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| Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 7 luglio 2005 |  | Esonero  di  alcuni  operatori  del  settore biologico dagli obblighi previsti  dall'articolo  8,  paragrafo  1,  del  regolamento (CEE) n. 2092/1991,   come   modificato  dall'articolo  1,  paragrafo  2,  del regolamento  (CE)  n.  392/2004, e approvazione di nuova modulistica, sezione C, «preparazioni alimentari». |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto  il  reg.  (CEE)  n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo  al  metodo  di  produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione  di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;
 Visto,  in  particolare l'art. 8, paragrafo 1 del citato reg. (CEE) n.  2092/91  con  il  quale  si  stabilisce  che  gli  operatori  che producono,  preparano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all'art.   1   dello   stesso   regolamento   ai   fini   della  loro commercializzazione devono a) notificare tale attivita' all'autorita' competente dello Stato membro in cui l'attivita' stessa e' esercitata e  b)  assoggettare  la  loro  azienda  al regime di controllo di cui all'art. 9 dello stesso regolamento;
 Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, di attuazione degli  articoli 8  e  9  del  reg.  (CEE)  n.  2092/91  in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;
 Visto  in  particolare il punto 7 del citato decreto legislativo n. 220/1995   riguardante   la   modulistica   ad  uso  degli  operatori interessati  a  notificare  la propria attivita' ai sensi dell'art. 8 del reg. (CEE) n. 2092/91;
 Visto  il  decreto  ministeriale  4 agosto 2000, n. 91436, che reca modalita'  di  attuazione  del  reg. (CE) n. 1804/99 e in particolare l'art. 1 alle III che dispone modifiche alla notifica di attivita' di produzione  con  metodo  biologico  in  attuazione  al  reg. (CEE) n. 2092/91;
 Visto  il  reg. (CE) n. 392/2004 del Consiglio del 24 febbraio 2004 che modifica il reg. (CEE) n. 2092/91;
 Visto  in particolare l'art. 1, punto 2 del predetto regolamento n. 392/2004 che:
 modifica  l'art.  8,  paragrafo  1  del  reg.  (CEE)  n. 2092/91, integrando  nella  categoria  degli  operatori  biologici, coloro che immagazzinano  e coloro che commercializzano prodotti di cui all'art. 1 del citato reg. (CEE) n. 2092/91;
 prevede   la  possibilita'  per  gli  Stati  membri  di  esentare dall'applicazione   dell'art.   8,  paragrafo  1  gli  operatori  che rivendono  tali  prodotti  direttamente al consumatore o utilizzatore finale  e  che  non  li producono, non li preparano, li immagazzinano solo  in connessione con il punto di vendita o non li importano da un Paese terzo;
 Visto  l'art.  2  del  citato  reg.  (CE)  n.  392/2004  che  rende applicabile  l'art. 1, punto 2 dello stesso regolamento a partire dal 1° luglio 2005;
 Preso  atto  che  sulla  possibilita'  di esentare alcuni operatori dall'applicazione  delle  disposizioni di cui all'art. 8, paragrafo 1 del  reg.  (CEE) n. 2092/91, come modificato dal paragrafo 2), art. 1 del  reg.  (CE)  n.  392/2004,  sono state effettuate consultazioni e incontri  con  le  regioni  e le provincie autonome e con il comitato consultivo agricoltura biologica ed ecocompatibile;
 Preso  atto  che  da tali consultazioni e' emersa unanime posizione favorevole  ad  esentare  dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art.  8,  paragrafo  1 del reg. (CEE) n. 2092/91, come modificato dal paragrafo 2), art. 1 del reg. (CE) n. 392/2004, gli operatori che rivendono  i  prodotti di cui all'art. 1 del reg. (CEE) n. 2029/91 al consumatore  o  utilizzatore  finale in imballaggio preconfezionato e pre-etichettato  e  che  non  li  producono,  non  li  preparano,  li immagazzinano  solo  in  connessione  con  il  punto vendita o non li importano da un Paese terzo;
 Considerato che occorre prevedere apposita modulistica per le nuove categorie  di  operatori  che  restano  fuori dal regime di esenzione previsto  al  precedente  paragrafo,  trattasi  degli  operatori  che immagazzinano  e degli operatori che commercializzano prodotti di cui all'art.  1  del  reg.  (CEE)  n. 2029/91, destinati al consumatore o utilizzatore   finale,  in  imballaggio  non  preconfezionato  e  non pre-etichettato;
 Considerato  che tale modulistica si rende necessaria a partire dal 1° luglio  2005  al  fine di consentire agli operatori interessati di notificare  la  propria attivita' ai sensi dell'art. 8 del reg. (CEE) n.  2092/91 sopra richiamato e che la stessa andra' in applicazione a partire  dal  1° luglio  2005  e  comunque  a  partire  dalla data di pubblicazione   del  presente  decreto  nella  serie  generale  della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
 Decreta:
 Art. 1.
 Gli  operatori  che rivendono i prodotti di cui all'art. 1 del reg. (CEE)  n. 2029/91 al consumatore o utilizzatore finale in imballaggio preconfezionato  e  pre-etichettato  e  che  non li producono, non li preparano,  li immagazzinano solo in connessione con il punto vendita o  non  li  importano da un Paese terzo, sono esentati dagli obblighi previsti   dall'art.  8,  paragrafo  1  del  reg.  (CEE)  n.  2092/91 modificato.
 |  |  |  | Art. 2. E'  approvata  la modulistica, facente parte del presente decreto e riportata nell'allegato 1.
 |  |  |  | Art. 3. Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 1  e  2 vanno in vigore a partire  dal  1° luglio  2005  e  comunque  a  partire  dalla data di pubblicazione   del  presente  decreto  nella  serie  generale  della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 7 luglio 2005
 Il Ministro: Alemanno
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere allegato da pag. 20 a pag. 25  <----
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