Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2005 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n. 128
Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, e l'allegato A;
Vista la direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, che stabilisce che gli Stati membri provvedono affinche' una percentuale minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili sia immessa sui loro mercati e a tal fine stabiliscono obiettivi indicativi nazionali;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, concernente l'attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita';
Visto l'articolo 1, commi 520 e 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2005;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica del Protocollo di Kyoto e la successiva delibera CIPE, n. 123 del 19 dicembre 2002 di approvazione del Piano Nazionale per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra ed il potenziamento degli assorbimenti di carbonio;
Considerato che l'articolo 7 della legge 7 aprile 2003, n. 80, di delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, prevede di privilegiare l'uso di prodotti ecocompatibili, tra i quali ricadono i biocarburanti e altri carburanti rinnovabili;
Ritenuto di dover fissare obiettivi indicativi nazionali realistici, compatibili con il potenziale nazionale di produzione di' biocarburanti a partire dalla biomassa, anche alla luce degli obiettivi indicativi nazionali fissati ai sensi della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, degli affari esteri, della giustizia e delle politiche agricole e forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto e' finalizzato a promuovere l'utilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di sicurezza dell'approvvigionamento di fonti di energia rispettando l'ambiente, e di promozione delle fonti di energia rinnovabili.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione, cosi' recita:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
(Omissis).
- L'art. 1 della legge 31 ottobre 2003, n. 306
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
comunitaria 2003), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2003, cosi'
recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del
termine stabilito per l'attuazione della normativa
comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione
adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione
dello Stato.».
- Si riporta l'allegato A della citata legge n. 306 del
2003:
Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa
al riconoscimento reciproco delle decisioni di
allontanamento dei cittadini di Paesi terzi.
2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 febbraio 2002, sulle formalita' di dichiarazione delle
navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri
della Comunita'.
2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e
92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale.
2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema
comunitario di monitoraggio del traffico navale e
d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del
Consiglio.
2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita.
2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002,
recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto
concerne il termine a partire da cui sono vietati gli
scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio.
2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.
2002/93/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che
modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga
della facolta' di autorizzare gli Stati membri ad applicare
un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta
intensita' di lavoro.
2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualita' e di
sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la
conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei
suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.
2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che
stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la
trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di
prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a
migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie
transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime
comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali
controversie.
2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante
norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo
negli Stati membri.
2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003,
riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel
quadro della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del
14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.
2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del
Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai prodotti cosmetici.
2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei
biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei
trasporti.
2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003,
recante modalita' specifiche relative ai requisiti previsti
dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno
1993, per i dispositivi medici fabbricati con tessuti di
origine animale.
2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia
di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di
pagamenti di interessi
2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003,
concernente il regime fiscale comune applicabile ai
pagamenti di interessi e di canoni fra societa' consociate
di Stati membri diversi.
2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante
modifica delle direttive 66/401/CEE relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante foraggere,
66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi
di cereali, 68/193/CEE relativa alla commercializzazione
dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite,
92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine
di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi,
ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle
piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla
produzione di frutti, 98/56/CE relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle
piante ornamentali, 2002/54/CE relativa alla
commercializzazione delle sementi di barbabietole,
2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi
di ortaggi, 2002/56/CE relativa alla commercializzazione
dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da
fibra, per quanto riguarda le analisi comparative
comunitarie.».
- La direttiva 2003/30/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
123 del 17 maggio 2003.
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2004, n. 25
nel supplemento ordinario, reca: «Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricita».
- La direttiva 2001/77/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
283 del 27 ottobre 2001.
- Si riporta il testo dei commi 520 e 521 dell'art. 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernenti:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306:
«Art. 1. - 1-519 (Omissis).
520 (Differimento al 1° gennaio 2005 della decorrenza
dell'inizio del progetto sperimentale triennale
«bioetanalo»). - All'art. 22, comma 2, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le
parole: "dal 1° gennaio 2003" sono sostituite dalle
seguenti: dal "1° gennaio 2005". Al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, all'art. 21, comma 6-ter, le
parole: "lire 30 miliardi annui" sono sostituite dalle
seguenti: "73 milioni di euro annui".
521. (Esecuzione dell'accisa per il biodiesel). - Il
comma 6 dell'art. 21 del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al
biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante,
come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il
volume finale dei carburanti e dei combustibili. La
fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del
biodiesel e' effettuata in regime di deposito fiscale.
Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a
decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il
biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, e' esentato
dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000
tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri delle attivita'
produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e
delle politiche agricole e forestali, sono determinati i
requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di
produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per
partecipare al programma pluriennale, nonche' le
caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi
di prova, le percentuali di miscelazione con gli oli
minerali consentite, le modalita' di distribuzione e di
assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle
more dell'entrata in vigore del suddetto decreto trovano
applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento
fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono,
in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 61.
6.1. Entro il 1° settembre di ogni anno di validita'
del programma di cui al comma 6, i Ministeri delle
attivita' produttive e delle politiche agricole e forestali
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i
costi industriali medi del biodiesel e delle materie prime
necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare
precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine
di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali
legati alla produzione, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
delle attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela
del territorio e delle politiche agricole e forestali, da
emanare entro il 30 ottobre di ogni anno di validita' del
programma di cui al comma 6, e' eventualmente rideterminata
la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6.
6.2. Per ogni anno di validita' del programma di cui al
comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero,
al termine del medesimo anno, non immessi in consumo, sono
ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote
loro assegnate per l'anno in questione, purche' vengano
immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso
di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti
dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le
stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative
assegnazioni, fra gli altri beneficiari.
- La legge 1° giugno 2002, n. 120, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 giugno
2002, reca: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto
alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997».
- L'art. 7 della legge 7 aprile 2003, n. 80 (Delega al
Governo per la riforma del sistema fiscale statale)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2003, n. 91,
cosi' recita:
«Art. 7 (Accisa). - 1. La riforma del sistema
dell'accisa e' ispirata ai principi ordinatori
dell'efficienza, ottimalita' e semplificazione ed e'
improntata ai seguenti criteri direttivi:
a) salvaguardia della salute e dell'ambiente
privilegiando l'utilizzo di prodotti ecocompatibili;
b) eliminazione graduale degli squilibri fiscali
esistenti tra le diverse zone del Paese e previsione di
un'aliquota di accisa sugli oli minerali da riscaldamento
diversificata, correlata alla quantita' di consumi, che
consenta la riduzione dell'incidenza nelle aree
climaticamente svantaggiate, e di un'aliquota di accisa
sugli oli minerali diversificata per le isole minori,
compatibilmente con la disciplina comunitaria;
c) adeguamento delle strutture dei sistemi di
prelievo tributario alle nuove modalita' di funzionamento
del mercato nei settori oggetto di liberalizzazione, in
coerenza con le deliberazioni dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas;
d) revisione dei presupposti per il rilascio delle
autorizzazioni alla gestione in regime di deposito fiscale,
tenendo conto delle dimensioni e delle effettive necessita'
operative degli impianti, ovvero anche delle esigenze
territoriali di approvvigionamento;
e) previsione di nuove figure di responsabili
solidali per il pagamento dell'accisa;
f) rimodulazione e armonizzazione dei termini di
prescrizione e decadenza;
g) revisione delle agevolazioni in modo da ridurre
l'incidenza dell'accisa sui servizi e sui prodotti
essenziali e previsione di forme di partecipazione degli
enti territoriali alla gestione stessa delle agevolazioni
nell'ambito di quote assegnate ovvero di stanziamenti
previsti;
h) snellimento degli adempimenti e delle procedure
anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici;
i) coordinamento della tassazione sui combustibili
impiegati per la produzione di energia elettrica con
l'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica;
l) coordinamento dell'attivita' di controllo posta in
essere da soggetti diversi.
2. Per accisa, ai fini della presente legge, si
intende:
a) l'accisa armonizzata relativa agli oli minerali,
all'alcole e alle bevande alcoliche, ai tabacchi lavorati;
b) l'imposta erariale di consumo sull'energia
elettrica;
c) l'imposta di consumo sui bitumi di petrolio;
d) l'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio
e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per
cento di acqua, denominato "orimulsion" (NC 2714),
impiegati negli impianti di combustione come definiti dalla
direttiva 88/609/CEE del 24 novembre 1988 del Consiglio;
e) la tassa sulle emissioni di anidride solforosa
(SO2) e di ossidi di azoto (NOx) applicata ai grandi
impianti di combustione.»



 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) biocarburante: un carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa;
b) biomassa: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
c) altri carburanti rinnovabili: carburanti rinnovabili, diversi dai biocarburanti, originati da fonti energetiche rinnovabili come definite nel decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e utilizzati per i trasporti;
d) tenore energetico: il potere calorifico inferiore di un carburante.
2. Sono considerati biocarburanti i prodotti di cui all'Allegato I.
3. Ai fini del presente decreto, l'immissione in consumo ha luogo al verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa, anche per i prodotti destinati ad usi esenti.



Nota all'art. 2:
- Per il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
vedi note alle premesse.



 
Art. 3.
Obiettivi indicativi nazionali

1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:
a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;
b) entro il 31 dicembre 2010: 2,5 per cento.
 
Art. 4.
Modalita' di promozione dei biocarburanti
e degli altri carburanti rinnovabili
1. Le modalita' di prima promozione dei biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili nei trasporti sono quelle fissate, fino all'anno 2007, dall'articolo 1, commi 520 e 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Ulteriori modalita' di promozione dei biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili nei trasporti saranno previste mediante apposite norme.



Nota all'art. 4:
- Per la legge 30 dicembre 2004, n. 311, e 1'art. 1,
commi 520 e 521, vedi note alle premesse.



 
Art. 5.
Disposizioni per incentivare la destinazione
di prodotti agricoli non destinati alla alimentazione
alla produzione di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili.
1. Sulla base del parere consultivo espresso dalla commissione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003, sono estesi anche alla incentivazione di colture dedicate alla produzione di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, fermo restando che dai medesimi provvedimenti non possono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 possono, altresi', prevedere misure incentivanti per la stipula di accordi di filiera con le principali organizzazioni del settore agricolo e del settore dei carburanti per trasporti.



Nota all'art. 5:
- L'art. 5 del citato decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, cosi' recita:
«Art. 5 (Disposizioni specifiche per la valorizzazione
energetica delle biomasse, dei gas residuati dai processi
di depurazione e del biogas). - 1. Entro due mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali, e'
nominata, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,
una commissione di esperti che, entro un anno
dall'insediamento, predispone una relazione con la quale
sono indicati:
a) i distretti produttivi nei quali sono prodotti
rifiuti e residui di lavorazione del legno non destinati
rispettivamente ad attivita' di riciclo o riutilizzo,
unitamente alle condizioni tecniche, economiche, normative
ed organizzative, nonche' alle modalita' per la
valorizzazione energetica di detti rifiuti e residui;
b) le condizioni tecniche, economiche, normative ed
organizzative per la valorizzazione energetica degli scarti
della manutenzione boschiva, delle aree verdi, delle
alberature stradali e delle industrie agroalimentari;
c) le aree agricole, anche a rischio di dissesto
idrogeologico e le aree golenali sulle quali e' possibile
intervenire mediante messa a dimora di colture da destinare
a scopi energetici nonche' le modalita' e le condizioni
tecniche, economiche, normative ed organizzative per
l'attuazione degli interventi;
d) le aree agricole nelle quali sono prodotti residui
agricoli non destinati all'attivita' di riutilizzo,
unitamente alle condizioni tecniche, economiche, normative
ed organizzative, nonche' alle modalita', per la
valorizzazione energetica di detti residui;
e) gli incrementi netti di produzione annua di
biomassa utilizzabili a scopi energetici, ottenibili dalle
aree da destinare, ai sensi della legge 1° giugno 2002, n.
120, all'aumento degli assorbimenti di gas a effetto serra
mediante attivita' forestali;
f) i criteri e le modalita' per la valorizzazione
energetica dei gas residuati dai processi di depurazione e
del biogas, in particolare da attivita' zootecniche;
g) le condizioni per la promozione prioritaria degli
impianti cogenerativi di potenza elettrica inferiore a 5
MW;
h) le innovazioni tecnologiche eventualmente
necessarie per l'attuazione delle proposte di cui alle
precedenti lettere.
2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il
Ministero delle politiche agricole e forestali ed e'
composta da un membro designato dal Ministero delle
politiche agricole e forestali, che la presiede, da un
membro designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, da un membro designato dal Ministero delle
attivita' produttive, da un membro designato dal Ministero
dell'interno e da un membro designato dal Ministero per i
beni e le attivita' culturali e da cinque membri designati
dal presidente della Conferenza unificata.
3. Ai componenti della Commissione non e' dovuto alcun
compenso, ne' rimborso spese. Al relativo funzionamento
provvede il Ministero delle politiche agricole e forestali
con le proprie strutture e le risorse strumentali
acquisibili in base alle norme vigenti. Alle eventuali
spese per i componenti provvede l'amministrazione di
appartenenza nell'ambito delle rispettive dotazioni.
4. La commissione di cui al comma 1 puo' avvalersi del
contributo delle associazioni di categoria dei settori
produttivi interessati, nonche' del supporto tecnico
dell'ENEA, dell'AGEA, dell'APAT e degli IRSA del Ministero
delle politiche agricole e forestali. La commissione tiene
conto altresi' delle conoscenze acquisite nell'ambito dei
gruppi di lavoro attivati ai sensi della delibera del CIPE
19 dicembre 2002, n. 123/2002 di "revisione delle linee
guida per le politiche e misure nazionali per la riduzione
delle emissioni dei gas serra".
5. Tenuto conto della relazione di cui al comma I, il
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il
Ministro delle politiche agricole e forestali e gli altri
Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata,
adotta uno o piu' decreti con i quali sono definiti i
criteri per l'incentivazione della produzione di energia
elettrica da biomasse, gas residuati dai processi di
depurazione e biogas. Dai medesimi decreti non possono
derivare oneri per il bilancio dello Stato.».



 
Art. 6.
Promozione della ricerca e della diffusione
di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili
1. Le attivita' di ricerca e di sviluppo di biocarburanti e delle relative tecnologie, nonche' le attivita' di promozione delle stesse, costituiscono uno degli obiettivi generali dell'accordo di programma quinquennale da stipulare con l'ENEA senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte in collaborazione con la Stazione sperimentale per i combustibili, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, con modalita' stabilite nel medesimo accordo di programma.



Nota all'art. 6:
- L'art. 9 del citato decreto legislativo n. 387 del
2003, cosi' recita:
«Art. 9 (Promozione della ricerca e della diffusione
delle fonti rinnovabili). - 1. Il Ministero delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, sentito il Ministero delle
politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza
unificata, stipula, senza oneri a carico del bilancio dello
Stato, un accordo di programma quinquennale con l'ENEA per
l'attuazione di misure a sostegno della ricerca e della
diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli
usi finali dell'energia.
2. L'accordo persegue i seguenti obiettivi generali:
a) l'introduzione nella pubblica amministrazione e
nelle imprese, in particolare di piccola e media
dimensione, di componenti, processi e criteri di gestione
che consentano il maggiore utilizzo di fonti rinnovabili e
la riduzione del consumo energetico per unita' di prodotto;
b) la formazione di tecnici specialisti e la
diffusione dell'informazione in merito alle caratteristiche
e alle opportunita' offerte dalle tecnologie;
c) la ricerca per lo sviluppo e l'industrializzazione
di impianti, nel limite massimo complessivo di 50 MW, per
la produzione di energia elettrica dalle fonti rinnovabili
di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), ivi inclusi gli
impianti di microgenerazione per applicazioni nel settore
agricolo, nelle piccole reti isolate e nelle aree montane.
3. Le priorita', gli obiettivi specifici, i piani
pluriennali e annuali e le modalita' di gestione
dell'accordo sono definiti dalle parti.».
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2000, n. 32,
reca: «Riordino delle stazioni sperimentali per
l'industria, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59».



 
Art. 7.
Modalita' per la valutazione del bilancio ecologico
dei biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili
e dell'effetto del loro uso in veicoli non adattati.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle attivita' produttive con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le parti sociali interessate, avvalendosi degli organismi da ciascuno controllati o vigilati, approva e avvia un programma per la valutazione del bilancio ecologico dei biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili, nonche' per la valutazione dell'effetto dell'uso dei biocarburanti in miscele superiori al 5 per cento in veicoli non adattati, in particolare ai fini del rispetto delle normative in materia di emissioni.
2. Dall'attuazione del programma di cui al comma 1, non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
 
Art. 8.
Disposizioni varie
1. Le miscele combustibile diesel-biodiesel con contenuto in biodiesel inferiore o uguale al 5 per cento, che rispettano le caratteristiche del combustibile diesel previste dalla normativa vigente, possono essere immesse in consumo sia presso utenti extra-rete che in rete. Le miscele con contenuto in biodiesel in misura superiore al 5 per cento possono essere avviate al consumo solo presso utenti extra rete, e impiegate esclusivamente in veicoli omologati per l'utilizzo di tali miscele.
2. Sulla base dei risultati del programma di cui all'articolo 7, comma 1, o di nuove risultanze tecnico scientifiche e fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, puo', con propri decreti, incrementare il contenuto percentuale di biodiesel delle miscele combustibile diesel-biodiesel che possono essere avviate al consumo presso utenti in rete.
3. Qualora, in attuazione delle disposizioni del comma 2, siano avviate al consumo in rete miscele combustibile diesel-biodiesel con contenuto in biodiesel in misura superiore al 5 per cento, i punti vendita nei quali tali miscele sono distribuite sono obbligati ad esporre idonee etichette di descrizione del prodotto, unitamente all'elenco dei veicoli omologati per l'uso dei predetti biocarburanti.
4. Entro il 1° luglio di ogni anno, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attivita' produttive e delle politiche agricole e forestali, comunica alla Commissione i dati di cui all'Allegato II e trasmette la relativa relazione.
5. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Nota all'art. 8:
- L'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349
(Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia
di danno ambientale), pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162 , cosi'
recita:
«Art. 2. - 1. Il Ministero esercita:
a) le funzioni gia' attribuite al Comitato
interministeriale previsto dall'art. 3 della legge
10 maggio 1976, n. 319, e quelle attribuite dalla stessa
legge e dalle successive modifiche ed integrazioni al
Ministero dei lavori pubblici;
b) le funzioni gia' attribuite al Comitato
interministeriale previsto dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
c) le funzioni gia' attribuite allo Stato, in materia
di inquinamento atmosferico ed acustico, salvo quelle
previste dall'art. 102, numeri 1), 3), 4), 5) e 10) del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, che vengono esercitate di concerto con il Ministro
della sanita'; nonche' quelle previste al n. 7)
dell'articolo citato che vengono esercitate di concerto con
il Ministro dei trasporti e con il Ministro della sanita';
d) le funzioni di competenza dello Stato nelle
materie di cui all'art. 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di cave e
torbiere, da esercitarsi di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro della sanita' e sentito il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sono stabilite per l'intero territorio nazionale e per zone
particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche,
aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei
combustibili e dei carburanti, nonche' le caratteristiche
tecnologiche degli impianti di combustione.
3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge
13 luglio 1966. n. 615, e successive modificazioni ed
integrazioni, restano in vigore fino alle date che saranno
indicate nei decreti di cui al precedente comma 2.
4. Il Ministro dell'ambiente e' membro del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
del Comitato di Ministri per il coordinamento della
politica industriale (CIPI) e del Comitato
interministeriale per la politica agricola e alimentare
(CIPAA).
5. Il Ministro dell'ambiente interviene, per il
concerto, nella predisposizione dei piani di settore a
carattere nazionale che abbiano rilevanza di impatto
ambientale.
6. Il Ministro dell'ambiente adotta, d'intesa con il
Ministro dei lavori pubblici, le iniziative necessarie per
assicurare il coordinamento, ad ogni livello di
pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente di
cui alla presente legge con gli interventi per la difesa
del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque.
7. In particolare, fino alla riforma
dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sono esercitate
di concerto con il Ministro dell'ambiente le funzioni di
cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 81 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, relativamente alle linee fondamentali dell'assetto del
territorio nazionale ed alla difesa del suolo, nonche' le
funzioni di cui agli articoli 90 e 91 dello stesso decreto
relativamente alla programmazione nazionale della
destinazione delle risorse idriche.
8. Sono adottati di concerto con il Ministro
dell'ambiente i provvedimenti di competenza ministeriale
relativi al piano generale di difesa del mare e delle coste
marine di cui all'art. 1 della legge 31 dicembre1982, n.
979.
9. I provvedimenti istitutivi, comprensivi dei piani di
vincolo, delle riserve marine, di cui agli articoli 26,
primo comma, e 27 della legge 31 dicembre 1982, n. 979,
sono adottati con decreti del Ministro dell'ambiente di
concerto con il Ministro della marina mercantile.
10.-12. (Omissis).
13. L'art. 29 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e'
soppresso.
14. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanita', propone al Presidente del Consiglio
dei Ministri la fissazione dei limiti massimi di
accettabilita' delle concentrazioni e i limiti massimi di
esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica,
fisica e biologica e delle emissioni sonore relativamente
all'ambiente esterno e abitativo di cui all'art. 4 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833. La fissazione di tali
limiti, ove gli stessi siano relativi agli ambienti di
lavoro, e' proposta al Presidente del Consiglio dei
Ministri dal Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro dell'ambiente e con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
5. Gli atti di indirizzo e coordinamento previsti dalla
legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativi a funzioni
trasferite alle regioni, e gli atti di esercizio di poteri
relativi a funzioni delegate alle regioni stesse sono
adottati di concerto con il Ministro dell'ambiente ove
riferiti ad inquinamenti di natura chimica, fisica,
biologica o da emissioni sonore.
16. Sono adottati dal Ministro della sanita', di
concerto con il Ministro dell'ambiente, i provvedimenti di
competenza ministeriale relativi all'attuazione del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470.
17. Il Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro
dell'ambiente, adotta i provvedimenti di competenza
ministeriale relativi all'attuazione del decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515.
18. Il Ministro dell'ambiente, apprezzate le
circostanze, promuove le iniziative necessarie per
l'adozione degli atti per i quali e' previsto il suo
concerto.
19. Il Ministro dell'ambiente partecipa al concerto per
la predisposizione del piano nazionale per la protezione
civile.
20. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro per il coordinamento delle iniziative per la
ricerca scientifica e tecnologica e con i Ministri
interessati, predispone i piani nazionali di ricerca in
materia ambientale e coordina la partecipazione italiana ai
programmi di ricerca ambientale definiti dalla Comunita'
europea.».



 
Art. 9.
Adeguamenti tecnici
1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico della direttiva recepita con il presente decreto, e' data attuazione con decreto dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, a norma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
2. Dei decreti adottati a norma del comma 1 e' data tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 maggio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive
Siniscalco, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Castelli



Nota all'art. 9:
- L'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia al processo
normativo dell'Unione europea e sulle procedure di
esecuzione degli obblighi comunitari.), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005, n. 37, cosi' recita:
«Art. 13 (Adeguamenti tecnici). - 1. Alle norme
comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano
modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di
direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data
attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo
comma, della Costituzione, con decreto del Ministro
competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le politiche comunitarie.
2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al
presente articolo possono essere adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In
tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano,
per le regioni e le province autonome nelle quali non sia
ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a
decorrere dalla scadenza del termine stabilito per
l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e
perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore
della normativa di attuazione di ciascuna regione e
provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato
e del carattere cedevole delle disposizioni in essi
contenute.».



 
Allegato I
(Articolo 2, comma 2)
1. Sono considerati biocarburanti i seguenti prodotti:
a) bioetanolo: etanolo ricavato dalla biomassa ovvero dalla parte biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante;
b) biodiesel: estere metilico ricavato da un olio vegetale o animale, di tipo diesel destinato ad essere usato come biocarburante;
c) biogas carburante: gas combustibile ricavato dalla biomassa ovvero dalla parte biodegradabile dei rifiuti, che puo' esseretrattato in un impianto di purificazione onde ottenere una qualita' analoga a quella del gas naturale, al fine di essere usato come biocarburante o gas di legna;
d) biometanolo: metanolo ricavato dalla biomassa destinato ad essere usato come biocarburante;
e) biodimetiletere: etere dimetilico ricavato dalla biomassa destinato ad essere usato come biocarburante;
f) bio-ETBE, etil-ter-butil-etere: ETBE prodotto partendo da bioetanolo. La percentuale in volume di bio-ETBE considerata biocarburante ai fini del presente decreto legislativo e' del 47 per cento;
g) bio-MTBE, metil-ter-butil-etere: MTBE prodotto partendo da biometanolo. La percentuale in volume di bio-MTBE considerata biocarburante ai fini del presente decreto legislativo e' del 36 per cento;
h) biocarburanti sintetici: idrocarburi sintetici o miscele di idrocarburi sintetici prodotti a partire dalla biomassa:
i) bioidrogeno: idrogeno ricavato dalla biomassa ovvero dalla frazione biodegradabile dei rifiuti destinato ad essere usato come biocarburante;
l) olio vegetale puro: olio prodotto da piante oleaginose mediante pressione, estrazione o processi analoghi, greggio o raffinato ma chimicamente non modificato, qualora compatibile con il tipo di motore usato e con i corrispondenti requisiti in materia di emissioni.
 
Allegato II
(Articolo 8, comma 4)
1. Anteriormente al l° luglio di ogni anno sono comunicati alla Commissione:
a) le misure adottate per promuovere l'utilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti;
b) le risorse nazionali assegnate alla produzione di biomassa per usi energetici diversi dai trasporti;
c) il totale delle vendite di carburanti da trasporto e la quota dei biocarburanti, puri o miscelati, e di altri carburanti rinnovabili immessi sul mercato per l'anno precedente. Se del caso sono segnalate le condizioni eccezionali nell'offerta di petrolio greggio o di prodotti petroliferi che hanno influenzato la commercializzazione dei biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili.
2. Nella prima relazione successiva all'entrata in vigore del presente decreto e' inserito il livello dell'obiettivo nazionale indicativo per la prima fase. Nella relazione riguardante l'anno 2006 e' inserito l'obiettivo indicativo nazionale per la seconda fase.
3. Nelle relazioni le differenziazioni dell'obiettivo nazionale rispetto ai valori di riferimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/30/CE, sono motivate anche sugli elementi seguenti:
a) fattori obiettivi quali il limitato potenziale nazionale di produzione di biocarburanti a partire dalla biomassa;
b) l'ammontare delle risorse assegnate alla produzione di biomassa per usi energetici diversi dai trasporti e le specifiche caratteristiche tecniche o climatiche del mercato nazionale dei carburanti per il trasporto;
c) politiche nazionali che assegnino risorse comparabili alla produzione di altri carburanti per il trasporto basati su fonti energetiche rinnovabili e che siano coerenti con gli obiettivi della citata direttiva.
 
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