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| Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n. 128 |  | Attuazione   della  direttiva  2003/30/CE  relativa  alla  promozione dell'uso  dei  biocarburanti  o  di  altri carburanti rinnovabili nei trasporti. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
 Vista   la  legge  31 ottobre  2003,  n.  306,  ed  in  particolare l'articolo  1,  comma  1,  della  legge  31 ottobre  2003,  n. 306, e l'allegato A;
 Vista   la  direttiva  2003/30/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,  dell'8 maggio  2003,  che stabilisce che gli Stati membri provvedono  affinche'  una  percentuale  minima di biocarburanti e di altri  carburanti  rinnovabili  sia  immessa sui loro mercati e a tal fine stabiliscono obiettivi indicativi nazionali;
 Visto  il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, concernente l'attuazione  della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla promozione dell'energia  elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita';
 Visto  l'articolo 1, commi 520 e 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2005;
 Vista  la  legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica del Protocollo di  Kyoto  e la successiva delibera CIPE, n. 123 del 19 dicembre 2002 di  approvazione del Piano Nazionale per la riduzione delle emissioni di  gas  ad  effetto  serra ed il potenziamento degli assorbimenti di carbonio;
 Considerato  che  l'articolo 7 della legge 7 aprile 2003, n. 80, di delega  al  Governo  per  la  riforma del sistema fiscale, prevede di privilegiare l'uso di prodotti ecocompatibili, tra i quali ricadono i biocarburanti e altri carburanti rinnovabili;
 Ritenuto   di   dover   fissare   obiettivi   indicativi  nazionali realistici, compatibili con il potenziale nazionale di produzione di' biocarburanti  a  partire  dalla  biomassa,  anche  alla  luce  degli obiettivi  indicativi  nazionali  fissati  ai  sensi  della direttiva 2001/77/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001,  sulla  promozione  dell'energia  elettrica  prodotta  da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita';
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  politiche comunitarie, del Ministro  delle  attivita'  produttive e del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di  concerto  con  i  Ministri dell'ambiente e della tutela  del  territorio, degli affari esteri, della giustizia e delle politiche agricole e forestali;
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 Finalita'
 1.  Il presente decreto e' finalizzato a promuovere l'utilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante  diesel o di benzina nei trasporti, al fine di contribuire al  raggiungimento  degli obiettivi nazionali in materia di riduzione delle   emissioni   di   gas   a   effetto   serra   e  di  sicurezza dell'approvvigionamento di fonti di energia rispettando l'ambiente, e di promozione delle fonti di energia rinnovabili.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 Note alle premesse:
 - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 - L'art. 117 della Costituzione, cosi' recita:
 «Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata
 dallo   Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto  della
 Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
 dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
 internazionali.
 Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
 materie:
 a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
 Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
 di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
 appartenenti all'Unione europea;
 (Omissis).
 - L'art.   1   della  legge  31 ottobre  2003,  n.  306
 (Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
 dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
 comunitaria  2003),  pubblicata  nel  supplemento ordinario
 alla  Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2003, cosi'
 recita:
 «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
 direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
 adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
 entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
 legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
 alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
 A e B.
 2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
 dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
 proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
 Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
 competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
 concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
 giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
 Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
 direttiva.
 3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
 attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
 all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
 sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
 direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
 l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
 alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
 perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
 dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
 parlamentari.  Decorso  tale termine i decreti sono emanati
 anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
 per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
 trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
 previsti  ai  commi  1 o 4 o successivamente, questi ultimi
 sono prorogati di novanta giorni.
 4.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore di
 ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
 rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
 presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
 indicata  nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative e
 correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
 comma 1.
 5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
 comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
 eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
 legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
 Trento  e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
 province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
 propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
 termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
 comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
 data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
 adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
 rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
 e  dei  principi  fondamentali stabiliti dalla legislazione
 dello Stato.».
 - Si riporta l'allegato A della citata legge n. 306 del
 2003:
 Allegato A
 (Articolo 1, commi 1 e 3)
 2001/40/CE  del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa
 al    riconoscimento    reciproco    delle   decisioni   di
 allontanamento dei cittadini di Paesi terzi.
 2002/6/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
 18 febbraio  2002,  sulle formalita' di dichiarazione delle
 navi  in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri
 della Comunita'.
 2002/33/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 21 ottobre  2002,  che  modifica  le direttive 90/425/CEE e
 92/118/CEE  del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie
 relative ai sottoprodotti di origine animale.
 2002/59/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 giugno  2002,  relativa  all'istituzione  di  un sistema
 comunitario   di   monitoraggio   del   traffico  navale  e
 d'informazione  e  che  abroga  la  direttiva 93/75/CEE del
 Consiglio.
 2002/83/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita.
 2002/86/CE  della  Commissione,  del  6 novembre  2002,
 recante  modifica  della  direttiva  2001/101/CE per quanto
 concerne  il  termine  a  partire  da  cui sono vietati gli
 scambi  di  prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE
 del Parlamento europeo e del Consiglio.
 2002/91/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.
 2002/93/CE  del  Consiglio,  del  3 dicembre  2002, che
 modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga
 della facolta' di autorizzare gli Stati membri ad applicare
 un'aliquota   IVA   ridotta   su  taluni  servizi  ad  alta
 intensita' di lavoro.
 2002/98/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 gennaio  2003,  che  stabilisce  norme  di qualita' e di
 sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la
 conservazione  e  la  distribuzione  del sangue umano e dei
 suoi  componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del
 Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.
 2002/99/CE  del  Consiglio,  del  16 dicembre 2002, che
 stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la
 trasformazione,   la   distribuzione  e  l'introduzione  di
 prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
 2003/8/CE  del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a
 migliorare  l'accesso  alla  giustizia  nelle  controversie
 transfrontaliere  attraverso la definizione di norme minime
 comuni  relative  al patrocinio a spese dello Stato in tali
 controversie.
 2003/9/CE  del  Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante
 norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo
 negli Stati membri.
 2003/12/CE  della  Commissione,  del  3 febbraio  2003,
 riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel
 quadro   della   direttiva  93/42/CEE  del  Consiglio,  del
 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.
 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 febbraio  2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del
 Consiglio,    del    27 luglio    1976,    concernente   il
 ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
 relative ai prodotti cosmetici.
 2003/30/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
 dell'8 maggio   2003,   sulla   promozione   dell'uso   dei
 biocarburanti   o   di  altri  carburanti  rinnovabili  nei
 trasporti.
 2003/32/CE   della  Commissione,  del  23 aprile  2003,
 recante modalita' specifiche relative ai requisiti previsti
 dalla  direttiva  93/42/CEE  del  Consiglio,  del 14 giugno
 1993,  per  i  dispositivi medici fabbricati con tessuti di
 origine animale.
 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia
 di  tassazione  dei  redditi  da  risparmio  sotto forma di
 pagamenti di interessi
 2003/49/CE    del   Consiglio,   del   3 giugno   2003,
 concernente   il   regime  fiscale  comune  applicabile  ai
 pagamenti  di interessi e di canoni fra societa' consociate
 di Stati membri diversi.
 2003/61/CE  del  Consiglio, del 18 giugno 2003, recante
 modifica   delle   direttive   66/401/CEE   relativa   alla
 commercializzazione  delle  sementi  di  piante  foraggere,
 66/402/CEE  relativa alla commercializzazione delle sementi
 di  cereali,  68/193/CEE  relativa alla commercializzazione
 dei  materiali  di  moltiplicazione  vegetativa della vite,
 92/33/CEE  relativa alla commercializzazione delle piantine
 di  ortaggi  e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi,
 ad   eccezione   delle  sementi,  92/34/CEE  relativa  alla
 commercializzazione  dei materiali di moltiplicazione delle
 piante  da  frutto  e delle piante da frutto destinate alla
 produzione    di    frutti,    98/56/CE    relativa    alla
 commercializzazione  dei materiali di moltiplicazione delle
 piante     ornamentali,     2002/54/CE     relativa    alla
 commercializzazione    delle   sementi   di   barbabietole,
 2002/55/CE  relativa alla commercializzazione delle sementi
 di  ortaggi,  2002/56/CE  relativa alla commercializzazione
 dei  tuberi  seme  di  patate,  e  2002/57/CE relativa alla
 commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da
 fibra,   per   quanto   riguarda   le  analisi  comparative
 comunitarie.».
 - La direttiva 2003/30/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
 123 del 17 maggio 2003.
 - Il  decreto  legislativo  29 dicembre  2003,  n. 387,
 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2004, n. 25
 nel   supplemento   ordinario,   reca:   «Attuazione  della
 direttiva  2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia
 elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche rinnovabili nel
 mercato interno dell'elettricita».
 - La direttiva 2001/77/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
 283 del 27 ottobre 2001.
 - Si  riporta  il testo dei commi 520 e 521 dell'art. 1
 della   legge   30 dicembre   2004,  n.  311,  concernenti:
 «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
 pluriennale   dello   Stato   (legge   finanziaria  2005)»,
 pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306:
 «Art. 1. - 1-519 (Omissis).
 520  (Differimento  al 1° gennaio 2005 della decorrenza
 dell'inizio    del    progetto    sperimentale    triennale
 «bioetanalo»).   -   All'art.  22,  comma  2,  della  legge
 23 dicembre  2000,  n.  388, e successive modificazioni, le
 parole:   "dal   1° gennaio  2003"  sono  sostituite  dalle
 seguenti:  dal  "1° gennaio  2005".  Al decreto legislativo
 26 ottobre  1995,  n.  504,  all'art.  21,  comma 6-ter, le
 parole:  "lire  30  miliardi  annui"  sono sostituite dalle
 seguenti: "73 milioni di euro annui".
 521.  (Esecuzione  dell'accisa  per il biodiesel). - Il
 comma  6  dell'art.  21  del  testo unico di cui al decreto
 legislativo   26 ottobre   1995,   n.   504,  e  successive
 modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
 6.  Le  disposizioni  del comma 2 si applicano anche al
 biodiesel  (codice  NC  3824  90 99) usato come carburante,
 come  combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il
 volume   finale  dei  carburanti  e  dei  combustibili.  La
 fabbricazione  o  la  miscelazione  con  oli  minerali  del
 biodiesel  e'  effettuata  in  regime  di deposito fiscale.
 Nell'ambito  di  un  programma  della durata di sei anni, a
 decorrere  dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il
 biodiesel,  puro  o miscelato con oli minerali, e' esentato
 dall'accisa  nei  limiti di un contingente annuo di 200.000
 tonnellate.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle
 finanze,   di  concerto  con  i  Ministri  delle  attivita'
 produttive,  dell'ambiente  e della tutela del territorio e
 delle  politiche  agricole  e forestali, sono determinati i
 requisiti  che  gli  operatori,  e i rispettivi impianti di
 produzione,  nazionali  e  comunitari, devono possedere per
 partecipare    al   programma   pluriennale,   nonche'   le
 caratteristiche  fiscali del prodotto con i relativi metodi
 di  prova,  le  percentuali  di  miscelazione  con  gli oli
 minerali  consentite,  le  modalita'  di distribuzione e di
 assegnazione  dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle
 more  dell'entrata  in  vigore del suddetto decreto trovano
 applicazione,  in  quanto  compatibili, le disposizioni del
 regolamento  di cui al decreto del Ministro dell'economia e
 delle  finanze  25 luglio  2003, n. 256. Per il trattamento
 fiscale  del  biodiesel destinato al riscaldamento valgono,
 in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 61.
 6.1.  Entro  il  1° settembre di ogni anno di validita'
 del  programma  di  cui  al  comma  6,  i  Ministeri  delle
 attivita' produttive e delle politiche agricole e forestali
 comunicano  al  Ministero  dell'economia  e delle finanze i
 costi  industriali medi del biodiesel e delle materie prime
 necessarie  alla  sua produzione, rilevati nell'anno solare
 precedente.  Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine
 di  evitare  la  sovracompensazione  dei  costi addizionali
 legati   alla   produzione,   con   decreto   del  Ministro
 dell'economia  e  delle finanze, di concerto con i Ministri
 delle  attivita'  produttive,  dell'ambiente e della tutela
 del  territorio  e delle politiche agricole e forestali, da
 emanare  entro  il 30 ottobre di ogni anno di validita' del
 programma di cui al comma 6, e' eventualmente rideterminata
 la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6.
 6.2. Per ogni anno di validita' del programma di cui al
 comma  6,  i quantitativi del contingente che risultassero,
 al  termine del medesimo anno, non immessi in consumo, sono
 ripartiti  tra  gli  operatori proporzionalmente alle quote
 loro  assegnate  per  l'anno  in questione, purche' vengano
 immessi  in  consumo entro il successivo 30 giugno. In caso
 di  rinuncia,  totale  o  parziale,  delle quote risultanti
 dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le
 stesse  sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative
 assegnazioni, fra gli altri beneficiari.
 - La  legge  1° giugno  2002,  n.  120,  pubblicata nel
 supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale 19 giugno
 2002, reca: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto
 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
 climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997».
 - L'art.  7 della legge 7 aprile 2003, n. 80 (Delega al
 Governo   per  la  riforma  del  sistema  fiscale  statale)
 pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2003, n. 91,
 cosi' recita:
 «Art.   7   (Accisa).  -  1.  La  riforma  del  sistema
 dell'accisa    e'    ispirata    ai   principi   ordinatori
 dell'efficienza,   ottimalita'   e  semplificazione  ed  e'
 improntata ai seguenti criteri direttivi:
 a) salvaguardia    della   salute   e   dell'ambiente
 privilegiando l'utilizzo di prodotti ecocompatibili;
 b) eliminazione   graduale  degli  squilibri  fiscali
 esistenti  tra  le  diverse  zone del Paese e previsione di
 un'aliquota  di  accisa sugli oli minerali da riscaldamento
 diversificata,  correlata  alla  quantita'  di consumi, che
 consenta    la    riduzione   dell'incidenza   nelle   aree
 climaticamente  svantaggiate,  e  di  un'aliquota di accisa
 sugli  oli  minerali  diversificata  per  le  isole minori,
 compatibilmente con la disciplina comunitaria;
 c) adeguamento   delle   strutture   dei  sistemi  di
 prelievo  tributario  alle nuove modalita' di funzionamento
 del  mercato  nei  settori  oggetto di liberalizzazione, in
 coerenza  con le deliberazioni dell'Autorita' per l'energia
 elettrica e il gas;
 d) revisione  dei  presupposti  per il rilascio delle
 autorizzazioni alla gestione in regime di deposito fiscale,
 tenendo conto delle dimensioni e delle effettive necessita'
 operative  degli  impianti,  ovvero  anche  delle  esigenze
 territoriali di approvvigionamento;
 e) previsione   di   nuove   figure  di  responsabili
 solidali per il pagamento dell'accisa;
 f) rimodulazione  e  armonizzazione  dei  termini  di
 prescrizione e decadenza;
 g) revisione  delle  agevolazioni  in modo da ridurre
 l'incidenza   dell'accisa   sui   servizi  e  sui  prodotti
 essenziali  e  previsione  di forme di partecipazione degli
 enti  territoriali  alla gestione stessa delle agevolazioni
 nell'ambito  di  quote  assegnate  ovvero  di  stanziamenti
 previsti;
 h) snellimento  degli  adempimenti  e delle procedure
 anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici;
 i) coordinamento  della  tassazione  sui combustibili
 impiegati  per  la  produzione  di  energia  elettrica  con
 l'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica;
 l) coordinamento dell'attivita' di controllo posta in
 essere da soggetti diversi.
 2.  Per  accisa,  ai  fini  della  presente  legge,  si
 intende:
 a) l'accisa  armonizzata  relativa agli oli minerali,
 all'alcole e alle bevande alcoliche, ai tabacchi lavorati;
 b) l'imposta   erariale   di   consumo   sull'energia
 elettrica;
 c) l'imposta di consumo sui bitumi di petrolio;
 d) l'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio
 e  bitume  di  origine  naturale  emulsionato con il 30 per
 cento   di   acqua,   denominato  "orimulsion"  (NC  2714),
 impiegati negli impianti di combustione come definiti dalla
 direttiva 88/609/CEE del 24 novembre 1988 del Consiglio;
 e) la  tassa  sulle  emissioni  di anidride solforosa
 (SO2)  e  di  ossidi  di  azoto  (NOx)  applicata ai grandi
 impianti di combustione.»
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Definizioni
 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 a) biocarburante: un carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa;
 b) biomassa:  la  parte  biodegradabile  dei  prodotti, rifiuti e residui  provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e  animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
 c) altri  carburanti rinnovabili: carburanti rinnovabili, diversi dai  biocarburanti,  originati  da fonti energetiche rinnovabili come definite   nel  decreto  legislativo  29 dicembre  2003,  n.  387,  e utilizzati per i trasporti;
 d) tenore  energetico:  il  potere  calorifico  inferiore  di  un carburante.
 2. Sono considerati biocarburanti i prodotti di cui all'Allegato I.
 3.  Ai  fini del presente decreto, l'immissione in consumo ha luogo al  verificarsi  dei  presupposti per il pagamento dell'accisa, anche per i prodotti destinati ad usi esenti.
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 - Per  il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
 vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Obiettivi indicativi nazionali
 
 1.   Sono   fissati  i  seguenti  obiettivi  indicativi  nazionali, calcolati  sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di  biocarburanti  e  altri  carburanti  rinnovabili,  espressi  come percentuale  del  totale  del  carburante  diesel  e  di  benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:
 a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;
 b) entro il 31 dicembre 2010: 2,5 per cento.
 |  |  |  | Art. 4. Modalita' di promozione dei biocarburanti
 e degli altri carburanti rinnovabili
 1. Le modalita' di prima promozione dei biocarburanti e degli altri carburanti  rinnovabili  nei  trasporti  sono  quelle  fissate,  fino all'anno  2007,  dall'articolo  1,  commi  520  e  521,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 2.  Ulteriori  modalita'  di  promozione  dei biocarburanti e degli altri  carburanti rinnovabili nei trasporti saranno previste mediante apposite norme.
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 - Per  la  legge  30 dicembre 2004, n. 311, e 1'art. 1,
 commi 520 e 521, vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Disposizioni per incentivare la destinazione
 di prodotti agricoli non destinati alla alimentazione
 alla produzione di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili.
 1.  Sulla  base del parere consultivo espresso dalla commissione di cui  all'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i  provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003, sono estesi anche alla incentivazione di colture  dedicate alla produzione di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili,  fermo  restando  che  dai  medesimi  provvedimenti  non possono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
 2.  I  provvedimenti di cui al comma 1 possono, altresi', prevedere misure  incentivanti  per  la  stipula  di  accordi di filiera con le principali  organizzazioni  del  settore  agricolo  e del settore dei carburanti per trasporti.
 
 
 
 Nota all'art. 5:
 -  L'art.  5 del citato decreto legislativo 29 dicembre
 2003, n. 387, cosi' recita:
 «Art.  5 (Disposizioni specifiche per la valorizzazione
 energetica  delle  biomasse, dei gas residuati dai processi
 di  depurazione  e  del  biogas). - 1. Entro due mesi dalla
 data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto
 del  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali, e'
 nominata,  senza  oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,
 una   commissione   di   esperti   che,   entro   un   anno
 dall'insediamento,  predispone  una  relazione con la quale
 sono indicati:
 a) i  distretti  produttivi  nei  quali sono prodotti
 rifiuti  e  residui  di lavorazione del legno non destinati
 rispettivamente  ad  attivita'  di  riciclo  o  riutilizzo,
 unitamente  alle condizioni tecniche, economiche, normative
 ed   organizzative,   nonche'   alle   modalita'   per   la
 valorizzazione energetica di detti rifiuti e residui;
 b) le  condizioni  tecniche, economiche, normative ed
 organizzative per la valorizzazione energetica degli scarti
 della   manutenzione  boschiva,  delle  aree  verdi,  delle
 alberature stradali e delle industrie agroalimentari;
 c) le  aree  agricole,  anche  a  rischio di dissesto
 idrogeologico  e  le aree golenali sulle quali e' possibile
 intervenire mediante messa a dimora di colture da destinare
 a  scopi  energetici  nonche'  le modalita' e le condizioni
 tecniche,   economiche,   normative  ed  organizzative  per
 l'attuazione degli interventi;
 d) le aree agricole nelle quali sono prodotti residui
 agricoli   non   destinati   all'attivita'  di  riutilizzo,
 unitamente  alle condizioni tecniche, economiche, normative
 ed   organizzative,   nonche'   alle   modalita',   per  la
 valorizzazione energetica di detti residui;
 e) gli   incrementi  netti  di  produzione  annua  di
 biomassa  utilizzabili a scopi energetici, ottenibili dalle
 aree  da destinare, ai sensi della legge 1° giugno 2002, n.
 120,  all'aumento degli assorbimenti di gas a effetto serra
 mediante attivita' forestali;
 f) i  criteri  e  le  modalita' per la valorizzazione
 energetica  dei gas residuati dai processi di depurazione e
 del biogas, in particolare da attivita' zootecniche;
 g) le  condizioni per la promozione prioritaria degli
 impianti  cogenerativi  di  potenza elettrica inferiore a 5
 MW;
 h) le    innovazioni    tecnologiche    eventualmente
 necessarie  per  l'attuazione  delle  proposte  di cui alle
 precedenti lettere.
 2.  La  commissione di cui al comma 1 ha sede presso il
 Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  ed  e'
 composta   da  un  membro  designato  dal  Ministero  delle
 politiche  agricole  e  forestali,  che  la presiede, da un
 membro designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela
 del  territorio, da un membro designato dal Ministero delle
 attivita'  produttive, da un membro designato dal Ministero
 dell'interno  e  da un membro designato dal Ministero per i
 beni  e le attivita' culturali e da cinque membri designati
 dal presidente della Conferenza unificata.
 3.  Ai componenti della Commissione non e' dovuto alcun
 compenso,  ne'  rimborso  spese.  Al relativo funzionamento
 provvede  il Ministero delle politiche agricole e forestali
 con   le   proprie   strutture  e  le  risorse  strumentali
 acquisibili  in  base  alle  norme  vigenti. Alle eventuali
 spese   per  i  componenti  provvede  l'amministrazione  di
 appartenenza nell'ambito delle rispettive dotazioni.
 4.  La commissione di cui al comma 1 puo' avvalersi del
 contributo  delle  associazioni  di  categoria  dei settori
 produttivi   interessati,   nonche'  del  supporto  tecnico
 dell'ENEA,  dell'AGEA, dell'APAT e degli IRSA del Ministero
 delle  politiche agricole e forestali. La commissione tiene
 conto  altresi'  delle conoscenze acquisite nell'ambito dei
 gruppi  di lavoro attivati ai sensi della delibera del CIPE
 19 dicembre  2002,  n.  123/2002  di "revisione delle linee
 guida  per le politiche e misure nazionali per la riduzione
 delle emissioni dei gas serra".
 5.  Tenuto  conto della relazione di cui al comma I, il
 Ministro  delle  attivita'  produttive,  di concerto con il
 Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio, il
 Ministro  delle  politiche agricole e forestali e gli altri
 Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata,
 adotta  uno  o  piu'  decreti  con  i quali sono definiti i
 criteri  per  l'incentivazione  della produzione di energia
 elettrica  da  biomasse,  gas  residuati  dai  processi  di
 depurazione  e  biogas.  Dai  medesimi  decreti non possono
 derivare oneri per il bilancio dello Stato.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Promozione della ricerca e della diffusione
 di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili
 1.  Le  attivita' di ricerca e di sviluppo di biocarburanti e delle relative tecnologie, nonche' le attivita' di promozione delle stesse, costituiscono  uno degli obiettivi generali dell'accordo di programma quinquennale  da stipulare con l'ENEA senza oneri aggiuntivi a carico del   bilancio  dello  Stato,  di  cui  all'articolo  9  del  decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
 2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte in collaborazione con la  Stazione  sperimentale  per  i  combustibili,  di  cui al decreto legislativo  29 ottobre  1999,  n.  540,  con modalita' stabilite nel medesimo accordo di programma.
 
 
 
 Nota all'art. 6:
 -  L'art.  9  del citato decreto legislativo n. 387 del
 2003, cosi' recita:
 «Art.  9  (Promozione  della ricerca e della diffusione
 delle fonti rinnovabili). - 1. Il Ministero delle attivita'
 produttive,  di  concerto  con il Ministero dell'ambiente e
 della  tutela  del  territorio,  sentito il Ministero delle
 politiche  agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza
 unificata, stipula, senza oneri a carico del bilancio dello
 Stato,  un accordo di programma quinquennale con l'ENEA per
 l'attuazione  di  misure  a  sostegno della ricerca e della
 diffusione  delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli
 usi finali dell'energia.
 2. L'accordo persegue i seguenti obiettivi generali:
 a) l'introduzione  nella  pubblica  amministrazione e
 nelle   imprese,   in   particolare   di  piccola  e  media
 dimensione,  di  componenti, processi e criteri di gestione
 che  consentano il maggiore utilizzo di fonti rinnovabili e
 la riduzione del consumo energetico per unita' di prodotto;
 b) la   formazione   di   tecnici  specialisti  e  la
 diffusione dell'informazione in merito alle caratteristiche
 e alle opportunita' offerte dalle tecnologie;
 c) la ricerca per lo sviluppo e l'industrializzazione
 di  impianti,  nel limite massimo complessivo di 50 MW, per
 la  produzione di energia elettrica dalle fonti rinnovabili
 di  cui  all'art.  2,  comma 1, lettera a), ivi inclusi gli
 impianti  di  microgenerazione per applicazioni nel settore
 agricolo, nelle piccole reti isolate e nelle aree montane.
 3.  Le  priorita',  gli  obiettivi  specifici,  i piani
 pluriennali   e   annuali   e   le  modalita'  di  gestione
 dell'accordo sono definiti dalle parti.».
 -  Il  decreto  legislativo  29  ottobre  1999, n. 540,
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2000, n. 32,
 reca:    «Riordino    delle   stazioni   sperimentali   per
 l'industria,  a  norma  dell'art.  11  della legge 15 marzo
 1997, n. 59».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Modalita' per la valutazione del bilancio ecologico
 dei biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili
 e dell'effetto del loro uso in veicoli non adattati.
 1.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto,  il  Ministero  delle  attivita' produttive con il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le parti sociali interessate, avvalendosi  degli  organismi  da  ciascuno  controllati  o vigilati, approva  e  avvia  un  programma  per  la  valutazione  del  bilancio ecologico  dei  biocarburanti  e  di  altri  carburanti  rinnovabili, nonche' per la valutazione dell'effetto dell'uso dei biocarburanti in miscele  superiori  al  5  per  cento  in  veicoli  non  adattati, in particolare  ai  fini  del  rispetto  delle  normative  in materia di emissioni.
 2.  Dall'attuazione  del  programma  di  cui al comma 1, non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
 |  |  |  | Art. 8. Disposizioni varie
 1.  Le  miscele  combustibile  diesel-biodiesel  con  contenuto  in biodiesel  inferiore  o  uguale  al  5  per  cento, che rispettano le caratteristiche  del  combustibile  diesel  previste  dalla normativa vigente,   possono  essere  immesse  in  consumo  sia  presso  utenti extra-rete  che  in  rete.  Le  miscele con contenuto in biodiesel in misura  superiore  al  5  per cento possono essere avviate al consumo solo  presso utenti extra rete, e impiegate esclusivamente in veicoli omologati per l'utilizzo di tali miscele.
 2.  Sulla  base  dei risultati del programma di cui all'articolo 7, comma  1, o di nuove risultanze tecnico scientifiche e fermo restando quanto  previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro  delle attivita' produttive, con il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  con  il  Ministro  delle politiche agricole  e  forestali,  puo',  con  propri  decreti, incrementare il contenuto   percentuale   di  biodiesel  delle  miscele  combustibile diesel-biodiesel  che possono essere avviate al consumo presso utenti in rete.
 3.  Qualora,  in  attuazione  delle disposizioni del comma 2, siano avviate  al consumo in rete miscele combustibile diesel-biodiesel con contenuto  in  biodiesel  in misura superiore al 5 per cento, i punti vendita  nei  quali  tali  miscele sono distribuite sono obbligati ad esporre  idonee  etichette  di  descrizione  del prodotto, unitamente all'elenco   dei   veicoli   omologati   per   l'uso   dei   predetti biocarburanti.
 4.  Entro  il  1° luglio di ogni anno, il Ministero dell'economia e delle  finanze, d'intesa con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attivita' produttive e delle politiche agricole e  forestali, comunica alla Commissione i dati di cui all'Allegato II e trasmette la relativa relazione.
 5. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 
 
 
 Nota all'art. 8:
 - L'art.   2   della   legge  8  luglio  1986,  n.  349
 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia
 di  danno ambientale), pubblicato nel supplemento ordinario
 alla  Gazzetta  Ufficiale  15  luglio  1986, n. 162 , cosi'
 recita:
 «Art. 2. - 1. Il Ministero esercita:
 a) le    funzioni   gia'   attribuite   al   Comitato
 interministeriale   previsto   dall'art.   3   della  legge
 10 maggio  1976,  n.  319, e quelle attribuite dalla stessa
 legge  e  dalle  successive  modifiche  ed  integrazioni al
 Ministero dei lavori pubblici;
 b) le    funzioni   gia'   attribuite   al   Comitato
 interministeriale  previsto  dall'art.  5  del  decreto del
 Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
 c) le funzioni gia' attribuite allo Stato, in materia
 di  inquinamento  atmosferico  ed  acustico,  salvo  quelle
 previste  dall'art.  102,  numeri  1), 3), 4), 5) e 10) del
 decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
 616,  che  vengono  esercitate  di concerto con il Ministro
 della   sanita';   nonche'   quelle   previste   al  n.  7)
 dell'articolo citato che vengono esercitate di concerto con
 il Ministro dei trasporti e con il Ministro della sanita';
 d) le   funzioni  di  competenza  dello  Stato  nelle
 materie di cui all'art. 82 del decreto del Presidente della
 Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616, in materia di cave e
 torbiere,  da  esercitarsi  di  concerto  con  il  Ministro
 dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
 2.   Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,   su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente,  di
 concerto  con  il  Ministro  della  sanita'  e  sentito  il
 Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
 sono stabilite per l'intero territorio nazionale e per zone
 particolari  dello stesso le caratteristiche merceologiche,
 aventi  rilievo  ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei
 combustibili  e  dei carburanti, nonche' le caratteristiche
 tecnologiche degli impianti di combustione.
 3.  Le  disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge
 13 luglio  1966.  n.  615,  e  successive  modificazioni ed
 integrazioni,  restano in vigore fino alle date che saranno
 indicate nei decreti di cui al precedente comma 2.
 4.  Il  Ministro  dell'ambiente  e' membro del Comitato
 interministeriale  per  la programmazione economica (CIPE),
 del   Comitato  di  Ministri  per  il  coordinamento  della
 politica     industriale     (CIPI)    e    del    Comitato
 interministeriale  per  la  politica  agricola e alimentare
 (CIPAA).
 5.   Il   Ministro  dell'ambiente  interviene,  per  il
 concerto,  nella  predisposizione  dei  piani  di settore a
 carattere   nazionale  che  abbiano  rilevanza  di  impatto
 ambientale.
 6.  Il  Ministro  dell'ambiente adotta, d'intesa con il
 Ministro  dei lavori pubblici, le iniziative necessarie per
 assicurare   il   coordinamento,   ad   ogni   livello   di
 pianificazione,  delle  funzioni di tutela dell'ambiente di
 cui  alla  presente  legge con gli interventi per la difesa
 del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque.
 7.     In     particolare,     fino     alla    riforma
 dell'Amministrazione  dei  lavori pubblici, sono esercitate
 di  concerto  con  il Ministro dell'ambiente le funzioni di
 cui  alla  lettera  a)  del  primo  comma  dell'art. 81 del
 decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
 616, relativamente alle linee fondamentali dell'assetto del
 territorio  nazionale  ed alla difesa del suolo, nonche' le
 funzioni  di cui agli articoli 90 e 91 dello stesso decreto
 relativamente    alla    programmazione   nazionale   della
 destinazione delle risorse idriche.
 8.   Sono   adottati   di   concerto  con  il  Ministro
 dell'ambiente  i  provvedimenti  di competenza ministeriale
 relativi al piano generale di difesa del mare e delle coste
 marine  di  cui  all'art. 1 della legge 31 dicembre1982, n.
 979.
 9. I provvedimenti istitutivi, comprensivi dei piani di
 vincolo,  delle  riserve  marine,  di cui agli articoli 26,
 primo  comma,  e  27  della legge 31 dicembre 1982, n. 979,
 sono  adottati  con  decreti  del Ministro dell'ambiente di
 concerto con il Ministro della marina mercantile.
 10.-12. (Omissis).
 13.  L'art. 29 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e'
 soppresso.
 14.  Il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con il
 Ministro della sanita', propone al Presidente del Consiglio
 dei   Ministri   la   fissazione   dei  limiti  massimi  di
 accettabilita'  delle  concentrazioni e i limiti massimi di
 esposizione  relativi  ad  inquinamenti  di natura chimica,
 fisica  e  biologica e delle emissioni sonore relativamente
 all'ambiente  esterno  e  abitativo di cui all'art. 4 della
 legge  23  dicembre  1978,  n.  833.  La fissazione di tali
 limiti,  ove  gli  stessi  siano  relativi agli ambienti di
 lavoro,   e'  proposta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  dal  Ministro  della  sanita', di concerto con il
 Ministro dell'ambiente e con il Ministro del lavoro e della
 previdenza sociale.
 5. Gli atti di indirizzo e coordinamento previsti dalla
 legge   23 dicembre  1978,  n.  833,  relativi  a  funzioni
 trasferite  alle regioni, e gli atti di esercizio di poteri
 relativi  a  funzioni  delegate  alle  regioni  stesse sono
 adottati  di  concerto  con  il  Ministro dell'ambiente ove
 riferiti   ad   inquinamenti  di  natura  chimica,  fisica,
 biologica o da emissioni sonore.
 16.  Sono  adottati  dal  Ministro  della  sanita',  di
 concerto  con il Ministro dell'ambiente, i provvedimenti di
 competenza ministeriale relativi all'attuazione del decreto
 del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470.
 17.  Il  Ministro  della  sanita',  di  concerto con il
 Ministro   dei   lavori   pubblici   e   con   il  Ministro
 dell'ambiente,   adotta   i   provvedimenti  di  competenza
 ministeriale   relativi   all'attuazione  del  decreto  del
 Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515.
 18.    Il   Ministro   dell'ambiente,   apprezzate   le
 circostanze,   promuove   le   iniziative   necessarie  per
 l'adozione  degli  atti  per  i  quali  e'  previsto il suo
 concerto.
 19. Il Ministro dell'ambiente partecipa al concerto per
 la  predisposizione  del  piano nazionale per la protezione
 civile.
 20.  Il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con il
 Ministro  per  il  coordinamento  delle  iniziative  per la
 ricerca   scientifica   e  tecnologica  e  con  i  Ministri
 interessati,  predispone  i  piani  nazionali di ricerca in
 materia ambientale e coordina la partecipazione italiana ai
 programmi  di  ricerca  ambientale definiti dalla Comunita'
 europea.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. Adeguamenti tecnici
 1.  Alle  norme  comunitarie  non  autonomamente  applicabili,  che modificano  modalita'  esecutive  e caratteristiche di ordine tecnico della  direttiva recepita con il presente decreto, e' data attuazione con  decreto dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e   delle   attivita'   produttive,   di   concerto  con  i  Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, a norma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
 2.  Dei  decreti  adottati  a  norma del comma 1 e' data tempestiva comunicazione   alla   Presidenza   del   Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 30 maggio 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
 comunitarie
 Scajola,   Ministro   delle   attivita'
 produttive
 Siniscalco,  Ministro  del-l'economia e
 delle finanze
 Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
 della tutela del territorio
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Alemanno,   Ministro   delle  politiche
 agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 
 
 Nota all'art. 9:
 - L'art.  13  della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme
 generali   sulla  partecipazione  dell'Italia  al  processo
 normativo   dell'Unione   europea   e  sulle  procedure  di
 esecuzione  degli  obblighi  comunitari.), pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005, n. 37, cosi' recita:
 «Art.   13  (Adeguamenti  tecnici).  -  1.  Alle  norme
 comunitarie  non  autonomamente applicabili, che modificano
 modalita'  esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di
 direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data
 attuazione,  nelle  materie  di  cui  all'art. 117, secondo
 comma,   della   Costituzione,  con  decreto  del  Ministro
 competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
 alla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
 per le politiche comunitarie.
 2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
 comma,  della  Costituzione,  i  provvedimenti  di  cui  al
 presente  articolo possono essere adottati nelle materie di
 competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
 autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
 suddetti  enti  nel dare attuazione a norme comunitarie. In
 tale  caso,  i provvedimenti statali adottati si applicano,
 per  le  regioni e le province autonome nelle quali non sia
 ancora  in  vigore  la  propria  normativa di attuazione, a
 decorrere   dalla   scadenza   del  termine  stabilito  per
 l'attuazione   della  rispettiva  normativa  comunitaria  e
 perdono  comunque efficacia dalla data di entrata in vigore
 della   normativa  di  attuazione  di  ciascuna  regione  e
 provincia  autonoma.  I  provvedimenti  recano  l'esplicita
 indicazione  della natura sostitutiva del potere esercitato
 e   del  carattere  cedevole  delle  disposizioni  in  essi
 contenute.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Allegato I (Articolo 2, comma 2)
 1. Sono considerati biocarburanti i seguenti prodotti:
 a) bioetanolo:  etanolo  ricavato  dalla  biomassa ovvero dalla parte  biodegradabile  dei  rifiuti,  destinato  ad essere usato come biocarburante;
 b) biodiesel:  estere  metilico  ricavato da un olio vegetale o animale, di tipo diesel destinato ad essere usato come biocarburante;
 c) biogas  carburante: gas combustibile ricavato dalla biomassa ovvero   dalla   parte   biodegradabile   dei   rifiuti,   che   puo' esseretrattato  in  un  impianto  di  purificazione onde ottenere una qualita'  analoga  a quella del gas naturale, al fine di essere usato come biocarburante o gas di legna;
 d) biometanolo:  metanolo  ricavato dalla biomassa destinato ad essere usato come biocarburante;
 e) biodimetiletere:  etere  dimetilico  ricavato dalla biomassa destinato ad essere usato come biocarburante;
 f) bio-ETBE,  etil-ter-butil-etere:  ETBE  prodotto partendo da bioetanolo.   La   percentuale  in  volume  di  bio-ETBE  considerata biocarburante  ai fini del presente decreto legislativo e' del 47 per cento;
 g) bio-MTBE,  metil-ter-butil-etere:  MTBE prodotto partendo da biometanolo.   La  percentuale  in  volume  di  bio-MTBE  considerata biocarburante  ai fini del presente decreto legislativo e' del 36 per cento;
 h) biocarburanti  sintetici: idrocarburi sintetici o miscele di idrocarburi sintetici prodotti a partire dalla biomassa:
 i) bioidrogeno:  idrogeno  ricavato dalla biomassa ovvero dalla frazione  biodegradabile  dei  rifiuti destinato ad essere usato come biocarburante;
 l) olio  vegetale  puro:  olio  prodotto  da  piante oleaginose mediante   pressione,  estrazione  o  processi  analoghi,  greggio  o raffinato  ma chimicamente non modificato, qualora compatibile con il tipo  di  motore usato e con i corrispondenti requisiti in materia di emissioni.
 |  |  |  | Allegato II (Articolo 8, comma 4)
 1.  Anteriormente  al l° luglio di ogni anno sono comunicati alla Commissione:
 a) le   misure   adottate  per  promuovere  l'utilizzazione  di biocarburanti  o  di  altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti;
 b) le  risorse  nazionali assegnate alla produzione di biomassa per usi energetici diversi dai trasporti;
 c) il  totale  delle  vendite  di  carburanti da trasporto e la quota  dei  biocarburanti,  puri  o  miscelati, e di altri carburanti rinnovabili  immessi  sul  mercato per l'anno precedente. Se del caso sono  segnalate  le  condizioni  eccezionali nell'offerta di petrolio greggio   o   di   prodotti  petroliferi  che  hanno  influenzato  la commercializzazione   dei   biocarburanti   e   di  altri  carburanti rinnovabili.
 2.  Nella  prima  relazione  successiva all'entrata in vigore del presente  decreto  e'  inserito  il  livello dell'obiettivo nazionale indicativo per la prima fase. Nella relazione riguardante l'anno 2006 e' inserito l'obiettivo indicativo nazionale per la seconda fase.
 3.  Nelle  relazioni le differenziazioni dell'obiettivo nazionale rispetto ai valori di riferimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera  b),  della  direttiva  2003/30/CE, sono motivate anche sugli elementi seguenti:
 a) fattori  obiettivi quali il limitato potenziale nazionale di produzione di biocarburanti a partire dalla biomassa;
 b) l'ammontare  delle  risorse  assegnate  alla  produzione  di biomassa  per  usi  energetici  diversi dai trasporti e le specifiche caratteristiche  tecniche  o  climatiche  del  mercato  nazionale dei carburanti per il trasporto;
 c) politiche  nazionali  che assegnino risorse comparabili alla produzione  di  altri  carburanti  per  il  trasporto basati su fonti energetiche  rinnovabili e che siano coerenti con gli obiettivi della citata direttiva.
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