Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 24 giugno 2005 |
Riconoscimento, alla sig.ra Kokona Elira, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive integrazioni; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza della sig.ra Kokona Elira, nata il 28 novembre 1973 a Tirana (Albania), cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Avokat» rilasciato dall'Ordine nazionale forense della Repubblica di Albania cui la richiedente e' iscritta dal 20 marzo 2004 con licenza n. 2096, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di dottore in giurisprudenza, presso l'Universita' degli studi «La Sapienza» di Roma, in data 16 maggio 2002 e che detto titolo e' stato dichiarato equivalente al titolo accademico rilasciato dalla facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Tirana con provvedimento del rettore della Universita' di Tirana datato 29 gennaio 2003; Preso atto che la sig.ra Kokona ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'ordine degli avvocati di Roma in data 18 novembre 2004; Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 22 febbraio 2005; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 1° marzo 2005; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni; Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive integrazioni, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la sig.ra Kokona possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Roma in data 6 settembre 1997, rinnovato in data 10 novembre 2004 con validita' fino al 10 novembre 2006 per motivi di lavoro autonomo; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Kokona Elira, nata il 28 novembre 1973 a Tirana (Albania), cittadina albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di «Abogada» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 24 giugno 2005 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) L'esame orale verte su 1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale. c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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