Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, inerente la richiesta di riconoscimento della Denominazione di origine controllata dei vini «Irpinia». |
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IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164 Esaminata la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Irpinia»; Visto il parere favorevole espresso dalla regione Campania; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi ad Avellino il giorno 6 maggio 2005, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole; Ha espresso, nella riunione del 23 giugno 2005, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo», e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
| PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «Irpinia» Art. 1. Denominazioni e vini La denominazione di origine controllata «Irpinia» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Tipologie relative ai vini «Irpinia»: «Irpinia» Bianco; «Irpinia» Rosso; «Irpinia» Rosato; «Irpinia» Novello; «Irpinia» Coda di volpe; «Irpinia» Falanghina; «Irpinia» Fiano; «Irpinia» Greco; «Irpinia» Piedirosso; «Irpinia» Aglianico; «Irpinia» Sciascinoso; «Irpinia» Falanghina spumante; «Irpinia» Fiano spumante; «Irpinia» Greco spumante; «Irpinia» Fiano passito; «Irpinia» Greco passito; «Irpinia» Aglianico passito; «Irpinia» Aglianico liquoroso; «Irpinia» sottozona Campi Taurasini. Art. 2. Base ampelografica La denominazione d'origine controllata di cui all'art. 1 e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale: «Irpinia» di cui al precedente art. 1, senza specificazione della sottozona: «Irpinia» Bianco: greco dal 40 al 50%, fiano dal 40 al 50%; possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri vitigni a bacca bianca non aromatici congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione per la regione Campania e la provincia di Avellino nella percentuale massima del 20%; «Irpinia» Rosso, Rosato, Novello: aglianico almeno per il 70%; possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri vitigni a bacca nera non aromatici congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione per la regione Campania e la provincia di Avellino nella percentuale massima del 30%; «Irpinia» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: aglianico, coda di volpe, falanghina, fiano, greco, piedirosso e sciascinoso: con almeno l'85% del corrispondente vitigno; per la restante parte possono concorrere, fino al 15%, altri vitigni a bacca di colore analogo, congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione per la regione Campania e la provincia di Avellino; «Irpinia» Spumante: con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: falanghina, fiano, greco; il vitigno oggetto di specificazione deve essere presente almeno per l'85%; possono concorrere, per la eventuale percentuale restante, altri vitigni, a bacca bianca non aromatici, congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione per la regione Campania e la provincia di Avellino nella percentuale massima del 15%; «Irpinia» Passito: con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: fiano, greco, aglianico; il vitigno oggetto di specificazione deve essere presente almeno per l'85%; possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri vitigni, congiuntamente o disgiuntamente, di analogo colore del vitigno oggetto di specificazione, non aromatici, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione per la regione Campania e la provincia di Avellino nella percentuale massima del 15%; «Irpinia» Aglianico Liquoroso: aglianico almeno per l'85%; possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri vitigni a bacca nera non aromatici congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione per la regione Campania e la provincia di Avellino nella percentuale massima del 15%. Per i vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» con la specificazione della sottozona di cui al precedente art. 1: «Irpinia» Campi Taurasini: con almeno l'85% di aglianico; per la restante parte possono concorrere, fino al 15%, altri vitigni a bacca nera non aromatici, congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione per la regione Campania e la provincia di Avellino. Art. 3. Zona di produzione delle uve La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 e' cosi' stabilita: «Irpinia», nelle tipologie bianco, rosso, rosato, novello, passito (quest'ultimo con la specificazione del vitigno), liquoroso, spumante (con la specificazione del vitigno), aglianico, coda di volpe, falanghina, fiano, greco, piedirosso, sciascinoso: le aree vocate alla coltivazione della vite dell'intero territorio amministrativo della provincia di Avellino; «Irpinia» con l'indicazione della sottozona Campi Taurasini: l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Taurasi, Bonito, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Fontanarosa, Lapio, Luogosano, Mirabella Eclano, Montefalcione, Montemarano, Montemiletto, Paternopoli, Pietradetusi, Sant'Angelo all'Esca, San Mango sul Calore, Torre le Nocelle, Venticano, Gesualdo, Villamaina, Torella dei Lombardi, Grottaminarda, Melito Irpino, Nusco, Chiusano di San Domenico. Art. 4. Norme per la viticoltura Condizioni naturali dell'ambiente. Per le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Irpinia», con o senza sottozona, sono da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo dei vigneti, unicamente i vigneti bene esposti ed impiantati su terreni che corrispondono a tutti i seguenti requisiti essenziali: giacitura pedocollinare e/o collinare, fino a 600 m. s.l.m; tale limite non si applica ai vigneti siti nei territori ricadenti nei comuni gia' inclusi nelle zone di produzione dei vini DOCG Fiano di Avellino e Greco di Tufo e Taurasi ed ai vigneti inclusi nella sottozona «Campi Taurasini»; conformazione orografica tale da evitare il ristagno delle acque e l'eccessiva umidita'; esposizione adatta alla corretta maturazione delle uve. Sono da escludere, di conseguenza, dalla zona di produzione di cui al precedente articolo, tutte le zone e le aree poste e comprese: nei fondovalle, in zone umide perche' adiacenti a fiumi, torrenti o invasi di acqua; in zone fortemente ombreggiate, boschive o in radure esposte a nord; in zone di bassa pianura e in terreni situati oltre i 600 m s.l.m.; in zone la cui esposizione non garantisce una corretta maturazione delle uve. Densita' di impianto. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere razionali e tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 2.400 ceppi. Per i nuovi impianti e reimpianti e' vietata l'adozione di forme di allevamento orizzontali. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. Resa a ettaro e gradazione naturale minima. La produzione massima per ettaro di coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» devono rispettare i sottoelencati limiti:
===================================================================== | | Titolo alcolometrico |Produzione massima di | volumico naturale Tipologie | uva t/Ha | minimo %vol ===================================================================== Bianco | 13 | 10,00 --------------------------------------------------------------------- Rosato | 13 | 10,50 --------------------------------------------------------------------- Rosso | 13 | 10,50 --------------------------------------------------------------------- Novello | 13 | 10,00 --------------------------------------------------------------------- Spumante (Fiano, | | Greco, Falanghina) | 12 | 10,50 --------------------------------------------------------------------- Liquoroso (Aglianico) | 12 | 12,00 --------------------------------------------------------------------- Coda di Volpe | 12 | 11,00 --------------------------------------------------------------------- Falanghina | 12 | 11,00 --------------------------------------------------------------------- Fiano anche nella | | tipologia Passito | 12 | 11,00 --------------------------------------------------------------------- Greco anche nella | | tipologia Passito | 12 | 11,00 --------------------------------------------------------------------- Aglianico anche nella | | tipologia Passito | 12 | 11,00 --------------------------------------------------------------------- Piedirosso | 12 | 11,00 --------------------------------------------------------------------- Sciascinoso | 12 | 11,00 --------------------------------------------------------------------- Irpinia Campi | | Taurasini | 11 | 11,00
Nelle annate piu' favorevoli le quantita' di uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» devono essere riportate ai limiti massimi di cui sopra, purche' la resa unitaria non superi per piu' del 20% i limiti stessi. Nel caso di vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ammessa dovra' essere calcolata in relazione all'effettiva estensione del terreno vitato. La regione Campania, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia puo' modificare i limiti massimi di resa unitaria e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo in conformita' alle norme di legge. Art. 5. Norme per la vinificazione Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Zona di vinificazione. Le operazioni di vinificazione, di elaborazione, di spumantizzazione e di eventuale invecchiamento dei vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» con o senza menzione di vitigno e per i vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» con la sottozona di cui all'art. 1, devono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Avellino. E' facolta' del Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentito il parere della regione Campania, consentire che le predette operazioni possano avvenire in stabilimenti situati nel territorio regionale, a condizione che le ditte interessate ne facciano richiesta e dimostrino di aver vinificato, prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, uve destinate alla produzione del vino IGT «Irpinia» e di aver commercializzato con tale denominazione i vini ottenuti. Arricchimento. L'arricchimento dei mosti o dei vini aventi diritto alla denominazione di origine controllata «Irpinia» deve essere effettuato alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, ferma restando la resa massima del 70% dell'uva in vino. Elaborazione. I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» Spumante con la menzione di uno dei seguenti vitigni: fiano, greco, falanghina, devono essere elaborati secondo le norme comunitarie e nazionali e nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente disciplinare. Nel caso detti vini siano elaborati con il metodo classico, non possono essere immessi al consumo prima di 20 mesi dal 1° ottobre dell'anno di raccolta della partita piu' recente. Le operazioni di spumantizzazione devono avvenire all'interno della provincia di Avellino, fatte salve le deroghe di cui al comma 2. I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» Passito con la menzione di uno dei seguenti vitigni: fiano, greco, aglianico, devono essere elaborati nel rispetto delle norme vigenti per tale tipologia, con parziale appassimento delle uve sulla pianta oppure dopo la raccolta fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore al 15,50%. E' vietata ogni aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati. Il vino non deve essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo la vendemmia. I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» liquoroso devono essere elaborati nel rispetto delle norme vigenti per tale tipologia, fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore al 16,00%. E' vietata ogni aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati. Il vino non deve essere immesso al consumo prima del 1° ottobre dell'anno successivo la vendemmia. Resa uva/vino. La resa massima di uva in vino non deve superare il 70% per tutti i vini. Qualora la resa superi i limiti suddetti, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata. Oltre questi ultimi limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita. Per le tipologie passito e liquoroso la resa di uva in vino non deve superare il 40%. Invecchiamento. I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» sottozona Campi Taurasini, devono essere destinati ad un periodo di invecchiamento di almeno 9 mesi a far tempo dal 1° novembre dell'anno della vendemmia. Art. 6. Caratteristiche al consumo I vini a denominazione d'origine controllata «Irpinia» di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: «Irpinia» Bianco: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: floreale, fruttato; sapore: secco, equilibrato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15 g/l. «Irpinia» Rosso: colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: floreale, fruttato, persistente; sapore: secco, equilibrato, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 20 g/l. «Irpinia» Rosato: colore: rosa piu' o meno intenso; odore: floreale, fruttato; sapore: secco o abboccato, morbido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18 g/l. «Irpinia» Novello: colore: rosso porpora; odore: vinoso, fruttato, intenso; sapore: secco o abboccato, intenso; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. «Irpinia» Fiano Passito: colore: caratteristico del vitigno di provenienza; odore: delicato, caratteristico, floreale, fruttato, fragrante; sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico dei vitigno di provenienza; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui effettivo almeno 12,00% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 21 g/l. «Irpinia» Greco Passito: colore: caratteristico del vitigno di provenienza; odore: delicato, caratteristico, floreale, fruttato, fragrante; sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui effettivo almeno 12,00% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 21 g/l. «Irpinia» Aglianico Passito: colore: caratteristico del vitigno di provenienza; odore: delicato, caratteristico, floreale, fruttato, fragrante; sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui effettivo almeno 12,00% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 21 g/l. «Irpinia» Aglianico Liquoroso: colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento; odore: etereo, intenso, caratteristico; sapore: pieno, vellutato, caldo, secco o con pronunciata rotondita' per i tipi abboccato, amabile o dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol di cui effettivo almeno 15,00% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 21 g/l. «Irpinia» Falanghina Spumante: spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati; odore: bouquet fine, ampio e composito, caratteristico del vitigno di provenienza; sapore: fine e armonico, nelle tipologie «extra brut» e «brut»; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18 g/l. «Irpinia» Fiano Spumante: spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati; odore: bouquet fine, ampio e composito, caratteristico del vitigno di provenienza; sapore: fine e armonico, nelle tipologie «extra brut» e «brut»; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18 g/l. «Irpinia» Greco Spumante: spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati; odore: bouquet fine, ampio e composito, caratteristico del vitigno di provenienza; sapore: fine e armonico, nelle tipologie «extra brut» e «brut»; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18 g/l. «Irpinia» Aglianico: colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: caratteristico, intenso; sapore: secco, giustamente tannico, equilibrato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 20 g/l. «Irpinia» Piedirosso: colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: fruttato, persistente e intenso; sapore: secco, giustamente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 20 g/l. «Irpinia» Sciascinoso: colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: fruttato, caratteristico, intenso; sapore: secco, morbido, equilibrato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 20 g/l. «Irpinia» Falanghina: colore: giallo paglierino, con riflessi verdolini; odore: floreale, fruttato, intenso; sapore: secco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. «Irpinia» Fiano: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: floreale, fruttato, caratteristico; sapore: secco, morbido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. «Irpinia» Greco: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: floreale, fruttato; sapore: secco, intenso; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo e: 16 g/l. «Irpinia» Coda di volpe: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: floreale, fruttato; sapore: secco, morbido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. «Irpinia» sottozona Campi Taurasini: colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento; odore: intenso, persistente, caratteristico e gradevole; sapore: secco, giustamente tannico, morbido, di corpo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 22 g/l. Il vino a denominazione di origine controllata «Irpinia» sottozona Campi Taurasini non puo' essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell'anno successivo a quello della produzione. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo, con proprio decreto. Art. 7. Etichettatura designazione e presentazione Qualificazioni. Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia. E' consentito altresi' l'uso, secondo le disposizioni di legge vigenti, di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive, che facciano riferimento a unita' amministrative, frazioni, aree e localita' dalle quali provengono le uve da cui il vino, cosi' qualificato, e' stato ottenuto. Caratteri e posizione in etichetta. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Irpinia», la specificazione del nome del vitigno, ove previsto, deve figurare in etichetta al di sotto della denominazione «Irpinia», in caratteri e dimensioni non superiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine. Annata. Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata «Irpinia», ad eccezione delle tipologie spumante, deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Vigna. La menzione in etichetta del termine «vigna» seguita dal corrispondente toponimo e' consentita in conformita' alle norme vigenti. Art. 8. Confezionamento Volumi nominali, tappatura e recipienti. Il vino a denominazione di origine controllata «Irpinia» deve essere immesso al consumo in bottiglia o altri recipienti di vetro di volume nominale conforme a quelli stabiliti dalle norme vigenti. I recipienti di cui al comma precedente devono essere chiusi con tappo di sughero, o di altro materiale consentito dalla normativa vigente. E' ammesso il tappo a vite e/o strappo esclusivamente per le bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a 0,200 litri. |
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