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| Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 30 giugno 2005 |  | Modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 179  del  14 luglio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune del  mercato  vitivinicolo,  in particolare il titolo VI e l'allegato VI,  concernenti  norme  sui  vini  di  qualita'  prodotti in regioni determinate;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1795/2003  della  Commissione del 13 ottobre  2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee  n.  L 262  del  14 ottobre 2003, che modifica l'allegato VI, punto D 2, del citato regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio con il  quale  e'  stata  prorogata  al  31 agosto  2005  la  deroga  per consentire al V.S.Q.P.R.D. «Montello e Colli Asolani» l'utilizzo, nei limiti  stabiliti  dallo  stesso  disposto,  di  uno  o piu' prodotti vitivinicoli   non   originari   della  regione  determinata  per  la tradizionale pratica correttiva;
 Vista  la  legge  10 febbraio  1992,  n.  164,  concernente  «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine»;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1977 e successive  modificazioni  con  il  quale  e'  stata  riconosciuta la denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani»;
 Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, prot.  n.  62912 del 10 giugno 2005, concernente disposizioni urgenti per  la  produzione del V.S.Q.P.R.D. «Montello e Colli Asolani» ed in particolare l'art. 1, comma 1, nel quale in via del tutto eccezionale e senza pregiudizio per l'approvazione dei disciplinari di produzione di  nuove denominazioni di origine o per la modifica dei disciplinari di  produzione dei vini DO esistenti, viene autorizzato l'ampliamento dell'area  di  produzione  della denominazione di origine controllata «Montello  e Colli Asolani», in modo da prevedere la delimitazione di un'area  limitrofa  aggiuntiva  nella  quale  prevedere  la esclusiva produzione delle uve delle varieta' di vite Pinot bianco, Pinot nero, Pinot  grigio  e  Chardonnay,  da destinare alla tradizionale pratica correttiva richiamata nelle premesse;
 Vista  la richiesta del Consorzio per la tutela dei vini Montello e Colli  Asolani, fatta propria dalla regione Veneto con nota 15 giugno 2005,  intesa  ad  ottenere  la  modifica  degli  articoli 3  e 5 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani» attualmente vigente, al fine di consentire agli operatori di poter utilizzare, anche oltre il 31 luglio 2005, la tradizionale  pratica  del  taglio  delle  partite  di vino destinate all'elaborazione della tipologia prosecco spumante;
 Visto  il  parere  favorevole della regione Veneto espresso in data 15 giugno 2005, prot. n. 438156/48.23/4;
 Vista  la  presa  d'atto del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni  di  origine  e  delle indicazioni geografiche dei vini sulla  sopra  richiamata  autorizzazione  ed in particolare di quanto prescritto al comma 1 dell'articolo unico del soprarichiamato decreto ministeriale nella seduta del 23 giugno 2005;
 Considerata che la pratica correttiva per il V.S.Q.P.R.D. «Montello e  Colli  Asolani»,  consistente  nell'utilizzare uve derivanti dalle varieta' di vite Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, non  originari  della  regione  determinata  nei limiti imposti dalla citata  normativa  comunitaria,  ha  ormai  una  lunga  e consolidata tradizione  ed e', pertanto, irrinunciabile per i numerosi produttori del V.S.Q.P.R.D., in quanto l'abbandono della stessa comporterebbe un pregiudizio  incalcolabile  per  il  livello qualitativo e l'immagine dello stesso V.S.Q.P.R.D;
 Considerato  che  la  deroga  di  cui al citato regolamento (CE) n. 1795/2003  scadra' il 31 agosto 2005 e che entro tale termine occorre presentare  alla  Commissione  la  norma  che  regolamenti  a livello nazionale  la  pratica  correttiva  in questione, in conformita' alla normativa comunitaria in materia di V.Q.P.R.D.;
 Considerato  che  la  eccezionale situazione tecnico produttiva del V.S.Q.P.R.D.  «Montello  e  Colli  Asolani»  e'  tale da giustificare l'ampliamento  dell'area  di produzione della stessa denominazione di origine,  in  modo  da prevedere la delimitazione dell'area limitrofa aggiuntiva  nella  quale  prevedere  la  esclusiva  produzione  delle varieta'  di vite Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay da destinare alla pratica correttiva in questione;
 Attesa  l'urgenza di procedere alla modifica del disciplinare della denominazione  di  origine controllata «Montello e Colli Asolani» nei termini di cui sopra;
 Decreta:
 Articolo unico
 1.  Ai  sensi  del decreto ministeriale, prot. 62912, del 10 giugno 2005,  sono  modificati,  come nel testo annesso al presente decreto, l'art.  3  -  Zona di produzione dele uve - e l'art. 5 - Norme per la vinificazione - del disciplinare di produzione della denominazione di origine  controllata  «Montello  e  Colli  Asolani»  riconosciuto con decreto  del  Presidente della Repubblica 27 giugno 1977 e successive modificazioni.
 2.  Le  predette  disposizioni  entrano  in  vigore a partire dalla vendemmia 2005.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 30 giugno 2005
 Il direttore generale: Abate
 |  |  |  | Annesso MODIFICA DEGLI ARTICOLI 3 E 5 DEL DISCIPLINARE
 DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
 DI ORIGINE CONTROLLATA «MONTELLO E COLLI ASOLANI».
 Art. 3.
 Area di produzione
 A)  Le  uve  devono  essere prodotte nella zona di produzione che comprende  l'intero  territorio  del  comune  di  Monfumo e parte del territorio  dei  comuni  di:  Asolo,  Caerano  S. Marco, Castelcucco, Cavaso  del Tomba, Cornuda, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello,  Maser,  Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa,  Pederobba,  Possagno  del Grappa, S. Zenone degli Ezzelini e Volpago del Montello.
 Tale zona e' cosi' delimitata: dalla localita' Ciano in comune di Crocetta   del  Montello  il  limite  prosegue  verso  est  lungo  la provinciale  della  «Panoramica  del Montello» fino al punto d'uscita sulla  stessa della traversale del Montello contraddistinta con il n. 14;   dall'incrocio   segue   una   linea   verticale  rispetto  alla «Panoramica»  fino  a  raggiungere l'orlo del colle che da' sul fiume Piave. Da questo punto il limite segue in direzione est la parte alta della  scarpata  del  Montello  che  costeggia  il  Piave  fino  alla localita'  detta  Case Saccardo in comune di Nervesa della Battaglia, prosegue  quindi,  verso  sud-est,  lungo  il confine tra i comuni di Nervesa  e  Susegana  lungo  la  litorale  del Piave che passando per l'idrometro  conduce  all'abitato  di Nervesa, da dove piega ad Ovest lungo   la  strada  statale  n.  248  «Schiavonesca-Marosticana»  che percorre  fino  al  confine  della provincia di Treviso con quella di Vicenza  in prossimita' del km. 42,500 circa, nel comune di S. Zenone degli Ezzelini. In corrispondenza di tale confine seguendo verso nord la  strada  per  Liedolo,  supera  tale  centro  abitato in localita' Capitello,  piega  ad  est  lungo  la  strada  per Mezzociel. Di qui' prosegue  lungo  la  strada  per  Fonte  Alto,  da  dove piega a nord costeggiando la strada per Paderno del Grappa.
 Superato  il  paese  di  Paderno  del  Grappa, il limite segue la rotabile  in  direzione  nord  per  Possagno del Grappa toccando Tuna Rover  e  giunto  in  localita'  Fornace  piega  a  nord-ovest per la localita'  Roi  di  Possagno,  da  dove,  costeggiando il torrentello raggiunge la localita' Giustinet. Prosegue quindi verso est tenendosi a  monte  della «Pedemontana del Grappa» a una quota di circa 300 m e cioe' al limite di vegetazione naturale della vite.
 Il   confine  passa  pertanto  sopra  il  paese  di  Possagno  in corrispondenza  del tempio del Canova, poco sopra l'abitato di Obiedo e  di  Cavaso  del  Tomba, mantenendosi a una distanza media di circa 400 m a nord della «Pedemontana del Grappa».
 Riavvicinandosi  a tale strada, il limite raggiunge la parte alta dell'abitato  del Granigo un comune di Cavaso, da dove in linea retta giunge  alla  localita' Costa Alta. Da qui', a quota 303, segue dagli inizi  la  strada  che  passando nei pressi della colonia Pedemontana porta a sud-est sulla «Pedemontana del Grappa».
 Scende  quindi per tale strada e ritornato sulla «Pedemontana del Grappa»,  il  limite  costeggia  quest'ultima  fino  al  suo punto di intersezione  con la statale n. 348 «Feltrina», una volta superato il centro abitato di Pederobba.
 Segue  quindi  detta  statale  fino  a  Onigo  di  Pederobba,  in corrispondenza  del quale piega ad est seguendo la strada per Covolo, tocca Pieve, Rive, costeggia il canale Brentella fino a quota 160 m e poi  verso  nord-est  raggiunge  Covolo, lo supera e giunge a Barche, dove raggiunge la quota 146 m in prossimita' della riva del Piave.
 Da  quota  146  m  prosegue  lungo  la  strada  verso sud fino ad incrociare  quella  per  Crocetta  del Montello in prossimita' del km 27,800 circa.
 Lungo  tale  strada  prosegue  verso  sud  ed  all'altezza  della localita' Fornace piega a sud-est per quella che raggiunge Rivasecca, la  supera e seguendo sempre verso sud-est la strada che costeggia il canale  di  Castelviero,  raggiunge  la  localita'  Ciano  da dove e' iniziata la delimitazione.
 B)  La  zona di produzione delle uve delle varieta' Pinot bianco, Pinot  nero, Pinot grigio e Chardonnay da destinare alla tradizionale pratica di cui all'art. 5, comprende il territorio amministrativo dei seguenti  comuni in provincia di Treviso: Cappella Maggiore; Cison di Valmarino;  Colle  Umberto;  Conegliano; Cordignano; Farra di Soligo; Follina;  Fregona;  Miane;  Pieve di Soligo; Refrontolo; Revine Lago; San  Fior;  San Pietro di Feletto; San Vendemiano; Sarmede; Segusino; Sernaglia  della  Battaglia;  Susegana;  Tarzo; Valdobbiadene; Vidor; Vittorio  Veneto;  Asolo;  Caerano  S. Marco; Castelcucco; Cavaso del Tomba;  Cornuda;  Crocetta del Montello; Fonte; Giavera del Montello; Maser;  Montebelluna;  Monfumo;  Nervesa della Battaglia; Paderno del Grappa;  Pederobba;  Possagno  del  Grappa; S. Zenone degli Ezzelini; Volpago del Montello; Borso del Grappa e Crespano del Grappa.
 Art. 5.
 Norme per la vinificazione
 Le   operazioni   di   vinificazione   e   quelle  relative  alla elaborazione  dei  mosti  o  vini  destinati  a vini spumanti, di cui all'art.  2,  devono  essere  effettuate  nell'interno  della zona di produzione  delimitata  nell'art.  3 A). Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, consentito che tali operazioni siano  effettuate anche nell'intero territorio dei comuni compresi in parte  nella  zona  di produzione ed in quelli di: Altivole, Crespano del  Grappa,  Borso  del  Grappa, Arcade, Trevignano, Valdobbiadene e Farra di Soligo.
 Le  uve  delle  varieta' Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, da destinare alla tradizionale pratica di cui al presente articolo,  possono  essere  vinificate  in  tutta  la  zona  prevista dall'art. 3.
 E' in facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta delle ditte interessate, di consentire che le operazioni di elaborazione  dei  mosti  o  vini  destinati  alla  produzione  degli spumanti  possano  essere effettuate anche al di fuori del territorio precisato nel precedente comma purche' all'interno della provincia di Treviso, a condizione che:
 1)  le  ditte  interessate  dimostrino di essere esistenti alla data  di  pubblicazione  del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 1991;
 2)  le  ditte  di  cui trattasi presentino richiesta motivata e corredata  da  una documentazione atta a provare spumantizzazione dei vini  «Montello  e Colli Asolani» Prosecco, Chardonnay e Pinot Bianco antecedentemente    alla   suddetta   data   di   pubblicazione   del sopramenzionato decreto.
 Le  uve  destinate  alla  vinificazione devono assicurare ai vini «Montello  e  Colli  Asolani» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale per il Prosecco del 9,50%; per il Rosso, Merlot, Chardonnay, Pinot  Bianco  e  Pinot  Grigio  del 10% e del 10,50% per il Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon.
 Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali,  o  comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
 Nella  preparazione  del  vino  Prosecco e' consentita la pratica tradizionale  dell'aggiunta  con vini ottenuti dalla vinificazione di uve  Pinot  Bianco,  Pinot Grigio, Pinot Nero e Chardonnay, da sole o congiuntamente, provenienti da vigneti iscritti agli appositi elenchi e  situati  nella  zona delimitata nel precedente art. 3, lettera B), purche'  il prodotto finito contenga almeno l'85% di vino proveniente dal vitigno Prosecco.
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