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| Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,   relativo  alla  richiesta  di  modifica  al  disciplinare  di produzione   dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e garantita «Chianti Classico». |  | 
 |  |  |  | IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE
 E DELLE INDICAZIONI TIPICHE DEI VINI
 istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164
 Esaminata  la  domanda  presentata  dal  Consorzio  vino  Chianti Classico  intesa  ad  ottenere  la modifica dell'art. 7, comma 1, del disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata e garantita «Chianti Classico», ha  espresso  nella riunione del 23 giugno 2005, parere favorevole al suo  accoglimento,  proponendo,  ai fini dell'emanazione del relativo decreto  direttoriale,  la  modifica  dell'art. 7 del disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso:
 Art. 7.
 1.  La  denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico»  e'  contraddistinta  in  via esclusiva ed obbligatoria dal marchio  «Gallo  Nero»  nella  forma  grafica e letterale allegata al presente  disciplinare  di produzione in abbinamento inscindibile con la denominazione «Chianti Classico».
 Tale  marchio  e'  sempre inserito nella fascetta sostitutiva del contrassegno di Stato prevista dalla normativa vigente.
 I   confezionatori  hanno  inoltre  la  possibilita'  di  apporre separatamente   il  marchio  «Gallo  Nero»,  stampato  e  distribuito esclusivamente  dal  Consorzio  di  tutela vino Chianti Classico, sul collo della bottiglia.
 L'utilizzo  del  marchio  «Gallo Nero» e' curato direttamente dal Consorzio tutela vino Chianti Classico che deve distribuirlo anche ai non  associati  alle  medesime  condizioni  economiche  e di utilizzo riservate ai propri associati.
 2.  Nella  designazione  del  vino «Chianti Classico» puo' essere utilizzata la menzione «vigna» ai sensi del comma 3 dell'art. 6 della legge  10 febbraio  1992,  n.  164,  a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata   nell'albo  dei  vigneti,  che  la  vinificazione  e  la conservazione  del  vino  avvengano in recipienti separati e che tale menzione,  seguita  dal  toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle  uve e nella dichiarazione della produzione, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento.
 3.  E'  consentito  l'uso  di menzioni che facciano riferimento a nomi  o  ragioni  sociali o a marchi individuali o collettivi che non abbiano  significato  laudativo  o  non siano tali da poter trarre in inganno  l'acquirente  circa  l'origine e la natura del prodotto, nel rispetto delle specifiche norme vigenti in materia.
 4. E' consentito inoltre l'uso di menzioni riferite ad aree dalle quali  provengono  effettivamente  le  uve  da  cui  il vino e' stato ottenuto,  a condizione che tali menzioni, diverse dai toponimi delle vigne,  siano  state riconosciute secondo la procedura prevista dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e relativi decreti di applicazione.
 5. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Chianti Classico»  per  l'immissione al consumo deve sempre figurare l'annata di produzione delle uve.
 6.   Nell'etichettatura   e'   vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi qualificazione  diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi  compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «vecchio» e simili.
 7.  Il termine «Classico» nell'etichettatura dei vini rispondenti ai  requisiti stabiliti dal presente disciplinare deve sempre seguire la parola Chianti ed essere riportato in caratteri tipografici uguali a quelli utilizzati per questa.
 8.  Per  i vini prodotti nel territorio di cui all'art. 3, aventi diritto   alla   DOCG   Chianti   accompagnata  dalla  specificazione «Classico»,   il   termine   «Classico»  segue  obbligatoriamente  la denominazione  d'origine  Chianti  anche  nella  denuncia delle uve o nella  dichiarazione  di  produzione, nei registri e nei documenti di accompagnamento.
 9.  In  deroga  a  tale  obbligo,  tuttavia,  e'  consentito  che contemporaneamente alla denuncia delle uve o alla dichiarazione della produzione del vino, di cui all'art. 16 della legge 10 febbraio 1992, n.  164, e comunque entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno stesso del  raccolto, i produttori dell'uva o del vino possano rinunciare al diritto   alla  specificazione  «Classico».  Tale  rinuncia,  che  e' irrevocabile, si riferisce a tutta o parte della produzione aziendale e  comporta separata annotazione della quantita' e dei vasi vinari in cui  essa  e'  conservata  nel  registro  di produzione o di carico e scarico.
 10.  Entro  lo  stesso  termine  del  15 dicembre  il  produttore dell'uva  o  del  vino  deve  comunicare  gli  estremi delle predette quantita' all'Ispettorato repressione frodi, alle camere di commercio detentrici dell'albo del Chianti Classico, competenti per territorio.
 11.  L'analisi  chimico-fisica  ed  organolettica  prevista dalla prima frase del comma 1 dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,  per  la  quantita'  di  Chianti  Classico a cui si riferisce la rinuncia   al   termine   «Classico»,  si  effettua  alla  produzione indipendentemente  dall'esame  organolettico  prescritto  per le DOCG nella  fase  dell'imbottigliamento  previsto  dalla seconda frase del medesimo comma, e in riferimento ai requisiti previsti per il Chianti Classico.
 12. Per le uve dei vigneti iscritti all'albo del Chianti Classico e   i  relativi  vini,  sono  ammesse  le  scelte  vendemmiali  e  le riclassificazioni  per altre DOC o IGT, qualora la base ampelografica sia compatibile nel rispetto delle norme vigenti.
 Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica  dovranno  pervenire al Ministero delle politiche agricole e forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche  dei  vini - via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
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