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| Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,  inerente la richiesta di riconoscimento della Denominazione di origine controllata dei vini «Irpinia». |  | 
 |  |  |  | IL COMITATO  NAZIONALE  PER  LA  TUTELA  E  LA  VALORIZZAZIONE  DELLE DENOMINAZIONI  DI  ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE
 DEI  VINI,  ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO
 1992, N. 164
 Esaminata  la  domanda  presentata  dagli  interessati  intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Irpinia»;
 Visto il parere favorevole espresso dalla regione Campania;
 Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione, concernente la predetta  istanza,  tenutasi ad Avellino il giorno 6 maggio 2005, con la  partecipazione  di  rappresentanti  di  enti,  organizzazioni  di produttori ed aziende vitivinicole;
 Ha espresso, nella riunione del 23 giugno 2005, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto  direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
 Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare  dovranno,  in  regola con le disposizioni contenute nel decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972, n. 642 «Disciplina   dell'imposta  di  bollo»,  e  successive  modifiche  ed integrazioni,  essere inviate al Ministero delle politiche agricole e forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche  dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 |  |  |  | PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «Irpinia»
 Art. 1.
 Denominazioni e vini
 La denominazione di origine controllata «Irpinia» e' riservata ai vini  che  rispondono  alle  condizioni  e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
 Tipologie relative ai vini «Irpinia»:
 «Irpinia» Bianco;
 «Irpinia» Rosso;
 «Irpinia» Rosato;
 «Irpinia» Novello;
 «Irpinia» Coda di volpe;
 «Irpinia» Falanghina;
 «Irpinia» Fiano;
 «Irpinia» Greco;
 «Irpinia» Piedirosso;
 «Irpinia» Aglianico;
 «Irpinia» Sciascinoso;
 «Irpinia» Falanghina spumante;
 «Irpinia» Fiano spumante;
 «Irpinia» Greco spumante;
 «Irpinia» Fiano passito;
 «Irpinia» Greco passito;
 «Irpinia» Aglianico passito;
 «Irpinia» Aglianico liquoroso;
 «Irpinia» sottozona Campi Taurasini.
 Art. 2.
 Base ampelografica
 La  denominazione  d'origine  controllata  di  cui  all'art. 1 e' riservata  ai  vini  ottenuti  da  uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
 «Irpinia»  di  cui  al  precedente art. 1, senza specificazione della sottozona:
 «Irpinia»  Bianco:  greco  dal  40 al 50%, fiano dal 40 al 50%; possono  concorrere,  per  la  eventuale  restante percentuale, altri vitigni a bacca bianca non aromatici congiuntamente o disgiuntamente, inclusi  tra  le  varieta'  idonee  alla  coltivazione per la regione Campania  e  la  provincia  di Avellino nella percentuale massima del 20%;
 «Irpinia»  Rosso, Rosato, Novello: aglianico almeno per il 70%; possono  concorrere,  per  la  eventuale  restante percentuale, altri vitigni  a  bacca nera non aromatici congiuntamente o disgiuntamente, inclusi  tra  le  varieta'  idonee  alla  coltivazione per la regione Campania  e  la  provincia  di Avellino nella percentuale massima del 30%;
 «Irpinia»  con  la  specificazione di uno dei seguenti vitigni: aglianico,  coda  di  volpe,  falanghina,  fiano, greco, piedirosso e sciascinoso:  con  almeno  l'85%  del  corrispondente vitigno; per la restante parte possono concorrere, fino al 15%, altri vitigni a bacca di  colore  analogo,  congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta'  idonee  alla  coltivazione  per  la  regione  Campania e la provincia di Avellino;
 «Irpinia»  Spumante:  con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:   falanghina,   fiano,   greco;   il   vitigno   oggetto  di specificazione   deve  essere  presente  almeno  per  l'85%;  possono concorrere,  per  la eventuale percentuale restante, altri vitigni, a bacca  bianca non aromatici, congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione per la regione Campania e la provincia di Avellino nella percentuale massima del 15%;
 «Irpinia»  Passito:  con  la specificazione di uno dei seguenti vitigni:   fiano,   greco,   aglianico;   il   vitigno   oggetto   di specificazione   deve  essere  presente  almeno  per  l'85%;  possono concorrere,  per  la  eventuale  restante percentuale, altri vitigni, congiuntamente  o  disgiuntamente,  di  analogo  colore  del  vitigno oggetto  di  specificazione,  non  aromatici, inclusi tra le varieta' idonee  alla  coltivazione  per la regione Campania e la provincia di Avellino nella percentuale massima del 15%;
 «Irpinia»  Aglianico  Liquoroso:  aglianico  almeno  per l'85%; possono  concorrere,  per  la  eventuale  restante percentuale, altri vitigni  a  bacca nera non aromatici congiuntamente o disgiuntamente, inclusi  tra  le  varieta'  idonee  alla  coltivazione per la regione Campania  e  la  provincia  di Avellino nella percentuale massima del 15%.
 Per  i  vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» con la specificazione della sottozona di cui al precedente art. 1:
 «Irpinia»  Campi  Taurasini: con almeno l'85% di aglianico; per la  restante  parte  possono concorrere, fino al 15%, altri vitigni a bacca  nera  non  aromatici, congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione per la regione Campania e la provincia di Avellino.
 Art. 3.
 Zona di produzione delle uve
 La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione  dei  vini  a  denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 e' cosi' stabilita:
 «Irpinia»,  nelle  tipologie  bianco,  rosso,  rosato, novello, passito  (quest'ultimo con la specificazione del vitigno), liquoroso, spumante  (con  la  specificazione  del  vitigno), aglianico, coda di volpe,  falanghina,  fiano,  greco,  piedirosso, sciascinoso: le aree vocate   alla   coltivazione   della   vite   dell'intero  territorio amministrativo della provincia di Avellino;
 «Irpinia»  con  l'indicazione  della sottozona Campi Taurasini: l'intero  territorio  amministrativo  dei  seguenti  comuni: Taurasi, Bonito,  Castelfranci,  Castelvetere  sul Calore, Fontanarosa, Lapio, Luogosano,     Mirabella    Eclano,    Montefalcione,    Montemarano, Montemiletto,  Paternopoli,  Pietradetusi,  Sant'Angelo all'Esca, San Mango  sul Calore, Torre le Nocelle, Venticano, Gesualdo, Villamaina, Torella  dei  Lombardi, Grottaminarda, Melito Irpino, Nusco, Chiusano di San Domenico.
 Art. 4.
 Norme per la viticoltura
 Condizioni naturali dell'ambiente.
 Per  le  uve  destinate  alla produzione dei vini a denominazione d'origine  controllata  «Irpinia»,  con  o  senza  sottozona, sono da considerarsi  idonei  ai  fini dell'iscrizione nell'albo dei vigneti, unicamente  i  vigneti  bene  esposti  ed  impiantati  su terreni che corrispondono a tutti i seguenti requisiti essenziali:
 giacitura  pedocollinare  e/o  collinare,  fino a 600 m. s.l.m; tale  limite  non  si applica ai vigneti siti nei territori ricadenti nei  comuni gia' inclusi nelle zone di produzione dei vini DOCG Fiano di  Avellino  e  Greco  di Tufo e Taurasi ed ai vigneti inclusi nella sottozona «Campi Taurasini»;
 conformazione  orografica  tale  da  evitare  il ristagno delle acque e l'eccessiva umidita';
 esposizione adatta alla corretta maturazione delle uve.
 Sono  da  escludere,  di conseguenza, dalla zona di produzione di cui al precedente articolo, tutte le zone e le aree poste e comprese:
 nei  fondovalle,  in  zone  umide  perche'  adiacenti  a fiumi, torrenti o invasi di acqua;
 in  zone fortemente ombreggiate, boschive o in radure esposte a nord;
 in  zone  di  bassa  pianura e in terreni situati oltre i 600 m s.l.m.;
 in   zone  la  cui  esposizione  non  garantisce  una  corretta maturazione delle uve. Densita' di impianto.
 I  sesti  d'impianto,  le  forme  di  allevamento ed i sistemi di potatura  devono  essere  razionali  e  tali  da  non  modificare  le caratteristiche  peculiari  dell'uva  e  del vino. I nuovi impianti e reimpianti  devono  prevedere  un  numero  di  ceppi  per  ettaro non inferiore a 2.400 ceppi. Per i nuovi impianti e reimpianti e' vietata l'adozione  di  forme  di  allevamento  orizzontali.  E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. Resa a ettaro e gradazione naturale minima.
 La  produzione  massima  per ettaro di coltura specializzata e il titolo  alcolometrico  volumico  naturale  minimo delle uve destinate alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata «Irpinia» devono rispettare i sottoelencati limiti:
 
 =====================================================================
 |                      | Titolo alcolometrico
 |Produzione massima di |   volumico naturale
 Tipologie       |       uva t/Ha       |      minimo %vol ===================================================================== Bianco                |          13          |         10,00 --------------------------------------------------------------------- Rosato                |          13          |         10,50 --------------------------------------------------------------------- Rosso                 |          13          |         10,50 --------------------------------------------------------------------- Novello               |          13          |         10,00 --------------------------------------------------------------------- Spumante (Fiano,      |                      | Greco, Falanghina)    |          12          |         10,50 --------------------------------------------------------------------- Liquoroso (Aglianico) |          12          |         12,00 --------------------------------------------------------------------- Coda di Volpe         |          12          |         11,00 --------------------------------------------------------------------- Falanghina            |          12          |         11,00 --------------------------------------------------------------------- Fiano anche nella     |                      | tipologia Passito     |          12          |         11,00 --------------------------------------------------------------------- Greco anche nella     |                      | tipologia Passito     |          12          |         11,00 --------------------------------------------------------------------- Aglianico anche nella |                      | tipologia Passito     |          12          |         11,00 --------------------------------------------------------------------- Piedirosso            |          12          |         11,00 --------------------------------------------------------------------- Sciascinoso           |          12          |         11,00 --------------------------------------------------------------------- Irpinia Campi         |                      | Taurasini             |          11          |         11,00
 
 Nelle  annate  piu' favorevoli le quantita' di uve destinate alla produzione  dei vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» devono  essere  riportate  ai limiti massimi di cui sopra, purche' la resa unitaria non superi per piu' del 20% i limiti stessi.
 Nel caso di vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva  ammessa  dovra'  essere  calcolata  in  relazione  all'effettiva estensione del terreno vitato.
 La   regione   Campania,   con   proprio   decreto,   sentite  le organizzazioni  di  categoria interessate, prima della vendemmia puo' modificare   i   limiti   massimi   di  resa  unitaria  e  il  titolo alcolometrico  volumico  naturale minimo in conformita' alle norme di legge.
 Art. 5.
 Norme per la vinificazione
 Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali  e  costanti,  atte  a  conferire  al  vino  le  sue  peculiari caratteristiche. Zona di vinificazione.
 Le    operazioni    di   vinificazione,   di   elaborazione,   di spumantizzazione   e   di   eventuale   invecchiamento   dei  vini  a denominazione  di  origine controllata «Irpinia» con o senza menzione di  vitigno  e  per  i  vini  a  denominazione di origine controllata «Irpinia»   con  la  sottozona  di  cui  all'art.  1,  devono  essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Avellino.
 E' facolta' del Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,  sentito  il  parere  della regione Campania, consentire che le predette  operazioni  possano  avvenire  in  stabilimenti situati nel territorio  regionale,  a  condizione  che  le  ditte  interessate ne facciano   richiesta   e   dimostrino   di   aver  vinificato,  prima dell'entrata  in  vigore del presente disciplinare di produzione, uve destinate   alla   produzione  del  vino  IGT  «Irpinia»  e  di  aver commercializzato con tale denominazione i vini ottenuti. Arricchimento.
 L'arricchimento   dei  mosti  o  dei  vini  aventi  diritto  alla denominazione di origine controllata «Irpinia» deve essere effettuato alle  condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, ferma restando la resa massima del 70% dell'uva in vino. Elaborazione.
 I  vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» Spumante con   la   menzione  di  uno  dei  seguenti  vitigni:  fiano,  greco, falanghina,  devono  essere  elaborati secondo le norme comunitarie e nazionali  e  nel  rispetto  delle  condizioni stabilite dal presente disciplinare.  Nel  caso  detti  vini  siano  elaborati con il metodo classico,  non possono essere immessi al consumo prima di 20 mesi dal 1° ottobre  dell'anno  di  raccolta  della  partita  piu' recente. Le operazioni  di  spumantizzazione  devono  avvenire  all'interno della provincia di Avellino, fatte salve le deroghe di cui al comma 2.
 I  vini  a denominazione di origine controllata «Irpinia» Passito con la menzione di uno dei seguenti vitigni: fiano, greco, aglianico, devono  essere  elaborati  nel  rispetto delle norme vigenti per tale tipologia,  con  parziale  appassimento delle uve sulla pianta oppure dopo  la  raccolta  fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico volumico  totale non inferiore al 15,50%. E' vietata ogni aggiunta di mosti  concentrati  o mosti concentrati rettificati. Il vino non deve essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo la vendemmia.
 I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» liquoroso devono  essere  elaborati  nel  rispetto delle norme vigenti per tale tipologia, fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico volumico totale  non  inferiore  al  16,00%. E' vietata ogni aggiunta di mosti concentrati  o mosti concentrati rettificati. Il vino non deve essere immesso  al  consumo  prima  del  1° ottobre  dell'anno successivo la vendemmia. Resa uva/vino.
 La resa massima di uva in vino non deve superare il 70% per tutti i  vini.  Qualora  la  resa  superi i limiti suddetti, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata.
 Oltre  questi  ultimi limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
 Per  le  tipologie passito e liquoroso la resa di uva in vino non deve superare il 40%. Invecchiamento.
 I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» sottozona Campi   Taurasini,   devono   essere   destinati  ad  un  periodo  di invecchiamento di almeno 9 mesi a far tempo dal 1° novembre dell'anno della vendemmia.
 Art. 6.
 Caratteristiche al consumo
 I  vini  a  denominazione  d'origine controllata «Irpinia» di cui all'art.   1   del  presente  disciplinare  di  produzione,  all'atto dell'immissione   al   consumo   devono   rispondere   alle  seguenti caratteristiche: «Irpinia» Bianco:
 colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
 odore: floreale, fruttato;
 sapore: secco, equilibrato;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15 g/l. «Irpinia» Rosso:
 colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
 odore: floreale, fruttato, persistente;
 sapore: secco, equilibrato, caratteristico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 20 g/l. «Irpinia» Rosato:
 colore: rosa piu' o meno intenso;
 odore: floreale, fruttato;
 sapore: secco o abboccato, morbido;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
 acidita' totale minima: 5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l. «Irpinia» Novello:
 colore: rosso porpora;
 odore: vinoso, fruttato, intenso;
 sapore: secco o abboccato, intenso;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
 acidita' totale minima: 5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 17 g/l. «Irpinia» Fiano Passito:
 colore: caratteristico del vitigno di provenienza;
 odore: delicato, caratteristico, floreale, fruttato, fragrante;
 sapore:  amabile  o  dolce,  pieno,  armonico, caratteristico dei vitigno di provenienza;
 titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 15,50% vol di cui effettivo almeno 12,00% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 21 g/l. «Irpinia» Greco Passito:
 colore: caratteristico del vitigno di provenienza;
 odore: delicato, caratteristico, floreale, fruttato, fragrante;
 sapore:  amabile  o  dolce,  pieno,  armonico, caratteristico del vitigno di provenienza;
 titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 15,50% vol di cui effettivo almeno 12,00% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 21 g/l. «Irpinia» Aglianico Passito:
 colore: caratteristico del vitigno di provenienza;
 odore: delicato, caratteristico, floreale, fruttato, fragrante;
 sapore:  amabile  o  dolce,  pieno,  armonico, caratteristico del vitigno di provenienza;
 titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 15,00% vol di cui effettivo almeno 12,00% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 21 g/l. «Irpinia» Aglianico Liquoroso:
 colore:   rosso   rubino   intenso,   tendente   al  granato  con l'invecchiamento;
 odore: etereo, intenso, caratteristico;
 sapore:   pieno,   vellutato,  caldo,  secco  o  con  pronunciata rotondita' per i tipi abboccato, amabile o dolce;
 titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 16,00% vol di cui effettivo almeno 15,00% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 21 g/l. «Irpinia» Falanghina Spumante:
 spuma: fine e persistente;
 colore:  giallo  paglierino  piu'  o  meno intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati;
 odore:  bouquet  fine,  ampio  e  composito,  caratteristico  del vitigno di provenienza;
 sapore: fine e armonico, nelle tipologie «extra brut» e «brut»;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
 acidita' totale minima: 5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l. «Irpinia» Fiano Spumante:
 spuma: fine e persistente;
 colore:  giallo  paglierino  piu'  o  meno intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati;
 odore:  bouquet  fine,  ampio  e  composito,  caratteristico  del vitigno di provenienza;
 sapore: fine e armonico, nelle tipologie «extra brut» e «brut»;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
 acidita' totale minima: 5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l. «Irpinia» Greco Spumante:
 spuma: fine e persistente;
 colore:  giallo  paglierino  piu'  o  meno intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati;
 odore:  bouquet  fine,  ampio  e  composito,  caratteristico  del vitigno di provenienza;
 sapore: fine e armonico, nelle tipologie «extra brut» e «brut»;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
 acidita' totale minima: 5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l. «Irpinia» Aglianico:
 colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
 odore: caratteristico, intenso;
 sapore: secco, giustamente tannico, equilibrato;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 20 g/l. «Irpinia» Piedirosso:
 colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
 odore: fruttato, persistente e intenso;
 sapore: secco, giustamente tannico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 20 g/l. «Irpinia» Sciascinoso:
 colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
 odore: fruttato, caratteristico, intenso;
 sapore: secco, morbido, equilibrato;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 20 g/l. «Irpinia» Falanghina:
 colore: giallo paglierino, con riflessi verdolini;
 odore: floreale, fruttato, intenso;
 sapore: secco;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 16 g/l. «Irpinia» Fiano:
 colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
 odore: floreale, fruttato, caratteristico;
 sapore: secco, morbido;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 16 g/l. «Irpinia» Greco:
 colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
 odore: floreale, fruttato;
 sapore: secco, intenso;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo e: 16 g/l. «Irpinia» Coda di volpe:
 colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
 odore: floreale, fruttato;
 sapore: secco, morbido;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 16 g/l. «Irpinia» sottozona Campi Taurasini:
 colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
 odore: intenso, persistente, caratteristico e gradevole;
 sapore: secco, giustamente tannico, morbido, di corpo;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
 Il   vino   a  denominazione  di  origine  controllata  «Irpinia» sottozona  Campi  Taurasini  non puo' essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell'anno successivo a quello della produzione.
 E'  facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,  modificare,  i  limiti  sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo, con proprio decreto.
 Art. 7.
 Etichettatura designazione e presentazione Qualificazioni.
 Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art.  1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da  quelle previste dal presente disciplinare, compresi gli aggettivi extra,  fine,  scelto, selezionato, vecchio e similari. E' consentito l'uso  di  indicazioni  che  facciano  riferimento  a  nomi,  ragioni sociali,  marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
 Le   indicazioni  tendenti  a  specificare  l'attivita'  agricola dell'imbottigliatore   quali   «viticoltore»,  «fattoria»,  «tenuta», «podere»,  «cascina»  ed  altri  termini  similari sono consentite in osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia.
 E'  consentito  altresi'  l'uso, secondo le disposizioni di legge vigenti,  di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive, che facciano  riferimento  a  unita'  amministrative,  frazioni,  aree  e localita'  dalle  quali  provengono  le  uve  da  cui  il vino, cosi' qualificato, e' stato ottenuto. Caratteri e posizione in etichetta.
 Nella  designazione  e  presentazione del vino a denominazione di origine   controllata  «Irpinia»,  la  specificazione  del  nome  del vitigno,  ove  previsto, deve figurare in etichetta al di sotto della denominazione  «Irpinia»,  in  caratteri e dimensioni non superiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine. Annata.
 Sulle  bottiglie  contenenti  il  vino a denominazione di origine controllata  «Irpinia»,  ad  eccezione delle tipologie spumante, deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Vigna.
 La   menzione  in  etichetta  del  termine  «vigna»  seguita  dal corrispondente  toponimo  e'  consentita  in  conformita'  alle norme vigenti.
 Art. 8.
 Confezionamento
 Volumi nominali, tappatura e recipienti.
 Il  vino  a  denominazione  di origine controllata «Irpinia» deve essere immesso al consumo in bottiglia o altri recipienti di vetro di volume nominale conforme a quelli stabiliti dalle norme vigenti.
 I  recipienti di cui al comma precedente devono essere chiusi con tappo  di  sughero,  o  di altro materiale consentito dalla normativa vigente. E' ammesso il tappo a vite e/o strappo esclusivamente per le bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a 0,200 litri.
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