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| Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 12 luglio 2005, n. 130 |  | Adesione  della  Repubblica  italiana  al  Protocollo  del  2003 alla Convenzione  internazionale  del  1992  sull'istituzione  di un Fondo complementare  internazionale  per  il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, fatto a Londra il 16 maggio 2003, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 Autorizzazione all'adesione
 1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e' autorizzato ad aderire al Protocollo   del   2003  alla  Convenzione  internazionale  del  1992 sull'istituzione  di  un  Fondo  complementare  internazionale per il risarcimento  dei  danni  causati  dall'inquinamento  da idrocarburi, fatto a Londra il 16 maggio 2003.
 |  |  |  | Art. 2. Ordine di esecuzione
 1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  al  Protocollo  di cui all'articolo 1, di seguito denominato «Protocollo», a decorrere dalla data  della  sua  entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21, paragrafo 2, del Protocollo stesso.
 |  |  |  | Art. 3. Adempimenti dei destinatari di idrocarburi
 e del Ministero delle attivita' produttive
 1.   Ai   fini   dell'adempimento   degli  obblighi  imposti  dagli articoli 12,  paragrafo  1,  e  13,  paragrafo  1, del Protocollo, si applicano  le  disposizioni  degli  articoli 9  e  10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504.
 2.   Il   Ministero   delle   attivita'   produttive  trasmette  le informazioni   previste   dall'articolo 10  del  citato  decreto  del Presidente  della  Repubblica  n. 504 del 1978 anche al direttore del Fondo complementare di cui all'articolo 1.
 |  |  |  | Art. 4. Competenze giurisdizionali
 1.  Le  cause  promosse  per i danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi  nei confronti del Fondo complementare sono di competenza del   tribunale   nella   cui   circoscrizione   si   e'   verificato l'inquinamento.  Nell'ipotesi di inquinamento di acque territoriali o di  luoghi  appartenenti  alla  circoscrizione  di  piu' tribunali e' competente il tribunale preventivamente adito.
 |  |  |  | Art. 5. Sanzioni pecuniarie
 1.  In  caso  di  mancato  pagamento del contributo dovuto al Fondo complementare entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'importo da  versare, come determinato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del  Protocollo,  si applica la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  pari all'importo insoluto, aumentabile fino al triplo nei casi di particolare gravita'.
 2.  Alla  violazione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 12, commi dal quarto al nono, del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504.
 |  |  |  | Art. 6. Modifiche al decreto del Presidente
 della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504
 1.  Al  decreto  del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) le  parole:  «convenzione  sulla  responsabilita'  civile»  e: «convenzione  sul  Fondo  per  l'indennizzo», ovunque ricorrono, sono sostituite,   rispettivamente,  dalle  seguenti:  «Convenzione  sulla responsabilita'  civile  del  1992»  e:  «Convenzione  sul  Fondo per l'indennizzo del 1992»;
 b) il  nono  comma  dell'articolo  12 e' sostituito dal seguente: «Per  quanto  non  previsto  dai  commi  precedenti, si applicano gli articoli 6,  7,  14,  16, 17, 18 e da 22 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689».
 |  |  |  | Art. 7. Disposizione finanziaria
 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 |  |  |  | Art. 8. Entrata in vigore
 1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 12 luglio 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 5571):
 Presentato  dal  Ministro degli affari esteri (Fini) il
 31 gennaio 2005.
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  l'8 febbraio 2005, con pareri delle commissioni
 I, II, V, VIII, IX, X e XIV.
 Esaminato  dalla III commissione il 24 febbraio 2005, 9
 marzo 2005 e 13 aprile 2005.
 Esaminato  in  aula il 16 maggio 2005 e approvato il 17
 maggio 2005.
 Senato della Repubblica (atto n. 3425):
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente, il 24 maggio 2005, con pareri delle commissioni,
 1ª, 2ª, 5ª, 8ª, 10ª, 13ª e 14ª.
 Esaminato  dalla 3ª commissione il 31 maggio 2005 ed il
 28 giugno 2005.
 Relazione scritta presentata il 1° luglio 2005 (atto n.
 3425-A relatore sen. Provera).
 Esaminato in aula e approvato il 6 luglio 2005.
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere protocollo (inglese) da pag. 6 a pag. 20   <----
 
 PROTOCOLLO DEL 2003 ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1992
 SULL'ISTITUZIONE DI UN FONDO INTERNAZIONALE PER IL RISARCIMENTO
 DEI DANNI CAUSATI DALL'INQUINAMENTO DA IDROCARBURI
 
 GLI STATI CONTRAENTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO,
 TENENDO  PRESENTE  la  convenzione  internazionale  del 1992 sulla responsabilita'  civile  per  i  danni provocati dall'inquinamento da idrocarburi (di seguito "la convenzione CLC del 1992"),
 CONSIDERATA     la    convenzione    internazionale    del    1992 sull'istituzione  di  un fondo internazionale per il risarcimento dei danni  causati  dall'inquinamento  da  idrocarburi  (di  seguito  "la convenzione Fondo del 1992"),
 AFFERMANDO  l'importanza  di mantenere l'applicabilita' del regime internazionale   di   responsabilita'  in  caso  di  inquinamento  da idrocarburi e del sistema di risarcimento,
 RILEVANDO  che  il risarcimento massimo previsto dalla convenzione Fondo  del  1992  potrebbe  risultare insufficiente per soddisfare le esigenze  di  indennizzo  in  determinate circostanze in alcuni Stati contraenti della convenzione,
 RICONOSCENDO  che  un  certo  numero  di  Stati  contraenti  della convenzione CLC del 1992 e della convenzione Fondo del 1992 ritengono che sia urgentemente necessario stanziare fondi integrativi destinati al  risarcimento tramite l'istituzione di un meccanismo complementare al quale gli Stati possano accedere se lo desiderano,
 RITENENDO   che  il  meccanismo  complementare  debba  cercare  di garantire  che  le  vittime  di  inquinamento  da  idrocarburi  siano risarcite  pienamente  per le perdite o i danni subiti e che dovrebbe inoltre attenuare le difficolta' incontrate dalle vittime nei casi in cui   l'ammontare  del  risarcimento  disponibile  nel  quadro  della convenzione  CLC  del  1992  e  della  convenzione Fondo del 1992 sia insufficiente  per  soddisfare integralmente le richieste ricevibili, con  la  conseguenza  che  il  fondo  internazionale  del 1992 per il risarcimento  dei  danni  causati dall'inquinamento da idrocarburi ha deciso in via provvisoria che paghera' solo una parte delle richieste dichiarate ricevibili,
 CONSIDERANDO  che  l'accesso  al  meccanismo  complementare  sara' aperto  soltanto  agli  Stati  contraenti della convenzione Fondo del 1992,
 HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:
 
 Disposizioni generali
 Articolo 1
 
 Ai fini del presente Protocollo:
 1.   "convenzione   CLC   del   1992''   indica   la   convenzione internazionale  del  1992  sulla  responsabilita'  civile per i danni causati dall'inquinamento da idrocarburi;
 2.   "convenzione   Fondo   del   1992''   indica  la  convenzione internazionale  del  1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per   il   risarcimento   dei   danni  causati  dall'inquinamento  da idrocarburi;
 3.  "fondo del 1992'' indica il fondo del 1992 per il risarcimento dei  danni  causati  dall'inquinamento  da idrocarburi, istituito nel quadro della convenzione Fondo del 1992;
 4.  "Stato  contraente''  indica uno Stato contraente del presente protocollo, salvo indicazione contraria;
 5.  Quando  il  presente protocollo fa rinvio a disposizioni della convenzione  Fondo  del  1992,  il  termine "fondo" nella convenzione indica il "fondo complementare", salvo indicazione contraria;
 6.  "nave",  "persona",  "proprietario",  "idrocarburi", "danni da inquinamento",  "misure  preventive"  e  "incidente"  hanno lo stesso significato di cui all'articolo I della convenzione CLC del 1992;
 7.  "idrocarburi  assoggettati a contributi", "unita' di conto", "tonnellata",  "garante"  e "terminal" hanno lo stesso significato di cui all'articolo I della convenzione CLC del 1992;
 8.  "richiesta  dichiarata ricevibile" indica una richiesta che e' stata  accettata  dal fondo del 1992 o e' stata dichiarata ricevibile tramite  decisione  di  un tribunale competente vincolante in base al fondo  del  1992,  che  non puo' essere soggetta a forme ordinarie di ricorso  e  che  sarebbe  stata  completamente risarcita se il limite stabilito  all'articolo  4,  paragrafo  4 della convenzione Fondo del .1992 non fosse stato applicato a quell'incidente;
 9.   "assemblea"   indica  l'assemblea  del  fondo  internazionale complementare  del 2003 per il risarcimento dei danni da inquinamento da idrocarburi, salvo indicazione contraria;
 10.    "organizzazione"    indica    l'organizzazione    marittima internazionale (International Maritime Organization, IMO);
 11."Segretario    generale"    indica   il   segretario   generale dell'organizzazione.
 
 Articolo 2
 
 1.  Con il presente protocollo e' istituito un fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni dovuti a inquinamento,
 denominato  "fondo  complementare  internazionale  del 2003 per il risarcimento  dei  danni  da inquinamento da idrocarburi" (di seguito "il fondo complementare").
 2. In ogni Stato contraente il fondo complementare e' riconosciuto come  persona  giuridica  avente  la  capacita' di assumere diritti e obblighi  secondo  il  diritto  di  tale  Stato,  nonche' di stare in giudizio.  Ogni  Stato  contraente  riconosce  il direttore del fondo complementare quale rappresentante legale del fondo.
 
 Articolo 3
 
 Il presente protocollo si applica esclusivamente:
 (a) ai danni da inquinamento causati:
 (i) nel territorio di uno-Stato contraente, incluse le acque territoriali, e
 (ii) nella zona economica esclusiva di uno Stato contraente, definita  conformemente  alle  norme  del  diritto internazionale, o, qualora  uno  Stato  contraente  non  abbia fissato tale zona, in una fascia  di  mare  situata al di la' delle acque territoriali di detto Stato  contraente  e  ad  esse  contigua,  conformemente  al  diritto internazionale, che si estende non oltre le 200 miglia nautiche dalla linea  di  base  a partire dalla quale e' misurata la larghezza delle acque territoriali;
 (b) a misure preventive, ovunque esse siano adottate, destinate a prevenire o limitare al minimo i danni.
 
 Risarcimento complementare
 Articolo 4
 
 1.  Il  fondo complementare risarcisce i soggetti che hanno subito un  danno da inquinamento e non hanno potuto ottenere un risarcimento completo  e  adeguato  per  una  richiesta  di  indennizzo  per danni dichiarata  ricevibile  ai  sensi  della  convenzione Fondo del 1992, perche'  il  danno  totale supera o rischia di superare il limite del risarcimento  applicabile  di  cui  all'articolo 4, paragrafo 4 della convenzione Fondo del 1992, rispetto a qualsiasi incidente.
 2(a)  L'importo  complessivo  del  risarcimento pagabile dal fondo complementare  ai  sensi del presente articolo e' limitato rispetto a ogni  incidente, in modo tale che la somma totale di questo importo e l'ammontare  del  risarcimento  effettivamente  pagato ai sensi della convenzione   CLC  del  1992  e  della  convenzione  Fondo  del  1992 nell'ambito  di  applicazione  del presente protocollo non ecceda 750 milioni di unita' di conto.
 (b)  L  'importo  di  750  milioni  di unita' di conto di cui alla lettera a) e'
 convertita  in valuta nazionale sulla base del valore della valuta in
 oggetto,  in riferimento al diritto speciale di prelievo alla data determinata  dall'assemblea  del  fondo  del  1992 per la conversione dell'importo massimo pagabile ai sensi della convenzione CLC del 1992 e della convenzione Fondo del 1992.
 3.  Quando l'ammontare delle richieste dichiarate ricevibili nei confronti  del fondo complementare supera l'ammontare complessivo del risarcimento  pagabile  a norma del paragrafo 2, la somma disponibile e'  distribuita  in  modo  tale  che  la proporzione tra la richiesta ricevibile e l'ammontare del risarcimento effettivamente ottenuto dal ricorrente  ai sensi del presente protocollo sia identica per tutti i ricorrenti.
 4.   Il  fondo  complementare  risarcisce  soltanto  le  richieste dichiarate ricevibili nei modi definiti all'articolo 1, paragrafo 8.
 
 Articolo 5
 
 Il  fondo  complementare effettua un versamento quando l'assemblea del  fondo  del  1992  ritiene che l'ammontare totale delle richieste dichiarate   ricevibili  superi  o  rischi  di  superare  l'ammontare complessivo  del  risarcimento  disponibile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo  4  della  convenzione  Fondo  del  1992 e, di conseguenza, l'assemblea  decide  in  via  provvisoria  o  definitiva  che saranno effettuati pagamenti solo per una porzione delle richieste dichiarate ricevibili.  L'assemblea del fondo complementare stabilisce quindi se e  in  quale  misura il fondo complementare paga la proporzione delle richieste  dichiarate  ricevibili  e  non  soddisfatte ai sensi della convenzione CLC del 1992 e della convenzione, Fondo del 1992.
 
 Articolo 6
 
 1.  Fatto  salvo  l'articolo  15,  paragrafi  2  e 3, i diritti di risarcimento nei confronti del fondo complementare si estinguono solo se   si  estinguono  nei  confronti  del  fondo  del  1992  ai  sensi dell'articolo 6 della convenzione Fondo del 1992.
 2.  Una richiesta presentata al fondo del 1992 e' considerata come presentata dallo stesso ricorrente al fondo complementare.
 
 Articolo 7
 
 1.  Le  disposizioni  dell'articolo  7,  paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6, della  convenzione  Fondo  del  1992  si  applicano  alle  azioni per risarcimento intentate nei confronti del fondo complementare ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del presente protocollo.
 2.  In caso di un'azione di risarcimento per danni da inquinamento intentata  presso  un  tribunale competente ai sensi dell'articolo IX della   convenzione   del   1992   sulla  responsabilita'  contro  il proprietario di una nave o il suo garante, il tribunale ha competenza giurisdizionale  esclusiva  in  qualsiasi  azione di risarcimento nei confronti  del  fondo complementare in relazione allo stesso danno ai sensi  dell'articolo 4 del presente protocollo. Tuttavia, nel caso di azione  di  risarcimento  per  danni  da  inquinamento ai sensi della convenzione  CLC  del 1992 intentata presso un tribunale in uno Stato contraente  della  stessa convenzione ma non del presente protocollo, qualsiasi  azione  nei  confronti  del  fondo  complementare ai sensi dell'articolo  4  del  presente  protocollo puo' essere presentata, a scelta del ricorrente, presso un tribunale dello Stato in cui ha sede il  fondo complementare o presso un tribunale di uno Stato contraente del  presente  protocollo  competente ai sensi dell'articolo IX della convenzione CLC del 1992.
 3.  In deroga al paragrafo 1, quando un'azione di risarcimento per danni  da inquinamento e' stata intentata nei confronti del fondo del 1992  presso  un  tribunale di uno Stato firmatario della convenzione CLC  del  1992  ma  non  del  presente  protocollo,  qualsiasi azione collegata   nei   confronti   del  fondo  complementare  puo'  essere presentata,  a scelta del ricorrente, presso un tribunale dello Stato in  cui  ha  sede il fondo complementare o presso un tribunale di uno Stato contraente competente ai sensi del paragrafo 1.
 
 Articolo 8
 
 1.  Con riserva della decisione concernente la ripartizione di cui all'articolo  4,  paragrafo  3  del  presente  protocollo,  qualsiasi sentenza emessa nei confronti del fondo complementare da un tribunale competente  conformemente  all'articolo  7, e' riconosciuta e diventa esecutiva  in  ogni  Stato  contraente  alle stesse condizioni di cui all'articolo  X della convenzione CLC del 1992, quando la sentenza e' divenuta  esecutiva  nello  Stato di origine e nel relativo Stato non puo' piu' essere soggetta alle forme ordinarie di ricorso.
 2.  Uno  Stato  contraente  puo'  applicare  regole diverse per il riconoscimento  e  l'esecuzione  delle  sentenze,  a  condizione  che abbiano l'effetto di assicurare che le sentenze siano riconosciute ed eseguite almeno nella stessa misura di cui al paragrafo 1.
 
 Articolo 9
 
 1.  In  merito  a qualsiasi risarcimento per danni da inquinamento pagato   dal  fondo  complementare  in  conformita'  all'articolo  4, paragrafo  1,  il  fondo  complementare acquisisce per surrogazione i diritti  di  cui  il  soggetto  cosi'  risarcito puo' beneficiare nei confronti   del  proprietario  o  del  suo  garante  ai  sensi  della convenzione CLC del 1992.
 2. Il fondo complementare acquisisce per surrogazione i diritti di cui il soggetto risarcito puo' beneficiare ai sensi della convenzione CLC del 1992 nei confronti del fondo del 1992.
 3. Nessuna disposizione del presente protocollo osta al diritto di ricorso  o  di  surrogazione del fondo complementare nei confronti di soggetti  diversi  da  quelli citati ai precedenti paragrafi. In ogni caso,   il  diritto  di  surrogazione  del  fondo  complementare  nei confronti  di tali soggetti non puo' essere meno favorevole di quello di  un  assicuratore  del  soggetto  al  quale  e'  stato  versato il risarcimento.
 4. Fatti salvi eventuali altri diritti esistenti di surrogazione o ricorso nei confronti del fondo complementare, uno Stato contraente o una  sua  amministrazione che abbia versato un risarcimento per danni da  inquinamento in conformita' con le leggi nazionali acquisisce per surrogazione  i  diritti  di  cui il soggetto cosi' risarcito avrebbe beneficiato ai sensi del presente protocollo.
 
 Contributi
 Articolo 10
 
 1.  In  relazione  a  ogni  singolo Stato contraente, i contributi annui  al  fondo  complementare  sono  versati da qualunque soggetto, nell'anno  di calendario di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a)  o  b),  abbia  ricevuto  in  totale quantita' superiori a 150 000 tonnellate di:
 (a) idrocarburi assoggettati a contributi, trasportati via mare ai porti o ai terminal situati nel territorio dello Stato; e
 (b)  idrocarburi  assoggettati  a  contributi,  trasportati via mare,  scaricati  in  un  porto  o  in  un  terminal di uno Stato non contraente,   in   impianti   situati   nel  territorio  dello  Stato contraente,   a   condizione   che  gli  idrocarburi  assoggettati  a contributi  siano presi in considerazione solo in virtu' del presente comma  al  primo  ricevimento in uno Stato contraente dopo lo scarico nello Stato non contraente.
 2.  In  relazione  all'obbligo  di  versare  contributi  al  fondo complementare si applica l'articolo 10, paragrafo 2 della convenzione Fondo del 1992.
 
 Articolo 11
 
 1.  Per  valutare  l'ammontare  degli  eventuali  contributi annui dovuti  e  tenere conto della necessita' di disporre di fondi liquidi sufficienti,  per  ogni  anno  di  calendario l'assemblea elabora una stima di bilancio strutturata come segue:
 (i) Spese
 (a)  costi  e  spese  legati  all'amministrazione  del fondo complementare nell'anno di riferimento e l'eventuale disavanzo dovuto a operazioni negli anni precedenti;
 (b)   pagamenti   da   effettuare  dal  fondo  complementare nell'anno di riferimento per soddisfare le richieste risarcitorie nei confronti  del  fondo  complementare  di  cui all'articolo 4, inclusi rimborsi di prestiti precedentemente ottenuti dal fondo complementare per soddisfare dette richieste;
 (ii) Entrate:
 (a)  fondi eccedentari derivanti dalle operazioni degli anni precedenti, inclusi gli interessi;
 (b) contributi annui, se necessari per mantenere il bilancio in equilibrio;
 (c) altre entrate.
 2.   L'assemblea  decide  l'ammontare  totale  dei  contributi  da imporre.  In  base  a  questa decisione, per ogni Stato contraente il direttore  del  fondo  complementare calcola per ogni soggetto di cui all'articolo 10 l'ammontare del relativo importo annuo;
 (a)  se  il contributo e' destinato a soddisfare i pagamenti di cui  al  paragrafo  1(i)(b)  sulla  base  di una somma fissa per ogni tonnellata  di  idrocarburi  assoggettati  a  contributi ricevuta dal soggetto interessato nell'anno di calendario precedente quello in cui si  e'  verificato  l'incidente in oggetto, a condizione che lo Stato fosse  uno  Stato  contraente  del  presente  protocollo  al  momento dell'incidente.
 3.  Le  somme  di  cui  al  paragrafo  2  sono  ottenute dividendo l'ammontare  totale  dei  contributi richiesti per l'ammontare totale degli  idrocarburi  soggetti a contributo ricevuto in tutti gli Stati contraenti nell'anno di riferimento.
 4.  Il  contributo  annuo  e'  dovuto  -alla data da stabilire nel regolamento   interno   del  fondo  complementare.  L'assemblea  puo' scegliere una data diversa per il pagamento.
 5.  L'assemblea  puo' decidere, secondo modalita' da stabilire nel regolamento   finanziario  del  fondo  complementare,  di  effettuare trasferimenti  tra  fondi  ricevuti  conformemente  al  paragrafo  2, lettera a) e fondi ricevuti conformemente al paragrafo 2, lettera b).
 
 Articolo 12
 
 1.  Ai  contributi al fondo complementare si applica l'articolo 13 della convenzione Fondo del 1992.
 2.  Uno  Stato  contraente  puo'  assumere  l'obbligo di versare contributi  al  fondo  complementare  secondo  la  procedura indicata all'articolo 14 della convenzione Fondo del 1992.
 
 Articolo 13
 
 1.   Gli  Stati  contraenti  comunicano  al  direttore  del  fondo complementare  le  informazioni  sugli  idrocarburi ricevuti ai sensi dell'articolo 15 della convenzione Fondo del 1992, a. condizione che, tuttavia,  le comunicazioni trasmesse al direttore del fondo del 1992 ai  sensi  dell'articolo  15, paragrafo 2 della convenzione Fondo del 1992 si presumano effettuate anche in virtu' del presente protocollo
 2. Se uno Stato contraente non adempie agli obblighi relativi alla presentazione  della  comunicazione  di  cui al paragrafo 1 e se tale omissione  genera una perdita finanziaria per il fondo complementare, lo  Stato  contraente  in  questione  e'  tenuto a risarcire il fondo complementare    per    tale   perdita.-   L'assemblea   decide;   su raccomandazione  del  direttore  del  fondo  complementare, -se detto risarcimento  deve  essere  versato  dallo  Stato  contraente  di cui trattasi.
 
 Articolo 14
 
 1.  Fatto  salvo l'articolo 10, ai fini del presente protocollo si presume  che  ogni  Stato  contraente  riceva  almeno  1  milione  di tonnellate di idrocarburi assoggettati a contributi.
 2.  Se  la  somma  complessiva  degli  idrocarburi  assoggettati a contributi  ricevuti in uno Stato contraente e' inferiore a 1 milione di tonnellate, lo Stato contraente assume gli obblighi applicabili ai sensi del presente protocollo a qualsiasi soggetto che sarebbe tenuto a  contribuire  al  fondo complementare in relazione agli idrocarburi ricevuti  nel  territorio  di  detto  Stato  nella  misura in cui non esistono  soggetti  responsabili  per  la quantita' complessiva degli idrocarburi ricevuti.
 
 Articolo 15
 
 1.  Se in uno Stato contraente non esiste un soggetto che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 10, ai fini del presente protocollo detto  Stato  contraente  informa  al riguardo il direttore del fondo complementare.
 2.  Il  fondo complementare non effettua risarcimenti per danni da inquinamento  nel  territorio,  nelle acque territoriali o nella zona economica esclusiva o nell'area determinata ai sensi dell'articolo 3, lettera   a),  punto  ii)  del  presente  protocollo,  di  uno  Stato contraente  in  relazione  a  un  determinato  incidente o per misure preventive,  adottate  per  prevenire  o  ridurre al minimo il danno, finche'   gli   obblighi   di   comunicare  al  direttore  del  fondo complementare  ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 e del paragrafo 1 del presente articolo non sono stati adempiuti in relazione a detto Stato contraente per tutti gli anni precedenti all'incidente.
 L'assemblea  determina  nel  regolamento interno le circostanze in cui  si  ritiene  che  uno  Stato contraente non abbia ottemperato ai propri obblighi.
 3.  Se un risarcimento e' stato temporaneamente rifiutato ai sensi del  paragrafo 2, il risarcimento e' negato permanentemente in merito all'incidente in questione se gli obblighi di comunicare al direttore del  fondo complementare ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 e del paragrafo  1  del presente articolo non sono stati adempiuti entro un anno  dalla  notifica  da parte del direttore del fondo complementare agli Stati contraenti dell'omissione della comunicazione.
 4.  Dai  contributi  dovuti  al  fondo complementare e' dedotto il risarcimento dovuto al debitore o ai suoi agenti.
 Organizzazione e amministrazione
 
 Articolo 16
 
 1.  Il  fondo  complementare  dispone  di  un'assemblea  e  di  un segretariato presieduto da un direttore.
 2.  Gli  articoli  dal  17  al 20 e dal 28 al 33 della convenzione Fondo  del  1992  si  applicano  all'assemblea,  al segretariato e al direttore del fondo complementare;
 3.  L'articolo  34  della convenzione Fondo del 1992 si applica al fondo complementare.
 
 Articolo 17
 
 1.  Il  segretariato  del fondo del 1992 e il direttore del fondo, possono  anche  svolgere  le funzioni di segretariato e direttore del fondo complementare.
 2.  Se,  in  conformita'  con il paragrafo 1, il segretariato e il direttore   del   fondo  del  1992  svolgono  anche  le  funzioni  di segretariato  e  direttore  del  fondo complementare, quest'ultimo e' rappresentato,  in  caso  di conflitto di. interesse tra il fondo del 1992 e il fondo complementare, dal presidente dell'assemblea.
 3.  Nell'esercizio  delle  loro  funzioni  ai  sensi  del presente protocollo e della convenzione Fondo del 1992, il direttore del fondo complementare,  nonche'  il personale e gli esperti da lui designati, non  sono  ritenuti  inadempienti  alle disposizioni dell'articolo 30 della   convenzione   Fondo  del  1992  applicato  dall'articolo  16, paragrafo  2  del  presente protocollo nelle misura in cui svolgano i loro compiti conformemente al presente articolo.
 4. L'assemblea si adopera per non prendere decisioni incompatibili con  le decisioni prese dall'assemblea del fondo del 1992. In caso di divergenze  di  opinione  rispetto  a questioni ammnistrative comuni, l'assemblea  cerca  di ottenere un consenso con l'assemblea del fondo del  1992,  in  uno  spirito  di  collaborazione  reciproca e tenendo presente gli obiettivi comuni delle due organizzazioni.
 5. Il fondo complementare rimborsa al fondo del 1992 tutti i costi e tutte le spese derivanti da servizi amministrativi svolti dal fondo del 1992 per conto' del fondo complementare.
 
 Articolo 18
 Disposizioni transitorie
 
 1.  Fermo  restando  il  paragrafo  4, l'ammontare complessivo dei contributi  pagabili  in  relazione  agli  idrocarburi assoggettati a contributi  ricevuti in uno Stato contraente in un anno di calendario non  supera  il  20%  dell'ammontare  totale dei contributi 'annui ai sensi del. presente Protocollo in relazione all'anno di calendario di riferimento.
 2.  Se. a seguito` dell'applicazione dell'articolo 11, paragrafi 2 e  3 l'ammontare complessivo dei contributi pagabili dai contribuenti in  un  unico  Stato contraente in relazione a un determinato anno di calendario  dovesse  risultare superiore al 20% dei contributi totali annui,  i  contributi pagabili da tutti i contribuenti in detto Stato sono   ridotti  proporzionalmente  in  modo  che  i  loro  contributi complessivi  siano uguali al 20% dei contributi totali annui al fondo complementare nell'anno di riferimento.
 3.  Se  i contributi pagabili dai soggetti in un determinato Stato contraente  sono  ridotti  ai  sensi  del  paragrafo  2, i contributi pagabili  dai  soggetti  in  tutti  gli  altri  Stati contraenti sono aumentati  in  proporzione  per  garantire che l'ammontare totale dei contributi  pagabili  da tutti i soggetti tenuti a versare contributi al  fondo  complementare  in  relazione  all'anno  di  calendario  in questione   raggiunga   l'ammontare   totale  dei  contributi  deciso dall'assemblea.
 4.  Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 si applicano finche' la quantita'   totale,   degli  idrocarburi  assoggettati  a  contributi ricevuta  in  tutti  gli  Stati  contraenti in un anno di calendario, incluse  le  quantita'  di  cui  all'articolo  14,  paragrafo  1, non raggiunge 1 miliardo di tonnellate o fino alla scadenza di un periodo di  10 anni dall'entrata in vigore del presente protocollo, se questa scadenza e' piu' ravvicinata.
 
 Clausole finali
 
 Articolo 19
 Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione
 
 1.  Il  presente  protocollo  e' aperto alla firma a Londra dal 31 luglio 2003 al 30 luglio 2004.
 2.  Gli  Stati  possono  esprimere  il  loro  consenso  ad  essere vincolati dal presente protocollo mediante:
 (a)  firma  senza  riserve  per  quanto  riguarda  la ratifica, l'accettazione o l'approvazione; o
 (b)  firma  subordinata a ratifica, accettazione o approvazione seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o
 (c) adesione.
 3.  Possono  diventare  Stati  contraenti  del presente protocollo soltanto gli Stati contraenti della convenzione Fondo 1992.
 4.  La  ratifica,  l'accettazione, l'approvazione o .l'adesione si effettuano tramite il deposito di uno strumento formale idoneo presso il segretario generale.
 
 Articolo 20
 Informazioni sugli idrocarburi assoggettati a contributi
 
 Prima dell'entrata in vigore del presente protocollo nei confronti di  uno  Stato,  detto  Stato, quando firma il presente protocollo ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), o quando deposita lo strumento  di  cui  all'articolo 19, paragrafo 4, e successivamente a scadenza  annuale  alla  data  stabilita  dal  Segretariato generale, comunica al Segretario generale il nome e l'indirizzo degli eventuali soggetti  che,  per  quanto concerne lo Stato in questione, sarebbero tenuti  a  contribuire  al fondo complementare ai sensi dell'articolo 10,   nonche'   i   dati  sulle  relative  quantita'  di  idrocarburi assoggettati a contributi ricevuti da
 
 Articolo 21
 Entrata in vigore
 
 1, Il presente protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data in cui sono soddisfatti i seguenti requisiti:
 (a) almeno otto Stati hanno firmato il protocollo senza riserve per  quanto  riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, o hanno  depositato strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il segretario generale; e
 (b)   il  segretario  generale  ha  ricevuto  informazioni  dal direttore  del fondo 1992 in base alle quali i soggetti che sarebbero tenuti  a  contribuire  ai  sensi  dell'articolo  10  hanno  ricevuto nell'anno di calendario precedente un totale di almeno 450 milioni di tonnellate  di  idrocarburi  assoggettati  a  contributi,  incluse le quantita' di cui all'articolo 14, paragrafo 1.
 2.  Nei  con fronti di ogni Stato che firma il presente protocollo senza  riserve  per  quanto  riguarda  la  ratifica, l'accettazione o l'approvazione,  o  che  ratifica,  accetta,  approva  o  aderisce al presente  protocollo,  dopo  aver soddisfatto le condizioni di cui al paragrafo  1  per  l'entrata in vigore, il protocollo entra in vigore tre  mesi  dopo  la  data  del deposito dello strumento pertinente da parte dello Stato in questione.
 In  deroga ai paragrafi 1 e 2, il presente protocollo non entra in vigore  nei  confronti  degli  Stati  per  i  quali non si applica la convenzione Fondo del 1992:
 
 Articolo 22
 Prima sessione dell'assemblea
 
 Il  .segretario generale convoca la prima sessione dell'assemblea. La  sessione  si svolge appena possibile dopo l'entrata in vigore del presente  protocollo  e,  in ogni caso, non oltre trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore,
 
 Articolo 23
 Revisione e modifica
 1.  L'organizzazione  puo' convocare una conferenza per rivedere o modificare il presente protocollo.
 2.  L'organizzazione convoca una conferenza degli Stati contraenti per  rivedere  o  modificare  il  presente protocollo su richiesta di almeno un terzo di tutti gli Stati contraenti.
 
 Articolo 24
 Modifica del massimale per il risarcimento
 
 1.  Su  richiesta  di  almeno un quarto degli Stati contraenti, il segretario  generale trasmette a tutti i membri dell'organizzazione e a  tutti  gli  Stati contraenti le proposte di modifica del massimale per  il  risarcimento  stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).
 2. Gli emendamenti proposti e trasmessi come sopra sono sottoposti all'attenzione  del comitato giuridico dell'organizzazione almeno sei mesi dopo la data della loro trasmissione.
 3.   Tutti   gli   Stati   contraenti   del  presente  protocollo, indipendentemente     dal     fatto    che    essi    siano    membri dell'organizzazione,  hanno  diritto  di  partecipare  ai  lavori del comitato giuridico per l'esame e l'adozione degli emendamenti.
 4.  Gli  emendamenti sono adottati da una maggioranza di due terzi degli  Stati  contraenti  presenti  e votanti nel comitato giuridico, esteso come previsto al paragrafo 3, a condizione che almeno la meta' degli Stati contraenti -sia presente alla votazione.
 5.  Quando  si  pronuncia  su  una proposta intesa a modificare il massimale   di   risarcimento,   il   comitato  giuridico  prende  in considerazione  l'esperienza  acquisita in materia di incidenti e, in particolare,  l'ammontare  dei danni da essi derivanti e le modifiche del valore monetario.
 6(a)  Non  possono  essere  prese  in considerazione modifiche del massimale  di  risarcimento  di  cui al presente articolo prima della data di entrata in vigore del presente protocollo o prima di tre anni dall'entrata  in vigore di un emendamento adottato precedentemente in virtu' del presente articolo.
 (b)  Il  massimale  non  puo'  essere aumentato fino a superare un importo corrispondente al massimale stabilito nel presente protocollo maggiorato del 6 % all'anno calcolato su una base composta dalla data in  cui  il presente protocollo e' aperto alla firma alla data in cui la decisione del comitato giuridico prende effetto.
 (c)  Il  massimale  non  puo'  essere  aumentato  fino  a superare l'importo   corrispondente   al   massimale  stabilito  nel  presente protocollo moltiplicato per tre.
 7.  Gli  emendamenti  adottati  ai  sensi  del  paragrafo 4 sono notificati   dall'organizzazione   a   tutti  gli  Stati  contraenti. L'emendamento  e'  ritenuto  accettato  al  termine  di un periodo di dodici  mesi  dopo  la  data  di  notifica,  a  meno che entro questa scadenza non meno di un quarto degli Stati che erano Stati contraenti al  momento  dell'adozione  dell'emendamento  da  parte  del comitato giuridico   abbia  comunicato  all'organizzazione  di  non  accettare l'emendamento.  In  questo caso l'emendamento e' respinto e non entra in vigore.
 8.  Un  emendamento  ritenuto  accettato  ai sensi del paragrafo 7 entra in vigore, dodici mesi dopo la sua accettazione.
 9.  Tutti  gli Stati contraenti sono vincolati dall'emendamento, a meno   che  essi  non  denuncino  il  presente  protocollo  ai  sensi dell'articolo 26, paragrafi 1 e 2, almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore dello stesso. Tale denuncia prende effetto immediato quanto l'emendamento entra in vigore.
 10. Quando un emendamento e' stato adottato dal comitato giuridico ma  il  periodo  di dodici mesi per la sua accettazione non e' ancora scaduto,  uno Stato che diventa Stato contraente in questo periodo e' vincolato dall'emendamento se quest'ultimo entra in vigore. Uno Stato che  diventa  Stato contraente dopo questo periodo e' vincolato da un emendamento che e' stato accettato ai senso del paragrafo 7. Nei casi citati   al   presente  paragrafo,  uno  Stato  e'  vincolato  da  un emendamento  quando  lo stessto entra in vigore, o quando il presente protocollo  entra in vigore nei confronti di tale Stato, se tale data e' successiva alla precedente.
 
 Articolo 25
 Protocolli alla convenzione Fondo del 1992
 
 1.  Se  massimali  stabiliti nella convenzione Fondo del 1992 sono stati  innalzati  da  un  protocollo  ad  essa allegato, il massimale stabilito  all'articolo  4,  paragrafo  2,  lettera  a)  puo'  essere maggiorato   dello  stesso  importo  tramite  la  procedura  indicata all'articolo 24. Le disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 6 non si applicano a tali casi.
 2.  Se  la  procedura  da cui al paragrafo 1 e' stata applicata, eventuali  successive  modifiche del massimale stabilito all'articolo 4,  paragrafo  2, in applicazione della procedura di cui all'articolo 24,  ai  fini  dell'articolo 24, ,paragrafo 6, lettere b) e c), sono, calcolate  sulla  base  del nuovo massimale maggiorato in conformita' con il paragrafo 1.
 
 Articolo 26
 Denuncia
 
 1.  Il  presente  protocollo  puo'  essere denunciato da qualsiasi Stato  contraente  in  qualunque  momento  dopo la data di entrata in vigore nei suoi confronti.
 2.  La  denuncia  si effettua tramite il deposito di uno strumento presso il Segretario generale.
 3.  La denuncia e' efficace dodici mesi dopo il deposito presso il Segretario  generale  o  dopo un periodo piu' lungo specificato nello strumento di denuncia.
 4.   La   denuncia   della   convenzione   Fondo   1992   comporta automaticamente la denuncia del presente protocollo. Tale denuncia e' efficace  il  giorno  in  cui la denuncia del protocollo del 1992 che modifica  la  convenzione  Fondo  del  `1971  prende effetto ai sensi dell'articolo 34 del protocollo in oggetto.
 5. Nonostante l'avvenuta denuncia del presente protocollo da parte di uno Stato contraente ai sensi del presente articolo, continuano ad applicarsi  le  disposizioni  del  presente  protocollo relative agli obblighi  di  effettuare  contributi  al  fondo  complementare per un incidente  di  cui  all'articolo  11,  paragrafo  2, lettera b) e che avviene prima dell'entrata in vigore della denuncia.
 
 Articolo 27
 Sessioni straordinarie dell'assemblea
 
 1. Uno Stato contraente puo', entro novanta giorni dal deposito di uno strumento di denuncia il cui effetto e' giudicato suscettibile di aumentare  sensibilmente  il  livello  di  contributi per i' restanti Stati  contraenti,  chiedere  al direttore del fondo complementare di convocare una sessione straordinaria dell'assemblea. Il direttore del fondo  complementare  convoca  l'Assemblea  non oltre sessanta giorni dopo il ricevimento della richiesta.
 2. Il direttore del fondo complementare puo' prendere l'iniziativa di convocare una sessione straordinaria dell'assemblea entro sessanta giorni dal deposito di uno strumento di denuncia, qualora ritenga che detta  denuncia  generi  un  aumento  significativo  del  livello  di contributi degli altri Stati contraenti.
 3 Se in occasione di una sessione straordinaria convocata ai sensi del  paragrafo  1  o  2 l'assemblea decide che la denuncia implica un aumento  considerevole  del livello di contributi per gli altri Stati contraenti,  qualunque  di  questi  Stati  puo', non oltre centoventi giorni  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della  denuncia, denunciare  il presente protocollo con effetto a partire dalla stessa data.
 
 Articolo 28
 Cessazione
 
 1.  Il  presente protocollo cessa di essere in vigore il giorno in cui  il  numero  di Stati contraenti e' inferiore a sette o in cui la quantita'  totale di idrocarburi soggetti a contributi ricevuta negli altri  Stati contraenti, incluse le quantita' di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e' inferiore a 350 milioni di tonnellate, se questa data e' posteriore alla precedente.
 2.  Gli Stati che sono vincolati dal presente protocollo il giorno prima  della data in cui esso cessa di essere in vigore consentono al fondo complementare di esercitare le sue funzioni di cui all'articolo 29 e, solo a tal fine, restano vincolati dal presente protocollo.
 
 Articolo 29
 Liquidazione del fondo complementare
 
 1.  Qualora  il  presente protocollo cessi di essere in vigore, in ogni caso il fondo complementare:
 (a)  adempie  agli  obblighi  relativi  agli incidenti avvenuti prima che il protocollo cessi di essere in vigore;
 (b)  ha  diritto  di  esercitare  i  suoi diritti in materia di contributi  nella  misura  in cui detti contributi sono necessari per adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera a), incluse le spese  di  amministrazione  del  fondo complementare necessarie a tal fine.
 2. L'assemblea adotta tutte le misure necessarie per completare la liquidazione  del  fondo  complementare, inclusa la ripartizione equa dei  beni  rimanenti  tra  i  soggetti che hanno contribuito al fondo complementare.
 3.  Ai fini del presente articolo il fondo complementare resta una persona giuridica.
 
 Articolo 30
 Depositario
 
 1.  Il  presente  protocollo  e gli emendamenti accettati ai sensi dell'articolo 24 sono depositati presso il segretario generale;
 2. Il segretario generale:
 (a)  informa  tutti  gli  Stati'  che hanno firmato il presente protocollo o vi hanno aderito:
 (i)  di ogni nuova firma o deposito di uno strumento e della relativa data;
 (ii)   dello   data   di  entrata  in  vigore  del  presente protocollo;
 (iii)  di  proposte  concernenti  la modifica del massimale per il risarcimento presentate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1;
 (iv)  di  emendamenti  adottati  ai  sensi dell'articolo 24, paragrafo 4;
 (v) di emendamenti ritenuti accettati ai sensi dell'articolo 24,  paragrafo  7,  unitamente  alla  data  in cui gli emendamenti in questione entrano in vigore ai sensi dei paragrafi 8 e 9 dello stesso articolo;
 (vi)  del deposito di uno strumento di denuncia del presente protocollo  e  della  .data  del deposito: e della data di entrata in vigore;
 (vii)delle   comunicazioni   previste   dagli  articoli  del presente protocollo;
 (b)   trasmette   copie   certificate   conformi  del  presente protocollo  a  tutti  gli  Stati  firmatari  e  a tutti gli Stati che aderiscono al protocollo.
 3.  Non  appena  il  presente protocollo entra in vigore, il testo viene trasmesso dal segretario generale al segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e pubblicazione ai sensi dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
 
 Articolo 31
 Lingue
 
 Il  presente protocollo e' redatto in un unico esemplare in lingua araba,  cinese,  inglese,  francese,  russa  e  spagnola,  i testi in ciascuna di queste lingue facenti tutti ugualmente fede.
 
 FATTO A LONDRA il sedici maggio, duemilatre.
 IN  FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi governi, hanno firmato il presente protocollo.
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