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| Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2005 (vai al sommario) |  | AGENZIA DELLE ENTRATE |  | PROVVEDIMENTO 27 giugno 2005 |  | Disciplina  delle  modalita' di rendicontazione delle somme riscosse, ai  sensi  dell'articolo 12  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di invio  dei  relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE dell'Agenzia
 In  base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;
 Dispone:
 1.  Modalita'  di  invio dei flussi informativi relativi alle somme riscosse ai sensi dell'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
 1.1.  Relativamente  ai  ruoli  emessi dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia  delle  dogane,  i  concessionari del servizio nazionale della  riscossione  trasmettono,  in  via telematica, le informazioni relative  alle  somme  riscosse  ai  sensi  dell'art.  12 della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  nell'ambito  dei  dati forniti ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
 1.2.  Relativamente  ai  ruoli  diversi da quelli indicati al punto 1.1, i concessionari trasmettono le predette informazioni agli uffici che  hanno emesso tali ruoli, con le modalita' e nei termini definiti d'intesa con gli stessi uffici.
 1.3. Le informazioni di cui ai punti 1.1 e 1.2 sono trasmesse entro 60  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 2.  Modalita'  di  definizione dei rapporti contabili connessi alla chiusura  dei  carichi di ruolo pregressi ai sensi dell'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
 2.1.  Le  amministrazioni che hanno ricevuto le informazioni di cui al  punto  1,  previa  verifica  della  regolarita' della definizione effettuata  ai  sensi  dell'art.  12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,   adottano  i  conseguenti  provvedimenti  di  annullamento  dei relativi carichi di ruolo.
 2.2.  In  caso  di  versamento  insufficiente o tardivo ai fini del perfezionamento  della  definizione di cui all'art. 12 della legge n. 289  del  2002,  le somme riscosse sono considerate quale pagamento a titolo di acconto dell'importo iscritto a ruolo.
 Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Motivazioni.
 L'art.  12  della  legge  27 dicembre  2002,  n.  289,  prevede  la possibilita'  di  definire  i  carichi di ruolo pregressi mediante il pagamento  di  una  somma pari al 25% dell'importo iscritto a ruolo e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso delle spese dallo stesso sostenute per l'espletamento delle procedure esecutive.
 La  suddetta  definizione  agevolata  si applica ai ruoli emessi da uffici statali, affidati ai concessionari entro il 30 giugno 2001.
 Il comma 3 del citato art. 12 della legge n. 289 del 2002 rinvia ad un   provvedimento   del   Direttore   dell'Agenzia   delle   entrate l'approvazione  del  modello  dell'atto  di adesione alla definizione agevolata,  delle  modalita'  di  versamento  delle  somme dovute, di riversamento   in   tesoreria   da   parte   dei   concessionari,  di rendicontazione  delle  somme  riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi.
 Con  il  provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio   2003,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 59 del 12 marzo 2003, e' stata data parziale attuazione alla  citata  disposizione  normativa, con l'approvazione del modello dell'atto  e delle modalita' di adesione alla definizione agevolata e di riversamento in tesoreria delle somme riscosse dai concessionari.
 Con  il  presente provvedimento, si completa l'attuazione dell'art. 12  della  legge  n.  289  del 2002 e si stabiliscono le modalita' di rendicontazione   delle   somme   riscosse   dai   concessionari,  di trasmissione  dei  relativi  flussi  informativi e di definizione dei rapporti contabili.
 Al  punto 1, sono stabilite modalita' distinte di trasmissione, dal concessionario  all'ente  creditore, delle informazioni relative alle riscossioni  effettuate  ai sensi dell'art. 12 della legge n. 289 del 2002,  a  seconda  che  si  tratti di ruoli emessi dall'Agenzia delle entrate  e dall'Agenzia delle dogane, ovvero di ruoli emessi da altre amministrazioni.
 Cio',  in  quanto  i  ruoli  emessi  dall'Agenzia  delle  entrate e dall'Agenzia  delle  dogane  sono  gestiti con modalita' telematiche, mentre gli altri ruoli sono gestiti con modalita' cartacee.
 Al punto 2, sono stabilite le modalita' di definizione dei rapporti contabili  conseguenti al perfezionamento della definizione agevolata prevista dall'art. 12 della legge n. 289 del 2002.
 In   particolare,   e'   prevista   l'adozione,   da   parte  delle amministrazioni  competenti,  dei  provvedimenti  di annullamento dei carichi  di  ruolo interessati dalla definizione agevolata, a seguito di  apposita  verifica  della regolarita' delle operazioni connesse a tale definizione.
 Infine, nello stesso punto 2, e' stabilito che se le somme riscosse ai sensi dell'art. 12 della legge n. 289 del 2002 non risultino utili al  perfezionamento  della  definizione  agevolata, le stesse sono da imputarsi in acconto agli importi complessivamente iscritti a ruolo.
 Il  presente  provvedimento e' stato concordato con il Dipartimento della  Ragioneria  generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. Riferimenti normativi.
 a) Disposizioni   relative  alle  attribuzioni  dell'Agenzia  delle entrate:  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 62, comma 2); statuto Agenzia delle entrate (art. 4, comma 1, lett. b).
 b) Attribuzioni  del  Direttore dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo  30 luglio  1999,  n.  300  (art.  68,  comma 1); statuto Agenzia delle entrate (art. 6, comma 1).
 c) Disposizioni  relative  alla  definizione  dei  carichi di ruolo pregressi: legge 27 dicembre 2002, n. 289 (art. 12).
 d) Disciplina  delle  modalita'  di  adesione  ai  benefici  di cui all'art.  12  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle modalita' di   pagamento   delle   somme   dovute   a   seguito  dell'adesione: provvedimento   del   Direttore   dell'Agenzia   delle   entrate  del 28 febbraio   2003  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 59 del 12 marzo 2003).
 e) Disposizioni  relative  alla trasmissione dei flussi informativi riguardanti   l'andamento   delle  riscossioni:  decreto  legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 36).
 Roma, 27 giugno 2005
 Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
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