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| Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 4 luglio 2005 |  | Modifica  al  disciplinare  di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bivongi». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la Qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
 Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta legge;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
 Visto  il  decreto  27 marzo  2001,  n.  122  recante  disposizioni modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
 Visto  il  decreto ministeriale del 24 maggio 1996, con il quale e' stata  riconosciuta  la denominazione di origine controllata dei vini «Bivongi»   ed   e'  stato  approvato  il  relativo  disciplinare  di produzione;
 Vista  la  domanda  presentata  dalla  regione  Calabria  intesa ad ottenere  la  modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bivongi»;
 Visti  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei  vini sulla citata domanda e la proposta di modifica  del  disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine  controllata  «Bivongi» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 98 del 29 aprile 2005;
 Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
 Ritenuto  pertanto  necessario  procedere alla modifica dell'art. 5 del  disciplinare  di  produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bivongi» ed all'approvazione del relativo testo appresso riportato,  in  conformita'  al  parere  espresso  ed  alla  proposta formulata dal citato Comitato;
 Decreta:
 Art. 1.
 1)   L'art.   5   del  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione  di  origine  controllata  «Bivongi»,  riconosciuto con decreto ministeriale del 24 maggio 1996, e' sostituito per intero dal testo  annesso  al  presente  decreto  le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2005.
 |  |  |  | Art. 2. 1)  Restano  ferme  tutte  le  altre  disposizioni  contenute nel decreto ministeriale del 24 maggio 1996.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 4 luglio 2005
 Il direttore generale: Abate
 |  |  |  | MODIFICA DELL'ART. 5 DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE
 DI ORIGINE CONTROLLATA «BIVONGI»
 Art. 5.
 1.  Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio  dei  vini  di  cui all'art. 2, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui al precedente art. 3.
 2. Inoltre, le predette operazioni, possono essere effettuate anche nel  territorio  amministrativo  del  comune  di  Roccella  Jonica, a condizione che gli stabilimenti di vinificazione siano ubicati ad una distanza   non  superiore  ai  1000  metri  dal  confine  della  zona delimitata nel precedente art. 3.
 3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
 4.  La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non  deve  essere  superiore  al  70%.  Qualora  superi  detto limite percentuale,   ma  non  il  75%,  l'eccedenza  non  ha  diritto  alla denominazione  di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
 5.  Il  tipo  rosso  designabile con la menzione aggiuntiva riserva deve  essere  sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di  almeno  due  anni  a  decorrere  dal  1°  novembre dell'annata di produzione delle uve.
 6.  La  denominazione  di  origine controllata «Bivongi» rosso puo' essere  utilizzata  per designare il vino novello ottenuto da uve che rispondono  alle  condizioni  e  ai  requisiti stabiliti dal presente disciplinare   di   produzione  seguendo  le  vigenti  norme  per  la preparazione dei vini novelli.
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