| 
| Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2005 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 21 giugno 2005 |  | Avvio di procedimenti per la formazione di provvedimenti di revisione delle  direttive  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in materia  di  condizioni  contrattuali  di fornitura per i clienti del mercato  vincolato  elettrico  e  di  trasparenza  dei  documenti  di fatturazione. (Deliberazione n. 117/05). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 21 giugno 2005,
 Visti:
 la  direttiva  2003/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio del  26 giugno  2003  (di  seguito:  direttiva 2003/54/CE) relativa a norme  comuni  per  il  mercato  interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
 la   legge  14 novembre  1995,  n.  481  (di  seguito:  legge  n. 481/1995);
 il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
 la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/1999);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  20 ottobre 1999, n. 158/99 (di seguito: deliberazione n. 158/1999);
 la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 1999, n. 200/1999 (di seguito: deliberazione n. 200/1999);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  16 marzo  2000, n. 55/2000 (di seguito: deliberazione n. 55/2000);
 la  deliberazione  dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 05/2004 (di seguito: deliberazione n. 05/2004);
 Considerato che:
 l'art.  2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/1995, prevede che  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di seguito: l'Autorita)   emani   le   direttive   concernenti  la  produzione  e l'erogazione  dei  servizi  da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori;
 l'art.  2, comma 12, lettera l), della legge n. 481/1995, assegna all'Autorita' la funzione di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello  svolgimento  dei  servizi  dalla  stessa  regolati  al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialita' dell'offerta e la  possibilita' di migliori scelte da parte degli utenti intermedi e finali;
 l'art.  2, comma 12, lettera m), della legge n. 481/1995, prevede che  l'Autorita'  valuti  istanze,  reclami e segnalazioni presentati dagli  utenti  o  dai  consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto  dei  livelli  qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti  il  servizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove  opportuno,  modifiche  alle modalita' di esercizio degli stessi, ovvero procedendo alla revisione del regolamento di servizio;
 l'art.  5,  comma  5-quater,  del decreto legislativo n. 79/1999, comma  aggiunto  dall'art.  1,  comma  30  della  legge  n. 239/2004, stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2004, e' cliente idoneo ogni cliente finale non domestico;
 l'art.  5, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 79/1999, comma  aggiunto  dall'art.  1,  comma  30  della  legge  n. 239/2004, stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2007, e' cliente idoneo ogni cliente finale;
 lo  status  di  cliente  idoneo  conferisce  ai clienti finali il diritto  potestativo  di  contrattare  liberamente  le  condizioni di fornitura, fatti salvi i profili regolati, e che al riconoscimento di tale diritto potestativo e' correlato il riconoscimento del diritto a mantenere la propria collocazione sul mercato vincolato;
 l'Autorita'   ha   definito,   con   deliberazione  n.  200/1999, condizioni contrattuali di fornitura dell'energia elettrica minime ed inderogabili  a  beneficio  dei  clienti del mercato vincolato, e che tali  condizioni continuano a trovare applicazione ai clienti che non esercitino il diritto di recesso di cui alla deliberazione n. 158/99;
 l'Autorita' ha definito, con deliberazione n. 55/00, disposizioni in  materia  di  trasparenza  dei  documenti  di fatturazione, che si applicano ai clienti del mercato vincolato;
 l'attuale stato di avanzamento del processo di liberalizzazione e le  modifiche intervenute negli ultimi anni, con particolare riguardo alla   diffusione   dei   sistemi   di  telelettura,  all'ampliamento dell'offerta  di  opzioni  tariffarie ulteriori domestiche biorarie e multiorarie,   alla  diffusione  di  nuove  forme  di  comunicazione, suggeriscono  la  revisione dell'attuale regolazione delle condizioni contrattuali per i clienti del mercato vincolato, nonche' delle norme in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione;
 alcune   problematiche   emerse   nell'ambito  dell'attivita'  di valutazione  dei  reclami  di  consumatori e utenti rendono opportuno apportare modifiche alla medesima regolazione;
 Ritenuto  necessario  avviare  un procedimento per la formazione di provvedimenti  aventi  ad  oggetto  la  revisione della deliberazione 28 dicembre  1999,  n. 200/99 e della deliberazione 16 marzo 2000, n. 55/00,  tenendo  conto  del processo di liberalizzazione in atto, che comportera',  a  decorrere  dal  1° luglio 2007, l'acquisizione della qualifica di cliente idoneo da parte di tutti i clienti finali;
 Delibera:
 1.  Di  avviare  procedimenti  per  la  formazione di provvedimenti aventi  ad oggetto la revisione della deliberazione 28 dicembre 1999, n. 200/99 e della deliberazione 16 marzo 2000, n. 55/00.
 2.  Di  convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo   del  procedimento,  audizioni  per  la  consultazione  dei soggetti   interessati   e   delle   formazioni  associative  che  ne rappresentano  gli  interessi  ai  fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti.
 3.  Di  rendere  disponibili,  qualora  sia  ritenuto  opportuno in relazione   allo   sviluppo   del   procedimento,  documenti  per  la consultazione contenenti schemi di provvedimenti in materia.
 4.  Di  attribuire  al  direttore  della  direzione  consumatori  e qualita' del servizio dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas la   responsabilita'  degli  adempimenti  di  carattere  procedurale, amministrativo    e    organizzativo   necessari   allo   svolgimento dell'attivita' preparatoria delle decisioni conclusive.
 5. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
 Milano, 21 giugno 2005
 Il presidente: Ortis
 |  |  |  |  |