciamento operativo, la tutela dei soggetti che richiedono un servizio  di  stoccaggio  minerario e dei soggetti sui quali e' posto l'obbligo di cui all'art. 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/2000,  riconoscendo  ad essi priorita' nel diritto di allocazione della  capacita',  nei  limiti dei quantitativi riconosciuti ai sensi del medesimo decreto legislativo;
 determinare  con  separato  provvedimento, adottato in esito alla delibera  n.  37/05  e  dunque  sulla base dei fabbisogni per ciascun comune  in  funzione  dei  valori  climatici,  la  richiesta  massima ammissibile  per  il  conferimento delle capacita' dei soggetti a cui competono  gli  obblighi di cui all'art. 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo  n.  164/2000;  mantenendo,  fino  all'adozione del detto provvedimento,   gli   attuali  criteri  per  il  conferimento  della capacita'  di  stoccaggio  di modulazione basati su parametri medi di fabbisogno di modulazione;
 fino  all'emanazione  del  provvedimento  di  cui  al  precedente alinea,  definire,  per i casi in cui le richieste di conferimento da parte degli utenti risultino superiori alle capacita' disponibili, la ripartizione  pro  quota  di  tali  capacita'  secondo un determinato ordine di priorita';
 prevedere, al fine di favorire la concorrenza sul mercato finale, la  possibilita' di subentro nel caso di nuovo fornitore determinando i relativi quantitativi sulla base delle quantita' conferite;
 consentire,  al  fine  di incentivare una maggiore liquidita' del mercato  e  l'ottimizzazione del sistema, la cessione e lo scambio di capacita'  e  del  gas  immesso in stoccaggio sulla base di procedure definite dall'Autorita';
 prevedere che gli utenti possano scambiare e cedere gas anche per la  compensazione dei propri sbilanci nel sistema, tenuto conto della prospettiva di graduale passaggio al mercato del bilanciamento di cui alla  delibera  n.  22/04 e delle attuali regole di bilanciamento, al fine  di  fornire  un  incentivo  all'aumento  della  liquidita' oggi esistente, condizione necessaria per l'avvio di tale mercato;
 definire  corrispettivi  di  bilanciamento volti ad assicurare la tempestiva  reintegrazione  degli  stoccaggi  in  caso di utilizzo di capacita'  superiore  a quanto impegnato, e prevederne l'applicazione fin  dal  prossimo  periodo  di  erogazione,  in  considerazione  dei problemi  di  copertura del fabbisogno del gas naturale registrati lo scorso   inverno  e  descritti  in  precedenza,  prevedendo  altresi' l'aggiornamento  di  tali  corrispettivi in concomitanza con il nuovo periodo di regolazione tariffaria dello stoccaggio;
 tenuto  conto degli esiti delle modalita' di partecipazione degli utenti  adottate per la predisposizione e aggiornamento del codice di trasporto  e di distribuzione, nonche' delle disposizioni assunte per l'aggiornamento   del   codice   di   trasmissione  e  dispacciamento dell'energia  elettrica,  di  cui  all'art.  63,  commi  3 e 4, della delibera   n.   250/04,   definire  modalita'  di  predisposizione  e aggiornamento del codice di stoccaggio che prevedano procedure aperte alla  partecipazione  degli  utenti  attraverso  la  costituzione  di appositi  gruppi di lavoro, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/2000;
 stabilire  che, nei rapporti contrattuali in essere e definiti ai sensi  dell'art.  11  della  deliberazione  n.  26/02,  le condizioni convenute  tra  le  parti  restino  in vigore purche' compatibili con quanto stabilito nel presente provvedimento;
 Delibera:
 Art. 1.
 Definizioni
 1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'art.  2  del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000, di attuazione  della  direttiva  98/30/CE  recante  norme  comuni per il mercato  interno del gas naturale (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000),  le  definizioni  di cui alla deliberazione dell'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il gas (di seguito: Autorita) 30 maggio 2001,   n.   120/01  e  le  definizioni  di  cui  alla  deliberazione dell'Autorita'  27 febbraio 2002, n. 26/02 (di seguito: deliberazione n. 26/02), integrate ovvero modificate dalle seguenti:
 a) capacita' di stoccaggio e' la capacita' di spazio e/o di punta giornaliera;
 b) capacita'  conferita e' la capacita' di stoccaggio della quale sono titolari gli utenti a seguito della procedura di conferimento;
 c) capacita'  di  stoccaggio  interrompibile  e'  la capacita' di stoccaggio  soggetta  ad interrompibilita', con onere di preavviso da parte dell'impresa di stoccaggio;
 d) erogazione  e'  l'operazione  di  prelievo di gas naturale dai giacimenti di stoccaggio;
 e) iniezione  e'  l'operazione  di immissione di gas naturale nei giacimenti di stoccaggio.
 |  |  |  | Art. 2. Oggetto ed ambito di applicazione
 2.1.   Il   presente  provvedimento  definisce  condizioni  atte  a garantire  a  tutti  gli  utenti  degli  impianti  di  stoccaggio, la liberta' di accesso a parita' di condizioni, la massima imparzialita' e  la  neutralita' dei servizi di stoccaggio in condizioni di normale esercizio  e  gli  obblighi dei soggetti che svolgono le attivita' di stoccaggio.
 |  |  |  | Art. 3. Piani di esercizio, di manutenzione e di potenziamento
 3.1.  L'impresa  di stoccaggio pubblica, nel proprio sito internet, entro il 1° febbraio di ogni anno, la seguente documentazione:
 a)  i piani di esercizio e di manutenzione per il successivo anno termico  individuanti  il  livello di affidabilita' della continuita' del servizio sia in condizioni normali sia in condizioni speciali per disponibilita' delle infrastrutture di stoccaggio di gas.
 I  piani di esercizio e di manutenzione indicano anche le capacita' indisponibili   all'attivita'   di   stoccaggio,   escluse   mediante autorizzazione  del  Ministero  delle  attivita'  produttive ai sensi dell'art.  5,  comma  5, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato del 9 maggio 2001 (di seguito: decreto ministeriale 9 maggio 2001);
 b) l'elenco  dei  potenziamenti  e  delle  eventuali  dismissioni programmati o autorizzati dal Ministero delle attivita' produttive.
 |  |  |  | Art. 4. Movimentazione del gas
 4.1. L'impresa di stoccaggio pubblica nel proprio sito internet, su base  settimanale  per  la  settimana  precedente, i dati giornalieri relativi   al   gas  complessivamente  movimentato  in  iniezione  ed erogazione dagli impianti di stoccaggio dei quali e' titolare.
 4.2.  L'impresa di stoccaggio tiene un registro del gas movimentato giornalmente  in iniezione e in erogazione per ciascun utente e rende disponibile,  su  richiesta  del  medesimo utente ed entro tre giorni lavorativi  dal  ricevimento  dei  dati  relativi  alla posizione del medesimo utente, i dati di iniezione, di giacenza e di erogazione che lo riguardano.
 |  |  |  | Art. 5. Capacita' di stoccaggio
 5.1. L'impresa di stoccaggio pubblica nel proprio sito internet:
 a) le  capacita' di stoccaggio, per ciascuno dei servizi offerti, entro  il  1°  febbraio  di  ogni  anno, con indicazione, nel caso di servizi  di  cui  all'art.  8,  comma  6,  delle  relative condizioni commerciali;
 b) le  ulteriori  capacita'  disponibili per ciascuno dei servizi offerti, entro il termine di 15 giorni dal conferimento annuale e dai successivi conferimenti;
 c) le  variazioni  delle  capacita'  di  stoccaggio  derivanti da interventi   sugli   impianti   di   stoccaggio   per   manutenzione, potenziamenti e nuove realizzazioni.
 |  |  |  | Art. 6. Descrizione degli impianti di stoccaggio
 6.1.  L'impresa  di  stoccaggio  trasmette  all'Autorita', entro il 1° febbraio  di  ogni  anno,  la  descrizione  di ciascun impianto di stoccaggio, con l'indicazione delle caratteristiche tecniche, nonche' delle singole prestazioni.
 |  |  |  | Art. 7. Dati, informazioni e documenti da trasmettere all'Autorita'
 7.1.  L'impresa  di stoccaggio trasmette all'Autorita', entro il 1° aprile di ogni anno:
 a) rapporti  che,  nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 16,  comma 2, descrivano la ripartizione di compiti e responsabilita' tra  l'impresa di stoccaggio e le imprese di trasporto in merito alla movimentazione  del  gas da o verso gli impianti di stoccaggio, anche in  relazione alla gestione del bilanciamento commerciale dell'utente del servizio di trasporto che abbia esaurito la sua disponibilita' di gas in stoccaggio;
 b) rapporti contenenti l'indicazione delle prestazioni di ciascun impianto  di  stoccaggio  sia in condizioni normali sia in condizioni speciali  per  disponibilita'  delle  infrastrutture  di  stoccaggio, nonche'  le  prestazioni  relative  all'utilizzo  del complesso degli impianti di stoccaggio di cui l'impresa e' titolare.
 7.2.  L'impresa  di  stoccaggio  comunica all'Autorita' su supporto informatico,   entro  il  1°  aprile  di  ogni  anno,  il  piano  dei conferimenti  di  capacita'  di  stoccaggio  per  il  successivo anno termico  dello stoccaggio, con indicazione dei soggetti ai quali sono state conferite tali capacita'.
 7.3.  L'impresa  di  stoccaggio  comunica all'Autorita' su supporto informatico,  entro  i  2  mesi successivi al termine di ogni mese, i dati  giornalieri  riguardanti le capacita' conferite e utilizzate da ciascun  utente,  le  cessioni  e gli scambi di gas e di capacita' di stoccaggio tra utenti, i nuovi conferimenti.
 7.4.  L'impresa  di  stoccaggio  comunica all'Autorita' su supporto informatico,  entro  3  mesi  dalla  fine del precedente anno termico dello   stoccaggio,   con  riferimento  sia  a  ciascun  impianto  di stoccaggio  che  al  complesso degli impianti di stoccaggio di cui e' titolare:
 a) i dati a consuntivo del precedente ciclo annuale di stoccaggio inerenti le quantita' di gas movimentate;
 b) i  valori  massimi  giornalieri  registrati  in  immissione ed erogazione  da  ciascun  impianto  di  stoccaggio,  nonche'  i valori massimi in immissione e in erogazione per il complesso degli impianti di  stoccaggio,  con  indicazione  della data in cui tali valori sono stati registrati;
 c) la  prestazione  effettuata  nel  corso  del  precedente  anno termico dello stoccaggio e quella massima effettivamente disponibile;
 d) il  valore  massimo  di  working gas registrato nel precedente anno termico dello stoccaggio.
 7.5. L'impresa di stoccaggio verifica su base giornaliera eventuali scostamenti  tra  il  programma  di cui all'art. 8, comma 5, e il gas movimentato di cui all'articolo 4, nell'aggregato e nel dettaglio dei singoli  utenti,  e ne da' comunicazione all'Autorita' e al Ministero delle attivita' produttive, nei casi e secondo le modalita' stabilite dall'Autorita' con successivo provvedimento.
 |  |  |  | Art. 8. Disposizioni generali sui servizi di stoccaggio
 8.1.   L'impresa  di  stoccaggio  ha  l'obbligo  di  offrire,  alle condizioni  determinate  dall'Autorita'  ai  sensi  dell'art.  23 del decreto   legislativo  n.  164/2000,  ove  il  sistema  di  cui  esse dispongono   abbia   capacita'  disponibile  e  i  servizi  richiesti dall'utente   siano  tecnicamente  realizzabili,  almeno  i  seguenti servizi:
 a) i  servizi che l'impresa di stoccaggio ha l'obbligo di offrire ai  sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, e specificatamente:
 il servizio di stoccaggio di modulazione;
 il servizio di stoccaggio minerario;
 il servizio di stoccaggio strategico;
 b) il  servizio  per  il bilanciamento operativo delle imprese di trasporto del sistema.
 8.2.  Ai  fini dell'offerta del servizio di modulazione l'impresa di stoccaggio:
 mette a disposizione, nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 ottobre  e  nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo, la  relativa  capacita'  di  iniezione  e  di  erogazione  di  gas in stoccaggio,  sulla  base  del  programma  di  cui  al  comma 8.5 e in coerenza  con  le esigenze di modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi;
 definisce,  entro  il 1° febbraio di ogni anno, per il successivo anno  termico  dello  stoccaggio,  i  parametri  che  identificano il servizio  minimo  garantito in termini di capacita' di iniezione e di erogazione.
 8.3.  Ai  fini  dell'offerta  del servizio di stoccaggio minerario, l'impresa  di  stoccaggio  mette a disposizione le relative capacita' determinate  dal  Ministero delle attivita' produttive ai sensi delle norme vigenti.
 8.4.  Ai  fini  dell'offerta del servizio di stoccaggio strategico, l'impresa di stoccaggio:
 a) mette  a  disposizione  le  relative capacita' determinate dal Ministero delle attivita' produttive ai sensi delle norme vigenti;
 b) mette  a  disposizione le quantita' di gas di proprieta' della stessa  impresa,  presenti nel giacimento, risultanti dal bilancio di chiusura  dell'anno  2001.  Per le eventuali quantita' addizionali ai fini  del  raggiungimento  dei  valori  fissati  dal  Ministero delle attivita'  produttive,  ai  sensi  dell'art.  3, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000:
 il  prezzo  del  gas  e'  proposto  dall'impresa  di stoccaggio e fissato tramite asta;
 l'utente  ha  facolta'  di  richiedere anche la sola capacita' di stoccaggio e di disporre di gas di proprieta'.
 8.5.  L'impresa di stoccaggio definisce nel codice di stoccaggio un programma  per  le  fasi di iniezione e di erogazione del servizio di modulazione  e  minerario  relative  agli  impianti di stoccaggio dei quali  e' titolare, dando indicazione dei criteri di ottimizzazione e dei  margini  di flessibilita' consentiti all'utente. In particolare, il programma di cui al presente comma stabilisce che:
 a) in  considerazione  della  particolare  variabilita' climatica riscontrabile  nei mesi di aprile ed ottobre, l'impresa di stoccaggio consente, durante la fase di iniezione, l'erogazione in un prefissato periodo del mese di aprile e del mese di ottobre;
 b)  la  quantita'  di  gas  erogata  dall'utente  non puo' essere superiore  alle  quantita' immesse dall'utente in fase di iniezione o di cui comunque questi detiene la titolarita' in stoccaggio;
 c) la  punta  giornaliera  conferita  agli utenti del servizio di modulazione  e'  ridotta, per ciascun utente, in funzione dello svaso complessivo  del  sistema  e  della  giacenza  di  gas  in stoccaggio dell'utente.
 8.6.  L'impresa  di  stoccaggio  che  intenda offrire anche servizi diversi  da  quelli  definiti  al comma 8.1 definisce per ciascuno di questi  servizi condizioni sia di natura tecnica che economica che ne regolano le modalita' di svolgimento e verifica che tali condizioni:
 a) non  contrastino  con  l'esigenza  di garantire la liberta' di accesso a parita' di condizioni e la trasparenza del servizio;
 b) non   costituiscano   una   limitazione  all'accesso,  ne'  un impedimento  per l'efficiente erogazione dei servizi di stoccaggio di modulazione, minerario e strategico;
 c) non   pregiudichino   l'ottimizzazione   delle   capacita'  di stoccaggio gestite dall'impresa di stoccaggio;
 d) consentano  una corretta applicazione dei corrispettivi per il bilanciamento di cui all'art. 15;
 e) consentano  una  efficace  confronto  concorrenziale con altri servizi disponibili sul mercato, potenziali sostituti.
 8.7.  L'esito  della  verifica  di  cui  al comma 8.6 e' comunicato all'Autorita',  nell'ambito  della  trasmissione  della  proposta  di codice  di  stoccaggio  e, successivamente, delle proposte per il suo aggiornamento ai sensi dell'art. 19.
 8.8.  In caso di servizi definiti ai sensi dei commi 8.6 e 8.7, per i  quali  non  risulti verificato il presupposto di cui al comma 8.6, lettera  e),  e  fatte  salve le disposizioni di cui all'art. 5 della deliberazione    n.   26/02,   l'impresa   di   stoccaggio   presenta all'Autorita'  una  proposta  recante  le  condizioni  economiche del servizio,  ai  fini della loro approvazione. Le condizioni economiche si  intendono  approvate qualora l'Autorita' non si pronunci entro 90 giorni dal ricevimento della proposta.
 8.9. L'impresa di stoccaggio definisce, nel rispetto dei criteri di cui  ai  commi  8.6,  8.7  e  8.8.,  le condizioni per il servizio di stoccaggio  in  controflusso,  distinguendo tra controflusso fisico e virtuale.
 8.10.  L'impresa  di  stoccaggio  e  l'utente  negoziano  eventuali condizioni tecniche ed economiche diverse da quelle definite ai sensi del comma 8.6 e del comma 8.7, e comunque nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 8.6 e ne trasmettono copia all'Autorita'.
 |  |  |  | Art. 9. Richiesta di accesso ai servizi di stoccaggio
 e priorita' di conferimento della capacita' di stoccaggio
 9.1.  L'impresa  di stoccaggio conferisce per periodi non superiori all'anno  termico  dello  stoccaggio ed entro il 1° marzo antecedente l'inizio di ciascun anno, la capacita' di stoccaggio per i servizi di stoccaggio di cui all'art. 8.
 9.2.  L'impresa  di  stoccaggio, dopo aver soddisfatto le richieste per  il  servizio  di  stoccaggio  strategico  e per il bilanciamento operativo  del  sistema, conferisce la capacita' di spazio e di punta giornaliera, secondo il seguente ordine di priorita':
 a) titolari  di  concessioni  di  coltivazione  che richiedono un servizio di stoccaggio minerario;
 b) soggetti  ai  quali compete, direttamente o indirettamente, il servizio  di cui all'art. 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/2000, limitatamente a quantitativi massimi relativi ad un periodo di   punta  stagionale  mediamente  rigido,  determinati  secondo  le modalita' previste al comma 9.3;
 c) soggetti  di  cui alla precedente lettera b), limitatamente ad ulteriori  quantitativi  massimi  relativi  ad  un  periodo  di punta stagionale  rigido  con  frequenza ventennale, determinati secondo le modalita' di cui al comma 9.3;
 d) soggetti  che  richiedono  l'accesso  per  servizi  diversi da quelli di cui alle precedenti lettere.
 9.3.  La  determinazione della richiesta massima ammissibile per il conferimento  delle  capacita'  di cui al comma 9.2, lettere b) e c), tenuto  conto  anche  degli obblighi di modulazione per il periodo di punta  stagionale per ciascun comune in funzione dei valori climatici di cui all'art. 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/2000, e' definita con successivo provvedimento della Autorita', in esito al procedimento  avviato  con  delibera  dell'Autorita' 7 marzo 2005, n. 37/05.
 9.4.  Per  l'anno  termico  dello  stoccaggio 2005-2006, sono fatti salvi  i  conferimenti  effettuati  dall'impresa di stoccaggio per il medesimo anno.
 9.5.  Nel  caso  in  cui le richieste di gas in stoccaggio, ai fini dell'assolvimento  dell'obbligo  di  stoccaggio  strategico  ai sensi dell'art.  3,  comma  3,  del  decreto legislativo n. 164/2000, siano superiori  alle  quantita'  di  gas  di  proprieta'  dell'impresa  di stoccaggio  di  cui  all'art.  8,  comma  4,  lettera b), la medesima impresa di stoccaggio ripartisce le quantita' detenute in proporzione alle richieste.
 9.6. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 9.3, nel caso in cui le richieste di conferimento per le categorie di cui alle lettere  b),  c), del comma 9.2, siano superiori alle disponibilita', l'impresa di stoccaggio, nel rispetto delle priorita' e dei limiti di cui al comma 9.2, e sulla base della medesima metodologia adottata ai fini  dei conferimenti per l'anno termico dello stoccaggio 2005-2006, ripartisce tali capacita' in proporzione alle richieste.
 9.7.  Le  imprese  di  stoccaggio  comunicano  tra  loro al fine di verificare che gli utenti abbiano fatto valere una sola volta, per il conferimento,  i  diritti  e  le  priorita' riconosciuti ai sensi del comma 9.2.
 9.8.  Gli  utenti  comunicano  all'Autorita'  e  al Ministero delle attivita'  produttive, contestualmente alla richiesta di conferimento di capacita':
 a) le  richieste  a  ciascuna impresa di stoccaggio relative alla prestazione del servizio di stoccaggio strategico;
 b) le  richieste  a  ciascuna impresa di stoccaggio relative alla prestazione del servizio di stoccaggio minerario;
 c) le  richieste a ciascuna impresa di stoccaggio di cui al comma 9.2, lettere b) e c).
 9.9.  L'impresa di stoccaggio provvede, nel corso dell'anno termico dello  stoccaggio,  a  nuovi conferimenti di capacita' qualora vi sia capacita'  disponibile. Le modalita' applicative di tale accesso sono specificate   nel   codice   di  stoccaggio  ai  sensi  del  presente provvedimento.
 |  |  |  | Art. 10. Conferimento di capacita' di stoccaggio interrompibile
 10.1.  L'impresa  di  stoccaggio  stabilisce, nel proprio codice di stoccaggio,   le   modalita'   di  conferimento  della  capacita'  di stoccaggio   interrompibile   assicurando   non   discriminazione   e trasparenza.
 10.2.   Nel   caso   in  cui  le  richieste  per  servizi  di  tipo interrompibile  siano superiori alle capacita' disponibili, l'impresa di   stoccaggio   ripartisce   tali  capacita'  in  proporzione  alle richieste.
 |  |  |  | Art. 11. Nuovi conferimenti per sostituzione
 nella fornitura a clienti finali
 11.1.  L'utente  che attivi una nuova fornitura nei confronti di un cliente  finale  di  cui  all'art.  18,  commi  2  e  3,  del decreto legislativo n. 164/2000, in precedenza servito da un altro utente, ha titolo  ad  ottenere il conferimento della capacita' di stoccaggio di modulazione,  in  termini  di spazio e di punta, secondo le modalita' stabilite   nel  codice  di  rete.  A  tal  fine  l'utente  trasmette all'impresa   di  stoccaggio  la  relativa  richiesta  di  capacita', finalizzata  al  rispetto  degli obblighi di cui al medesimo art. 18, commi 2 e 3.
 11.2.  Le  modalita'  di  determinazione dei nuovi conferimenti per sostituzione   nella   fornitura   a  clienti  finali  sono  definite dall'Autorita'  con  successivo  provvedimento,  in  coerenza  con le disposizioni  adottate  ai  sensi  dell'art. 9, comma 3, del presente provvedimento.
 11.3.  Fino  all'emanazione del provvedimento di cui al comma 11.2, l'impresa  di  stoccaggio conferisce, all'utente che abbia presentato richiesta ai sensi del comma 11.1 la relativa capacita', riducendo di un pari ammontare la capacita' conferita all'utente che in precedenza serviva il medesimo cliente finale.
 |  |  |  | Art. 12. Cessione e scambio di capacita' e di gas
 12.1.  La  cessione e lo scambio di capacita' conferita agli utenti nonche'  la  cessione e lo scambio del gas immesso in stoccaggio sono effettuati   sulla  base  di  procedure  definite  con  provvedimento dell'Autorita'.
 12.2. Sino all'adozione del provvedimento di cui al comma 12.1, gli utenti  possono  cedere ad altri e scambiare tra loro le capacita' di stoccaggio ad essi conferite, nonche' cedere o scambiare le quantita' di gas immesso in stoccaggio di cui detiene la titolarita'.
 12.3.  Le  condizioni  economiche  relative  alla  cessione  e agli scambi,  effettuati  ai  sensi  del comma 12.2, sono comunicate dagli utenti mensilmente all'Autorita'.
 12.4.  L'impresa di stoccaggio assicura che gli oneri eventualmente imposti  agli  utenti  per  consentire  gli  scambi  e le cessioni, a copertura  dei  costi  addizionali  efficientemente  sostenuti, siano trasparenti  non  discriminatori  e  non costituiscano un impedimento all'esercizio della facolta' di cui al presente articolo.
 |  |  |  | Art. 13. Garanzie
 13.1.   L'impresa  di  stoccaggio  puo'  richiedere  all'utente  il rilascio  di una garanzia finanziaria, a copertura delle obbligazioni derivanti  dal  conferimento  ai  sensi degli articoli 9 e 10 e dalla conseguente  erogazione  del  servizio, nel rispetto del principio di non discriminazione e trasparenza.
 13.2.  L'importo  della  garanzia  finanziaria  a  copertura  delle obbligazioni  derivanti  dall'erogazione  del servizio deve risultare adeguato  a  tali obbligazioni contrattuali e non deve costituire una indebita  barriera  all'entrata  di  nuovi  utenti  nel  mercato.  La garanzia vale per tutta la durata del contratto di stoccaggio.
 13.3.   L'impresa   di   stoccaggio   ha   facolta'   di   proporre all'Autorita',  ai  fini  della  sua  approvazione,  la  richiesta di strumenti alternativi di garanzia, nel rispetto dei criteri di cui ai commi 13.1 e 13.2.
 |  |  |  | Art. 14. Prenotazione e impegni di iniezione ed erogazione
 14.1.  L'utente titolare del conferimento, ovvero l'utente al quale detta  titolarita'  venga  successivamente  trasferita, comunica ogni settimana per quella seguente, secondo modalita' stabilite nel codice di  stoccaggio,  le  prenotazioni  di  capacita'  per  l'iniezione  o l'erogazione  che  intende  utilizzare,  nel rispetto delle capacita' conferite. L'utente conferma ogni giorno per quello seguente, secondo modalita'   stabilite  nel  codice  di  stoccaggio,  le  prenotazioni giornaliere di capacita'.
 14.2.  Gli  utenti possono operare giornalmente delle compravendite di  gas  in  stoccaggio  efficaci  dal giorno precedente, secondo una procedura stabilita nel codice di stoccaggio.
 L'impresa  di  stoccaggio  si  impegna  ad  iniettare ed erogare le capacita'  prenotate  dagli utenti di cui al comma 14.1, nel rispetto del  criterio di cui all'art. 8, comma 5, del presente provvedimento; qualora  l'utente riformuli la prenotazione, nel rispetto dei criteri sopra  citati,  l'impresa  di  stoccaggio modifica conseguentemente i propri impegni di immissione e di erogazione.
 |  |  |  | Art. 15. Corrispettivi per il bilanciamento
 e per la reintegrazione degli stoccaggi
 15.1.   Fino   alla  scadenza  del  primo  periodo  di  regolazione tariffaria,   i   corrispettivi   per   il  bilanciamento  e  per  la reintegrazione  degli  stoccaggi sono fissati secondo le disposizioni dei commi 15.2, 15.3 e 15.4. Per il secondo periodo di regolazione, i corrispettivi  di  bilanciamento  sono  aggiornati  con provvedimento dell'Autorita'.
 15.2.  L'impresa  di  stoccaggio  immette  in rete, per conto degli utenti,  la  stessa  quantita' di energia da questi ultimi immessa in stoccaggio,  al  netto  degli  oneri  relativi  alle quantita' di gas naturale  necessarie  all'espletamento delle fasi di iniezione e/o di erogazione,  posti  a  carico  degli  utenti  secondo  le percentuali pubblicate  ai  sensi  dell'art.  7,  comma 6, della deliberazione n. 26/02.  L'impresa  di  stoccaggio  comunica  agli utenti le quantita' effettivamente immesse e prelevate.
 15.3.   Nel  caso  l'utente  eroghi  con  una  capacita'  di  punta giornaliera  superiore  a  quella  in precedenza conferitagli, questi puo'  acquistare  la  capacita'  necessaria  mediante  le cessioni di capacita'  di  cui  all'art.  12  entro quindici giorni dalla data di ricevimento  dei  dati  circa la sua posizione, corretti da eventuali errori   di   misura.   Qualora  l'utente  non  ponga  in  essere  la sopraccitata  azione,  l'impresa  di  stoccaggio applica, per ciascun mese,  alla  massima differenza tra la capacita' di punta giornaliera effettivamente   utilizzata   nel   mese  e  la  capacita'  di  punta giornaliera  disponibile  ai  sensi  del programma di cui all'art. 8, comma 5, per il medesimo mese:
 a) per  erogazioni  avvenute  fino  al  giorno  in  cui il gas in stoccaggio  e'  pari  ad  almeno  l'80% dello spazio conferito per il servizio di modulazione nel medesimo anno termico dello stoccaggio:
 un  corrispettivo pari a 1,3 volte il corrispettivo unitario fp di cui all'art. 6, comma 2, della deliberazione n. 26/02 (di seguito: corrispettivo unitario fp), qualora la capacita' di punta giornaliera sia usata in eccesso per non piu' di due giorni nel mese;
 un  corrispettivo pari a 1,7 volte il corrispettivo unitario fp in tutti gli altri casi;
 b) per  erogazioni avvenute a partire dal giorno in cui il gas in stoccaggio  e'  inferiore  all'80%  dello  spazio  conferito  per  il servizio di modulazione nel medesimo anno termico dello stoccaggio:
 un corrispettivo pari a 1,5 volte il corrispettivo unitario fp, qualora  la  capacita'  di punta giornaliera sia usata in eccesso per non piu' di due giorni nel mese;
 un corrispettivo pari a 1,9 volte il corrispettivo unitario fp, in tutti gli altri casi.
 15.4.  Nel  caso  le  quantita'  iniettate  in stoccaggio risultino superiori   rispetto   alla   capacita'   di   spazio  in  precedenza conferitagli,  l'utente  puo'  ricorrere alle cessioni di capacita' e gas  di  cui  all'art.  12,  entro  quindici  giorni  dalla  data  di ricevimento  dei  dati  circa la sua posizione, corretti da eventuali errori   di   misura.   Qualora  l'utente  non  ponga  in  essere  la sopraccitata  azione,  l'impresa  di  stoccaggio applica alla massima quantita' immessa in eccesso per ciascun mese:
 a) nei mesi di maggio e giugno, un corrispettivo di bilanciamento pari  a  1,2  volte  il  corrispettivo  unitario  di spazio fs di cui all'art.  6,  comma  2  della  deliberazione  n.  26/02  (di seguito: corrispettivo unitario di spazio fs);
 b) nel  mese  di luglio, un corrispettivo di bilanciamento pari a 1,4 volte il corrispettivo unitario di spazio fs;
 c) nei  mesi  di agosto  e settembre  1,6  volte il corrispettivo unitario di spazio fs;
 d) nel  mese  di ottobre  1,8  volte il corrispettivo unitario di spazio fs.
 15.5.  L'utente  che,  nel  giorno  o  nei  giorni in cui nell'anno termico di stoccaggio il working gas ha registrato il valore massimo, risulti  aver iniettato una quantita' di gas superiore alla capacita' di  spazio  in precedenza conferitagli, ha l'obbligo di cedere il gas iniettato  in  eccesso, qualora l'impresa maggiore di trasporto abbia ridotto  contestualmente  le  quantita'  programmate dagli utenti del trasporto  presso  uno  o  piu'  punti  di  entrata interconnessi con l'estero ed i medesimi utenti del trasporto detengano anche capacita' di  stoccaggio. Ove entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento  dei  dati,  corretti  da  eventuali  errori  di  misura, l'utente  non proceda alla suddetta cessione, l'impresa di stoccaggio cede  il suddetto gas per conto dell'utente, riconoscendo al medesimo utente il ricavato della vendita, al netto dei costi sostenuti.
 15.6.  Nel  caso le quantita' di gas erogate da un utente risultino superiori  rispetto  a  quelle  detenute in stoccaggio, l'utente puo' acquistare  quantita'  di  gas  mediante  le  cessioni  di gas di cui all'art. 12, entro quindici giorni dalla data di ricevimento dei dati circa  la  sua  posizione,  corretti  da  eventuali errori di misura. Qualora  l'utente  non  ponga  in  essere  la  sopraccitata azione si applicano le disposizioni relative allo stoccaggio strategico, di cui al comma 15.7.
 15.7.   L'utente  che  ha  effettuato  il  prelievo  di  stoccaggio strategico reintegra la quantita' prelevata, destinando primariamente a tale scopo le quantita' successivamente iniettate e
 a) nel  caso  di  erogazione  autorizzata  ai  sensi  del decreto ministeriale 26 settembre 2001:
 versa  un  corrispettivo  ai  fini  della  reintegrazione degli stoccaggi  applicato alla massima quantita' cumulata di gas prelevato e si vede riconoscere un corrispettivo per il gas reintegrato;
 versa  i  corrispettivi  di  bilanciamento di cui al comma 15.3 senza   le  maggiorazioni  di  cui  al  medesimo  comma  rispetto  ai corrispettivi di cui all'art. 6 della deliberazione n. 26/02;
 b) nel  caso  di  utilizzo  non  autorizzato  ovvero di quantita' aggiuntive  rispetto  a  quelle  autorizzate  ai  sensi  del  decreto ministeriale  26 settembre  2001,  l'utente versa un corrispettivo ai fini  della  reintegrazione  degli  stoccaggi  applicato alla massima quantita'  cumulata  di  gas  prelevato  e  si  vede  riconoscere  un corrispettivo  per  il  gas  reintegrato,  decurtato  di un ulteriore corrispettivo pari a 3,5 euro/GJ.
 15.8. I corrispettivi di cui al comma 15.7 sono fissati annualmente dall'Autorita' entro il 31 gennaio di ogni anno.
 15.9.  I  proventi derivanti dalla reintegrazione del gas adibito a riserva  strategica sono ripartiti pro quota agli utenti a carico dei quali  e'  posto  il  servizio  di  stoccaggio  strategico  ai  sensi dell'art.  12,  comma  8,  del  decreto  legislativo  n. 164/2000, ad eccezione  dei  proventi  derivanti  dalla reintegrazione del gas nei casi  di erogazione non autorizzata, che sono ridistribuiti pro quota a tutti gli utenti.
 15.10.    I   proventi   dell'impresa   di   stoccaggio   derivanti dall'applicazione    dei    corrispettivi   di   bilanciamento   sono ridistribuiti pro quota agli utenti.
 15.11.  Nel  caso in cui un utente che non rinnovi il contratto con l'impresa  di  stoccaggio  non  abbia  prelevato  tutto il gas di sua proprieta'   immesso   in   stoccaggio,  alla  scadenza  del  periodo contrattuale  di  erogazione  questi  corrispondera'  all'impresa  di stoccaggio  un  ammontare pari a un quinto del corrispettivo unitario di  spazio  e il corrispettivo unitario di iniezione moltiplicato per tali quantita'. L'impresa di stoccaggio, dopo il 30 aprile di ciascun anno  e  con un preavviso di almeno quarantotto ore all'utente, ha la facolta'   di   cedere   il   suddetto  gas  per  conto  dell'utente, riconoscendo  al  medesimo utente il ricavato della vendita, al netto dei costi sostenuti.
 15.12. In caso di attivazione della procedura di emergenza ai sensi del decreto del Ministero delle attivita' produttive del 26 settembre 2001,  non sono dovute le maggiorazioni di cui al comma 15.3 rispetto al  corri-spettivo  fp.  Qualora,  nei casi identificati dal presente comma,  siano  rese  disponibili  da parte dell'impresa di stoccaggio capacita'  di  punta  giornaliera  addizionali,  oltre  le  quantita' complessivamente conferite, i corrispettivi relativi a tali quantita' addizionali   sono  riconosciuti  all'impresa  di  stoccaggio  e  non partecipano ai proventi di cui al comma 15.10.
 |  |  |  | Art. 16. Coordinamento fra imprese
 16.1.   L'impresa   di   stoccaggio  sottoscrive,  entro  tre  mesi dall'inizio  di  ogni  anno  termico dello stoccaggio, accordi con le altre  imprese  di  stoccaggio,  al  fine di assicurare il necessario coordinamento  nell'offerta dei servizi di stoccaggio, ivi incluse le procedure   di   conferimento  per  quanto  attiene  allo  stoccaggio strategico,  di  modulazione  stagionale e minerario, di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000.
 16.2. L'impresa di stoccaggio sottoscrive accordi con le imprese di trasporto,  al  fine  di assicurare il necessario coordinamento delle attivita' di stoccaggio e di trasporto, ivi incluse:
 a) la programmazione delle campagne di iniezione ed erogazione;
 b) la  verifica  della  copertura  della  punta  per  il  periodo stagionale rigido con frequenza ventennale;
 c) la procedura di emergenza.
 |  |  |  | Art. 17. Risoluzione delle controversie
 17.1.  In  caso  di  controversie  relative  all'interpretazione  e all'applicazione del contratto di stoccaggio, e fino all'adozione del regolamento  di  cui  all'art.  2,  comma 24, lettera b), della legge 14 novembre  1995,  n.  481, le parti possono ricorrere all'Autorita' per  l'attivazione di una procedura di arbitrato secondo le modalita' dalla stessa definite con proprio regolamento.
 |  |  |  | Art. 18. Riservatezza
 18.1.   L'impresa   di  stoccaggio  e  l'utente  del  servizio  non divulgano,  anche a mezzo di dipendenti e/o agenti, tali informazioni se non in funzione dell'esecuzione del codice di stoccaggio.
 18.2.  Le  informazioni di cui al comma precedente sono divulgate a terzi previa autorizzazione scritta della parte cui tali informazioni si  riferiscono  e  previa  sottoscrizione  di  analoga  clausola  di riservatezza da parte dei terzi.
 |  |  |  | Art. 19. Adozione ed aggiornamento del codice di stoccaggio
 19.1.  L'impresa di stoccaggio redige il codice di stoccaggio sulla base  dello  schema  di  codice  di  stoccaggio  allegato al presente provvedimento (allegato A).
 19.2.  L'impresa  di  stoccaggio  procede  alla  predisposizione  e all'aggiornamento   del  codice  di  stoccaggio  sulla  base  di  una procedura  aperta  alla  partecipazione  delle parti interessate, che prevede  l'istituzione  di  un  organo  tecnico  di  consultazione in rappresentanza  degli  utenti  del  sistema,  tra i quali: utenti del servizio   di   stoccaggio,   imprese   di   trasporto,   imprese  di distribuzione   e   consumatori   finali  (di  seguito.  Comitato  di consultazione).  La  composizione  del  Comitato  di consultazione e' definita  dall'impresa  di  stoccaggio, nel rispetto del principio di non discriminazione degli interessi coinvolti e della neutralita' del servizio.
 19.3.  La proposta di composizione e' trasmessa all'Autorita' entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. L'Autorita',  entro  trenta  giorni  dalla data di trasmissione della proposta,  verifica  il  rispetto  dei  criteri di cui al comma 19.2. Qualora   l'Autorita'   non   si  pronunci  entro  tale  termine,  la composizione del Comitato di consultazione si intende verificata.
 19.4. Il Comitato di consultazione:
 esprime  pareri  non  vincolanti sulla proposta di codice e sulle successive modifiche ed integrazioni al medesimo;
 propone  all'impresa  di  stoccaggio  gli  aggiornamenti  che  si rendano  necessari  a  seguito  di cambiamenti del quadro normativo e regolamentare  di  riferimento nonche' a seguito di mutate condizioni tecniche e di mercato.
 19.5.  L'impresa  di stoccaggio trasmette all'Autorita' il parere o le  proposte  di  aggiornamento  ricevute  da  parte  del Comitato di consultazione,  contestualmente all'invio della proposta di codice di stoccaggio  e  delle  successive  modifiche  e integrazioni, ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/2000.
 19.6.  Il  codice  di  stoccaggio approvato ovvero modificato viene pubblicato  dall'Autorita'  nel  proprio  sito  internet  e  acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
 |  |  |  | Art. 20. Disposizioni transitorie relative ai contratti esistenti
 20.1.  Nei rapporti contrattuali in essere, le condizioni convenute tra  l'impresa  di  stoccaggio  e  l'utente  restano  in  vigore sino all'approvazione  del  codice di stoccaggio ai sensi dell'art. 19, ad eccezione  di  quelle incompatibili con il presente provvedimento, le quali cessano di produrre effetti dalla sua entrata in vigore.
 |  |  |  | Art. 21. Pubblicazione ed entrata in vigore
 21.1.   Il   presente   provvedimento,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   nel   sito   internet dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it),  entra in vigore il giorno successivo  alla  data  della  sua  pubblicazione  nel  sito internet dell'Autorita'.
 Milano, 21 giugno 2005
 Il presidente: Ortis
 |  |  |  | Allegato A SCHEMA DI CODICE DI STOCCAGGIO
 L'impresa  di stoccaggio redige il codice di stoccaggio, ai sensi dell'art.  19 della presente deliberazione dell'Autorita', sulla base del seguente schema di codice di stoccaggio. 1. Sezione Informazione, articolata in quattro capitoli:
 Contesto normativo.
 Il  capitolo  descrive  il  contesto  normativo comprensivo delle norme  di  legge,  dei  provvedimenti  dell'Autorita'  e  delle altre disposizioni  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  del  codice  di stoccaggio.
 Descrizione   degli  impianti  di  stoccaggio  e  della  relativa gestione.
 Il  capitolo  descrive,  anche  con  il  rinvio  ad allegati, gli impianti  di  stoccaggio  dell'impresa  di  stoccaggio.  Fornisce  in particolare:
 a)  la rappresentazione geografica degli impianti di stoccaggio con la relativa ubicazione;
 b) la rappresentazione schematica degli impianti di stoccaggio, con l'indicazione dei collegamenti con la rete nazionale di gasdotti;
 c) l'indicazione delle prestazioni del complesso degli impianti di stoccaggio nelle principali situazioni di esercizio;
 d) l'indicazione  dei vincoli tecnici e gestionali e delle loro modalita' di determinazione.
 Descrizione dei servizi.
 Il  capitolo descrive i servizi che l'impresa di stoccaggio offre con  le proprie attivita' di stoccaggio, con specificazione, nel caso dei servizi diversi dai servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, delle relative condizioni tecnico-economiche.
 Procedure di coordinamento informativo.
 Il  capitolo  descrive  le  caratteristiche  dei  sistemi  per lo scambio  di  dati  e  informazioni  tra l'impresa di stoccaggio e gli utenti  e  le  modalita'  che  ne  assicurano  la  riservatezza. Sono altresi'  descritte  le  modalita'  di formazione del personale degli utenti per l'impiego dei suddetti sistemi. 2.  Sezione  Accesso  al  servizio  di  stoccaggio, articolata in due capitoli:
 Conferimento di capacita' di stoccaggio.
 Il  capitolo  descrive,  per  i  servizi  di  cui  al punto 1, le modalita'  per  la presentazione delle richieste di conferimento e la procedura  di  conferimento  di  capacita',  con  l'indicazione delle durate   dei   periodi   di   conferimento   e   delle  modalita'  di determinazione delle capacita' conferibili. 3. Sezione  Effettuazione  del  servizio di stoccaggio, articolata in cinque capitoli:
 Prenotazione e impegni di iniezione ed erogazione.
 Il  capitolo  descrive  le  modalita'  con  le  quali  gli utenti eseguono  la prenotazione di capacita' e le modalita' di espletamento degli  impegni  di iniezione ed erogazione di tali capacita' da parte dell'impresa  di stoccaggio, anche nel caso di vincoli di capacita' e per  esigenze  di  manutenzione.  L'impresa di stoccaggio specifica i criteri  impiegati  per  la determinazione di capacita', le modalita' con  le  quali  avviene  lo  scambio  o  la  cessione delle capacita' assegnate.
 Bilanciamento e reintegrazione degli stoccaggi.
 Il capitolo descrive gli adempimenti dell'impresa di stoccaggio e degli utenti in merito al bilanciamento delle posizioni in stoccaggio degli  utenti  (anche relativamente al bilanciamento di questi ultimi sulla  rete),  specificando, in particolare i corrispettivi applicati per il bilanciamento.
 Misura del gas.
 Il  capitolo  descrive le modalita' per la misura della quantita' di  gas  immesso  ed  erogato,  nonche'  del  gas  in stoccaggio, con indicazione  del  potere  calorifico  superiore  e dei criteri per la validazione delle misurazioni.
 Qualita' del gas.
 Il capitolo descrive i requisiti di qualita' del gas in iniezione ed    erogazione    da    stoccaggio,    al    fine   di   consentire l'interoperabilita'  degli  impianti  di stoccaggio con il sistema di trasporto connesso.
 Il  capitolo  descrive  inoltre  le modalita' per la misura della qualita'  del  gas  immesso  in  stoccaggio  (ed  erogato)  e  per la validazione delle misurazioni.
 Il  capitolo  specifica  le  modalita'  per la determinazione del potere   calorifico   superiore   nei   punti  di  immissione  (e  di erogazione).
 Pressioni di immissione e di erogazione.
 Il  capitolo  specifica  gli  intervalli di pressione ammessi nei punti   di   immissione  e  di  erogazione,  al  fine  di  consentire 1'interoperabilita'  degli  impianti  di stoccaggio con il sistema di trasporto connesso. 4. Sezione Qualita' del servizio.
 Qualita' del servizio.
 La  sezione  descrive  gli  standard di qualita' commerciale e di qualita'  tecnica  del servizio garantiti, nel rispetto delle norme e dei provvedimenti in materia. 5. Sezione Programmazione, articolata in due capitoli:
 Programmazione e gestione delle manutenzioni.
 Il  capitolo  descrive  le  modalita'  con  le quali l'impresa di stoccaggio  programma e comunica gli interventi di manutenzione sugli impianti di stoccaggio.
 Coordinamento operativo.
 Il  capitolo  descrive  le  procedure  adottate  dall'impresa  di stoccaggio  in merito al coordinamento operativo con le altre imprese di stoccaggio e con le imprese di trasporto. 6. Sezione Amministrazione, articolata in tre capitoli:
 Normativa fiscale e doganale.
 Il  capitolo  richiama le responsabilita' e gli obblighi previsti dalla  normativa  vigente  che  l'impresa  di stoccaggio e gli utenti assumono in qualita' di depositari fiscali e doganali.
 Fatturazione e pagamento.
 Il capitolo descrive le modalita' di fatturazione, le modalita' e le scadenze dei pagamenti.
 Risoluzione delle controversie.
 Il  capitolo  prevede  che,  in  caso  di  controversie  relative all'interpretazione e all'applicazione del contratto di stoccaggio, e fino  all'adozione  del  regolamento  di  cui  all'art.  2, comma 24, lettera  b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parti ricorrono all'Autorita' per l'attivazione di una procedura di arbitrato secondo le modalita' dalla stessa definite con proprio regolamento. 7. Sezione Emergenza, articolata in due capitoli:
 Gestione delle emergenze di servizio.
 Il  capitolo  descrive  le  procedure che l'impresa di stoccaggio attiva  nel  caso  dell'insorgere  di  emergenze  dovute a condizioni impreviste   e   transitorie,   che  interferiscono  con  il  normale esercizio, o che impongono speciali vincoli al suo svolgimento.
 Modalita' di passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza generale.
 Il   capitolo  descrive  le  modalita'  per  il  passaggio  dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza generale dichiarata   dal   Ministero  delle  attivita'  produttive  ai  sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 164/00. Nel capitolo sono  descritti  inoltre  gli adempimenti dell'impresa di stoccaggio, degli utenti e dei loro clienti. 8. Sezione Aggiornamento del codice di stoccaggio.
 Nella  sezione  l'impresa  di stoccaggio descrive la procedura di aggiornamento del codice di stoccaggio adottata ai sensi dell'art. 19 del presente provvedimento.
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