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| Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 24 giugno 2005 |  | Riconoscimento, alla sig.ra Kokona Elira, di titolo di studio estero, quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive integrazioni;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988, relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni;
 Vista l'istanza della sig.ra Kokona Elira, nata il 28 novembre 1973 a Tirana (Albania), cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.  49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in  combinato  disposto  con  l'art.  12  del  decreto legislativo n. 115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo  professionale di «Avokat» rilasciato  dall'Ordine nazionale forense della Repubblica di Albania cui la richiedente e' iscritta dal 20 marzo 2004 con licenza n. 2096, ai   fini   dell'accesso   all'albo  ed  esercizio  in  Italia  della professione di avvocato;
 Considerato  che  la richiedente ha conseguito il titolo accademico di  dottore  in  giurisprudenza, presso l'Universita' degli studi «La Sapienza» di Roma, in data 16 maggio 2002 e che detto titolo e' stato dichiarato equivalente al titolo accademico rilasciato dalla facolta' di  giurisprudenza  dell'Universita'  di Tirana con provvedimento del rettore della Universita' di Tirana datato 29 gennaio 2003;
 Preso  atto  che  la  sig.ra  Kokona  ha prodotto il certificato di compiuta  pratica  forense  rilasciato  dall'ordine degli avvocati di Roma in data 18 novembre 2004;
 Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure compensative;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 22 febbraio 2005;
 Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 1° marzo 2005;
 Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni;
 Visto  l'art.  6,  n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Visti   gli  articoli 6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998  e successive  modifiche  e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della  Repubblica  n. 394/1999, e successive integrazioni, per cui la verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di  permesso  di  soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
 Considerato  che la sig.ra Kokona possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Roma in data 6 settembre 1997, rinnovato in  data  10 novembre 2004 con validita' fino al 10 novembre 2006 per motivi di lavoro autonomo;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Kokona  Elira,  nata  il  28 novembre  1973  a Tirana (Albania),    cittadina   albanese,   e'   riconosciuto   il   titolo professionale di «Abogada» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione  all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in  Italia,  fatta  salva  la  perdurante  validita'  del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e' subordinato all'espletamento di una prova attitudinale  (da  svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da  un'esame  orale  sulle  materie  specificate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 24 giugno 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) L'esame  orale verte su 1) caso pratico in diritto processuale civile   o   diritto  processuale  penale  o  diritto  amministrativo processuale  a  scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto  penale  o  diritto  amministrativo  sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale.
 c) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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