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| Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2005 (vai al sommario) |  | CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |  | CIRCOLARE 4 luglio 2005, n. 47 |  | Articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39: richieste di  parere  al  Centro  nazionale  per  l'informatica  nella pubblica amministrazione sugli schemi dei contratti per l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati. |  | 
 |  |  |  | Alle  amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici nazionali -
 ivi compresi gli enti di cui al punto 2
 della   presente   circolare  -  ed  ai
 responsabili  dei  sistemi  informativi
 automatizzati   degli   stessi  enti  e
 amministrazioni
 e per conoscenza:
 Al Consiglio di Stato
 Alla Corte dei conti
 All'Avvocatura generale dello Stato
 Alla   Presidenza   del  Consiglio  dei
 Ministri      Segretariato     Generale
 Dipartimento  per  l'innovazione  e  le
 tecnologie  Dipartimento della funzione
 pubblica
 All'Autorita'     garante     per    la
 concorrenza e il mercato
 All'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
 comunicazioni
 Al  Garante  per la protezione dei dati
 personali
 Alla Ragioneria Generale dello Stato
 Con  circolari  AIPA  n.  14 del 2 aprile 1993, n. 4 del 24 marzo 1993,  n.  6  del  5 settembre 1994 e n. 10 del 22 novembre 1995 sono stati  forniti chiarimenti circa gli adempimenti posti a carico delle amministrazioni  destinatarie  del  decreto  legislativo  12 febbraio 1993,  n. 39, ai fini dell'emissione del parere di cui all'art. 8 del decreto    medesimo    sugli   schemi   dei   contratti   concernenti l'acquisizione  di  beni  e  servizi  relativi ai sistemi informativi automatizzati.
 Il    Centro   nazionale   per   l'informatica   nella   pubblica amministrazione  (CNIPA)  ritiene  ora necessario fornire le seguenti indicazioni riguardanti il procedimento per il rilascio del parere di cui  all'art.  8  del citato decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
 A  far  data  dalla  pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  sono da considerare quindi  non  piu'  efficaci  le indicazioni contenute nelle circolari sopra richiamate. 1. Natura del parere del CNIPA.
 Il parere di congruita' tecnico-economica reso ai sensi dell'art. 8  del  decreto  legislativo  12 febbraio  1993,  n.  39,  ha  natura obbligatoria,  ma non vincolante, per i soggetti di cui al successivo punto 2.
 Nelle  ipotesi  in  cui il richiamato parere e' reso in base alle previsioni di cui agli articoli 9, 15 e 34 del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  6 agosto  1997,  n.  452  -- relative, rispettivamente,  alla  proroga  della  locazione  di apparecchiature informatiche,   all'opzione   d'acquisto  in  caso  di  locazione  di apparecchiature   informatiche  ed  alla  proroga  della  durata  dei contratti relativi alla licenza d'uso dei programmi -- tali proroghe, e  l'esercizio della richiamata opzione di acquisto, sono subordinate all'emissione del parere positivo da parte del CNIPA. 2. Amministrazioni tenute alla richiesta di parere
 Sono  tenuti alla richiesta di parere preventivo sugli schemi dei contratti   relativi   all'acquisizione   di   forniture   e  servizi informatici  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche ad ordinamento autonomo,  e  gli  enti  pubblici  non  economici  nazionali.  Devono intendersi   ricompresi  tra  gli  enti  destinatari  della  presente circolare anche i soggetti nei confronti dei quali le amministrazioni suddette  esercitano  un  controllo  analogo  a  quello esercitato in ordine   ai   propri   servizi   interni   e   che   realizzino   per l'amministrazione  controllante, o per conto della medesima, la parte piu'  rilevante  della  propria  attivita'. Si fa riferimento ai c.d. «affidamenti  in house», in cui amministrazioni pubbliche affidano in via  diretta  attivita'  proprie  a  organismi, o societa', dei quali detengono  il controllo, alla stregua di quanto avviene nei confronti delle  proprie  articolazioni organizzative. Nell'ipotesi in esame il CNIPA   si   riserva   di   acquisire  l'avviso  dell'amministrazione controllante  o  dell'amministrazione  nell'interesse  della quale e' svolta la specifica attivita'.
 Ai  soggetti da ultimo indicati, la presente circolare si applica limitatamente  ai casi nei quali gli stessi esercitano attivita' loro affidate dalle amministrazioni in forma diretta. 2.1. Enti di ricerca.
 Con  riferimento  agli  enti  di  ricerca,  si  ritiene opportuno precisare  che  gli  schemi dei contratti contemplati dall'art. 8 del decreto  legislativo  12 febbraio  1993,  n. 39, sono soltanto quelli concernenti  «l'acquisizione  di  beni  e servizi relativi ai servizi informativi  automatizzati»,  ossia  quei complessi di attrezzature e servizi    informatici    finalizzati    al    migliore   svolgimento dell'attivita'   amministrativa,   e,   piu'  specificamente  -  come precisato  nell'art.  1, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 39/1993  -  utilizzati  per  il  perseguimento  delle  sotto indicate finalita':
 miglioramento dei servizi;
 trasparenza dell'azione amministrativa;
 potenziamento   dei   supporti  conoscitivi  per  le  decisioni pubbliche;
 contenimento dei costi dell'azione amministrativa.
 Non rientrano nell'ambito di operativita' dell'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le acquisizioni di attrezzature, programmi  e  servizi  (nonche'  quelle  previste  per  la necessaria manutenzione)  destinate  ad  attivita'  di  ricerca,  estranea  alla previsione di cui al citato art. 1, comma 2, del decreto stesso.
 In  definitiva,  si  ritiene che occorra distinguere tra le spese necessarie  per  l'attivita' di ricerca propriamente intesa -- per le quali  non  sussiste l'obbligo di richiedere il parere del CNIPA -- e le  spese  destinate allo svolgimento dell'attivita' amministrativa e didattica, per le quali invece tale obbligo sussiste. 3. Limiti di valore.
 Quanto   all'ambito   oggettivo,   la   richiesta  di  parere  e' obbligatoria  qualora  il  valore  complessivo -- IVA compresa -- dei contratti  sia  superiore  agli  importi  di  seguito  indicati, come previsto dalle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio  1993,  n. 39, che rinviano agli articoli 5, 6, 8 e 9 del regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440, individuati a seconda della specifica modalita' di aggiudicazione prescelta:
 procedura negoziata (trattativa privata) Euro 154.937,07;
 procedura  ristretta  (licitazione  privata o appalto concorso) Euro 309.874,14;
 procedura aperta (pubblico incanto) Euro 619.748,28.
 Per  le procedure di valore complessivo lordo inferiore ai limiti sopra  riportati,  le amministrazioni potranno disporre autonomamente l'acquisizione  di  beni  e  servizi,  senza  richiedere il parere in questione.  Al  CNIPA  dovra',  comunque,  essere trasmessa copia dei contratti,  se di importo lordo uguale o maggiore ad Euro 155.000,00, nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  sottoscrizione,  seguendo le indicazioni  al riguardo fornite con circolari n. 33 del 2001 e n. 43 del 2004.
 Resta  fermo  il  divieto  di frazionamento delle forniture e dei servizi  e  di  acquisizione  parziale  di  sistemi  o parti di essi, ancorche'   si   tratti   di  forniture  e  servizi  suscettibili  di completamento in un successivo momento.
 Si  sottolinea,  da ultimo, l'esigenza di una puntuale osservanza della vigente normativa che disciplina i procedimenti di acquisizione di  forniture e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, con particolare  riferimento  alle  norme  di  attuazione delle direttive comunitarie  in materia di appalti pubblici di forniture e di appalti pubblici  di  servizi,  nonche' alle norme in materia di contabilita' generale  dello Stato e alle disposizioni previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452. 4. Presentazione della richiesta e documentazione da produrre.
 La  richiesta  di  parere  deve essere trasmessa al CNIPA, a cura dell'amministrazione  competente, prima dell'espletamento della gara, ovvero,  in  caso  di  affidamento mediante trattativa privata, prima della sottoscrizione del relativo contratto.
 Alla richiesta dovra' essere allegata la seguente documentazione:
 schema   dei   documenti  contrattuali  corredati  di  tutti  i documenti   necessari  e,  in  particolare,  il  bando  di  gara,  il disciplinare  di  gara  in  caso  di  procedure aperte, la lettera di invito  in  caso  di  procedure ristrette, lo schema di contratto, il capitolato  tecnico,  l'offerta  dell'impresa  in  caso di trattativa privata;
 eventuale studio di fattibilita';
 relazione  illustrativa del progetto suddivisa nelle sezioni di seguito   indicate,   redatta   sulla  base  dello  schema  riportato nell'Allegato  n.  1 alla presente circolare, che prevede le seguenti due sezioni: Sezione A.
 E'  costituita  da  un  prospetto informativo sintetico nel quale dovranno essere specificati i seguenti elementi:
 1) amministrazione aggiudicatrice;
 2)  oggetto  del contratto, esattamente individuato secondo che concerna  l'acquisizione  di  forniture e/o di servizi, gli uni e gli altri  suddivisi per tipologia sulla base della codifica indicata nel vocabolario comune appalti pubblici (CPV) regolamento CE n. 2151/2003 della commissione del 16 dicembre 2003;
 3)  eventuale  disponibilita' di un progetto esecutivo o di uno studio  di  fattibilita'  che definiscano con chiarezza gli obiettivi perseguiti;
 4) durata del contratto;
 5)  importo  contrattuale  complessivo  (in  caso di trattativa privata),  o  importo  posto a base di gara (nel caso di procedura di gara),  con  l'esatta  specificazione  per  ogni  singolo  servizio o fornitura, ancorche' a carattere opzionale, al netto di IVA;
 6) modalita' di scelta del contraente. Sezione B.
 E'   costituita   da  una  relazione  esplicativa  contenente  le valutazioni     e     l'avviso     dell'amministrazione    competente sull'iniziativa  contrattuale  da  attivare.  In essa dovranno essere puntualmente rappresentati i seguenti elementi informativi:
 1. contesto organizzativo;
 2. contesto tecnico;
 3. obiettivi perseguiti, con la definizione delle problematiche e  dei  fabbisogni  informatici dell'amministrazione che si intendono soddisfare  con  il  contratto  tramite l'acquisizione del servizio o della fornitura;
 4. benefici  attesi, con l'analisi delle implicazioni di ordine organizzativo,   con  particolare  riferimento  alla  gestione  delle risorse  umane,  interne  ed  esterne,  e la puntuale indicazione dei risparmi  di  spesa  che si prevede possano essere conseguiti, ovvero del    miglioramento    dei   livelli   di   efficienza   dell'azione amministrativa;
 5. descrizione  sintetica  e  analitica  del  servizio  o della fornitura;
 6. descrizione   dei  criteri  di  sicurezza  seguiti  e  delle eventuali azioni da intraprendere riguardo la sicurezza ICT;
 7. coerenza  tra  il  progetto  illustrato  nella  richiesta di parere  e  il  piano  triennale  predisposto ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
 8. coerenza  tra  il  progetto  illustrato  nella  richiesta di parere  e  l'eventuale  studio  di fattibilita' di cui all'art. 3 del decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452;
 9. aderenza  complessiva  del  progetto alle «Linee guida sulla qualita'  dei beni e dei servizi ICT per la definizione ed il governo dei contratti della pubblica amministrazione» emanate dal CNIPA;
 10. risorse  umane e tecnologiche necessarie al servizio o alla fornitura;
 11. composizione  dei  costi, diretti e indiretti (c.d. analisi dei  costi),  con  l'indicazione  di  tutti  gli  elementi utili alla corretta  individuazione  delle  forniture e/o dei servizi (ad es. la configurazione   dell'hardware,   i   codici   prodotto,  le  tariffe giornaliere  delle  risorse  umane).  Nell'ipotesi di acquisizione di prodotti  software per i quali e' operante un accordo-quadro concluso tra  il  CNIPA  ed  il  fornitore  di  tali  prodotti,  occorre  fare riferimento   alle  quotazioni  economiche  desumibili  dai  relativi accordi;
 12. livelli  di servizio contrattualmente previsti ed eventuali penali da applicare;
 13. modalita'  di  scelta  del  contraente,  dando  conto della coerenza  di  tale modalita' con le norme - comunitarie e nazionali - e,  in  caso di trattativa privata, con l'indicazione della specifica previsione   normativa   legittimante   il   ricorso  alla  stessa  e l'esplicitazione  delle  circostanze tecniche e fattuali integranti i presupposti richiesti dalla previsione medesima;
 14. criteri   di   svolgimento   dell'attivita'   di  vigilanza sull'esecuzione  del  contratto,  dei  collaudi  parziali e di quelli definitivi,  nonche'  dell'attivita'  di  verifica  dei  risultati in termini  di  efficacia,  efficienza  e qualita' delle prestazioni. Le modalita'  di  esecuzione  dell'attivita'  di  monitoraggio  cui sono sottoposti i contratti di grande rilievo ai sensi dell'art. 13, comma 2,  del  decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, specificando se ad  essa  l'amministrazione  intenda  provvedere  direttamente ovvero avvalendosi di una societa' specializzata;
 15. qualora si tratti di schemi di contratti per l'acquisizione di  hardware,  occorre esplicitare le ragioni per le quali si ritiene la soluzione prospettata la piu' adeguata alle proprie esigenze sulla scorta di comparazioni di tipo tecnico ed economico;
 16. qualora si tratti di schemi di contratti per l'acquisizione di  programmi informatici, occorre dimostrare che sono state prese in considerazione   le  diverse  possibili  soluzioni  tra  le  seguenti opzioni:
 a) sviluppo  di  programmi informatici ad hoc, sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;
 b) riuso  di  programmi informatici sviluppati ad hoc per altre amministrazioni;
 c) acquisizione  di  programmi  informatici  mediante ricorso a licenza d'uso;
 d) acquisizione  di  programmi  informatici  a  codice sorgente aperto;
 e) acquisizione  mediante  combinazione  delle modalita' di cui alle lettere precedenti.
 Al fine di valutare l'utilizzabilita' della soluzione di cui alla lettera  b),  le  amministrazioni possono consultare, anche, la banca dati tenuta dal CNIPA.
 Le  suddette  soluzioni  vanno  esaminate  in  base alle esigenze dell'amministrazione sulla scorta di comparazioni di ordine tecnico e di  ordine  economico,  che  tengano  conto anche del possibile costo complessivo  delle  singole  soluzioni sopra indicate e del «costo di uscita»,  quale  insieme  dei  costi  da  sostenere per «abbandonare» l'impiego  di  una  tecnologia,  o migrare verso una tecnologia o una soluzione  informatica  differente (costi di conversione dei dati, di aggiornamento   dell'hardware,  di  realizzazione  interfaccia  e  di formazione del personale);
 17. altre informazioni.
 L'incompletezza    della    documentazione   trasmessa   e/o   la inesaustivita'   delle   indicazioni   fornite   possono   comportare l'adozione del parere sospensivo di cui al successivo punto 6, con un conseguente aggravio procedimentale. 5.1. Modalita' di trasmissione della richiesta di parere.
 Le  richiesta  di parere, e la relativa documentazione a corredo, possono  essere  inviate  in forma telematica, sottoscritte con firma digitale  utilizzando i sistemi di validazione temporale previsti dal decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004, recante:  «Regole  tecniche  per  la  formazione, la trasmissione, la conservazione,  la  duplicazione,  la  riproduzione e la validazione, anche  temporale,  dei  documenti informatici» (quali, ad esempio, il protocollo  informatico,  la  posta elettronica certificata, la marca temporale), ovvero in forma cartacea.
 Le  amministrazioni  che  trasmetteranno  le  richieste  in forma telematica riceveranno il relativo parere in formato elettronico alla casella di posta elettronica indicata nelle richieste stesse.
 In caso di trasmissione non telematica delle richieste di parere, tutta la documentazione dovra' comunque pervenire in due copie, oltre l'originale, ed in formato elettronico liberamente rielaborabile.
 A  decorrere  dal  1° gennaio  2006  le richieste di parere, e la relativa  documentazione,  devono essere inviate in forma telematica, sottoscritte  con firma digitale, utilizzando i richiamati sistemi di validazione temporale. 6. Rilascio del parere.
 Il  CNIPA,  in  base all'esito dell'istruttoria, adotta il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta, fatti  salvi eventuali differenti termini previsti da disposizioni di carattere   speciale.   Qualora  risulti  necessario  un  supplemento istruttorio  --  da svolgersi -- anche per il tramite della personale audizione  del  responsabile  per i sistemi informativi automatizzati dell'amministrazione  richiedente  o  di  altri  soggetti ritenuti in grado  di  fornire  elementi  utili  --  il CNIPA emana, nel rispetto dell'indicato termine di quarantacinque giorni, un parere sospensivo. In  tale  ipotesi  il  CNIPA  puo'  anche  chiedere  che  i dati e le informazioni  vengano  acquisiti  dall'amministrazione  presso  altri soggetti  istituzionali  -- tra i quali anche l'Autorita' garante per la  concorrenza  e  il  mercato,  l'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni  e  il  Garante per la protezione dei dati personali -- alla   cui   sfera   di   competenza   appartengano  le  informazioni eventualmente necessarie per l'emissione del parere.
 In  tali ipotesi il termine di quarantacinque giorni previsto per il rilascio del parere e' interrotto e il parere stesso e' reso entro i  quindici  giorni  successivi  alla ricezione di tutti gli elementi istruttori richiesti.
 Il  suddetto termine di quarantacinque giorni per il rilascio del parere  e'  altresi'  sospeso  nel  caso  in  cui il CNIPA inoltri la richiesta  al  Consiglio  di  Stato  per il parere obbligatorio sugli schemi generali di contratto-tipo, accordi e convenzioni.
 Deve   infatti,   al   riguardo,   ritenersi   che  l'abrogazione dell'ultimo  inciso  dell'art.  8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993,  n.  39, disposta dall'art. 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  riguardi solo la previsione dell'obbligatorieta' del parere  del  Consiglio  di  Stato con riferimento ai contratti aventi valore  superiore  al  doppio  dei  limiti  di  somma  previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, non anche,  invece,  quanto  disposto  dallo  stesso  art.  8 del decreto legislativo  12 febbraio  1993,  n.  39, in merito al procedimento da seguire. Pertanto, nei casi di persistente obbligatorieta' del parere del  Consiglio  di Stato previsti dal citato art. 17, comma 25, della legge  n.  127/1997,  spetta  al  CNIPA,  innanzi  al  quale pende il procedimento  consultivo,  provvedere  all'inoltro della richiesta di parere  al  Consiglio  di  Stato:  questa  procedura risulta peraltro coerente anche con ovvie esigenze di concentrazione procedimentale. 7. Criteri di valutazione dei progetti.
 Il  CNIPA,  nel  valutare  la  congruita'  tecnico-economica  dei progetti sulla scorta della documentazione fornita e delle specifiche indicazioni  contenute  nella «Sezione B» della relazione prevista al punto 4, prende in considerazione, tra l'altro:
 elementi  di  natura  strategica:  valutazione  della  coerenza dell'iniziativa con le strategie elaborate nell'ambito della funzione di    indirizzo   politico,   con   gli   obiettivi   complessi   che l'amministrazione  si propone di raggiungere, con le altre iniziative dell'amministrazione, con la pianificazione triennale, con i progetti analoghi  di  altre  amministrazioni,  al fine di razionalizzare, nel loro  complesso,  le  iniziative  della  P.A. ed ottenere conseguenti economie di spesa;
 elementi di natura tecnico-informatica: adeguatezza tecnica del progetto,  sia per la parte di fornitura di beni (hardware, software, sistemi  complessi,  etc.)  sia per la parte di erogazione di servizi (sviluppo  software,  gestione, manutenzione, conduzione, formazione, ecc.);  verifica,  tra  l'altro,  del  corretto dimensionamento delle forniture di beni e servizi, dell'adeguatezza dei prodotti richiesti, dell'adeguatezza  --  qualitativa  e  quantitativa  --  delle risorse professionali da dedicare alle attivita' del progetto, della coerenza dei livelli di servizio con gli obiettivi della fornitura;
 elementi  di  natura  economica:  analisi  del livello di spesa dell'iniziativa  rispetto  alle  dimensioni  dell'amministrazione, al totale  della  spesa  sostenuta,  ai  costi di analoghe iniziative di altre  organizzazioni; verifica dell'allineamento dei prezzi dei beni ai  valori  di  mercato,  confrontando  anche  prodotti  diversi  con funzionalita' equivalenti, e di quello dei prezzi dei servizi e delle tariffe delle figure professionali;
 elementi  di  natura  giuridico-amministrativa:  analisi  delle modalita'  di  scelta  del  fornitore  e  delle conseguenze sul piano tecnico  ed economico; esame dei prerequisiti richiesti ai potenziali fornitori;   verifica,   tra  l'altro,  delle  clausole  contrattuali relative  alle  modalita'  di  pagamento,  alle penali, ai diritti di proprieta'   dei  prodotti,  alle  modalita'  di  pianificazione,  di gestione,  di verifica e di controllo del progetto; valutazione della coerenza  dei criteri di aggiudicazione con la natura delle forniture previste.
 Roma, 4 luglio 2005
 Il presidente: Zoffoli
 |  |  |  | Allegato 1 alla circolare 27 giugno 2005
 n. CNIPA/CR/47
 
 ---->  Vedere allegato di pag. 51  <----
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