Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2005 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n. 128 |
Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, e l'allegato A; Vista la direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, che stabilisce che gli Stati membri provvedono affinche' una percentuale minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili sia immessa sui loro mercati e a tal fine stabiliscono obiettivi indicativi nazionali; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, concernente l'attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'; Visto l'articolo 1, commi 520 e 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2005; Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica del Protocollo di Kyoto e la successiva delibera CIPE, n. 123 del 19 dicembre 2002 di approvazione del Piano Nazionale per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra ed il potenziamento degli assorbimenti di carbonio; Considerato che l'articolo 7 della legge 7 aprile 2003, n. 80, di delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, prevede di privilegiare l'uso di prodotti ecocompatibili, tra i quali ricadono i biocarburanti e altri carburanti rinnovabili; Ritenuto di dover fissare obiettivi indicativi nazionali realistici, compatibili con il potenziale nazionale di produzione di' biocarburanti a partire dalla biomassa, anche alla luce degli obiettivi indicativi nazionali fissati ai sensi della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, degli affari esteri, della giustizia e delle politiche agricole e forestali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Finalita' 1. Il presente decreto e' finalizzato a promuovere l'utilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di sicurezza dell'approvvigionamento di fonti di energia rispettando l'ambiente, e di promozione delle fonti di energia rinnovabili.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 117 della Costituzione, cosi' recita: «Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; (Omissis). - L'art. 1 della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2003, cosi' recita: «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1. 5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato.». - Si riporta l'allegato A della citata legge n. 306 del 2003: Allegato A (Articolo 1, commi 1 e 3) 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi. 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunita'. 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale. 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio. 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita. 2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire da cui sono vietati gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia. 2002/93/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga della facolta' di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensita' di lavoro. 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualita' e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001. 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano. 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie. 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri. 2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003, riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel quadro della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici. 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici. 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti. 2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003, recante modalita' specifiche relative ai requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, per i dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale. 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra societa' consociate di Stati membri diversi. 2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante modifica delle direttive 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, 2002/54/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, 2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, 2002/56/CE relativa alla commercializzazione dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda le analisi comparative comunitarie.». - La direttiva 2003/30/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 123 del 17 maggio 2003. - Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2004, n. 25 nel supplemento ordinario, reca: «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita». - La direttiva 2001/77/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 283 del 27 ottobre 2001. - Si riporta il testo dei commi 520 e 521 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernenti: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306: «Art. 1. - 1-519 (Omissis). 520 (Differimento al 1° gennaio 2005 della decorrenza dell'inizio del progetto sperimentale triennale «bioetanalo»). - All'art. 22, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "dal 1° gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: dal "1° gennaio 2005". Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'art. 21, comma 6-ter, le parole: "lire 30 miliardi annui" sono sostituite dalle seguenti: "73 milioni di euro annui". 521. (Esecuzione dell'accisa per il biodiesel). - Il comma 6 dell'art. 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti: 6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel e' effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, e' esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonche' le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione con gli oli minerali consentite, le modalita' di distribuzione e di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 61. 6.1. Entro il 1° settembre di ogni anno di validita' del programma di cui al comma 6, i Ministeri delle attivita' produttive e delle politiche agricole e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 30 ottobre di ogni anno di validita' del programma di cui al comma 6, e' eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6. 6.2. Per ogni anno di validita' del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purche' vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. - La legge 1° giugno 2002, n. 120, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2002, reca: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997». - L'art. 7 della legge 7 aprile 2003, n. 80 (Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2003, n. 91, cosi' recita: «Art. 7 (Accisa). - 1. La riforma del sistema dell'accisa e' ispirata ai principi ordinatori dell'efficienza, ottimalita' e semplificazione ed e' improntata ai seguenti criteri direttivi: a) salvaguardia della salute e dell'ambiente privilegiando l'utilizzo di prodotti ecocompatibili; b) eliminazione graduale degli squilibri fiscali esistenti tra le diverse zone del Paese e previsione di un'aliquota di accisa sugli oli minerali da riscaldamento diversificata, correlata alla quantita' di consumi, che consenta la riduzione dell'incidenza nelle aree climaticamente svantaggiate, e di un'aliquota di accisa sugli oli minerali diversificata per le isole minori, compatibilmente con la disciplina comunitaria; c) adeguamento delle strutture dei sistemi di prelievo tributario alle nuove modalita' di funzionamento del mercato nei settori oggetto di liberalizzazione, in coerenza con le deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; d) revisione dei presupposti per il rilascio delle autorizzazioni alla gestione in regime di deposito fiscale, tenendo conto delle dimensioni e delle effettive necessita' operative degli impianti, ovvero anche delle esigenze territoriali di approvvigionamento; e) previsione di nuove figure di responsabili solidali per il pagamento dell'accisa; f) rimodulazione e armonizzazione dei termini di prescrizione e decadenza; g) revisione delle agevolazioni in modo da ridurre l'incidenza dell'accisa sui servizi e sui prodotti essenziali e previsione di forme di partecipazione degli enti territoriali alla gestione stessa delle agevolazioni nell'ambito di quote assegnate ovvero di stanziamenti previsti; h) snellimento degli adempimenti e delle procedure anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici; i) coordinamento della tassazione sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica con l'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica; l) coordinamento dell'attivita' di controllo posta in essere da soggetti diversi. 2. Per accisa, ai fini della presente legge, si intende: a) l'accisa armonizzata relativa agli oli minerali, all'alcole e alle bevande alcoliche, ai tabacchi lavorati; b) l'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica; c) l'imposta di consumo sui bitumi di petrolio; d) l'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "orimulsion" (NC 2714), impiegati negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del 24 novembre 1988 del Consiglio; e) la tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx) applicata ai grandi impianti di combustione.»
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| Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) biocarburante: un carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa; b) biomassa: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani; c) altri carburanti rinnovabili: carburanti rinnovabili, diversi dai biocarburanti, originati da fonti energetiche rinnovabili come definite nel decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e utilizzati per i trasporti; d) tenore energetico: il potere calorifico inferiore di un carburante. 2. Sono considerati biocarburanti i prodotti di cui all'Allegato I. 3. Ai fini del presente decreto, l'immissione in consumo ha luogo al verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa, anche per i prodotti destinati ad usi esenti.
Nota all'art. 2: - Per il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, vedi note alle premesse.
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| Art. 3. Obiettivi indicativi nazionali
1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale: a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento; b) entro il 31 dicembre 2010: 2,5 per cento. |
| Art. 4. Modalita' di promozione dei biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili 1. Le modalita' di prima promozione dei biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili nei trasporti sono quelle fissate, fino all'anno 2007, dall'articolo 1, commi 520 e 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 2. Ulteriori modalita' di promozione dei biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili nei trasporti saranno previste mediante apposite norme.
Nota all'art. 4: - Per la legge 30 dicembre 2004, n. 311, e 1'art. 1, commi 520 e 521, vedi note alle premesse.
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| Art. 5. Disposizioni per incentivare la destinazione di prodotti agricoli non destinati alla alimentazione alla produzione di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili. 1. Sulla base del parere consultivo espresso dalla commissione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003, sono estesi anche alla incentivazione di colture dedicate alla produzione di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, fermo restando che dai medesimi provvedimenti non possono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 2. I provvedimenti di cui al comma 1 possono, altresi', prevedere misure incentivanti per la stipula di accordi di filiera con le principali organizzazioni del settore agricolo e del settore dei carburanti per trasporti.
Nota all'art. 5: - L'art. 5 del citato decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, cosi' recita: «Art. 5 (Disposizioni specifiche per la valorizzazione energetica delle biomasse, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas). - 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, e' nominata, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una commissione di esperti che, entro un anno dall'insediamento, predispone una relazione con la quale sono indicati: a) i distretti produttivi nei quali sono prodotti rifiuti e residui di lavorazione del legno non destinati rispettivamente ad attivita' di riciclo o riutilizzo, unitamente alle condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative, nonche' alle modalita' per la valorizzazione energetica di detti rifiuti e residui; b) le condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative per la valorizzazione energetica degli scarti della manutenzione boschiva, delle aree verdi, delle alberature stradali e delle industrie agroalimentari; c) le aree agricole, anche a rischio di dissesto idrogeologico e le aree golenali sulle quali e' possibile intervenire mediante messa a dimora di colture da destinare a scopi energetici nonche' le modalita' e le condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative per l'attuazione degli interventi; d) le aree agricole nelle quali sono prodotti residui agricoli non destinati all'attivita' di riutilizzo, unitamente alle condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative, nonche' alle modalita', per la valorizzazione energetica di detti residui; e) gli incrementi netti di produzione annua di biomassa utilizzabili a scopi energetici, ottenibili dalle aree da destinare, ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, all'aumento degli assorbimenti di gas a effetto serra mediante attivita' forestali; f) i criteri e le modalita' per la valorizzazione energetica dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas, in particolare da attivita' zootecniche; g) le condizioni per la promozione prioritaria degli impianti cogenerativi di potenza elettrica inferiore a 5 MW; h) le innovazioni tecnologiche eventualmente necessarie per l'attuazione delle proposte di cui alle precedenti lettere. 2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ed e' composta da un membro designato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, che la presiede, da un membro designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, da un membro designato dal Ministero delle attivita' produttive, da un membro designato dal Ministero dell'interno e da un membro designato dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e da cinque membri designati dal presidente della Conferenza unificata. 3. Ai componenti della Commissione non e' dovuto alcun compenso, ne' rimborso spese. Al relativo funzionamento provvede il Ministero delle politiche agricole e forestali con le proprie strutture e le risorse strumentali acquisibili in base alle norme vigenti. Alle eventuali spese per i componenti provvede l'amministrazione di appartenenza nell'ambito delle rispettive dotazioni. 4. La commissione di cui al comma 1 puo' avvalersi del contributo delle associazioni di categoria dei settori produttivi interessati, nonche' del supporto tecnico dell'ENEA, dell'AGEA, dell'APAT e degli IRSA del Ministero delle politiche agricole e forestali. La commissione tiene conto altresi' delle conoscenze acquisite nell'ambito dei gruppi di lavoro attivati ai sensi della delibera del CIPE 19 dicembre 2002, n. 123/2002 di "revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni dei gas serra". 5. Tenuto conto della relazione di cui al comma I, il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle politiche agricole e forestali e gli altri Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta uno o piu' decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. Dai medesimi decreti non possono derivare oneri per il bilancio dello Stato.».
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| Art. 6. Promozione della ricerca e della diffusione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili 1. Le attivita' di ricerca e di sviluppo di biocarburanti e delle relative tecnologie, nonche' le attivita' di promozione delle stesse, costituiscono uno degli obiettivi generali dell'accordo di programma quinquennale da stipulare con l'ENEA senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte in collaborazione con la Stazione sperimentale per i combustibili, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, con modalita' stabilite nel medesimo accordo di programma.
Nota all'art. 6: - L'art. 9 del citato decreto legislativo n. 387 del 2003, cosi' recita: «Art. 9 (Promozione della ricerca e della diffusione delle fonti rinnovabili). - 1. Il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata, stipula, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, un accordo di programma quinquennale con l'ENEA per l'attuazione di misure a sostegno della ricerca e della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia. 2. L'accordo persegue i seguenti obiettivi generali: a) l'introduzione nella pubblica amministrazione e nelle imprese, in particolare di piccola e media dimensione, di componenti, processi e criteri di gestione che consentano il maggiore utilizzo di fonti rinnovabili e la riduzione del consumo energetico per unita' di prodotto; b) la formazione di tecnici specialisti e la diffusione dell'informazione in merito alle caratteristiche e alle opportunita' offerte dalle tecnologie; c) la ricerca per lo sviluppo e l'industrializzazione di impianti, nel limite massimo complessivo di 50 MW, per la produzione di energia elettrica dalle fonti rinnovabili di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), ivi inclusi gli impianti di microgenerazione per applicazioni nel settore agricolo, nelle piccole reti isolate e nelle aree montane. 3. Le priorita', gli obiettivi specifici, i piani pluriennali e annuali e le modalita' di gestione dell'accordo sono definiti dalle parti.». - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2000, n. 32, reca: «Riordino delle stazioni sperimentali per l'industria, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
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| Art. 7. Modalita' per la valutazione del bilancio ecologico dei biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili e dell'effetto del loro uso in veicoli non adattati. 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle attivita' produttive con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le parti sociali interessate, avvalendosi degli organismi da ciascuno controllati o vigilati, approva e avvia un programma per la valutazione del bilancio ecologico dei biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili, nonche' per la valutazione dell'effetto dell'uso dei biocarburanti in miscele superiori al 5 per cento in veicoli non adattati, in particolare ai fini del rispetto delle normative in materia di emissioni. 2. Dall'attuazione del programma di cui al comma 1, non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. |
| Art. 8. Disposizioni varie 1. Le miscele combustibile diesel-biodiesel con contenuto in biodiesel inferiore o uguale al 5 per cento, che rispettano le caratteristiche del combustibile diesel previste dalla normativa vigente, possono essere immesse in consumo sia presso utenti extra-rete che in rete. Le miscele con contenuto in biodiesel in misura superiore al 5 per cento possono essere avviate al consumo solo presso utenti extra rete, e impiegate esclusivamente in veicoli omologati per l'utilizzo di tali miscele. 2. Sulla base dei risultati del programma di cui all'articolo 7, comma 1, o di nuove risultanze tecnico scientifiche e fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, puo', con propri decreti, incrementare il contenuto percentuale di biodiesel delle miscele combustibile diesel-biodiesel che possono essere avviate al consumo presso utenti in rete. 3. Qualora, in attuazione delle disposizioni del comma 2, siano avviate al consumo in rete miscele combustibile diesel-biodiesel con contenuto in biodiesel in misura superiore al 5 per cento, i punti vendita nei quali tali miscele sono distribuite sono obbligati ad esporre idonee etichette di descrizione del prodotto, unitamente all'elenco dei veicoli omologati per l'uso dei predetti biocarburanti. 4. Entro il 1° luglio di ogni anno, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attivita' produttive e delle politiche agricole e forestali, comunica alla Commissione i dati di cui all'Allegato II e trasmette la relativa relazione. 5. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Nota all'art. 8: - L'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162 , cosi' recita: «Art. 2. - 1. Il Ministero esercita: a) le funzioni gia' attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e quelle attribuite dalla stessa legge e dalle successive modifiche ed integrazioni al Ministero dei lavori pubblici; b) le funzioni gia' attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; c) le funzioni gia' attribuite allo Stato, in materia di inquinamento atmosferico ed acustico, salvo quelle previste dall'art. 102, numeri 1), 3), 4), 5) e 10) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che vengono esercitate di concerto con il Ministro della sanita'; nonche' quelle previste al n. 7) dell'articolo citato che vengono esercitate di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della sanita'; d) le funzioni di competenza dello Stato nelle materie di cui all'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di cave e torbiere, da esercitarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite per l'intero territorio nazionale e per zone particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti, nonche' le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione. 3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 13 luglio 1966. n. 615, e successive modificazioni ed integrazioni, restano in vigore fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui al precedente comma 2. 4. Il Ministro dell'ambiente e' membro del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), del Comitato di Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e del Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA). 5. Il Ministro dell'ambiente interviene, per il concerto, nella predisposizione dei piani di settore a carattere nazionale che abbiano rilevanza di impatto ambientale. 6. Il Ministro dell'ambiente adotta, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente di cui alla presente legge con gli interventi per la difesa del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque. 7. In particolare, fino alla riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sono esercitate di concerto con il Ministro dell'ambiente le funzioni di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativamente alle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale ed alla difesa del suolo, nonche' le funzioni di cui agli articoli 90 e 91 dello stesso decreto relativamente alla programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche. 8. Sono adottati di concerto con il Ministro dell'ambiente i provvedimenti di competenza ministeriale relativi al piano generale di difesa del mare e delle coste marine di cui all'art. 1 della legge 31 dicembre1982, n. 979. 9. I provvedimenti istitutivi, comprensivi dei piani di vincolo, delle riserve marine, di cui agli articoli 26, primo comma, e 27 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono adottati con decreti del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile. 10.-12. (Omissis). 13. L'art. 29 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e' soppresso. 14. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la fissazione dei limiti massimi di accettabilita' delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore relativamente all'ambiente esterno e abitativo di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La fissazione di tali limiti, ove gli stessi siano relativi agli ambienti di lavoro, e' proposta al Presidente del Consiglio dei Ministri dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 5. Gli atti di indirizzo e coordinamento previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativi a funzioni trasferite alle regioni, e gli atti di esercizio di poteri relativi a funzioni delegate alle regioni stesse sono adottati di concerto con il Ministro dell'ambiente ove riferiti ad inquinamenti di natura chimica, fisica, biologica o da emissioni sonore. 16. Sono adottati dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente, i provvedimenti di competenza ministeriale relativi all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470. 17. Il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'ambiente, adotta i provvedimenti di competenza ministeriale relativi all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515. 18. Il Ministro dell'ambiente, apprezzate le circostanze, promuove le iniziative necessarie per l'adozione degli atti per i quali e' previsto il suo concerto. 19. Il Ministro dell'ambiente partecipa al concerto per la predisposizione del piano nazionale per la protezione civile. 20. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e con i Ministri interessati, predispone i piani nazionali di ricerca in materia ambientale e coordina la partecipazione italiana ai programmi di ricerca ambientale definiti dalla Comunita' europea.».
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| Art. 9. Adeguamenti tecnici 1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico della direttiva recepita con il presente decreto, e' data attuazione con decreto dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, a norma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 2. Dei decreti adottati a norma del comma 1 e' data tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 maggio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Scajola, Ministro delle attivita' produttive Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 9: - L'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005, n. 37, cosi' recita: «Art. 13 (Adeguamenti tecnici). - 1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie. 2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.».
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| Allegato I (Articolo 2, comma 2) 1. Sono considerati biocarburanti i seguenti prodotti: a) bioetanolo: etanolo ricavato dalla biomassa ovvero dalla parte biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante; b) biodiesel: estere metilico ricavato da un olio vegetale o animale, di tipo diesel destinato ad essere usato come biocarburante; c) biogas carburante: gas combustibile ricavato dalla biomassa ovvero dalla parte biodegradabile dei rifiuti, che puo' esseretrattato in un impianto di purificazione onde ottenere una qualita' analoga a quella del gas naturale, al fine di essere usato come biocarburante o gas di legna; d) biometanolo: metanolo ricavato dalla biomassa destinato ad essere usato come biocarburante; e) biodimetiletere: etere dimetilico ricavato dalla biomassa destinato ad essere usato come biocarburante; f) bio-ETBE, etil-ter-butil-etere: ETBE prodotto partendo da bioetanolo. La percentuale in volume di bio-ETBE considerata biocarburante ai fini del presente decreto legislativo e' del 47 per cento; g) bio-MTBE, metil-ter-butil-etere: MTBE prodotto partendo da biometanolo. La percentuale in volume di bio-MTBE considerata biocarburante ai fini del presente decreto legislativo e' del 36 per cento; h) biocarburanti sintetici: idrocarburi sintetici o miscele di idrocarburi sintetici prodotti a partire dalla biomassa: i) bioidrogeno: idrogeno ricavato dalla biomassa ovvero dalla frazione biodegradabile dei rifiuti destinato ad essere usato come biocarburante; l) olio vegetale puro: olio prodotto da piante oleaginose mediante pressione, estrazione o processi analoghi, greggio o raffinato ma chimicamente non modificato, qualora compatibile con il tipo di motore usato e con i corrispondenti requisiti in materia di emissioni. |
| Allegato II (Articolo 8, comma 4) 1. Anteriormente al l° luglio di ogni anno sono comunicati alla Commissione: a) le misure adottate per promuovere l'utilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti; b) le risorse nazionali assegnate alla produzione di biomassa per usi energetici diversi dai trasporti; c) il totale delle vendite di carburanti da trasporto e la quota dei biocarburanti, puri o miscelati, e di altri carburanti rinnovabili immessi sul mercato per l'anno precedente. Se del caso sono segnalate le condizioni eccezionali nell'offerta di petrolio greggio o di prodotti petroliferi che hanno influenzato la commercializzazione dei biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili. 2. Nella prima relazione successiva all'entrata in vigore del presente decreto e' inserito il livello dell'obiettivo nazionale indicativo per la prima fase. Nella relazione riguardante l'anno 2006 e' inserito l'obiettivo indicativo nazionale per la seconda fase. 3. Nelle relazioni le differenziazioni dell'obiettivo nazionale rispetto ai valori di riferimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/30/CE, sono motivate anche sugli elementi seguenti: a) fattori obiettivi quali il limitato potenziale nazionale di produzione di biocarburanti a partire dalla biomassa; b) l'ammontare delle risorse assegnate alla produzione di biomassa per usi energetici diversi dai trasporti e le specifiche caratteristiche tecniche o climatiche del mercato nazionale dei carburanti per il trasporto; c) politiche nazionali che assegnino risorse comparabili alla produzione di altri carburanti per il trasporto basati su fonti energetiche rinnovabili e che siano coerenti con gli obiettivi della citata direttiva. |
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