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| Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2005 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 20 giugno 2005 |  | Modalita' applicative del regime di perequazione generale di cui alla sezione  1,  titolo  1,  parte terza del Testo integrato. Modifiche e integrazioni   al   Testo   integrato   approvato  con  deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04. (Deliberazione n. 115/05). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 20 giugno 2005,
 Visti:
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
 la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
 la legge 23 agosto 2004, n. 239;
 Visti:
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di   seguito:   l'Autorita)   18 ottobre   2001,   n.  228/01,  come successivamente  modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 228/01);
 il   Testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di trasporto,  di misura e di vendita dell'energia elettrica, allegato A alla deliberazione n. 228/01;
 la  deliberazione  dell'Autorita'  30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente  modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);
 il   Testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di trasmissione,  distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica -  periodo  di  regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04,  come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);
 la deliberazione dell'Autorita' 30 marzo 2004, n. 50/04;
 la deliberazione dell'Autorita' 27 dicembre 2004, n. 242/04;
 Visti:
 la   comunicazione   dell'Autorita'   24 settembre   2004,  prot. PB/M04/3452/ao-cp, che istituisce un gruppo di lavoro informale sulle tematiche  concernenti  la perequazione (di seguito: gruppo di lavoro informale);
 il  documento  del gruppo di lavoro informale del 12 aprile 2005, intitolato  «Problematiche  applicative  del  regime  di perequazione generale», predisposto dagli uffici dell'Autorita';
 la  comunicazione  dell'Autorita'  2 maggio 2005 (prot. Autorita' TSE/M05/1806/fg);
 la   comunicazione  di  Federenergia  del  9 maggio  2005  (prot. Autorita' n. 011000 dell'11 maggio 2005);
 la  comunicazione  della  societa' Enel Spa datata 11 maggio 2005 (prot. Autorita' n. 011490 del 17 maggio 2005);
 la  comunicazione  della  societa'  AEM  Torino Distribuzione Spa datata 13 maggio 2005 (prot. Autorita' n. 011491 del 17 maggio 2005);
 la  comunicazione  dell'Autorita'  8 giugno 2005 (prot. Autorita' TSE/M05/2425/ao);
 la  comunicazione  della  societa'  AEM  Torino Distribuzione Spa datata 9 giugno 2005 (prot. Autorita' n. 013132 del 10 giugno 2005);
 la  comunicazione  della  societa'  AEM SpA datata 13 giugno 2005 (prot. Autorita' n. 013302 del 13 giugno 2005);
 la  comunicazione  della  societa' Enel Spa datata 14 giugno 2005 (prot. Autorita' n. 013424 del 15 giugno 2005);
 Considerato che:
 la  Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) gestisce   l'attivita'   di  esazione  nei  confronti  delle  imprese distributrici  delle componenti tariffarie destinate al finanziamento dei  conti di cui al comma 59.1 del Testo integrato, inclusi il Conto per  la  perequazione  dei  costi  di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, alimentato dalla componente UC1,  e  il  Conto per la perequazione dei costi di trasmissione e di distribuzione  dell'energia  elettrica  sulle  reti  con  obbligo  di connessione  di  terzi e per i meccanismi di integrazione, alimentato dalla  componente  UC3  e  dal gettito di cui al comma 57.3 del Testo integrato;
 con    la   citata   lettera   del   24 settembre   2004,   prot. PB/M04/3452/ao-cp e' stato istituito un gruppo di lavoro informale in materia  di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato; e che nel corso di   detto  gruppo  di  lavoro  sono  state  oggetto  di  discussione problematiche  interpretative  ed  applicative  relative  a  tutti  i meccanismi   del   regime   di  perequazione  generale  di  cui  agli articoli da 43 a 48 del Testo integrato;
 nell'ambito  del  medesimo  gruppo  di  lavoro e' stata segnalata l'opportunita'  di  integrare  la tabella 23 dell'allegato 1 al Testo integrato,  prevedendo tra i componenti di rete i trasformatori AT/AT (150/120-60), assimilabili ai trasformatori 150-130/MT;
 ai  fini  della  quantificazione  delle  perequazioni di cui agli articoli  da  43 a 47 del Testo integrato occorre rilevare le energie relative  a  prelievi per usi propri dei servizi di trasmissione e di distribuzione;
 l'omissione   da  parte  di  una  o  piu'  imprese  distributrici dell'invio    delle    informazioni   necessarie   per   il   calcolo dell'ammontare di perequazione altererebbe l'equilibrio economico dei meccanismi  di perequazione comportando, potenzialmente, un danno per i  clienti  finali  chiamati  a compensare detti squilibri tramite le componenti tariffarie UC1 e UC3;
 nel  caso  di  utenze  non dotate di misuratore idoneo a rilevare l'energia  elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, gli  elementi  PC  e OD della componente CCA a copertura dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, sono calcolati come media annuale;
 la  tariffa di riferimento D1 per i clienti del mercato vincolato con  contratti  per  l'utenza  domestica  in bassa tensione di cui al comma  24.1  del  Testo  integrato  e'  composta,  tra l'altro, dalla componente CCA;
 il  meccanismo  di  perequazione  dei costi di approvvigionamento dell'energia  elettrica  destinata  ai  clienti del mercato vincolato ipotizza  che  i distributori ricavino dai clienti domestici in bassa tensione    l'ammontare    che   deriverebbe   applicando   loro   la corrispondente  componente  tariffaria  CCA  a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica;
 a   copertura   dei   costi  di  approvvigionamento  dell'energia elettrica  le  tariffe D2 e D3 applicate effettivamente dalle imprese distributrici alle utenze domestiche in bassa tensione in luogo della tariffa di riferimento D1:
 i.  nel  mese di gennaio 2004, prevedevano l'applicazione della componente  PV di cui al comma 1.1 dell'allegato A alla deliberazione n.  228/01 e di una quota parte della componente \tau 3 delle tariffe D2 e D3 di cui ai commi 22.2 e 22.3 del medesimo provvedimento;
 ii.   a   partire  dal  mese  di febbraio  2004,  prevedono  la componente CAD di cui al comma 1.1 del Testo integrato;
 Ritenuto che sia opportuno:
 affidare   alla   Cassa  la  gestione  operativa  del  regime  di perequazione generale, secondo modalita' definite dall'Autorita';
 integrare  la  tabella  23  dell'allegato  1 del Testo integrato, introducendo la tipologia di trasformatore AT/AT (150 kV/120-60 kV);
 precisare   la   definizione  di  uso  proprio  del  servizio  di distribuzione, ovvero del servizio di trasmissione;
 ai fini del riconoscimento degli usi propri di distribuzione e di trasmissione,   prevedere   l'obbligo   da  parte  delle  imprese  di distribuzione  di  tenuta  di  un'anagrafica  dei  punti  di prelievo connessi  ad  usi  propri  del  servizio di distribuzione, ovvero del servizio di trasmissione;
 introdurre  disposizioni  transitorie per l'anno 2004 ai fini del riconoscimento   delle   energie   destinate  ad  uso  proprio  della trasmissione,  in  attesa del completamento dell'anagrafica di cui al precedente alinea;
 prevedere  modalita' imposte per la determinazione dell'ammontare di  perequazione  nel  caso  di  mancato  invio da parte dell'impresa distributrice delle informazioni necessarie;
 che  le  modalita'  imposte  di  cui al precedente alinea evitino l'emergere di oneri impropri per la clientela finale;
 estendere l'applicazione del meccanismo di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato  vincolato  al  mese  di gennaio 2004 e che, conseguentemente debba   essere   estesa  a  tale  periodo  anche  l'applicazione  del meccanismo  di  perequazione dei ricavi per la fornitura dell'energia elettrica  a  clienti  domestici, per la sola quota parte a copertura del costo di approvvigionamento dell'energia elettrica;
 Delibera:
 Art. 1.
 Definizioni
 1.1.   Ai   fini  della  presente  deliberazione  si  applicano  le definizioni   di   cui   al  comma  1.1  del  Testo  integrato  delle disposizioni  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas per l'erogazione  dei  servizi  di  trasmissione, distribuzione, misura e vendita  dell'energia  elettrica  - periodo di regolazione 2004-2007, approvato  con deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, come  successivamente  modificato  e  integrato  (di  seguito:  Testo integrato).
 |  |  |  | Art. 2. Modificazioni del Testo integrato
 2.1. Al comma 1.1 del Testo integrato la definizione di «usi propri della trasmissione» e' modificata come segue:
 usi propri della trasmissione sono i consumi di energia elettrica degli   esercenti   che   svolgono   il   servizio  di  trasmissione, esclusivamente  e direttamente funzionali all'erogazione del medesimo servizio,  inclusi  i  consumi  connessi  con  lo  svolgimento  delle attivita' commerciali legate al servizio di trasmissione.
 2.2. Al comma 1.1 del Testo integrato la definizione di «usi propri della distribuzione» e' modificata come segue:
 usi   propri  della  distribuzione  sono  i  consumi  di  energia elettrica  degli esercenti che svolgono il servizio di distribuzione, esclusivamente  e direttamente funzionali all'erogazione del medesimo servizio,  inclusi  i  consumi  connessi  con  lo  svolgimento  delle attivita'  commerciali  legate  al  servizio  di  distribuzione.  Non rientrano  in tale ambito i consumi di energia elettrica connessi con l'erogazione   del   servizio  di  acquisto  e  vendita  dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato.
 2.3.  Dopo  il  comma  42.4  del  Testo  integrato  sono aggiunti i seguenti commi:
 42.5.  La Cassa, attenendosi alle modalita' previste nel presente articolo,  provvede alla quantificazione e liquidazione, per ciascuna impresa   distributrice,   dei   saldi   di   perequazione  derivanti dall'applicazione dei meccanismi di cui al comma 42.1.
 42.6. Ai fini di quanto previsto dal comma 42.5, ciascuna impresa distributrice,  entro  il  31 luglio  di ogni anno, fa pervenire alla Cassa,  con  le  modalita'  da  questa  definite  in  coerenza con le disposizioni  della  presente  Sezione, le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione relativo all'anno precedente.
 42.7.  Nel caso in cui l'impresa di distribuzione non rispetti il termine  di  cui  al  comma  42.6,  la  Cassa  provvede  a  calcolare l'ammontare di perequazione utilizzando ogni informazione disponibile e  provvedendo  ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in   un'ottica   di  minimizzazione  dell'ammontare  di  perequazione eventualmente  dovuto  dal  sistema  al  distributore  inadempiente e viceversa  di  massimizzazione  di  quanto eventualmente dovuto dallo stesso al sistema di perequazione nel suo complesso.
 42.8.  La  Cassa,  entro  il  30 settembre di ogni anno, comunica all'Autorita'  e  a  ciascuna  impresa  distributrice  l'ammontare di perequazione relativo ai singoli meccanismi di perequazione.
 42.9.  Ciascuna  impresa  distributrice,  in relazione ai singoli meccanismi  di  perequazione,  entro  il  31 ottobre  di  ogni  anno, provvede a versare alla Cassa quanto dovuto.
 42.10.   La   Cassa,   in  relazione  ai  singoli  meccanismi  di perequazione, entro il 30 novembre di ogni anno liquida quanto dovuto a  ciascuna  impresa distributrice. Nel caso in cui le disponibilita' dei  conti  UC1  ed  UC3  non siano sufficienti a liquidare quanto di spettanza  di  ogni impresa distributrice la Cassa effettua pagamenti pro-quota   rispetto  agli  importi  vantati  dalle  diverse  imprese distributrici,  fino  a  concorrenza  delle  disponibilita' dei conti suddetti.
 42.11.  Nel  caso  in cui la liquidazione delle somme dovute alle imprese  distributrici in relazione ai meccanismi di perequazione non possa  essere  completata  entro  3  mesi dal termine di cui al comma 42.10,  la  Cassa  riconosce  alle  medesime imprese distributrici un interesse  pari  all'Euribor  a  dodici  mesi  base  360, calcolato a decorrere  dal  1° gennaio del secondo anno successivo a quello a cui si riferiscono gli ammontari di perequazione.
 42.12.  Ai  fini  della  perequazione,  il  riconoscimento  della destinazione  di  consumi  di  energia elettrica ad uso proprio della trasmissione avviene dietro specifica autocertificazione da parte del soggetto esercente il servizio di trasmissione.
 42.13.  Ai  fini  della  perequazione,  il  riconoscimento  della destinazione  di  consumi  di  energia elettrica ad uso proprio della distribuzione  avviene sulla base di una specifica autocertificazione predisposta dall'impresa distributrice.
 42.14. In relazione all'interpretazione ed attuazione delle norme in  materia  di  perequazione  la  Cassa  si attiene alle indicazioni dell'Autorita'.  Ogni  eventuale  contestazione circa le modalita' di applicazione  dei  meccanismi  di  perequazione  e  di raccolta delle relative  informazioni  e'  demandata  alla  valutazione  e decisione dell'Autorita'.
 2.4.  Al comma 44.1 dell'art. 44 del Testo integrato l'ultimo punto e' sostituito dal seguente:
 q i^«prel»,  quantita',  in  ciascuna fascia oraria i, di energia elettrica   prelevata   dall'impresa   distributrice  dalla  rete  di trasmissione  nazionale,  dai punti di interconnessione virtuale e da altre reti di distribuzione, corretta per le perdite.
 2.5.   La  tabella  23  dell'allegato  1  del  Testo  integrato  e' sostituita  con  la  tabella  23 allegata alla presente deliberazione (Allegato A).
 |  |  |  | Art. 3. Disposizioni in materia
 di perequazione per il mese di gennaio 2004
 3.1.  Le  disposizioni  in  materia  di  perequazione  dei costi di approvvigionamento  dell'energia  elettrica  destinata ai clienti del mercato vincolato di cui all'art. 6 della deliberazione n. 5/04, sono estese  al  mese  di gennaio  dell'anno  2004  ove compatibili con le disposizioni vigenti nel medesimo periodo.
 3.2. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 gennaio 2004,  in  deroga a quanto disposto dall'art. 48 del Testo integrato, l'ammontare  di  perequazione  di  cui al comma 42.1, lettera f), del Testo integrato e' pari a:
 
 RDgen04=RACCA - REpv+quota tau 3
 
 dove:
 RDgen04  e' l'ammontare di perequazione dei ricavi ottenuti dalle tariffe D2 e D3;
 RACCA   rappresenta   il   livello   dei   ricavi  che  l'impresa distributrice  avrebbe  conseguito dall'applicazione della componente CCA  della  tariffa  D1  di  cui  al  comma 22.1 dell'allegato A alla deliberazione  n. 228/01, ai clienti ai quali sono state applicate le tariffe  D2  e D3 di cui ai commi 22.2 e 22.3 del medesimo allegato A alla  deliberazione n. 228/01, ovvero opzioni ulteriori domestiche di cui  all'art.  23  dell'allegato  A alla deliberazione n. 228/01, con riferimento  ai  prelievi  di  competenza  del  periodo  al  quale si riferisce l'ammontare di perequazione;
 RE  rappresenta  il  livello  dei  ricavi effettivi ottenuto come somma  dei  ricavi  che  l'impresa  distributrice  avrebbe conseguito dall'applicazione delle componenti PV delle tariffe D2 e D3 di cui ai commi 22.2 e 22.3 dell'allegato A alla deliberazione n. 228/01, senza sconti  o  abbuoni,  maggiorate di un valore pari a 2,22 centesimi di euro/kWh, ai clienti ai quali sono state applicate le tariffe D2 e D3 ovvero  opzioni ulteriori domestiche di cui all'art. 23 dell'allegato A  alla  deliberazione  n.  228/01,  con  riferimento  ai prelievi di competenza   del   periodo  al  quale  si  riferisce  l'ammontare  di perequazione.
 |  |  |  | Art. 4. Disposizioni transitorie e finali
 4.1.   Entro   20   giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente provvedimento,  la  Cassa sottopone all'Autorita', per l'approvazione da  parte  del  dirigente  responsabile  della  Direzione tariffe, le modalita' di attuazione dello stesso.
 4.2.    Ciascuna    impresa   distributrice,   sulla   base   delle autocertificazioni  di  cui  al  comma  42.12  del  Testo  integrato, predispone  ed  aggiorna,  almeno su base annuale, una anagrafica dei punti   di   prelievo   associati  ad  usi  propri  del  servizio  di trasmissione che contenga almeno le seguenti informazioni:
 i)   soggetto  titolare del punto di prelievo e descrizione delle applicazioni rifornite tramite il medesimo punto;
 ii) ubicazione del punto di prelievo;
 iii) numero di presa;
 iv) caratteristiche tecniche del punto di prelievo;
 v) tipologia di misuratore installato.
 4.3.    Ciascuna    impresa   distributrice,   sulla   base   delle autocertificazioni  di  cui  al  comma  42.13  del  Testo  integrato, predispone  ed  aggiorna,  almeno su base annuale, una anagrafica dei punti   di   prelievo   associati  ad  usi  propri  del  servizio  di distribuzione che contenga almeno le seguenti informazioni:
 i) soggetto  titolare  del  punto di prelievo e descrizione delle applicazioni rifornite tramite il medesimo punto;
 ii) ubicazione del punto di prelievo;
 iii) numero di presa;
 iv) caratteristiche tecniche del punto di prelievo;
 v) tipologia di misuratore installato.
 4.4.  L'anagrafica  di  cui  ai  commi  4.2  e  4.3,  unitamente al dettaglio  dei  consumi associati a ciascun punto di prelievo in esso riportati, sono inviati alla Cassa entro il 31 luglio di ciascun anno con  riferimento  ai  consumi  dall'anno  precedente,  ai  fini della quantificazione dei saldi di perequazione.
 4.5.  Le disposizioni di cui al comma 42.12 del Testo integrato non si  applicano  ai fini della perequazione dell'anno 2004. Ai fini del calcolo  dell'ammontare  di  perequazione  del regime di perequazione generale  per  l'anno  2004,  l'impresa  distributrice  adempie  alle disposizioni  di  cui  al  precedente  comma  4.2  tramite  specifica autocertificazione  a  firma  del  proprio  legale rappresentate, ove vengono  indicati  i consumi relativi ad usi propri di trasmissione e un elenco dei relativi punti di prelievo.
 4.6.  Le disposizioni di cui al comma 42.13 del Testo integrato non si  applicano  ai fini della perequazione dell'anno 2004. Ai fini del calcolo  dell'ammontare  di  perequazione  del regime di perequazione generale  per  l'anno  2004,  l'impresa  distributrice  adempie  alle disposizioni  di  cui  al  precedente  comma  4.3  tramite  specifica autocertificazione  a  firma  del  proprio  legale rappresentate, ove vengono  indicati  i consumi relativi ad usi propri di distribuzione, anche in forma aggregata, precisandone le modalita' di calcolo.
 4.7.  Fino  al  31  dicembre  2007 i consumi relativi ad usi propri della  distribuzione  possono essere determinati come quota parte dei consumi   relativi   ad   un   singolo   punto  di  prelievo,  previa dichiarazione  dei criteri di ripartizione adottati. Salvo il caso di ripartizione  convenzionale  dei  consumi  per  i  punti  di prelievo destinati  a  rifornire applicazioni relative all'esercizio congiunto delle attivita' commerciali connesse con il servizio di distribuzione ed il servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al  mercato  vincolato,  a  partire  dal  1°  gennaio  2008 i consumi relativi  ad usi propri della distribuzione sono riconosciuti ai fini della perequazione generale solo se misurati separatamente; di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e  nel  sito Internet dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas  (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione; di  pubblicare  nel  sito  Internet  dell'Autorita' l'allegato A alla deliberazione  n.  5/04,  con  le modifiche ed integrazioni di cui al presente provvedimento.
 Milano, 20 giugno 2005
 Il presidente: Ortis
 |  |  |  | Allegato A Tabella 23
 Costo unitario standard per componente relativo
 alla trasformazione dell'energia elettrica
 dal livello di alta al livello di media tensione (rk)
 
 =====================================================================
 Componente              |Costo unitario standard (euro) ===================================================================== Trasformatori 220/MT (per MVA         | installato)                           |                    3.238,3139 --------------------------------------------------------------------- Trasformatori 150-130/MT (per MVA     | installato)                           |                    3.035,3304 --------------------------------------------------------------------- Trasformatori AT/AT 150/120-60 (per   | MVA installato)                       |                    3.035,3304 --------------------------------------------------------------------- Altri trasformatori AT/MT (per MVA    | installato)                           |                    3.726,4584
 |  |  |  |  |