| 
| Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 30 giugno 2005 |  | Modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L  179  del 14 luglio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune del  mercato  vitivinicolo,  in particolare il titolo VI e l'allegato VI,  concernenti  norme  sui  vini  di  qualita'  prodotti in regioni determinate;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1795/2003  della  commissione del 13 ottobre  2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee  n.  L  262  del 14 ottobre 2003, che modifica l'allegato VI, punto D.2, del citato regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio con il  quale  e'  stata  prorogata  al  31 agosto  2005  la  deroga  per consentire al V.S.Q.P.R.D. «Conegliano Valdobbiadene» l'utilizzo, nei limiti  stabiliti  dallo  stesso  disposto,  di  uno  o piu' prodotti vitivinicoli   non   originari   della  regione  determinata  per  la tradizionale pratica correttiva;
 Vista  la  legge  10 febbraio  1992,  n.  164,  concernente  «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine»;
 Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969 e successive  modificazioni  con  il  quale  e'  stata  riconosciuta la denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene»;
 Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, prot.  n.  62912 del 10 giugno 2005, concernente disposizioni urgenti per  la  produzione del V.S.Q.P.R.D. «Conegliano Valdobbiadene» ed in particolare l'art. 1, comma 1, nel quale in via del tutto eccezionale e senza pregiudizio per l'approvazione dei disciplinari di produzione di  nuove denominazioni di origine o per la modifica dei disciplinari di  produzione dei vini DO esistenti, viene autorizzato l'ampliamento dell'area  di  produzione  della denominazione di origine controllata «Conegliano  Valdobbiadene», in modo da prevedere la delimitazione di un'area  limitrofa  aggiuntiva  nella  quale  prevedere  la esclusiva produzione delle uve delle varieta' di vite Pinot bianco, Pinot nero, Pinot  grigio  e  Chardonnay,  da destinare alla tradizionale pratica correttiva richiamata nelle premesse;
 Vista la richiesta del Consorzio per la tutela del vino Prosecco di Conegliano  -  Valdobbiadene,  fatta propria dalla regione Veneto con nota  15 giugno 2005, intesa ad ottenere la modifica degli articoli 3 e  5  del  disciplinare  di produzione della denominazione di origine controllata  «Conegliano  Valdobbiadene» attualmente vigente, al fine di  consentire  agli  operatori  di  poter utilizzare, anche oltre il 31 luglio  2005,  la tradizionale pratica del taglio delle partite di vino destinate all'elaborazione della tipologia Prosecco spumante;
 Visto  il  parere  favorevole della regione Veneto espresso in data 15 giugno 2005, prot. n. 438146/48.23/4;
 Vista  la  presa  d'atto del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni  di  origine  e  delle indicazioni geografiche dei vini sulla  sopra  richiamata  autorizzazione  ed in particolare di quanto prescritto al comma 1 dell'articolo unico del soprarichiamato decreto ministeriale nella seduta del 23 giugno 2005;
 Considerata   che   la   pratica  correttiva  per  il  V.S.Q.P.R.D. «Conegliano Valdobbiadene», consistente nell'utilizzare uve derivanti dalle  varieta'  di  vite  Pinot  bianco,  Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay,  non  originari  della  regione  determinata  nei  limiti imposti  dalla  citata  normativa  comunitaria,  ha ormai una lunga e consolidata tradizione ed e', pertanto, irrinunciabile per i numerosi produttori  del  V.S.Q.P.R.D.,  in  quanto  l'abbandono  della stessa comporterebbe un pregiudizio incalcolabile per il livello qualitativo e l'immagine dello stesso V.S.Q.P.R.D.;
 Considerato  che  la  deroga  di  cui al citato regolamento (CE) n. 1795/2003  scadra' il 31 agosto 2005 e che entro tale termine occorre presentare  alla  commissione  la  norma  che  regolamenti  a livello nazionale  la  pratica  correttiva  in questione, in conformita' alla normativa comunitaria in materia di V.Q.P.R.D.;
 Considerato  che  la  eccezionale situazione tecnico produttiva del V.S.Q.P.R.D.  «Conegliano  Valdobbiadene»  e'  tale  da  giustificare l'ampliamento  dell'area  di produzione della stessa denominazione di origine,  in  modo  da prevedere la delimitazione dell'area limitrofa aggiuntiva  nella  quale  prevedere  la  esclusiva  produzione  delle varieta'  di vite Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay da destinare alla pratica correttiva in questione;
 Attesa  l'urgenza di procedere alla modifica del disciplinare della denominazione  di  origine controllata «Conegliano Valdobbiadene» nei termini di cui sopra;
 Decreta:
 Articolo unico
 1. Ai sensi del decreto ministeriale, prot. n. 62912, del 10 giugno 2005,  sono  modificati,  come nel testo annesso al presente decreto, l'art.  3  - Zona di produzione delle uve - e l'art. 5 - Norme per la vinificazione - del disciplinare di produzione della denominazione di origine   controllata  «Conegliano  Valdobbiadene»  riconosciuto  con decreto  del  Presidente  della Repubblica 2 aprile 1969 e successive modificazioni.
 2.  Le  predette  disposizioni  entrano  in  vigore a partire dalla vendemmia 2005.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 30 giugno 2005
 Il direttore generale: Abate
 |  |  |  | Annesso MODIFICA DEGLI ARTICOLI 3 E 5 DEL DISCIPLINARE
 DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
 DI ORIGINE CONTROLLATA «CONEGLIANO VALDOBBIADENE».
 Art. 3.
 Zona di produzione delle uve
 A)  La  zona di produzione delle uve di cui all'art. 2, atte alla produzione dei vini Conegliano-Valdobbiadene, comprende il territorio collinare dei comuni di: Conegliano - S. Vendemiano - Colle Umberto - Vittorio  Veneto  -  Tarzo  -  Cison di Valmarino - Follina - Miane - Valdobbiadene - Vidor - Farra di Soligo - Pieve di Soligo - S. Pietro di Feletto - Refrontolo - Susegana.
 In  particolare tale zona e cosi delimitata: si prende come punto di  partenza  per la descrizione dei confini la localita' Fornace (q. 175)  a  tre  chilometri  circa da Valdobbiadene verso ovest, dove il confine  di  questo comune incontra la strada Valdobbiadene-Segusino. Da  questo  punto  il  confine sale insieme a quello del comune verso nord  e toccando monte Pianar (q. 442) giunge a monte Perlo (q. 610); quivi  si  stacca  per procedere verso est. Toccata casa Simonetto il confine  attraversa  il rio Ron per arrivare alla localita' Croce (q. 474);   passa  successivamente  sotto  le  casere  S.  Maria,  Zoppe, Geronazzo; fino a monte Castello (q. 569).
 Dal  monte  Castello, per le casere Bartolin ed Oltrin esso entra nel   borgo  di  Val  di  Guietta.  Dal  borgo  di  Val  il  confine, costeggiando a cento metri la strada che porta a Combai, raggiunge la piazza  di  detto  paese.  Quivi,  seguendo  la strada che porta alla chiesa,  raggiunge  la casera Duel, poi, percorrendo il crinale della collina,  attraversa  la strada Miane-Campea, risale per monte Tenade e,  sempre  seguendo  il  crinale  del colle, raggiunge localita' Tre Ponti sulla strada Follina-Pieve di Soligo.
 Attraversata  la strada, il confine risale sulla collina Croda di Suel  e  percorrendo  il  crinale passa a monte della chiesetta di S. Lucia  a  q. 356  a  monte  di «Zuel di la», ed a monte di Resera; il confine  segue quindi la strada Resera-Tarzo fino all'inserimento con la RevineTarzo.
 Dal  suddetto  bivio  il  confine,  sempre  seguendo tale strada, raggiunge  Tarzo  e quindi Corbanese fino, all'incrocio con la strada Refrontolo-Cozzuolo,  in  localita'  Ponte  Maset,  segue  quindi  il confine tra il monte di Tarzo e Vittorio Veneto fino a raggiungere la strada  vicinale  detta  «dei  Piai»  e delle Perdonanze, segue detta strada  fino  all'incrocio di questa con il rio Cervada, scende lungo il  Cervada fino al punto di incrocio con la strada Cozzuolo-Vittorio Veneto,  prosegue verso questa citta' fino all'incrocio con la strada che da Conegliano conduce al centro di Vittorio Veneto; scende quindi verso Conegliano fino a S. Giacomo di Veglia e di qui si dirige verso S.  Martino di Colle Umberto. Dopo borgo Campion gira a destra per la strada  comunale di S. Martino e raggiunge Colle Umberto per scendere sulla  statale  n. 51 (detta anche di Alemagna), al casello n. 5 e di qui' prosegue verso Conegliano.
 Al  bivio  Gai superato l'incrocio con la Pontebbana o statale 13 segue  la  nuova  circonvallazione  della  citta  di  Conegliano  per inserirsi sulla stessa statale 13 in localita' Ferrera.
 Da  tale  inserimento  il  confine raggiunge Susegana per deviare subito  dopo  il  paese  verso  ovest  lungo  la  strada  che porta a Colfosco, chiamata anche strada della Barca.
 Da  Colfosco, seguendo la strada «Mercatelli», il confine procede fino  al  bivio  per Falze' per piegare e raggiungere Pieve di Soligo lungo la vecchia strada (Ponte Priula - Pieve di Soligo e che fa capo a via Chisini).
 Attraversato  il  centro  urbano,  il  confine,  seguendo  la via Schiratti  giunge  a Soligo per deviare a sinistra e continuare lungo la  strada  maestra  Soligo  -  Ponte di Vidor attraversando Farra di Saligo,  Col S. Martino, Colbertaldo, Vidor, giunge a Ponte di Vidor, lasciandolo  a  sinistra  per  giungere  a Bigolino. Dopo Bigolino il confine  lascia  la strada che porta a Valdobbiadene per raggiungere, deviando  a  sinistra  e  seguendo  la strada comunale della centrale ENEL,  la  borgata di Villanova fino all'attraversamento del torrente La  Roggia.  Segue detto torrente fino al terrazzo alluvionale che si erge  bruscamente sul Piave, corre il bordo del terrazzo per risalire sulla   strada   Valdobbiadene-Segusino,   in   corrispondenza  della chiesetta di S. Giovanni dopo S. Vito; da qui', percorrendo la strada maestra  Valdobbiadene-Segusino,  tocca di nuovo la localita' Fornace chiudendo cosi il perimetro della zona delimitata.
 B)  Il  vino  «Conegliano Valdobbiadene» ottenuto da uve raccolte nel  territorio  della  frazione di S. Pietro di Barbozza, denominato Cartizze,    del   comune   di   Valdobbiadene,   ha   diritto   alla sottospecificazione «Superiore di Cartizze».
 Tale  sottozona  e  cosi'  delimitata:  si  prende  come punto di partenza  il  ponte  sulla  Teva  ad ovest di Soprapiana sulla strada comunale  Piovine-Soprapiana, fra casa C. Borer (q. 184) e Soprapiana (q.  197).  Da  questo  punto  il confine sale verso nord seguendo il fiume  Teva  fino  alla confluenza con il fosso delle Zente che segue fino  alla  confluenza  con il fossa Piagar; segue ancora il fosso di Piagar  fino al punto di congiungimento dei mappali nn. 63.71 (comune di S. Pietro di Barbozza, sez. B, foglio VII).
 Dal  punto  di congiunzione dei suddetti mappali il confine corre tra i mappali nn. 547 e 735, taglia i mappali nn. 540 e 543, seguendo la stessa direzione dell'ultimo tratto di divisione tra i mappali nn. 547  e  735 fino a raggiungere il limite nord del mappale n. 542 fino all'incrocio con la strada comunale dei Vettorazzi.
 Il confine percorre verso nord la strada anzidetta, indi al primo incrocio  (fontana  del bicio) segue la strada vicinale dei Menegazzi fino  al  punto  d'intersezione della strada con il crinale del monte Vettoraz,  corre  lungo il crinale della collina, passa a monte della casa  Miotto  e  raggiunge  la  strada  vicinale  della Tresiese (tre siepi).
 Il confine prosegue lungo la strada ora citata fino a raggiungere la strada vicinale dei Monti, la percorre e alla prima curva (mappale n.  III  del  comune di S. Pietro di Barbozza, sez. b, foglio X) sale per costeggiare a monte il terreno vitato, quindi discende nuovamente sulla strada dei Monti nei pressi del capitello.
 Il  confine  percorre  la  strada  fino  all'incrocio  con quella comunale  di  Piander, scende lungo la strada vicinale dello Strett e prosegue   nella   stessa   direzione   per   raggiungere  la  strada Saccol-Follo  ad est della casa Agostinetto Sergio, scende per cal de Sciap  e  raggiunge  il  torrente Valle della Rivetta (rio Borgo); il confine  si  accompagna  al  torrente fino al limite di divisione dei mappali nn. 149 e 151 del comune di Valdobbiadene, sez. B, foglio XI, proseguendo  a  nord  tra  i  mappali  nn.  149  - 151, nn. 148 - 151 attraversa  la  strada vicinale del Campione, passa tra i mappali nn. 178-184,  179-184,  179-167,  179-182,  181-185  e raggiunge il fosso delle  Teveselle, comprendendo nella zona Col Zancher e Pra Ospitale, corre  tra  i mappali 21-65 del comune di S. Pietro di Barbozza, sez. B,  foglio  XIII,  indi nn. 22-67, numeri 66-67, attraversa la strada dei Bisoi (fordera) e raggiunge la strada comunale del Cavalier tra i mappali nn. 24-28, per congiungersi, proseguendo lungo la strada, con il punto di partenza (ponte sulla Teva).
 C)  La  zona di produzione delle uve delle varieta' Pinot bianco, Pinot  nero, Pinot grigio e Chardonnay da destinare alla tradizionale pratica   di  cui  all'art.  5,  comma  5,  comprende  il  territorio amministrativo  dei seguenti comuni in provincia di Treviso: Cappella Maggiore;  Cison di Valmarino; Colle Umberto; Conegliano; Cordignano; Farra   di   Soligo;   Follina;  Fregona;  Miane;  Pieve  di  Soligo; Refrontolo;  Revine  Lago;  San  Fior;  San  Pietro  di  Feletto; San Vendemiano; Sarmede; Segusino; Susegana; Tarzo; Valdobbiadene; Vidor; Vittorio  Veneto;  Asolo;  Caerano  S. Marco; Castelcucco; Cavaso del Tomba;  Cornuda;  Crocetta del Montello; Fonte; Giavera del Montello; Maser;  Monfumo;  Montebelluna;  Nervesa della Battaglia; Paderno del Grappa;  Pederobba;  Possagno  del  Grappa; S. Zenone degli Ezzelini; Volpago del Montello; Borso del Grappa e Crespano del Grappa.
 Art. 5.
 Norme per la vinificazione
 Le  operazioni  di  vinificazione  delle  uve, di cui all'art. 2, devono  essere  effettuate  all'interno  dei  comuni  della  zona  di produzione  delimitata  all'art.  3,  comma  a),  anche  se  compresi soltanto in parte nella zona delimitata.
 Le  uve  delle  varieta' Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay,  da  destinare  alla tradizionale pratica di cui al comma 5.3 del presente articolo, possono essere vinificate in tutta la zona prevista dall'art. 3.
 Per  quanto  riguarda  la  sottozona  «Superiore di Cartizze», le operazioni   di  vinificazione  devono  essere  effettuate  entro  il territorio del comune di Valdobbiadene.
 Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona atte a conferire ai vini le caratteristiche peculiari.
 5.2 - Elaborazione.
 Le  operazioni  di  preparazione  del  vino spumante e frizzante, ossia  le  pratiche  enologiche  per  la  presa  di  spuma  e  per la stabilizzazione,  la  dolcificazione  nelle  tipologie  ove  ammessa, nonche'  le  operazioni  di  imbottigliamento  e  di confezionamento, devono essere effettuate nel territorio della provincia di Treviso.
 Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  «Conegliano Valdobbiadene»  elaborato  nella versione spumante, puo' essere messo in  commercio  in  tutte le tipologie ammesse dalla normativa vigente con esclusione dei tipi «extra-brut» e «dolce».
 E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e  forestali  -  Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche  dei  vini  di  consentire  che  le  suddette  operazioni  di preparazione siano effettuate in stabilimenti situati nella provincia di   Venezia,  a  condizione  che  in  detti  stabilimenti  le  ditte interessate  producano  -  da almeno dieci anni prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930  -  i  vini  spumanti  e frizzanti, utilizzando come vino base il «Conegliano  Valdobbiadene»,  reso  spumante o frizzante con i metodi tradizionali in uso nel territorio previsto nel comma precedente.
 5.3 - Pratiche tradizionali.
 Nella  elaborazione del vino frizzante e spumante di cui all'art. 1  e' consentita la tradizionale pratica correttiva con vini ottenuti dalla  vinificazione  di uve Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero e Chardonnay,  da  sole o congiuntamente, in quantita' non superiore al 15%,  provenienti dai vigneti iscritti agli appositi elenchi, ubicati nella zona delimitata nel precedente art. 3, lettera C), a condizione che  il  vigneto, dal quale provengono le uve di Prosecco usate nella vinificazione, sia coltivato in purezza varietale e, comunque, che la presenza  di  uve della varieta' minori, di cui all'art. 2, sommata a quelle  dei  Pinot  e  Chardonnay,  non superi la percentuale del 15% sopra indicata.
 Per  il prodotto tranquillo, il vino aggiunto con l'esecuzione di tale   tradizionale   pratica  correttiva  dovra',  comunque,  sempre sostituire  un'eguale  aliquota di vino di cui all'art. 1, che potra' essere preso in carico come vino da tavola.
 5.4 - Resa uva/vino e vino/ettaro.
 La  resa  massima di uva in vino non deve essere superiore al 70% per   tutte  le  tipologie;  per  la  tipologia  spumante  essa  deve intendersi  al  netto  della presa di spuma. Qualora la resa uva/vino superi  i  limiti di cui sopra, ma non il 75%, anche se la produzione ad  ettaro  resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto   alla  denominazione  d'origine  controllata  per  tutta  la partita.
 |  |  |  |  |