Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 21 giugno 2005 |
Autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «Certiquality - Istituto di certificazione della Qualita' - Settore Certiagro», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Mazzarrone», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'articolo 10 concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 617/2003 della Commissione del 4 aprile 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Mazzarrone», nel quadro della procedura di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto l'articolo 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Considerato che l'organismo «Certiquality - Istituto di certificazione della Qualita' - Settore Certiagro» risulta gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito; Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato articolo dell'articolo 53, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 predetto, sentite le regioni; Considerata la necessita', espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526; Decreta: Art. 1. L'organismo di controllo «Certiquality - Istituto di certificazione della Qualita' - Settore Certiagro», con sede in Milano, via G. Giardino n. 4, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificita' (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'articolo 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999, e' autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'articolo 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Mazzarrone», registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento (CE) n. 617/2003 della Commissione del 4 aprile 2003. |
| Art. 2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Certiquality - Istituto di certificazione della Qualita' - Settore Certiagro» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'articolo 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente. |
| Art. 3. L'organismo autorizzato «Certiquality - Istituto di certificazione della Qualita' - Settore Certiagro» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Uva da tavola di Mazzarrone», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento (CEE) 2081/92». |
| Art. 4. L'organismo autorizzato «Certiquality - Istituto di certificazione della Qualita' - Settore Certiagro» non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Mazzarrone», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. |
| Art. 5. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Certiquality - Istituto di certificazione della Qualita' - Settore Certiagro» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire. |
| Art. 6. L'organismo autorizzato «Certiquality - Istituto di certificazione della Qualita' - Settore Certiagro» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Mazzarrone», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 7. L'organismo autorizzato «Certiquality - Istituto di certificazione della Qualita' - Settore Certiagro» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Mazzarrone» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'articolo 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Mazzarrone». |
| Art. 8. L'organismo autorizzato «Certiquality - Istituto di certificazione della Qualita' - Settore Certiagro» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Mazzarrone», ai sensi dell'articolo 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 giugno 2005 Il direttore generale: Abate |
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