Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2005 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PROVVEDIMENTO 27 giugno 2005 |
Disciplina delle modalita' di rendicontazione delle somme riscosse, ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione. |
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IL DIRETTORE dell'Agenzia In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto; Dispone: 1. Modalita' di invio dei flussi informativi relativi alle somme riscosse ai sensi dell'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 1.1. Relativamente ai ruoli emessi dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle dogane, i concessionari del servizio nazionale della riscossione trasmettono, in via telematica, le informazioni relative alle somme riscosse ai sensi dell'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei dati forniti ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 1.2. Relativamente ai ruoli diversi da quelli indicati al punto 1.1, i concessionari trasmettono le predette informazioni agli uffici che hanno emesso tali ruoli, con le modalita' e nei termini definiti d'intesa con gli stessi uffici. 1.3. Le informazioni di cui ai punti 1.1 e 1.2 sono trasmesse entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Modalita' di definizione dei rapporti contabili connessi alla chiusura dei carichi di ruolo pregressi ai sensi dell'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 2.1. Le amministrazioni che hanno ricevuto le informazioni di cui al punto 1, previa verifica della regolarita' della definizione effettuata ai sensi dell'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, adottano i conseguenti provvedimenti di annullamento dei relativi carichi di ruolo. 2.2. In caso di versamento insufficiente o tardivo ai fini del perfezionamento della definizione di cui all'art. 12 della legge n. 289 del 2002, le somme riscosse sono considerate quale pagamento a titolo di acconto dell'importo iscritto a ruolo. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Motivazioni. L'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede la possibilita' di definire i carichi di ruolo pregressi mediante il pagamento di una somma pari al 25% dell'importo iscritto a ruolo e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso delle spese dallo stesso sostenute per l'espletamento delle procedure esecutive. La suddetta definizione agevolata si applica ai ruoli emessi da uffici statali, affidati ai concessionari entro il 30 giugno 2001. Il comma 3 del citato art. 12 della legge n. 289 del 2002 rinvia ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'approvazione del modello dell'atto di adesione alla definizione agevolata, delle modalita' di versamento delle somme dovute, di riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi. Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2003, e' stata data parziale attuazione alla citata disposizione normativa, con l'approvazione del modello dell'atto e delle modalita' di adesione alla definizione agevolata e di riversamento in tesoreria delle somme riscosse dai concessionari. Con il presente provvedimento, si completa l'attuazione dell'art. 12 della legge n. 289 del 2002 e si stabiliscono le modalita' di rendicontazione delle somme riscosse dai concessionari, di trasmissione dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili. Al punto 1, sono stabilite modalita' distinte di trasmissione, dal concessionario all'ente creditore, delle informazioni relative alle riscossioni effettuate ai sensi dell'art. 12 della legge n. 289 del 2002, a seconda che si tratti di ruoli emessi dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle dogane, ovvero di ruoli emessi da altre amministrazioni. Cio', in quanto i ruoli emessi dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle dogane sono gestiti con modalita' telematiche, mentre gli altri ruoli sono gestiti con modalita' cartacee. Al punto 2, sono stabilite le modalita' di definizione dei rapporti contabili conseguenti al perfezionamento della definizione agevolata prevista dall'art. 12 della legge n. 289 del 2002. In particolare, e' prevista l'adozione, da parte delle amministrazioni competenti, dei provvedimenti di annullamento dei carichi di ruolo interessati dalla definizione agevolata, a seguito di apposita verifica della regolarita' delle operazioni connesse a tale definizione. Infine, nello stesso punto 2, e' stabilito che se le somme riscosse ai sensi dell'art. 12 della legge n. 289 del 2002 non risultino utili al perfezionamento della definizione agevolata, le stesse sono da imputarsi in acconto agli importi complessivamente iscritti a ruolo. Il presente provvedimento e' stato concordato con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. Riferimenti normativi. a) Disposizioni relative alle attribuzioni dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 62, comma 2); statuto Agenzia delle entrate (art. 4, comma 1, lett. b). b) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1); statuto Agenzia delle entrate (art. 6, comma 1). c) Disposizioni relative alla definizione dei carichi di ruolo pregressi: legge 27 dicembre 2002, n. 289 (art. 12). d) Disciplina delle modalita' di adesione ai benefici di cui all'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle modalita' di pagamento delle somme dovute a seguito dell'adesione: provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2003). e) Disposizioni relative alla trasmissione dei flussi informativi riguardanti l'andamento delle riscossioni: decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 36). Roma, 27 giugno 2005 Il direttore dell'Agenzia: Ferrara |
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