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| Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 21 giugno 2005 |  | Autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «Certiquality - Istituto  di  certificazione  della Qualita' - Settore Certiagro», ad effettuare  i controlli sulla indicazione geografica protetta «Uva da tavola  di Mazzarrone», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'articolo 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'articolo 10 concernente i controlli;
 Visto  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n. 617/2003 della Commissione  del  4 aprile  2003  con  il  quale  l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione della indicazione geografica protetta «Uva  da  tavola  di  Mazzarrone»,  nel quadro della procedura di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Visto  l'articolo  53,  comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come  sostituito  dall'articolo  14  della legge 21 dicembre 1999, n. 526,  recante  disposizioni  per  l'adempimento di obblighi derivanti dalla   appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria  1999  -  il  quale  contiene  apposite  disposizioni sui controlli  e  la  vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli  e  alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati  con  decreto  del  Ministero  delle politiche agricole e forestali,  sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero delle politiche  agricole  e  forestali  l'Autorita'  nazionale preposta al coordinamento   dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Considerato   che   l'organismo   «Certiquality   -   Istituto   di certificazione  della  Qualita'  -  Settore  Certiagro»  risulta gia' iscritto  nell'elenco  degli  organismi  di  controllo privati per le denominazioni  di  origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette  (IGP)  e  le  Attestazione di specificita' (STG), di cui al comma  7  dell'articolo  53  della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai  sensi  del  citato  articolo  dell'articolo 53, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale preposta al coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1 dell'articolo 53 predetto, sentite le regioni;
 Considerata  la  necessita',  espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi  dell'articolo  10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il  compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'organismo di controllo «Certiquality - Istituto di certificazione della  Qualita'  -  Settore  Certiagro»,  con  sede in Milano, via G. Giardino  n.  4,  iscritto  all'elenco  degli  organismi di controllo privati   per   le   denominazioni  di  origine  protetta  (DOP),  le Indicazioni   geografiche   protette   (IGP)  e  le  Attestazione  di specificita'  (STG),  istituito  presso  il Ministero delle politiche agricole  e  forestali, ai sensi del comma 7, dell'articolo 53, comma 4,  della  legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'articolo 14  della  legge  21 dicembre  1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee  - Legge comunitaria 1999, e' autorizzato ai sensi  del  comma  1,  del medesimo articolo 53 della citata legge ad espletare  le  funzioni  di  controllo, previste dall'articolo 10 del regolamento  (CEE)  del  Consiglio  n.  2081/92  per  la  indicazione geografica  protetta  «Uva  da  tavola  di Mazzarrone», registrata in ambito  europeo  come indicazione geografica protetta con regolamento (CE) n. 617/2003 della Commissione del 4 aprile 2003.
 |  |  |  | Art. 2. La  presente  autorizzazione  comporta  l'obbligo  per  l'organismo «Certiquality  -  Istituto di certificazione della Qualita' - Settore Certiagro»  del  rispetto  delle  prescrizioni  previste nel presente decreto  e  puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'articolo 53, comma  4,  della  legge  24 aprile  1998, n. 128 come sostituito, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 |  |  |  | Art. 3. L'organismo  autorizzato «Certiquality - Istituto di certificazione della  Qualita' - Settore Certiagro» dovra' assicurare, coerentemente con   gli   obiettivi  delineati  nelle  premesse,  che  il  prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e  che  sulle  confezioni  con  le  quali  viene  commercializzata la denominazione  «Uva  da  tavola  di  Mazzarrone»,  venga  apposta  la dicitura:   «Garantito  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento (CEE) 2081/92».
 |  |  |  | Art. 4. L'organismo  autorizzato «Certiquality - Istituto di certificazione della   Qualita'   -   Settore  Certiagro»  non  puo'  modificare  la denominazione  sociale,  il  proprio  statuto,  i  propri  organi  di rappresentanza,   il   proprio  sistema  qualita',  le  modalita'  di controllo  e  il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo  per  la  indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Mazzarrone»,   cosi'   come  depositati  presso  il  Ministero  delle politiche  agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
 L'organismo  comunica  ogni  variazione  concernente  il  personale ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione del  Comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  |  |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  all'articolo  1  ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.
 Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione, l'organismo  di  controllo «Certiquality - Istituto di certificazione della Qualita' - Settore Certiagro» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni  complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. L'organismo  autorizzato «Certiquality - Istituto di certificazione della  Qualita'  -  Settore  Certiagro»  comunica con immediatezza, e comunque  con  termine  non  superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Mazzarrone», anche mediante immissione nel sistema   informativo   del  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. L'organismo  autorizzato «Certiquality - Istituto di certificazione della  Qualita'  -  Settore  Certiagro»  immette  anche  nel  sistema informativo  del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli   elementi   conoscitivi   di  carattere  tecnico  e  documentale dell'attivita'  certificativa,  ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale  competente,  atte  ad  evitare  rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della  indicazione  geografica protetta «Uva da tavola di Mazzarrone» rilasciate  agli  utilizzatori.  Le  modalita'  di attuazione di tali procedure  saranno  indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.  I  medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'articolo 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione  nel  cui  ambito  territoriale  ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Mazzarrone».
 |  |  |  | Art. 8. L'organismo  autorizzato «Certiquality - Istituto di certificazione della  Qualita'  -  Settore  Certiagro»  e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della Regione  nel  cui  ambito  territoriale  ricade la zona di produzione della  indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Mazzarrone», ai  sensi  dell'articolo  53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 21 giugno 2005
 Il direttore generale: Abate
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