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| Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'INTERNO |  | DECRETO 28 aprile 2005, n. 129 |  | Regolamento  recante  le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei   ruoli  degli  agenti  ed  assistenti,  degli  ispettori,  degli operatori  e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,   e  successive  modificazioni,  concernente  l'ordinamento  del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,   e  successive  modificazioni,  concernente  l'ordinamento  del personale    della   Polizia   di   Stato   che   espleta   attivita' tecnico-scientifica o tecnica;
 Visto  il  decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  197, recante l'attuazione  dell'articolo  3  della  legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia  di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato, cosi' come modificato dalla legge 28 febbraio 2001, n. 53;
 Considerato  che  ai  sensi  dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n. 335 del 1982, cosi' come modificato dall'articolo  1 del decreto legislativo n. 53 del 2001, con apposito regolamento  occorre  individuare  le  modalita'  di  svolgimento del concorso per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e  assistenti  della  Polizia  di  Stato  e  delle altre procedure di reclutamento,  la  composizione  della  commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria finale;
 Rilevato  che  ai  sensi  dell'articolo  5  del  citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n. 337 del 1982, cosi' come modificato dall'articolo  4 del decreto legislativo n. 53 del 2001, con apposito regolamento  occorre  individuare  le  modalita'  di  svolgimento dei concorsi  per  l'accesso  alla  qualifica  iniziale  del  ruolo degli operatori  e dei collaboratori tecnici della Polizia di Stato e delle altre  procedure  di  reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria finale;
 Atteso  che ai sensi dell'articolo 20-quater del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n. 337 del 1982, cosi' come modificato dall'articolo  5 del decreto legislativo n. 53 del 2001, con apposito regolamento  occorre  individuare  le  modalita'  di  svolgimento del concorso per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici  della  Polizia  di  Stato,  comprese  le  eventuali forme di preselezione, la composizione della commissione esaminatrice, nonche' le  modalita'  di  svolgimento  dei corsi di formazione, in relazione alle  mansioni  tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso;
 Considerato  che  ai  sensi dell'articolo 27 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n. 335 del 1982, cosi' come modificato dall'articolo  3 del decreto legislativo n. 53 del 2001, con apposito regolamento  occorre  individuare  le  modalita'  di  svolgimento dei concorsi  per  l'accesso  alla  qualifica  iniziale  del  ruolo degli ispettori  della  Polizia di Stato, la composizione delle commissioni esaminatrici,  le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da  ammettere  a  valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna  categoria  di  titoli,  nonche' i criteri per la formazione della graduatoria finale;
 Considerato  altresi'  che ai sensi dell'articolo 25-bis del citato decreto  del  Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, cosi' come modificato  dall'articolo  6  del decreto legislativo n. 53 del 2001, con   apposito   regolamento  occorre  individuare  le  modalita'  di svolgimento  dei  concorsi  per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo  dei  periti  tecnici  della  Polizia  di  Stato,  comprese  le eventuali  forme di preselezione, e la composizione delle commissioni esaminatrici;
 Ritenuto  di  dover  procedere,  ai fini di una organica disciplina delle  anzidette  materie,  all'emanazione  di  un  unico regolamento ministeriale;
 Visto  l'articolo  17,  terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Sentito  il  parere  delle  Organizzazioni  sindacali del personale della Polizia di Stato;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 gennaio 2004;
 Ritenuto di non poter condividere il citato parere del Consiglio di Stato,   con   riferimento  alla  necessita'  di  una  piu'  puntuale individuazione  delle  materie  attinenti  alle  mansioni del profilo professionale  per  il  quale  si concorre nei concorsi per l'accesso alla  qualifica  iniziale  del ruolo dei revisori tecnici, poiche' la materia  e'  oggetto  di  una  complessa  attivita'  di revisione che sopprime  alcuni  profili  professionali, rendendo le nuove procedure concorsuali  rimodificabili con l'adozione di un regolamento ai sensi dell'articolo  17  della  legge n. 400 del 1988 con cio' contrastando con  il principio di economia degli atti giuridici, di buon andamento e celerita' dell'azione amministrativa;
 Ritenuto di non poter, altresi', aderire al parere del Consiglio di Stato  con  riferimento alla necessita' di valutare, nei concorsi per titoli  e  per  esami,  i titoli dopo le prove scritte e prima che si proceda  alla  correzione  dei relativi elaborati cosi' come previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994, n. 487, poiche' per la Polizia di Stato la materia e' specificatamente  disciplinata  dall'articolo 5, comma 4, della legge 30 novembre  1990,  n. 359 che stabilisce che nei concorsi per titoli ed   esami  per  l'accesso  ai  ruoli  della  Polizia  di  Stato,  la valutazione  dei titoli e' effettuata nei confronti dei candidati che abbiano superato le prove d'esame;
 Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 con nota n. 333.A/9806.2.3 del 2 settembre 2004;
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Possesso dei requisiti Provvedimenti di esclusione dal concorso
 1. I requisiti per la partecipazione ai concorsi sono i seguenti:
 a) cittadinanza italiana;
 b) godimento dei diritti politici;
 c) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 d) idoneita'  fisica,  psichica  ed attitudinale all'espletamento dei  compiti  connessi  con  l'attivita'  propria  dei  ruoli e della qualifica da rivestire.
 2.  I  requisiti  devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
 3. Ai concorsi non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze  armate,  dai  corpi  militarmente organizzati o destituiti dai pubblici    uffici,    dispensati    dall'impiego   per   persistente insufficiente  rendimento,  ovvero decaduti da un impiego statale, ai sensi  dell'articolo  127,  primo  comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione.
 4.  L'Amministrazione  provvede d'ufficio ad accertare il requisito della  condotta  e  delle  qualita'  morali  e  quello dell'idoneita' fisica,  psichica  e  attitudinale  al  servizio, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
 5.  L'esclusione  dal concorso e' disposta con decreto motivato del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - Il  testo  dell'art.  3  della legge 6 marzo 1992, n.
 216, e' il seguente:
 «Art.  3.  - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato
 ad   emanare,  entro  il  31 dicembre  1992,  su  proposta,
 rispettivamente,  dei  Ministri dell'interno, della difesa,
 delle  finanze,  di grazia e giustizia e dell'agricoltura e
 delle  foreste,  di concerto con i Ministri per la funzione
 pubblica  e  del  tesoro, decreti legislativi contenenti le
 necessarie  modificazioni  agli  ordinamenti  del personale
 indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti
 e  direttivi  e gradi corrispondenti, per il riordino delle
 carriere,  delle  attribuzioni e dei trattamenti economici,
 allo  scopo  di  conseguire  una disciplina omogenea, fermi
 restando  i  rispettivi  compiti  istituzionali,  le  norme
 fondamentali   di  stato,  nonche'  le  attribuzioni  delle
 autorita'  di  pubblica  sicurezza,  previsti dalle vigenti
 disposizioni  di  legge.  Per  il  personale delle Forze di
 polizia  i  decreti  legislativi  sono  adottati  sempre su
 proposta  dei  Ministri  interessati e con la concertazione
 del Ministro dell'interno.
 2.  Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi
 alle  organizzazioni  sindacali  del  personale interessato
 maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale e agli
 organismi di rappresentanza del personale militare, perche'
 possano  esprimere  il  proprio  parere entro il termine di
 trenta   giorni   dalla   ricezione  degli  schemi  stessi,
 trascorso  il  quale  il parere si intende favorevole. Essi
 saranno,  inoltre,  trasmessi,  almeno tre mesi prima della
 scadenza  del  termine  di  cui  al  comma 1, al Parlamento
 affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera
 dei  deputati  e  del  Senato della Repubblica esprimano il
 proprio  parere  secondo  le  modalita' di cui all'art. 24,
 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
 3.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma 1, i decreti
 legislativi   potranno   prevedere   che   la   sostanziale
 equiordinazione  dei  compiti  e  dei  connessi trattamenti
 economici  sia conseguita attraverso la revisione di ruoli,
 gradi  e  qualifiche  e,  ove  occorra,  anche  mediante la
 soppressione   di   qualifiche  o  gradi,  ovvero  mediante
 l'istituzione  di  nuovi  ruoli,  qualifiche  o  gradi  con
 determinazione  delle  relative  dotazioni organiche, ferme
 restando  le  dotazioni organiche complessive previste alla
 data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna
 Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti
 legislativi potranno prevedere che:
 a) per   l'accesso   a  determinati  ruoli,  gradi  e
 qualifiche,   ovvero   per   l'attribuzione  di  specifiche
 funzioni  sia  stabilito  il  superamento  di  un  concorso
 pubblico,  per  esami,  al quale sono ammessi a partecipare
 candidati  in  possesso di titolo di studio di scuola media
 di secondo grado;
 b) l'accesso  a  ruoli,  gradi e qualifiche superiori
 sia  riservato, fino al limite massimo del 30 per cento dei
 posti  disponibili  e mediante concorso interno, per titoli
 ed  esami,  al  personale  appartenente  al  ruolo, grado o
 qualifica   immediatamente   sottostante   in  possesso  di
 determinate  anzianita'  di  servizio,  anche  se privo del
 prescritto titolo di studio. Il limite predetto puo' essere
 diversamente  definito  per il solo accesso dai ruoli degli
 assistenti   e   degli   agenti   ed  equiparati  a  quello
 immediatamente    superiore.   Con   i   medesimi   decreti
 legislativi   saranno   altresi'   previste  le  occorrenti
 disposizioni transitorie.
 4.  Al  personale  che,  alla data di entrata in vigore
 della  presente  legge,  riveste  la  qualifica di agente o
 equiparata  e' attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1993,
 il   trattamento  economico  corrispondente  al  V  livello
 retributivo.  A  decorrere  dalla  stessa  data  e' inoltre
 attribuito  il  trattamento  economico corrispondente al VI
 livello  retributivo  agli  assistenti capo o equiparati in
 possesso   della   qualifica   di   ufficiale   di  polizia
 giudiziaria,  previa collocazione degli stessi in posizione
 transitoria  fino alla istituzione di apposito ruolo, anche
 ad  esaurimento.  Al  personale con qualifica di agente, di
 agente  scelto  e  di  assistente capo ufficiale di polizia
 giudiziaria   e   con  qualifiche  o  gradi  equiparati  e'
 corrisposta,  per  l'anno  1992,  una  somma una tantum non
 superiore a L. 500.000 per ciascuno.
 5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere
 relativo   all'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai
 commi 1  e 3 non puo' superare il limite di spesa di 30.000
 milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993.».
 - Il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della
 Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' il seguente:
 «Art.  6  (Nomina  ad  agente). - 1. L'assunzione degli
 agenti  di  Polizia  avviene mediante pubblico concorso, al
 quale  possono partecipare i cittadini italiani in possesso
 dei seguenti requisiti:
 a) godimento dei diritti politici;
 b) eta'  stabilita  dal regolamento adottato ai sensi
 dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
 c) idoneita'   fisica,  psichica  e  attitudinale  al
 servizio  di  Polizia,  secondo  i  requisiti stabiliti con
 regolamento  del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi
 dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
 e) qualita'  morali  e  di  condotta  previste  dalle
 disposizioni  di  cui  all'art.  26 della legge 1° febbraio
 1989, n. 53.
 2.  Al  concorso non sono ammessi coloro che sono stati
 espulsi   dalle   Forze   armate,  dai  Corpi  militarmente
 organizzati  o  destituiti  da  pubblici  uffici, che hanno
 riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi
 o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
 3.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  di legge o di
 regolamento  relative all'immissione nel ruolo degli agenti
 di  Polizia  di  Stato del personale assunto ai sensi della
 legge  8 luglio  1980, n. 343, dell'art. 3, comma 65, della
 legge  24 dicembre  1993,  n.  537, e dell'art. 6, comma 4,
 della  legge  31 marzo  2000,  n.  78.  Le specializzazioni
 conseguite   nella   Forza   armata   di  provenienza  sono
 riconosciute   valide,  purche'  previste  nell'ordinamento
 della Polizia di Stato. I posti che non vengono coperti con
 i  reclutamenti previsti dal presente comma sono attribuiti
 agli   altri   aspiranti   al   reclutamento   di   cui  ai
 commi precedenti.
 4.  I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi
 al corso di formazione sono nominati allievi di Polizia.
 5.  Possono  essere  inoltre  nominati  allievi agenti,
 nell'ambito   delle   vacanze  disponibili,  ed  ammessi  a
 frequentare  il primo corso di formazione utile, il coniuge
 ed  i  figli  superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici
 superstiti,   degli  appartenenti  alle  Forze  di  Polizia
 deceduti  o  resi permanentemente invalidi al servizio, con
 invalidita'  non  inferiore  all'ottanta  per  cento  della
 capacita'  lavorativa,  a  causa di azioni criminose di cui
 all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
 i  quali  ne  facciano richiesta, purche' siano in possesso
 dei  requisiti  di  cui  al comma 1, e non si trovino nelle
 condizioni di cui al comma 2.
 6.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 5 si applicano,
 altresi',  al  coniuge  ed  ai figli superstiti, nonche' ai
 fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
 Forze  di  Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi
 al  servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per
 cento  della  capacita' lavorativa, per effetto di ferite o
 lesioni    riportate    nell'espletamento    di    missioni
 internazionali di pace.
 7.   Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
 emanare   ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
 23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite le modalita' di
 svolgimento   del  concorso  e  delle  altre  procedure  di
 reclutamento,    la    composizione    della    commissione
 esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria
 finale.».
 - Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della
 Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' il seguente:
 «Art.  5  (Nomina ad operatore tecnico). - 1. L'accesso
 alla   qualifica  iniziale  del  ruolo  degli  operatori  e
 collaboratori  tecnici  avviene  mediante pubblico concorso
 per  esami  al quale sono ammessi a partecipare i cittadini
 italiani   che   abbiano   i   requisiti  generali  per  la
 partecipazione  ai  pubblici concorsi indetti per l'accesso
 alle  carriere  civili  delle Amministrazioni dello Stato e
 siano  in  possesso  del  titolo  di  studio  della  scuola
 dell'obbligo.
 2.  L'idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  al
 servizio   dei   candidati   e'  accertata  secondo  quanto
 stabilito  con  regolamento  del  Ministro dell'interno, da
 emanare   ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
 23 agosto 1988, n. 400.
 3.  I  vincitori  del  concorso  sono  nominati allievi
 operatori  tecnici  e sono destinati a frequentare un corso
 di  formazione  a carattere teorico-pratico della durata di
 quattro  mesi, finalizzato all'inserimento dei candidati in
 ciascuno  dei settori tecnici di cui all'art. 1, secondo le
 esigenze dell'Amministrazione.
 4.  Possono  essere  inoltre nominati allievi operatori
 tecnici,  nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi
 a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge
 ed  i  figli  superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici
 superstiti,   degli  appartenenti  alle  Forze  di  Polizia
 deceduti  o  resi permanentemente invalidi al servizio, con
 invalidita'  non  inferiore  all'ottanta  per  cento  della
 capacita'  lavorativa,  a  causa di azioni criminose di cui
 all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
 i  quali  ne  facciano richiesta, purche' siano in possesso
 dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
 5.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 4 si applicano,
 altresi',  al  coniuge  ed  ai figli superstiti, nonche' ai
 fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
 Forze  di  Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi
 al  servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per
 cento  della  capacita' lavorativa, per effetto di ferite o
 lesioni    riportate    nell'espletamento    di    missioni
 internazionali di pace.
 6.  Gli  allievi operatori tecnici che abbiano superato
 gli  esami  di fine corso e abbiano ottenuto il giudizio di
 idoneita' sono nominati operatori tecnici in prova, secondo
 l'ordine  di  graduatoria.  Superato  il  periodo di prova,
 vengono nominati operatori tecnici.
 7.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui al primo e
 secondo  comma dell'art. 59 della legge 1°³ aprile 1981, n.
 121.
 8.   Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
 emanare,  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
 23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite le modalita' di
 svolgimento   del  concorso  e  delle  altre  procedure  di
 reclutamento,    la    composizione    della    commissione
 esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria
 finale.».
 - Il   testo   dell'art.   20-quater  del  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' il
 seguente:
 «Art.  20-quater (Nomina a vice revisore tecnico). - 1.
 La  nomina  alla  qualifica iniziale del ruolo dei revisori
 tecnici si consegue:
 a) nel  limite  del  settanta  per  cento  dei  posti
 disponibili,  al  31 dicembre  di  ogni  anno,  in  ciascun
 profilo professionale, mediante concorso interno per titoli
 e   superamento   di   una   prova   pratica   a  carattere
 professionale,  anche  mediante  un questionario a risposta
 multipla,  tendente  ad  accertare il grado di preparazione
 tecnico  professionale, e successivo corso di formazione di
 durata  non  inferiore a sei mesi. Al concorso sono ammessi
 gli  appartenenti  al ruolo degli operatori e collaboratori
 tecnici  provenienti  da  profili  professionali omogenei a
 quello  per  cui  concorrono, in possesso dell'abilitazione
 professionale   eventualmente   prevista  dalla  legge  per
 l'esercizio     dell'attivita'    propria    del    profilo
 professionale   per  il  quale  si  concorre,  che  abbiano
 compiuto   alla  stessa  data  quattro  anni  di  effettivo
 servizio  e  non  abbiano riportato nei due anni precedenti
 sanzioni  disciplinari  piu'  gravi  della deplorazione. Il
 trenta  per  cento  dei posti e' riservato al personale con
 qualifica di collaboratore tecnico capo;
 b) nel limite del restante trenta per cento dei posti
 disponibili,  mediante  concorso pubblico per esame scritto
 al  quale  possono  partecipare  i  cittadini  italiani  in
 possesso  dei  requisiti  generali per la partecipazione ai
 pubblici   concorsi   e   di   un   diploma  di  istruzione
 professionale   almeno   triennale   conseguito  presso  un
 istituto  statale,  o,  comunque, riconosciuto dallo Stato,
 ovvero,  ove  non  sia  previsto il suddetto diploma, di un
 diploma  o  di  un  attestato di qualifica rilasciato dalle
 regioni  al  termine  di  corsi  di durata almeno triennale
 nell'ambito   della   formazione   professionale,   nonche'
 dell'abilitazione   professionale   eventualmente  prevista
 dalla  legge  per  l'esercizio  dell'attivita'  propria del
 profilo professionale per il quale si concorre. L'idoneita'
 fisica,  psichica  e attitudinale al servizio dei candidati
 e'  accertata  secondo quanto stabilito con regolamento del
 Ministro  dell'interno,  da  emanare ai sensi dell'art. 17,
 comma 3,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400. Il dieci per
 cento  dei  posti  disponibili e' riservato, con esclusione
 del  limite di eta', al personale del ruolo degli operatori
 e  dei  collaboratori  tecnici  in  possesso del prescritto
 titolo   di   studio   e   dell'abilitazione  professionale
 eventualmente   prevista   dalla   legge.   La  commissione
 giudicatrice  del concorso viene integrata da esperti delle
 materie  attinenti  alle mansioni tecniche che il personale
 dovra'  svolgere.  I  vincitori  del concorso sono nominati
 allievi  vice revisori tecnici con il trattamento economico
 di  cui  all'art.  59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e
 destinati  a  frequentare  un  corso  di formazione tecnico
 professionale  di  durata  non  inferiore  a  sei  mesi. Al
 termine del corso gli allievi che abbiano superato le prove
 teorico-pratiche  conclusive  e  ottenuto  il  giudizio  di
 idoneita' sono nominati vice revisori tecnici in prova.
 2.   Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
 emanare   ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
 23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite le modalita' di
 svolgimento  del  concorso,  comprese le eventuali forme di
 preselezione,    la    composizione    della    commissione
 esaminatrice e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui
 al  comma 1, in relazione alle mansioni tecniche previste e
 quelle di svolgimento degli esami di fine corso.
 3.  Con  i  bandi  dei  concorsi  di  cui al comma 1 si
 procede  alla  ripartizione  dei  posti messi a concorso in
 relazione  alle disponibilita' esistenti nei contingenti di
 ciascun  profilo  professionale  e nel solo bando di cui al
 comma 1,  lettera a), si procede altresi' alla definizione,
 anche  per  categorie  omogenee, delle corrispondenze fra i
 profili   professionali   del   ruolo   degli  operatori  e
 collaboratori  tecnici  e  quelli relativi ai posti messi a
 concorso.
 4.  Al  termine  dei  concorsi  di  cui al comma 1 sono
 formate   tante   graduatorie   quanti   sono   i   profili
 professionali  individuati  nel relativo bando. I candidati
 collocatisi  utilmente nella graduatoria di ciascun profilo
 vengono   dichiarati  vincitori  ed  inseriti  in  un'unica
 graduatoria   finale  del  concorso  secondo  il  punteggio
 riportato.
 5.  Coloro  che  al termine del corso sono riconosciuti
 idonei   conseguono  la  nomina  a  vice  revisore  tecnico
 nell'ordine della graduatoria finale del corso, formata con
 le modalita' di cui al comma 4.
 5-bis.  I  vincitori  del  concorso  di cui al comma 1,
 lettera a),  conseguono  la  nomina  a  vice  revisore  con
 decorrenza  giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a
 quello  nel  quale  si  sono  verificate  le  vacanze e con
 decorrenza  economica  dal  giorno  successivo alla data di
 conclusione del corso di formazione.».
 - Il  testo  dell'art.  27  del  decreto del Presidente
 della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' il seguente:
 «Art. 27 (Nomina a vice ispettore). - 1. La nomina alla
 qualifica di vice ispettore si consegue:
 a) nel  limite  del  cinquanta  per  cento  dei posti
 disponibili,  mediante  pubblico concorso, comprendente una
 prova   scritta   ed  un  colloquio  secondo  le  modalita'
 stabilite   dagli   articoli 27-bis   e   27-ter,   e   con
 l'osservanza  delle  disposizioni  di cui all'art. 26 della
 legge   1° febbraio   1989,   n.   53  e  dell'art.  5  del
 decreto-legge   4 ottobre  1990,  n.  276,  convertito  con
 modificazioni  dalla  legge  30 novembre  1990,  n. 359. Un
 sesto dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei
 sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio;
 b) nel  limite  del  cinquanta  per  cento  dei posti
 disponibili,   mediante  concorso  interno  per  titoli  di
 servizio ed esame, consistente in una prova scritta e in un
 colloquio,  riservato  al  personale della Polizia di Stato
 che  espleta funzioni di Polizia in possesso, alla data del
 bando  che indice il concorso, di un'anzianita' di servizio
 non  inferiore  a  sette  anni, del titolo di studio di cui
 all'art.  27-bis,  comma 1,  lettera d), e che, nell'ultimo
 biennio  non  abbia  riportato  la  deplorazione o sanzione
 disciplinare  piu'  grave  ed  abbia  riportato un giudizio
 complessivo  non  inferiore  a «buono». Il trenta per cento
 dei  posti  e'  riservato  agli  appartenenti  al ruolo dei
 sovrintendenti anche se privi del titolo di studio.
 2.   I  vincitori  del  concorso  di  cui  al  comma 1,
 lettera b), devono frequentare un corso di formazione della
 durata non inferiore a sei mesi.
 3.  Il  corso  semestrale di cui al comma 2 puo' essere
 ripetuto  una  sola  volta.  Conseguono  l'idoneita' per la
 nomina  a  vice  ispettore gli allievi che abbiano superato
 gli  esami  finali  del  corso. Gli allievi che non abbiano
 superato  i  predetti  esami  sono  restituiti  al servizio
 d'istituto   e   sono  ammessi  alla  frequenza  del  corso
 successivo.
 4. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi
 motivo superino i sessanta giorni di assenza.
 5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
 di cui all'art. 24-quinquies.
 6.  Il  personale  gia'  appartenente  ai  ruoli  della
 Polizia  di  Stato  ammesso  ai  corsi  di  cui al comma 1,
 conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
 7.   Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
 emanare,  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
 23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti le modalita' di
 svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione
 delle   commissioni   esaminatrici,   le   materie  oggetto
 dell'esame,   le   categorie   di  titoli  da  ammettere  a
 valutazione,  il punteggio massimo da attribuire a ciascuna
 categoria  di  titoli  e  i criteri per la formazione della
 graduatoria finale.».
 - Il  testo dell'art. 25-bis del decreto del Presidente
 della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' il seguente:
 «Art.  25-bis  (Concorso  pubblico per la nomina a vice
 perito  tecnico). - 1. Al concorso pubblico di cui all'art.
 25,  comma 1,  lettera a),  possono partecipare i cittadini
 italiani   in   possesso  dei  requisiti  generali  per  la
 partecipazione  ai  pubblici concorsi e di specifico titolo
 di  studio  d'istruzione  secondaria superiore che consente
 l'iscrizione  ai  corsi  per  il  conseguimento del diploma
 universitario,  nonche',  ove sia previsto dalla legge, del
 diploma   o  attestato  di  abilitazione,  tutti  attinenti
 all'esercizio    dell'attivita'    inerente    al   profilo
 professionale per il quale si concorre. L'idoneita' fisica,
 psichica  e  attitudinale  al  servizio  dei  candidati  e'
 accertata  secondo  quanto  stabilito  con  regolamento del
 Ministro  dell'interno,  da  emanare ai sensi dell'art. 17,
 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
 2.  Gli  appartenenti  al  ruolo  dei revisori tecnici,
 possono  partecipare  al  concorso, con riserva di un sesto
 dei  posti  purche'  in  possesso  del  titolo  di studio e
 dell'eventuale   diploma   o   attestato   di  abilitazione
 professionale di cui al comma 1.
 3.  A parita' di merito, l'appartenenza alla Polizia di
 Stato  costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli
 altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.
 4. Il concorso e' articolato in una prova scritta ed un
 colloquio,  che  vertono sulle materie attinenti ai tipi di
 specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti
 ad  accertare il possesso delle capacita' professionali per
 assolvere le funzioni previste dall'art. 24.
 5.   Gli  specifici  titoli  di  studio  di  istruzione
 secondaria  di secondo grado, nonche' i diplomi o attestati
 di  abilitazione  all'esercizio  di  attivita'  inerenti al
 profilo  professionale che devono possedere i candidati, le
 materie  oggetto delle prove di esame e il numero dei posti
 da  mettere  a  concorso  per ciascun profilo professionale
 sono stabiliti dal bando di concorso.
 6. Al termine delle prove d'esame, sono compilate tante
 graduatorie  quanti  sono  i profili professionali previsti
 dal bando di concorso.
 7.  I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria
 di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e
 vengono   inseriti   in  un'unica  graduatoria  finale  del
 concorso secondo il punteggio riportato.
 8.  I vincitori del concorso sono nominati allievi vice
 periti tecnici con il trattamento economico di cui all'art.
 59  della  legge  1° aprile 1981, n. 121 e sono destinati a
 frequentare,  un  corso  della  durata  di almeno sei mesi,
 preordinato   alla   formazione  tecnico-professionale  per
 l'assolvimento   delle   specifiche  funzioni  inerenti  ai
 profili  professionali  per  i  quali  e'  stato indetto il
 concorso.  I  frequentatori  gia' appartenenti ai ruoli del
 personale  della  Polizia  di  Stato  che  presta attivita'
 tecnico-scientifica   o  tecnica  conservano  la  qualifica
 rivestita all'atto dell'ammissione al corso.
 9.   Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
 emanare   ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
 23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite le modalita' di
 svolgimento  del  concorso,  comprese le eventuali forme di
 preselezione,    la    composizione    della    commissione
 esaminatrice  e  le  modalita' di svolgimento dei corsi, in
 relazione  alle  mansioni  tecniche previste e quelle degli
 esami di fine corso.
 10.  I  frequentatori  che  abbiano  superato gli esami
 teorico-pratico  di  fine  corso  e ottenuto il giudizio di
 idoneita'  sono  nominati  vice  periti  tecnici  in  prova
 secondo  l'ordine  di  graduatoria  dell'esame finale. Tale
 graduatoria  e'  formata  con  le modalita' previste per la
 graduatoria del concorso.».
 - Il testo dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n.
 400 e' il seguente:
 «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
 della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
 Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
 pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
 essere emanati regolamenti per disciplinare:
 a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
 legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
 b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
 decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
 quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
 regionale;
 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
 leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
 tratti di materie comunque riservate alla legge;
 d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
 amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
 dalla legge.
 2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
 Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
 disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
 di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
 della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
 regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
 regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
 norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
 norme regolamentari.
 3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
 4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
 ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
 denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
 del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
 registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
 Gazzetta Ufficiale.
 4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
 dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
 sensi  del  comma 2,  su  proposta  del Ministro competente
 d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
 il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
 decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
 modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
 criteri che seguono:
 a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
 con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
 tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
 dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
 e l'Amministrazione;
 b) individuazione    degli    uffici    di    livello
 dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
 diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
 funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
 omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
 duplicazioni funzionali;
 c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
 dell'organiz-zazione e dei risultati;
 d) indicazione    e    revisione    periodica   della
 consistenza delle piante organiche;
 e) previsione  dei decreti ministeriali di natura non
 regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
 dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
 generali.».
 - Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della
 Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' il seguente:
 «Art.  8  (Concorso per titoli ed esami). - 1. Nei casi
 in  cui l'ammissione a determinati profili avvenga mediante
 concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli,
 previa  individuazione  dei  criteri, e' effettuata dopo le
 prove  scritte  e  prima che si proceda alla correzione dei
 relativi elaborati.
 2. Per i titoli non puo' essere attribuito un punteggio
 complessivo  superiore  a  10/30  o  equivalente;  il bando
 indica  i  titoli  valutabili  ed il punteggio massimo agli
 stessi   attribuibile  singolarmente  e  per  categorie  di
 titoli.
 3.  Le  prove di esame si svolgono secondo le modalita'
 previste dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.
 4.  La votazione complessiva e' determinata sommando il
 voto  conseguito  nella  valutazione  dei  titoli  al  voto
 complessivo riportato nelle prove d'esame.».
 - Il testo dell'art. 5 della legge 30 novembre 1990, n.
 359, e' il seguente:
 «Art.  5.  -  1. L'accesso ai ruoli del personale della
 Polizia  di Stato e l'ammissione alle prove d'esame ed agli
 accertamenti  psico-fisici  ed  attitudinali possono essere
 preceduti  da  una  prova  preliminare a carattere generale
 mediante  idonei  test. Detta prova non esclude l'ulteriore
 accertamento  dei  requisiti  psico-fisici  e  attitudinali
 secondo le disposizioni vigenti.
 2.  Il  superamento  della  prova preliminare di cui al
 comma 1  costituisce requisito essenziale di partecipazione
 al   concorso.   L'esclusione   dal  concorso  per  mancato
 superamento  della prova preliminare o per difetto di uno o
 piu'  degli  altri  requisiti  prescritti  e'  disposta con
 decreto motivato del Ministro dell'interno.
 3.  La  prova preliminare di cui al comma 1 puo' essere
 effettuata  in  giorni  e  luoghi  diversi, per contingenti
 predeterminati  di  candidati,  con  l'istituzione di una o
 piu'  commissioni. Le modalita' della prova preliminare, la
 composizione  e  nomina  delle  commissioni  tecniche  e  i
 criteri  per  la  verifica  dei risultati, anche a mezzo di
 idonea   strumentazione   automatica,  sono  stabiliti  con
 apposito  regolamento  emanato  con  decreto  del  Ministro
 dell'interno.
 4.  Nei  concorsi  per  titoli  ed esami previsti dalle
 vigenti  disposizioni  relative  all'accesso  ai  ruoli del
 personale della Polizia di Stato, la valutazione dei titoli
 e'  effettuata  nei  confronti  dei  candidati  che abbiano
 superato le prove d'esame, salvo che il possesso del titolo
 sia richiesto come requisito di ammissione al concorso.
 4-bis.  Il  termine di cui all'art. 1 del decreto-legge
 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla
 legge 3 ottobre 1987, n. 402, e' prorogato di quattro anni;
 i  cicli  di  corso  di  aggiornamento professionale di cui
 all'art.  5,  comma 3,  e  il secondo ciclo di corso di cui
 all'art.  6,  comma 7,  del citato decreto-legge n. 325 del
 1987  sono  effettuati  secondo  le modalita' stabilite dal
 Ministro  dell'interno,  tenuto  conto delle disponibilita'
 ricettive degli istituti di istruzione.».
 Note all'art. 1:
 - Il   testo   dell'art.  35  del  decreto  legislativo
 30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente:
 «Art.   35   (Reclutamento   del   personale).   -   1.
 L'assunzione  nelle  amministrazioni  pubbliche avviene con
 contratto individuale di lavoro:
 a) tramite  procedure selettive, conformi ai principi
 del  comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
 richiesta,  che  garantiscano  in misura adeguata l'accesso
 dall'esterno;
 b) mediante  avviamento degli iscritti nelle liste di
 collocamento  ai  sensi  della  legislazione vigente per le
 qualifiche  e  profili  per  i  quali  e' richiesto il solo
 requisito  della  scuola  dell'obbligo,  facendo  salvi gli
 eventuali     ulteriori     requisiti     per    specifiche
 professionalita'.
 2.   Le   assunzioni   obbligatorie   da   parte  delle
 amministrazioni  pubbliche,  aziende  ed  enti pubblici dei
 soggetti  di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
 per   chiamata  numerica  degli  iscritti  nelle  liste  di
 collocamento  ai  sensi  della  vigente  normativa,  previa
 verifica  della  compatibilita'  della  invalidita'  con le
 mansioni  da  svolgere.  Per  il coniuge superstite e per i
 figli   del  personale  delle  Forze  armate,  delle  Forze
 dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
 personale     della     Polizia     municipale     deceduto
 nell'espletamento  del  servizio, nonche' delle vittime del
 terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata di cui alla
 legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
 integrazioni,   tali   assunzioni  avvengono  per  chiamata
 diretta nominativa.
 3.   Le   procedure  di  reclutamento  nelle  pubbliche
 amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
 a) adeguata  pubblicita'  della selezione e modalita'
 di   svolgimento   che   garantiscano   l'imparzialita'   e
 assicurino   economicita'   e  celerita'  di  espletamento,
 ricorrendo,   ove  e'  opportuno,  all'ausilio  di  sistemi
 automatizzati,   diretti   anche   a  realizzare  forme  di
 preselezione;
 b) adozione  di  meccanismi  oggettivi e trasparenti,
 idonei  a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
 e  professionali  richiesti  in relazione alla posizione da
 ricoprire;
 c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
 lavoratori;
 d) decentramento delle procedure di reclutamento;
 e) composizione  delle commissioni esclusivamente con
 esperti  di  provata  competenza nelle materie di concorso,
 scelti  tra  funzionari  delle  amministrazioni, docenti ed
 estranei   alle   medesime,   che   non   siano  componenti
 dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, che
 non   ricoprano   cariche   politiche   e   che  non  siano
 rappresentanti  sindacali  o designati dalle confederazioni
 ed    organizzazioni   sindacali   o   dalle   associazioni
 professionali.
 4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
 reclutamento  sono  adottate  da ciascuna amministrazione o
 ente   sulla   base   della  programmazione  triennale  del
 fabbisogno  di  personale  deliberata ai sensi dell'art. 39
 della   legge   27 dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
 modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello
 Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie, ivi
 compresa  l'Agenzia  autonoma per la gestione dell'Albo dei
 segretari  comunali  e  provinciali,  gli enti pubblici non
 economici  e  gli  enti  di ricerca, con organico superiore
 alle  200  unita',  l'avvio  delle procedure concorsuali e'
 subordinato   alla   emanazione  di  apposito  decreto  del
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da  adottata su
 proposta  del Ministro per la funzione pubblica di concerto
 con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 5.   I   concorsi  pubblici  per  le  assunzioni  nelle
 amministrazioni  dello  Stato  e  nelle aziende autonome si
 espletano  di norma a livello regionale. Eventuali deroghe,
 per  ragioni tecnico-amministrative o di economicita', sono
 autorizzate  dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per
 gli   uffici   aventi  sede  regionale,  compartimentale  o
 provinciale   possono   essere   banditi   concorsi   unici
 circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'.
 6.  Ai  fini  delle  assunzioni  di personale presso la
 Presidenza  del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni
 che  esercitano  competenze  istituzionali  in  materia  di
 difesa  e  sicurezza  dello Stato, di Polizia, di giustizia
 ordinaria,   amministrativa,   contabile  e  di  difesa  in
 giudizio  dello  Stato,  si  applica  il  disposto  di  cui
 all'art.   26  della  legge  1° febbraio  1989,  n.  53,  e
 successive modificazioni ed integrazioni.
 7.  Il  regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
 servizi   degli   enti   locali   disciplina  le  dotazioni
 organiche,  le  modalita'  di  assunzione  agli impieghi, i
 requisiti  di  accesso  e  le  procedure  concorsuali,  nel
 rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».
 - Il  testo  dell'art.  127  del decreto del Presidente
 della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' il seguente:
 «Art. 127 (Decadenza). - 1. Oltre che nel caso previsto
 dall'art.   63,   l'impiegato   incorre   nella   decadenza
 dall'impiego:
 a) quando perda la cittadinanza italiana;
 b) quando  accetti  una  missione o altro incarico da
 una  autorita'  straniera senza autorizzazione del Ministro
 competente;
 c) quando,  senza  giustificato  motivo, non assuma o
 non  riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero
 rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a
 quindici  giorni  ove  gli  ordinamenti  particolari  delle
 singole  amministrazioni  non  stabiliscano un termine piu'
 breve;
 d) quando  sia  accertato che l'impiego fu conseguito
 mediante  la  produzione  di  documenti  falsi o viziati da
 invalidita' non sanabile.
 2. La decadenza di cui alle lettere c) e d) e' disposta
 sentito il Consiglio di amministrazione.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Bando di concorso
 1. I concorsi sono indetti, su base nazionale, con decreto del Capo della  polizia  -  Direttore  generale  della  pubblica sicurezza, da pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, nel quale sono indicati:
 a) il  numero  dei  posti messi a concorso, la ripartizione tra i vari  profili  professionali nel caso di concorsi per la copertura di posti  nei  ruoli  tecnici,  ed  eventualmente la distribuzione degli stessi nelle diverse regioni;
 b) i requisiti per la partecipazione;
 c) il numero dei posti riservati ai sensi della vigente normativa in favore di determinate categorie di concorrenti;
 d) i documenti prescritti;
 e) il  termine  e  le modalita' di presentazione delle domande di ammissione e dei documenti di cui alla precedente lettera d);
 f) le materie oggetto delle prove d'esame;
 g) il  diario della prova scritta d'esame o della eventuale prova preselettiva   con   l'indicazione   della   sede  o  delle  sedi  di effettuazione  e  la ripartizione dei candidati tra le stesse, ovvero la  data  della  Gazzetta  Ufficiale  nella quale sara' pubblicato il diario   delle   suddette  prove.  E'  facolta'  dell'Amministrazione pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  anche  il  diario della prova orale. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti;
 h) la   votazione   minima  da  conseguire  nell'eventuale  prova preselettiva e nelle prove d'esame;
 i) il   riferimento  alla  legge  10 aprile  1991,  n.  125,  che garantisce  pari  opportunita'  tra  uomini  e donne per l'accesso al lavoro;
 l)  i  titoli  di  preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994, n. 487 e successive modificazioni, nonche' i termini e le modalita' della loro presentazione;
 m) le  prove  di  efficienza fisica nei concorsi per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti e degli ispettori;
 n) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 - Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della
 Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' il seguente:
 «Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze). - 1. Nei
 pubblici   concorsi,   le  riserve  di  posti,  di  cui  al
 successivo  comma 3 del presente articolo, gia' previste da
 leggi  speciali  in  favore  di  particolari  categorie  di
 cittadini,  non  possono complessivamente superare la meta'
 dei posti messi a concorso.
 2.  Se,  in relazione a tale limite, sia necessaria una
 riduzione  dei  posti  da  riservare secondo legge, essa si
 attua  in  misura  proporzionale  per ciascuna categoria di
 aventi diritto a riserva.
 3.  Qualora  tra  i concorrenti dichiarati idonei nella
 graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a
 piu'  categorie  che  danno  titolo a differenti riserve di
 posti,  si  tiene conto prima del titolo che da' diritto ad
 una maggiore riserva nel seguente ordine:
 1)   riserva   di   posti  a  favore  di  coloro  che
 appartengono  alle  categorie  di  cui  alla legge 2 aprile
 1968,  n.  482,  e  successive modifiche ed integrazioni, o
 equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli
 profili  professionali  o  categorie  nella percentuale del
 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse
 vincitori del concorso;
 2)  riserva  di posti ai sensi dell'art. 3, comma 65,
 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari
 in  ferma  di  leva prolungata e di volontari specializzati
 delle  tre Forze armate congedati senza demerito al termine
 della  ferma  o rafferma contrattuale nel limite del 20 per
 cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;
 3)  riserva  del  2  per  cento dei posti destinati a
 ciascun  concorso,  ai  sensi  dell'art. 40, secondo comma,
 della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di
 complemento  dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
 che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.
 4.  Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi
 hanno  preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli
 sono  appresso  elencate.  A  parita' di merito i titoli di
 preferenza sono:
 1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
 4)  i  mutilati  ed invalidi per servizio nel settore
 pubblico e privato;
 5) gli orfani di guerra;
 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
 7)  gli  orfani  dei  caduti per servizio nel settore
 pubblico e privato;
 8) i feriti in combattimento;
 9)  gli  insigniti  di  croce  di  guerra  o di altra
 attestazione  speciale  di merito di guerra, nonche' i capi
 di famiglia numerosa;
 10)  i  figli dei mutilati e degli invalidi di guerra
 ex combattenti;
 11)  i  figli dei mutilati e degli invalidi per fatto
 di guerra;
 12)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  per
 servizio nel settore pubblico e privato;
 13)  i  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non
 risposati  e  le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
 dei caduti in guerra;
 14)  i  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non
 risposati  e  le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
 dei caduti per fatto di guerra;
 15)  i  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non
 risposati  e  le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
 dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 16)  coloro  che  abbiano  prestato servizio militare
 come combattenti;
 17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a
 qualunque    titolo,    per    non    meno   di   un   anno
 nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
 18)  i  coniugati  e  i non coniugati con riguardo al
 numero dei figli a carico;
 19) gli invalidi ed i mutilati civili;
 20)  militari  volontari delle Forze armate congedati
 senza demerito al termine della ferma o rafferma.
 5.  A  parita'  di  merito e di titoli la preferenza e'
 determinata:
 a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente
 dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
 b) dall'aver   prestato   lodevole   servizio   nelle
 amministrazioni pubbliche;
 c) dalla maggiore eta'.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Domande di partecipazione ai concorsi
 1.  Le  domande  di partecipazione ai concorsi, redatte su modelli, anche  telematici,  predisposti dall'Amministrazione, sono presentate alla  Questura  della  provincia  ove il candidato risiede o ad altri Enti  specificati  dal  bando  entro  il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 2.  Le  domande  si  considerano  prodotte  in tempo utile anche se spedite alla Questura ovvero al suddetto Ente a mezzo di raccomandata con  avviso  di  ricevimento  entro lo stesso termine di cui al comma precedente.  A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le modalita' ed il termine di presentazione delle domande redatte su modelli telematici sono indicate nel bando di concorso.
 3. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
 a) il cognome e il nome;
 b) la data e il luogo di nascita;
 c) il possesso della cittadinanza italiana;
 d) il  comune  ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste medesime;
 e) l'immunita'  da  condanne  penali,  ovvero  le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti a loro carico;
 f) il  possesso  del titolo di studio richiesto con l'indicazione dell'istituto  che  lo  ha  rilasciato  e  della data in cui e' stato conseguito;
 g) i  servizi  eventualmente  prestati  come dipendenti presso le pubbliche  amministrazioni  e  le  cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
 h) la  lingua  straniera, scelta tra quelle indicate nel bando di concorso, sulla quale intendono sostenere la prova;
 i) per  i  candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi degli  obblighi  di  leva, con la specificazione, ove occorra, di non essere  stati  ammessi  a  prestare  servizio  militare  non armato o servizio sostitutivo civile;
 l)   l'eventuale   possesso   di  titoli  di  preferenza  di  cui all'articolo  5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;
 m) ogni  altra  indicazione specificamente richiesta dal bando di concorso.
 4.  La  lettera  i)  del comma e' efficace entro i termini previsti dall'articolo 61.
 5. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori  e  dei  periti tecnici i candidati, oltre a quanto previsto dal  comma  3,  devono indicare il profilo professionale per il quale intendono concorrere.
 6. Le domande devono, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito al quale vanno inviate le comunicazioni relative al concorso e  l'impegno  a  far conoscere le successive eventuali variazioni del recapito stesso.
 7.  I  candidati,  che  intendono  concorrere  ai  posti  riservati previsti  dall'articolo  4,  devono  farne richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti ed indicando, altresi', nell'ipotesi di  cui  al  comma  3  del  medesimo articolo 4, la lingua italiana o tedesca nella quale intendono sostenere le prove d'esame.
 8.  L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni  di  recapito  da parte del candidato o di mancata oppure tardiva  comunicazione  del  cambiamento  di  recapito indicato nella domanda,   ne'  di  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 - Per  il  testo dell'art. 5 del decreto del Presidente
 della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487, si veda in nota
 all'art. 2.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Riserve di posti e preferenze
 1.  Ai  concorsi  si applicano le disposizioni previste dalle leggi speciali concernenti le riserve di posti a favore di talune categorie di   cittadini,   subordinatamente   all'accertamento  dei  requisiti prescritti.  Tali  riserve  non  possono superare complessivamente la meta'  dei  posti  messi  a  concorso.  Qualora,  in relazione a tale limite,  si  rendesse necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo  legge, essa si attuera' in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
 2.  Si  applica,  altresi', la riserva dei posti a favore di coloro che  siano  in  possesso  dell'attestato  di  cui  all'articolo 4 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.
 3.  I candidati che concorrono ai posti riservati di cui al comma 2 sostengono le prove d'esame nella lingua italiana o tedesca prescelta nella domanda di partecipazione al concorso.
 4.  I  candidati dichiarati vincitori nei posti riservati di cui al comma  2  vengono  assegnati,  come prima sede di servizio, ad uffici della  provincia  autonoma  di Bolzano ovvero di quella di Trento con competenza regionale.
 5. A parita' di merito si applicano i titoli di preferenza indicati nell'articolo  5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n. 487, e successive modificazioni, e nelle altre disposizioni di leggi speciali vigenti in materia. I titoli devono essere indicati dai  candidati  nella  domanda di partecipazione al concorso e devono essere  posseduti  entro la data di scadenza dei termini previsti nel relativo  bando.  A  parita'  di merito e di titoli, la preferenza e' determinata in base a quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994.
 6. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori  tecnici  il  dieci  per  cento  dei  posti  disponibili  e' riservato  al  personale  del  ruolo  degli operatori e collaboratori tecnici   in   possesso   del   prescritto   titolo   di   studio   e dell'abilitazione  professionale  eventualmente  prevista dalla legge per  l'esercizio dell'attivita' inerente al profilo professionale per il quale si concorre.
 7.  Nei  concorsi  per  l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli  ispettori un sesto dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio. Un  sesto  dei  posti  disponibili,  fermo  restando  il possesso dei prescritti  requisiti  ad  eccezione del limite di eta', e' riservato agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso.
 8. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei periti  tecnici  un  sesto  dei  posti  disponibili e' riservato agli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e dell'eventuale diploma o attestato di abilitazione professionale  inerente  al  profilo  professionale  per  il quale si concorre.
 9.  I  posti  riservati  che  non venissero coperti per mancanza di vincitori   sono  conferiti,  secondo  l'ordine  di  graduatoria,  ai candidati  idonei che seguono immediatamente nella graduatoria finale del concorso.
 
 
 
 Note all'art. 4:
 - Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della
 Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' il seguente:
 «Art.  4. - 1. La presidenza di ciascuna commissione e'
 assunta,   con  alternanza  per  sessione  d'esame,  da  un
 commissario di madre lingua italiana e da un commissario di
 madre lingua tedesca.
 2.  Per  superare l'esame il candidato deve ottenere la
 maggioranza dei voti dei componenti della commissione.
 3.  Le  commissioni  rilasciano attestati di conoscenza
 delle  due  lingue  riferiti ai titoli di studio prescritti
 per  l'accesso  al  pubblico impiego nelle varie qualifiche
 funzionali o categorie comunque denominate e cioe':
 1) licenza di scuola elementare;
 2)  diploma  di  istituto di istruzione secondaria di
 primo grado;
 3)  diploma  di  istituto di istruzione secondaria di
 secondo grado;
 4) diploma di laurea.
 4.  Il  candidato,  indipendentemente  dal possesso del
 corrispondente titolo di studio, puo' sostenere l'esame per
 il  conseguimento  dell'attestato  di  conoscenza delle due
 lingue  riferito  ai titoli di studio di cui ai numeri 1) e
 2)    del   precedente   comma dopo   il   compimento   del
 quattordicesimo anno di eta' e l'esame per il conseguimento
 dell'attestato  di  conoscenza delle due lingue riferito ai
 numeri 3)  e 4) dopo il compimento del diciassettesimo anno
 di eta'.
 5. Gli attestati hanno validita' di sei anni.
 6.  La  destinazione ad una funzione superiore comunque
 denominata  per  l'accesso  alla  quale  sia  prescritto un
 titolo  di  studio  superiore  e'  subordinata  al possesso
 dell'attestato    di    conoscenza    delle    due   lingue
 corrispondente al predetto titolo di studio.
 7. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente,
 il  possesso  dell'attestato  di  conoscenza  delle  lingue
 italiana,  tedesca  e  ladina,  di livello corrispondente o
 superiore  al  titolo  di  studio  richiesto  per l'accesso
 dall'esterno  alla qualifica o profilo professionale cui si
 aspira,  costituisce titolo valutabile ai fini dei concorsi
 interni  o  di  procedure  analoghe  ovvero  dei passaggi a
 qualifiche   superiori   derivanti   da  provvedimenti  del
 Commissario  del Governo. Il punteggio minimo da attribuire
 a  tale  titolo e' pari al quindici per cento del punteggio
 attribuibile complessivamente.».
 - Per  il  testo dell'art. 5 del decreto del Presidente
 della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487, si veda in nota
 all'art. 2.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Accertamenti psico-fisici ed attitudinali
 1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dagli articoli 14, comma 2, 21, comma  2, e 25, comma 2, i candidati non esclusi dalla partecipazione al  concorso per difetto dei prescritti requisiti di ammissione e che abbiano  superato l'eventuale prova preselettiva nei limiti di cui al comma 5 dell'articolo 6, sono convocati, prima della prova scritta ed orale,   per   gli  accertamenti  psico-fisici  ed  attitudinali.  In relazione  al numero dei candidati, l'Amministrazione puo' effettuare i predetti accertamenti dopo la prova scritta o, anche, dopo la prova orale. La convocazione puo' avvenire anche mediante pubblicazione del calendario  degli  accertamenti  nella  Gazzetta Ufficiale nella data fissata dal bando di concorso.
 2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati sono  sottoposti ad un esame clinico generale, a prove strumentali di laboratorio,  nonche'  alla  prova  di efficienza fisica prevista dal bando di concorso.
 3. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione nominata  con  decreto  del  Capo  della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro direttivi medici della Polizia di Stato.
 4.  I candidati che superano le prove psico-fisiche sono sottoposti alle  prove  attitudinali  da  parte di una commissione di selettori, nominata  con  decreto  del  Capo  della polizia - Direttore generale della  pubblica sicurezza, e composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti   tecnici   psicologi,   che  la  presiede,  e  da  quattro appartenenti  al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al ruolo dei commissari  della  Polizia  di  Stato  in  possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale.
 5. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del candidato  allo  svolgimento  dei  compiti  connessi  con l'attivita' propria dei ruoli e della qualifica da rivestire. Le prove consistono in  una  serie  di  test,  sia  collettivi  che individuali, ed in un colloquio  con  un  componente  della  commissione.  Su richiesta del selettore  la  commissione puo' disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi i test e sia  risultato  negativo  il  colloquio,  questo  e' ripetuto in sede collegiale.  L'esito delle prove viene valutato dalla commissione cui compete il giudizio di idoneita'.
 6.  I  test,  aggiornati  anche  in  relazione  alle  esperienze di istituti  specializzati  pubblici  o  privati, sono predisposti dalla commissione  per  l'accertamento  delle qualita' attitudinali, tenuto conto  delle  funzioni  e  dei  compiti  propri  dei  ruoli  e  delle qualifiche  cui  il  candidato  stesso  aspira, e sono approvati - di volta  in  volta  -  con  decreto  del Capo della polizia - Direttore generale  della pubblica sicurezza su proposta del Direttore centrale per le risorse umane.
 7.  Qualora  il  numero  dei  candidati  superi le mille unita', le commissioni  di  cui  ai  commi  3 e 4, unico restando il presidente, possono  essere  integrate  da  un  numero  di  componenti  e  da  un segretario   aggiunto,   tale   da  consentirne  la  suddivisione  in sottocommissioni.
 8. Le funzioni di segretario delle predette commissioni sono svolte da  un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica    equiparata    o    da    un    appartenente   ai   ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
 9.  Il  giudizio  espresso dalla commissione per l'accertamento dei requisiti  psico-fisici  ovvero  dalla commissione per l'accertamento delle qualita' attitudinali, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita',  l'esclusione  dal concorso, disposta con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
 10.  I  candidati  giudicati  idonei in sede di visite mediche e di accertamenti  delle  qualita' attitudinali sono tenuti a presentarsi, muniti  di idoneo documento di riconoscimento, per sostenere le prove scritte,  nella  sede  o  nelle sedi e nei giorni ed ore indicati nel bando di concorso o nella successiva comunicazione.
 |  |  |  | Art. 6. Prova preselettiva
 1.  Nei  concorsi  per  l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli  ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato, qualora le  domande di partecipazione siano superiori alle cinquemila unita', puo'  essere  prevista  una  prova  preselettiva  per  determinare  i candidati   da   ammettere   alla  prova  scritta.  L'Amministrazione fornisce,  anche mediante supporti informatici o audiovisivi, il test selettivo   articolato  in  quesiti  a  risposta  a  scelta  multipla riguardanti  l'accertamento  della  conoscenza  delle materie oggetto delle prove d'esame.
 2. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei periti  tecnici  della  Polizia  di Stato la prova di cui al comma 1, fermo  restando  il numero di cinquemila domande complessive oltre il quale  l'Amministrazione  puo'  effettuare  la  prova medesima, sara' effettuata  limitatamente  ai  profili  professionali  per i quali il numero delle domande di partecipazione sia superiore a dieci volte il numero dei relativi posti messi a concorso.
 3.  La prova il cui superamento costituisce requisito essenziale di partecipazione   ai   concorsi   puo'   essere   svolta,  per  gruppi predeterminati di candidati, in una o piu' sedi ed in giorni diversi, secondo  il calendario d'esame predisposto dall'Amministrazione. Essa puo'  essere  svolta anche mediante l'utilizzazione di videoterminali dedicati.
 4.  La predisposizione dei test preselettivi puo' essere affidata a qualificati  istituti  pubblici o privati e le relative prove possono essere gestite con l'ausilio di societa' specializzate.
 5. Sulla base dei risultati di tale prova e' ammesso a sostenere la successiva  prova  scritta  del concorso per l'accesso alla qualifica iniziale  del  ruolo  degli  ispettori  un  numero  di  candidati non superiore a dieci volte il numero dei posti messi a concorso nonche', in  soprannumero,  i  concorrenti  che abbiano riportato un punteggio pari  all'ultimo  degli  ammessi  entro  i  limiti  dell'aliquota. Al concorso  per  l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei periti tecnici,  e'  ammesso  a  sostenere  la successiva prova scritta, per ciascuno   dei   profili  professionali  interessati,  un  numero  di candidati  non superiore a dieci volte il numero dei rispettivi posti messi  a  concorso  nonche',  in  soprannumero,  coloro  che  abbiano riportato  un  punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i limiti della suddetta aliquota.
 |  |  |  | Art. 7. Archivio informatico dei quesiti
 1.  Lo  svolgimento  della  preselezione  e' informato a criteri di imparzialita' e trasparenza. A tal fine e' istituito presso il Centro elettronico  nazionale  della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica   sicurezza,  un  archivio  informatico  nel  quale  vengono inseriti   i  quesiti  di  cui  all'articolo  8.  I  quesiti  vengono pubblicati  quarantacinque giorni prima dell'inizio dello svolgimento della  prova  preselettiva.  Fatta eccezione per la pubblicazione dei quesiti,  e'  garantita  la piu' rigorosa segretezza di tutte le fasi preparatorie della procedura concorsuale.
 2.  Per  la realizzazione degli scopi di cui al precedente comma 1, e' istituita con decreto dipartimentale una commissione presieduta da un dirigente superiore della Polizia di Stato designato dal Direttore centrale  per  le  risorse  umane  del  Dipartimento  della  pubblica sicurezza  e  composta  da  un  funzionario appartenente ai ruoli del personale    della   Polizia   di   Stato   che   espleta   attivita' tecnico-scientifica  o  tecnica  designato dal Direttore centrale dei servizi  tecnico  logistici  e  della  gestione  patrimoniale e da un funzionario  designato  dal direttore dell'Ufficio centrale ispettivo presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
 3.  La commissione dura in carica per un triennio ed e' rinnovabile per un periodo di eguale durata.
 4.  Oltre  ai  compiti  indicati  al comma 1, la commissione vigila sullo  svolgimento  di  tutte le fasi connesse con la predisposizione dei quesiti e sul loro inserimento nell'archivio e provvede, d'intesa con   la   Direzione   centrale   per  gli  istituti  di  istruzione, all'aggiornamento  dei  quesiti, verificandone l'attualita' all'esito dello svolgimento di ogni prova concorsuale.
 |  |  |  | Art. 8. Modalita' di predisposizione dei quesiti
 e di attribuzione dei relativi punteggi
 1.  Nell'archivio  informatico,  previsto  dall'articolo  7,  viene inserito  un  numero di quesiti vertenti nelle materie sulle quali si svolge  la  preselezione,  in  ragione  di  1000  per  ciascuna delle discipline  indicate all'articolo 17, commi 2 e 3 lettera a)e b), per il  concorso  per  l'accesso  alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori.  Per  la  prova preselettiva del concorso per la nomina ad allievo  vice  perito  tecnico viene inserito un numero di quesiti in ragione, complessivamente, di 5000 per ciascun settore indicato nella tabella  1 allegata al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante, sulle discipline ivi specificate.
 2. La formulazione dei quesiti e' curata dal Ministero dell'interno per   il  tramite  della  Direzione  centrale  per  gli  istituti  di istruzione,  avvalendosi  di  societa' specializzate e di istituti di ricerca,  operanti nel settore della selezione e della formazione del personale.
 3.  Ciascun  quesito viene elaborato predisponendo un'unica domanda con quattro risposte, numerate da uno a quattro, delle quali una sola e'  esatta.  La  posizione  della  risposta esatta e' determinata dal sistema  automatizzato.  I  quesiti sono suddivisi in gruppi distinti per  materia e per grado di difficolta'. Ogni quesito e' classificato al fine di consentirne il raggruppamento per materia e di distinguere le  domande  per  grado di difficolta', in modo tale da assicurare la assegnazione  a  ciascun  candidato  di  un numero di domande di pari difficolta'.
 4. I quesiti hanno un grado di difficolta' di 1, 2 e 3 in relazione alla   natura   della  domanda  che  e'  rispettivamente  facile,  di difficolta'  media e difficile. Il grado di difficolta' e la relativa numerazione  vengono  attribuiti in sede di formazione dell'archivio, di  cui all'articolo 7, dagli organi ad esso preposti. L'attribuzione del  punteggio alle singole risposte e' differenziata in relazione al grado di difficolta' della domanda.
 |  |  |  | Art. 9. Svolgimento della prova preselettiva
 1.  Il  calendario di svolgimento della prova preselettiva, nonche' le  sedi  in  cui  essa  avra'  luogo,  sono  indicate nella Gazzetta Ufficiale cosi' come specificato nel bando di concorso.
 2.  La  prova  preselettiva  e'  effettuata per gruppi di candidati secondo  l'ordine  alfabetico  del loro cognome in base al calendario che verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
 3. La durata della prova, i criteri di valutazione delle risposte e di    attribuzione    del    relativo   punteggio,   sono   stabiliti preventivamente  dalla  commissione  esaminatrice  del  concorso,  in relazione al numero delle domande da somministrare.
 4.  I  quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati mediante procedura  automatizzata  tenendo  conto  dell'esigenza  di ripartire egualmente  l'incidenza del grado di difficolta' della domanda tra le varie  materie. A tal fine le domande facili costituiscono il 30% del totale, quelle di media difficolta' il 50% e quelle difficili il 20%.
 5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva di  codici, di raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e  di  strumenti  idonei  alla  memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
 6.  La commissione esaminatrice estrae, di volta in volta, la serie di questionari da sottoporre ai candidati, fra quelli preventivamente predisposti, ovvero dispone, dopo l'ingresso dei candidati nei locali ove si svolge la prova, l'attivazione della procedura di assortimento dei   quesiti,   selezionati  automaticamente  tra  quelli  contenuti nell'archivio   informatico,   da   assegnare   a  ciascun  candidato nell'ipotesi di utilizzazione di videoterminali dedicati.
 |  |  |  | Art. 10. Formazione della graduatoria
 1.  La  correzione  e  la  valutazione degli elaborati stampati sui moduli   vengono   effettuati   a   mezzo  di  idonea  strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica.  Se  per  lo  svolgimento  delle  prove sono stati utilizzati videoterminali dedicati, il punteggio conseguito da ciascun candidato e'  memorizzato  dal  sistema  informatico  per  la  formazione della graduatoria.
 2.   Avvalendosi   del   sistema   automatizzato,   la  commissione giudicatrice forma la graduatoria della prova sulla base dei punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati.
 3.  Il  punteggio  riportato  non  concorre  alla  formazione della graduatoria finale di merito.
 4. La graduatoria e' approvata con decreto del Capo della polizia - Direttore  generale  della  pubblica sicurezza, di cui e' dato avviso nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
 |  |  |  | Art. 11. Presentazione dei documenti
 1.  I candidati che hanno superato le prove d'esame sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza  - Direzione centrale per le risorse umane entro il termine perentorio  di  venti  giorni,  decorrenti  dal giorno di ricevimento dell'avviso  in  tal  senso,  i  documenti attestanti i requisiti per beneficiare delle riserve dei posti e quelli necessari per dimostrare il  possesso  di  eventuali titoli di precedenza ovvero di preferenza nella  nomina,  gia'  indicati  nella  domanda  di  partecipazione al concorso.
 2.   La   documentazione   non   e'   richiesta  nel  caso  in  cui l'Amministrazione  ne  sia  gia'  in  possesso  o  la possa acquisire d'ufficio.
 |  |  |  | Art. 12. Commissione esaminatrice
 1.  La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo degli  agenti  ed  assistenti  della  Polizia  di Stato, nominata con decreto  del  Capo  della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta da un funzionario, appartenente al ruolo dei dirigenti  della  Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia, con  qualifica  non  inferiore  a  dirigente  superiore, in servizio, preferibilmente  ove possibile, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed e' composta da:
 a) due funzionari con qualifica non inferiore a commissario capo;
 b) due docenti di scuola secondaria superiore;
 c) un  esperto  nelle  lingue  straniere  indicate  nel  bando di concorso;
 d) un  appartenente  al  ruolo  dei  direttori tecnici fisici del settore Telematica.
 2. Per l'incarico di presidente della commissione esaminatrice puo' essere  nominato  anche  un  funzionario,  appartenente  al ruolo dei dirigenti  della  Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia, con  qualifica  non  inferiore  a  dirigente  superiore, collocato in quiescenza  da  non  oltre  un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso.
 3.  Svolge  le  funzioni di segretario un funzionario del ruolo dei commissari  o  del  ruolo  direttivo  speciale  in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
 4.  Almeno  un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.
 |  |  |  | Art. 13. Prova d'esame
 1.  La  prova  d'esame  del  concorso  consiste  in  risposte ad un questionario,  articolato  in  domande  a risposta sintetica ovvero a scelta multipla, fornito dall'Amministrazione anche mediante supporti informatici  o audiovisivi. Il questionario, tendente ad accertare il grado  di preparazione culturale dei candidati, verte su argomenti di cultura  generale, sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola   media   dell'obbligo,   nonche'   sull'accertamento   di  un sufficiente  livello  di conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato  tra  quelle  indicate  nel bando e delle apparecchiature e delle  applicazioni  informatiche  piu'  diffuse,  in  linea  con gli standard europei.
 2.  I  candidati  possono  essere  ammessi a sostenere la prova per contingenti  predeterminati  in  una o piu' sedi ed in tempi diversi, secondo il calendario fissato dall'Amministrazione.
 3.   La   commissione   stabilisce  preventivamente  i  criteri  di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.
 4.  La  durata  della  prova  e' stabilita dalla stessa commissione all'atto   della   predisposizione   delle   serie   di   domande  da somministrare.
 5.  La  commissione  estrae,  di  volta  in volta, i questionari da sottoporre ai candidati, fra quelli preventivamente predisposti.
 6.  La  correzione  e la valutazione degli elaborati possono essere effettuate  a  mezzo  di  strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica.
 7.  La  prova  si  intende  superata  se  il  candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi.
 8.  La  predisposizione  del  questionario  puo'  essere affidata a qualificati  istituti  pubblici  o  privati  e la relativa prova puo' essere gestita con l'ausilio di societa' specializzate.
 9.  Espletata la prova d'esame, la commissione forma la graduatoria secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati.
 |  |  |  | Art. 14. Graduatoria del concorso
 1.  Con  decreto  del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica  sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata  la  graduatoria sulla base della votazione riportata nella prova scritta.
 2. Secondo l'ordine di detta graduatoria, fatte salve le riserve di posti   previste   dal   bando,  i  candidati  sono  sottoposti  agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali. I concorrenti riconosciuti idonei,  tenuto  conto  a  parita'  di  merito di eventuali titoli di preferenza  e  sino alla copertura dei posti indicati nel bando, sono dichiarati vincitori del concorso.
 3.  I  vincitori  del  concorso  sono nominati allievi agenti della Polizia  di  Stato  con  decreto  del  Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
 4.  Il  decreto  di  approvazione  della graduatoria di merito e di dichiarazione  dei  vincitori del concorso pubblico e' pubblicato sul Bollettino  ufficiale  del  personale  del Ministero dell'interno con avviso  della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 |  |  |  | Art. 15. Bando di concorso
 1. Salvo il disposto dell'articolo 2, il bando di corcorso indica:
 a) il  numero  dei posti riservati agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio;
 b) il numero dei posti riservati agli appartenenti ai ruoli della Polizia  di  Stato  con  almeno  tre  anni di anzianita' di effettivo servizio  alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di eta'.
 |  |  |  | Art. 16. Commissione esaminatrice
 1.  La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo degli  ispettori,  nominata  con  decreto  del  Capo  della polizia - Direttore  generale  della  pubblica  sicurezza,  e' presieduta da un prefetto ed e' composta da:
 a) due  funzionari dei ruoli del personale della Polizia di Stato che  espleta  funzioni di polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente;
 b) due   docenti  in  materie  giuridiche  di  scuola  secondaria superiore.
 2.  Per  le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando di   concorso   e   all'informatica,   la  commissione  esaminatrice, limitatamente  all'espletamento delle predette prove, e' integrata da un  esperto  nella  lingua  straniera prescelta dal candidato e da un appartenente  al  ruolo dei direttori tecnici fisici della Polizia di Stato del Settore telematica.
 3.  Svolge  le  funzioni di segretario un funzionario del ruolo dei commissari   in   servizio  presso  il  Dipartimento  della  pubblica sicurezza.
 4. Per l'incarico di presidente della commissione esaminatrice puo' essere  nominato  anche  un  prefetto  collocato in quiescenza da non oltre  un  quinquennio  dalla data del decreto che indice il bando di concorso.
 5.  Almeno  un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.
 |  |  |  | Art. 17. Prove d'esame
 1.  Le  prove  d'esame  del  concorso  sono costituite da una prova scritta e da un colloquio.
 2. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato vertente su  elementi  di diritto penale ovvero di diritto processuale penale, con eventuali riferimenti al diritto costituzionale.
 3.  Il  colloquio,  oltre  che  sulle  materie  oggetto della prova scritta,  ivi  compresi gli elementi di diritto costituzionale, verte sulle seguenti materie:
 a) nozioni  di  diritto  amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;
 b) diritto   civile,  nelle  parti  concernenti  le  persone,  la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti;
 c) lingua  straniera  prescelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso;
 d) informatica.
 4.  L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste nella  traduzione  di un testo senza ausilio del dizionario ed in una conversazione.
 5.  La prova di informatica e' diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato, di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei.
 6.  Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova scritta.
 7.  L'ammissione  al colloquio con l'indicazione del voto riportato nella  prova  scritta  e'  portata  a conoscenza del candidato almeno venti  giorni  prima  di  quello in cui dovra' sostenere il colloquio stesso.
 8.  Il  colloquio  non  si  intende superato se il candidato non ha riportato almeno la votazione di sei decimi.
 9.  Al  termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei  voti  da  ciascuno riportati, che viene affisso nella sede degli esami.
 10. La votazione complessiva e' data dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.
 11. Espletate le prove d'esame, la commissione forma la graduatoria secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati.
 |  |  |  | Art. 18. Graduatoria del concorso
 1.  Con  decreto  del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica  sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata  la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
 2.  Il  decreto  di  approvazione  della  graduatoria suddetta e di dichiarazione  dei  vincitori del concorso pubblico e' pubblicato sul Bollettino  ufficiale  del  personale  del Ministero dell'interno con avviso  della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 3.  I  vincitori  del concorso sono nominati allievi vice ispettori della Polizia di Stato.
 |  |  |  | Art. 19. Commissione esaminatrice
 1.  La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo degli  operatori  e  collaboratori  tecnici, nominata con decreto del Capo  della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, si compone  di  un  presidente  scelto tra i funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore appartenente, di  preferenza,  ai  ruoli  dei  dirigenti tecnici, da due funzionari direttivi  dei  ruoli  della  Polizia  di  Stato  con  qualifica  non inferiore  a commissario capo o equiparato e da due docenti di scuola secondaria superiore.
 2.  Per  la prova relativa alla lingua straniera indicata nel bando di   concorso  e  all'informatica,  la  commissione  esaminatrice  e' integrata  da  un esperto nelle lingue straniere e da un appartenente al ruolo dei direttori tecnici fisici del Settore Telematica.
 3.  Svolge  le  funzioni di segretario un funzionario direttivo dei ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
 4. Per l'incarico di presidente della commissione esaminatrice puo' essere  nominato  anche  un  funzionario  della  Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore collocato in quiescenza da  non  oltre  un  quinquennio  dalla data del decreto che indice il bando di concorso.
 5.  Almeno  un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.
 |  |  |  | Art. 20. Prove d'esame
 1.  La  prova  d'esame  del  concorso  consiste  in  risposte ad un questionario,  articolato  in  domande  a risposta sintetica ovvero a scelta multipla, fornito dall'Amministrazione anche mediante supporti informatici  o audiovisivi. Il questionario, tendente ad accertare il grado  di preparazione culturale dei candidati, verte su argomenti di cultura  generale, sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola   media   dell'obbligo,   nonche'   sull'accertamento   di  un sufficiente  livello  di conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato  e  delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei.
 2.  I  candidati  possono  essere  ammessi a sostenere la prova per contingenti  predeterminati  in  una o piu' sedi ed in tempi diversi, secondo il calendario d'esame fissato dall'Amministrazione.
 3.   La   commissione   stabilisce  preventivamente  i  criteri  di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.
 4.  La  durata  della  prova  e' stabilita dalla stessa commissione all'atto   della   predisposizione   delle   serie   di   domande  da somministrare.
 5.  La  commissione  estrae,  di volta in volta, il questionario da sottoporre ai candidati, fra quelli preventivamente predisposti.
 6.  La  correzione  e la valutazione degli elaborati possono essere effettuate  a  mezzo  di  strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica.
 7.  La  prova  si  intende  superata  se  il  candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi.
 8.  La  predisposizione  del  questionario  puo'  essere affidata a qualificati  istituti  pubblici  o  privati  e la relativa prova puo' essere gestita con l'ausilio di societa' specializzate.
 9.  Espletata la prova d'esame, la commissione forma la graduatoria secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati.
 |  |  |  | Art. 21. Graduatoria del concorso
 1.  Con  decreto  del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica  sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata  la  graduatoria  di  merito  sulla  base  della  votazione riportata nella prova scritta.
 2.  Secondo l'ordine di detta graduatoria, e fatte salve le riserve di  posti  previste  dal  bando,  i  candidati  sono  sottoposti agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali. I concorrenti riconosciuti idonei,  tenuto  conto  a  parita'  di  merito di eventuali titoli di preferenza  e  sino alla copertura dei posti indicati nel bando, sono dichiarati vincitori del concorso.
 3. I vincitori del concorso sono nominati allievi operatori tecnici con  decreto  del  Capo  della  polizia  -  Direttore  generale della pubblica sicurezza.
 4.  Il decreto di approvazione della graduatoria di merito finale e di  dichiarazione  dei  vincitori del concorso pubblico e' pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso  della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 |  |  |  | Art. 22. Bando di concorso
 1.  Salvo  il disposto dell'articolo 2, il bando di concorso indica il  numero dei posti riservati al personale del ruolo degli operatori e  dei  collaboratori  tecnici  in  possesso del prescritto titolo di studio e dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge    per   l'esercizio   dell'attivita'   propria   del   profilo professionale per il quale si concorre.
 2.  Il  bando  contiene  la  previsione  di  presentare  domanda di partecipazione,  da  parte  di  ciascun candidato, con riferimento ai posti di un solo profilo professionale tra quelli messi a concorso.
 |  |  |  | Art. 23. Commissione esaminatrice
 1.  La  commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, e'  composta  da un presidente scelto tra funzionari della Polizia di Stato   con   qualifica   non   inferiore   a   dirigente  superiore, appartenente,  di  preferenza,  ai ruoli dei dirigenti tecnici, ed e' composta  da  due funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore  a  vice  questore aggiunto o equiparata e da un docente di scuola  secondaria  superiore  nelle  materie relative a ciascuno dei profili professionali messi a concorso.
 2.  La  commissione e' integrata da uno o piu' esperti per ciascuno dei   settori   tecnici  indicati  nell'articolo 1  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  24 aprile  1982,  n.  337 e successive modificazioni scelto, di preferenza, tra il personale appartenente ai ruoli dirigenziali e direttivi della Polizia di Stato.
 3.   Per  l'accertamento  della  conoscenza  di  una  delle  lingue straniere  indicate  nel  bando  di concorso e dell'informatica, sono chiamati  a  far  parte della commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento  delle  suddette  prove,  un  esperto  nelle  lingue straniere  ed  un  appartenente al ruolo dei direttori tecnici fisici del settore Telematica.
 4.  Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo della Polizia  di  Stato  in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
 5. Per l'incarico di presidente della commissione esaminatrice puo' essere  nominato  anche  un  funzionario  della  Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore collocato in quiescenza da  non  oltre  un  quinquennio  dalla data del decreto che indice il bando di concorso.
 6.  Almeno  un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.
 
 
 
 Nota all'art. 23:
 - Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della
 Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' il seguente:
 «Art.  1  (Istituzione dei ruoli). - 1. Per le esigenze
 operative  di  polizia  e,  in  generale,  di  supporto del
 Ministero  dell'interno  nonche',  fatte  salve le predette
 esigenze,  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
 relazione   all'ultimo   comma dell'art.   1   della  legge
 1° aprile  1981,  n.  121, nell'ambito dell'Amministrazione
 della  pubblica  sicurezza  sono istituiti i seguenti ruoli
 del  personale  della Polizia di Stato che svolge attivita'
 tecnico-scientifica  o  tecnica,  attinente  ai  settori di
 polizia  scientifica,  di telematica, di motorizzazione, di
 equipaggiamento,   di  accasermamento,  di  arruolamento  e
 psicologia e del servizio sanitario:
 1) ruolo degli operatori e collaboratori tecnici;
 2) ruolo dei revisori tecnici;
 3) ruolo dei periti tecnici;
 4) ruolo dei direttori tecnici;
 5) ruolo dei dirigenti tecnici.
 2.  Le  relative dotazioni organiche sono fissate nella
 allegata tabella A.
 3.  I profili professionali degli appartenenti ai ruoli
 degli operatori e collaboratori, dei revisori, dei periti e
 dei  direttori  tecnici  sono  individuati  con decreto del
 Ministro dell'interno.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 24. Prova scritta
 1.  La  prova  scritta  del  concorso  consiste  in  risposte ad un questionario,  fornito  dall'Amministrazione  anche mediante supporti informatici   o   audiovisivi,  articolato  su  domande  tendenti  ad accertare  il  grado  di  preparazione  culturale e professionale dei candidati.
 2.  Il  questionario  puo'  essere articolato in domande a risposta sintetica  ovvero a scelta multipla, vertenti per il trenta per cento su  argomenti  di  cultura generale, per il cinquanta per cento sulle materie, stabilite dal bando di concorso, attinenti alle mansioni del profilo  professionale  per  il  quale  si concorre, per il dieci per cento sulla lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate nel  bando  di  concorso  e  per il restante dieci per cento sull'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in  linea  con  gli  standard  europei. Nei concorsi per l'accesso al settore   della   telematica  tale  ultima  prova  e'  esclusa  e  la percentuale   di   domande   ad   essa   riservata   viene  destinata all'accertamento   della   conoscenza  delle  materie  relative  alle mansioni del profilo professionale per il quale si concorre.
 3.  Le  materie di cultura generale che possono formare oggetto del questionario  sono:  lingua  italiana;  storia d'Italia a partire dal 1815; geografia fisica, politica ed economica dell'Italia; educazione civica;  nozioni  di  diritto  e  procedura  penale;  legislazione di pubblica sicurezza.
 4.  La  correzione  e la valutazione degli elaborati possono essere effettuate  a  mezzo  di  strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica.
 5.  La  votazione massima attribuibile alla prova scritta e' di 100 punti.  La  prova  si  intende  superata  se il candidato riporta una votazione non inferiore sessanta punti.
 6.  La  predisposizione  del  questionario  puo'  essere affidata a qualificati  istituti  pubblici  o  privati  e la relativa prova puo' essere gestita con l'ausilio di societa' specializzate.
 7.  I  candidati  possono  essere  ammessi a sostenere la prova per contingenti  predeterminati  in  una o piu' sedi ed in tempi diversi, secondo il calendario d'esame fissato dall'Amministrazione.
 8.   La   commissione   stabilisce  preventivamente  i  criteri  di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.
 9.  La  durata  della  prova  e' stabilita dalla stessa commissione all'atto   della   predisposizione   della   serie   di   domande  da somministrare.
 10.   La   commissione  estrae,  di  volta  in  volta,  fra  quelle preventivamente  predisposte,  la  serie  di quesiti da sottoporre ai candidati.
 11.   Espletate   le   prove  d'esame,  la  commissione  redige  la graduatoria,   secondo   l'indicazione  della  votazione  complessiva riportata da ciascun candidato.
 |  |  |  | Art. 25. Graduatorie del concorso
 1.  Il  punteggio  finale  per  la  formazione delle graduatorie di ciascun profilo professionale e' dato dalla votazione riportata nella prova scritta di cui all'articolo 24.
 2.  Con  decreto  del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica  sicurezza,  riconosciuta  la  regolarita' del procedimento, sono  approvate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti   nel   bando   di   concorso;  secondo  l'ordine  di  dette graduatorie,  e fatte salve le riserve di posti previste dal bando, i candidati   sono   sottoposti   agli   accertamenti   psico-fisici  e attitudinali.  I  concorrenti  riconosciuti  idonei,  tenuto  conto a parita'  di  merito  di  eventuali  titoli  di preferenza e sino alla copertura dei posti indicati nel bando, sono dichiarati vincitori del concorso.  A  parita'  di  merito  costituisce  titolo  di preferenza l'appartenenza ai ruoli della Polizia di Stato.
 3.  Con  il decreto di cui al comma 2 i vincitori del concorso sono inseriti  in  un'unica graduatoria finale tenendo conto del punteggio riportato e dei titoli di preferenza di cui all'articolo 4.
 4.  I  vincitori  del  concorso sono nominati allievi vice revisori tecnici della Polizia di Stato.
 5.  Il  decreto  di  approvazione  delle  graduatorie suddette e di dichiarazione dei vincitori del concorso e' pubblicato sul Bollettino ufficiale  del  personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 |  |  |  | Art. 26. Bando di concorso
 1. Salvo il disposto dell'articolo 2, il bando di concorso indica:
 a) il  numero  dei posti riservati agli appartenenti al ruolo dei revisori  tecnici  in  possesso  del  prescritto  titolo  di studio e dell'eventuale  diploma  o  attestato  di  abilitazione professionale attinenti    all'esercizio   dell'attivita'   inerente   al   profilo professionale per il quale si concorre;
 b) lo  specifico  titolo  di  studio  di istruzione secondaria di secondo   grado,  nonche'  i  diplomi  o  attestati  di  abilitazione all'esercizio  di  attivita' inerenti al profilo professionale per il quale si concorre.
 2.  Il  bando  contiene  la  previsione  di  presentare  domanda di partecipazione,  da  parte  di  ciascun candidato, con riferimento ai posti di un solo profilo professionale tra quelli messi a concorso.
 |  |  |  | Art. 27. Commissione esaminatrice
 1.  La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo dei  periti  tecnici della Polizia di Stato, nominata con decreto del Capo  della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta da un prefetto ed e' composta da:
 a) un  funzionario dei ruoli della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente;
 b) due  docenti  di  scuola  secondaria  superiore  nelle materie relative a ciascuno dei profili professionali messi a concorso
 c) uno   o   piu'  esperti  nelle  materie  relative  ai  profili professionali   messi  a  concorso  con  qualifica  non  inferiore  a direttore tecnico capo o medico capo.
 2. Per l'incarico di presidente della commissione esaminatrice puo' essere  nominato  anche  un  prefetto  collocato in quiescenza da non oltre  un  quinquennio  dalla data del decreto che indice il bando di concorso.
 3.  Per  le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando di   concorso   e   all'informatica,   la  commissione  esaminatrice, limitatamente  all'espletamento delle predette prove, e' integrata da un  esperto  nella  lingua  straniera prescelta dal candidato e da un appartenente  al  ruolo  dei  direttori  tecnici  fisici  del settore Telematica.
 4.  Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo della Polizia  di  Stato  in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
 5.  Almeno  un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.
 |  |  |  | Art. 28. Prove d'esame
 1.  Il  concorso  e'  articolato  in  una  prova  scritta  ed in un colloquio   che   vertono   sulle   materie   attinenti  ai  tipi  di specializzazione  richiesti  dal  bando  di  concorso  e  tendenti ad accertare  il possesso delle capacita' professionali per assolvere le funzioni proprie degli appartenenti al ruolo dei periti tecnici.
 2.  Le materie oggetto delle prove d'esame sono stabilite nel bando di concorso.
 3. Il colloquio verte, inoltre, sulle seguenti materie:
 a) lingua  straniera  prescelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso;
 b) informatica.
 4.  L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste nella  traduzione  senza ausilio del dizionario di un testo ed in una conversazione.
 5.  La prova di informatica e' diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato, di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei.
 6.  Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova scritta.
 7.  L'ammissione  al colloquio con l'indicazione del voto riportato nella  prova  scritta  e'  portata  a conoscenza del candidato almeno venti  giorni  prima  di  quello in cui dovra' sostenere il colloquio stesso.
 8.  Il  colloquio  non  si  intende superato se il candidato non ha riportato almeno la votazione di sei decimi.
 9.  Al  termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che e' affisso nella sede degli esami.
 10. La votazione complessiva e' data dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.
 11. Espletate le prove d'esame, la commissione forma la graduatoria secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati.
 |  |  |  | Art. 29. Graduatorie del concorso
 1.  Con  decreto  del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica  sicurezza,  riconosciuta  la  regolarita' del procedimento, sono  approvate  tante  graduatorie  di  merito quanti sono i profili professionali  previsti  nel  bando  di  concorso e sono dichiarati i vincitori   del  concorso,  tenuto  conto  delle  riserve  dei  posti previste. Con lo stesso decreto i vincitori sono inseriti in un'unica graduatoria finale secondo il punteggio riportato.
 2.  I  vincitori  del  concorso  sono  nominati allievi vice periti tecnici della Polizia di Stato.
 3.  Il  decreto  di  approvazione  delle  graduatorie suddette e di dichiarazione dei vincitori del concorso e' pubblicato sul Bollettino ufficiale  del  personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 |  |  |  | Art. 30. Bando di concorso
 1.  I  concorsi  interni  sono  indetti  con decreto del Capo della polizia  - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel  Bollettino  ufficiale  del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati:
 a) il  numero  dei  posti messi a concorso, la loro distribuzione tra  i  vari  profili  professionali  nel  caso  di  concorsi  per la copertura  di  posti  dei  ruoli  tecnici,  ed  eventualmente la loro ripartizione a livello provinciale;
 b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
 c) il  termine  e  le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione;
 d) le  categorie  di  titoli  ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;
 e)   la  data  di  svolgimento  della  prova  scritta  d'esame  o dell'eventuale  prova  preselettiva,  ovvero  la  data del Bollettino ufficiale  del  Ministero  dell'interno nel quale sara' pubblicato il diario  di  dette  prove con l'indicazione della sede o delle sedi di effettuazione  di quest'ultima e la ripartizione dei candidati tra le stesse;
 f) le  materie  oggetto  delle  prove  d'esame  ivi compreso, nei concorsi  per  l'accesso  alle  qualifiche  iniziali  dei ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato, l'accertamento facoltativo    della    conoscenza    della    lingua   straniera   e dell'informatica.  Tale  ultima  prova  e'  esclusa  nei concorsi per l'accesso  alla  qualifica  iniziale del ruolo dei periti tecnici del settore della telematica;
 g) la   votazione   minima  da  conseguire  nell'eventuale  prova preselettiva e nelle prove d'esame;
 h) la  riserva  di  posti  per  il  personale  bilingue  ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni;
 i) il   riferimento  alla  legge  10 aprile  1991,  n.  125,  che garantisce  pari  opportunita'  tra  uomini  e donne per l'accesso al lavoro;
 l) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
 
 
 
 Nota all'art. 30:
 - Il  testo  dell'art.  2,  del  decreto del Presidente
 della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e' il seguente:
 «Art.  2.  -  Per  provvedere  alle  esigenze di cui al
 precedente   articolo   le  amministrazioni  menzionate  al
 secondo  comma dell'articolo stesso e gli enti pubblici non
 locali  in provincia di Bolzano, ai quali non si applica il
 criterio  di  cui  al  terzo  comma dell'articolo 89  dello
 statuto  di  autonomia, per la copertura dei posti vacanti,
 nei concorsi, anche interni, nei corsi, nel conferimento di
 qualifiche   superiori,   o   nelle   assunzioni   comunque
 strutturate  o  denominate, devono riservare un'aliquota di
 posti  per  candidati  in  possesso  dell'attestato  di cui
 all'art. 4.
 I  vincitori  di  concorsi ai posti riservati di cui al
 comma precedente  vengono  assegnati,  come  prima  sede di
 servizio,  ad  uffici  della  provincia  di  Bolzano  o che
 comunque abbiano competenza su detta provincia.
 Il  detto  personale  non puo' essere trasferito se non
 abbia  prestato  almeno  dieci  anni  di effettivo servizio
 negli uffici di cui al comma precedente.
 Il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri vigila sul
 rispetto delle norme di cui sopra.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 31. Domande di partecipazione ai concorsi
 1.  Le  domande  di  partecipazione  ai  concorsi, redatte su carta libera,  oppure compilate su modello predisposto dall'Amministrazione e  dirette  al  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  - Direzione centrale  per le risorse umane, sono presentate agli uffici o reparti di  appartenenza,  ovvero  agli  uffici  o  reparti  presso i quali i candidati  risultino  aggregati  o in missione, purche' il periodo di aggregazione  o  missione  copra  per  intero il periodo utile per la presentazione delle domande.
 2.  Nelle  domande  i  candidati  devono dichiarare il possesso del titolo di studio richiesto, l'Istituto che lo ha rilasciato e la data di  conseguimento,  nonche'  ed eventualmente la manifestazione della volonta'  di  sostenere,  nei  concorsi  per l'accesso alla qualifica iniziale  dei  ruoli  degli  ispettori e dei periti tecnici, le prove facoltative  di  informatica e della lingua straniera indicandone una tra quelle previste dal bando.
 3. I candidati che chiedono di avvalersi della riserva dei posti di cui  all'articolo  4,  comma 2, devono indicare la lingua, italiana o tedesca, nella quale intendono sostenere le previste prove d'esame.
 4.  I  candidati non esclusi dal concorso per difetto dei requisiti sono   convocati   per   gli   accertamenti   attitudinali   previsti dall'articolo  24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e, se giudicati idonei, vengono ammessi a sostenere le prove d'esame.
 5.  La  convocazione puo' avvenire anche mediante pubblicazione del calendario  degli  accertamenti  di  cui  al  comma  4 sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nella data fissata dal bando di concorso.
 6. In relazione al numero dei candidati, l'Amministrazione puo' far precedere   una   o  entrambe  le  prove  d'esame  agli  accertamenti attitudinali.
 7. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei revisori  e dei periti tecnici i candidati possono presentare domanda di  partecipazione per uno solo dei profili professionali dichiarati, dal bando di concorso, omogenei a quello di appartenenza.
 
 
 
 Nota all'art. 31:
 - Il  testo dell'art. 24, della legge 1° febbraio 1989,
 n. 53 e' il seguente:
 «Art. 24. - 1. L'appartenente ai ruoli della Polizia di
 Stato  che espleta funzioni di polizia il quale partecipi a
 concorsi,  interni  o pubblici con riserva di posti, per il
 passaggio  o  l'accesso ai ruoli superiori della Polizia di
 Stato non e' sottoposto alla ripetizione degli accertamenti
 psico-attitudinali  per  la  parte gia' effettuata all'atto
 dell'ingresso  in  carriera,  ne'  agli accertamenti medici
 previsti  dai  regolamenti  approvati  con  i  decreti  del
 Presidente  della Repubblica 23 dicembre 1983, numeri 903 e
 904.
 2.   Devono   in   ogni   caso  essere  effettuati  gli
 accertamenti  medici  e  psico-attitudinali  specificamente
 previsti   per   l'accesso   ai  ruoli  superiori,  per  il
 conseguimento  di  particolari abilitazioni professionali o
 di servizio e per impieghi speciali.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 32. Prove facoltative
 1.  I  candidati ai concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato qualora  ne  abbiano fatto richiesta nella domanda, possono integrare il  colloquio  tanto  con  una  prova facoltativa in una delle lingue straniere  indicate  nel  bando  di  concorso,  quanto  con una prova facoltativa in informatica.
 2.  La  prova facoltativa nella lingua straniera prescelta e' volta ad accertare il possesso da parte del candidato di un buon livello di conoscenza  degli strumenti linguistici. Le modalita' di accertamento sono quelle indicate al comma 4 dell'articolo 17.
 3. La prova facoltativa in informatica consiste in una verifica del grado   di   conoscenza   dell'uso   delle  apparecchiature  e  delle applicazioni  informatiche  piu'  diffuse,  in linea con gli standard europei.
 4.  Ai candidati che superano le prove facoltative e' attribuito un punteggio  sino  al  massimo  di  quattro  cinquantesimi per ciascuna prova.  La votazione complessiva della prova orale e' comprensiva del punteggio riportato dal candidato nelle prove facoltative.
 |  |  |  | Art. 33. Esclusione dai concorsi
 1.  Per  difetto dei requisiti prescritti e' disposta, in qualsiasi momento, l'esclusione dal concorso con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
 2.  I  requisiti  devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
 3.  E'  inoltre  escluso dal concorso, a norma dell'articolo 93 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale   sospeso   cautelarmente  dal  servizio;  resta  ferma  la previsione  contenuta  nell'articolo  94  del  medesimo  decreto  del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957.
 
 
 
 Note all'art. 33:
 - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 93  e  94 del
 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
 3:
 «Art.  93  (Esclusione dagli esami e dagli scrutini). -
 1.  L'impiegato  sospeso ai sensi degli articoli 91 e 92 e'
 escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione.
 2.  Quando  l'impiegato  e'  stato deferito al giudizio
 della  Commissione di disciplina, il Ministro, anche se non
 ha  disposto  la  sospensione  cautelare,  puo', sentito il
 Consiglio    d'amministrazione,    escludere    l'impiegato
 dall'esame o dallo scrutinio.».
 «Art.   94   (Ammissione   agli   esami  dell'impiegato
 prosciolto  da  addebiti  disciplinari).  -  1. L'impiegato
 escluso   dall'esame  che  sia  stato  prosciolto  da  ogni
 addebito disciplinare o punito con la censura e' ammesso al
 primo  esame successivo e, qualora riporti una votazione in
 virtu'  della  quale  sarebbe stato promovibile se ottenuta
 nell'esame  originario,  e'  collocato nella graduatoria di
 questo,   tenuto   conto  della  votazione  stessa,  ed  e'
 promosso,  anche  in soprannumero salvo riassorbimento, con
 decorrenza  a  tutti  gli  effetti,  con  esclusione  delle
 competenze  gia'  maturate,  dalla stessa data con la quale
 sarebbe  stata  conferita  la  promozione  in base al detto
 esame.
 2.  L'impiegato  ammesso all'esame di cui al precedente
 comma,  qualora  non  abbia raggiunto una votazione tale da
 consentirgli  di  essere  promosso nel primo esame ma abbia
 conseguito  una votazione superiore all'ultimo dei promossi
 di   uno   dei   successivi  esami,  viene  iscritto  nella
 graduatoria  nella quale puo' trovare utile collocazione ed
 e'   promosso   con  la  medesima  anzianita'  degli  altri
 impiegati compresi nella graduatoria in cui e' collocato.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 34. Bando di concorso
 1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  30,  il bando di concorso  indica  il  numero dei posti riservati agli appartenenti al ruolo  dei  sovrintendenti  anche  se  privi  del  titolo  di  studio prescritto, corrispondenti al trenta per cento dei posti disponibili.
 |  |  |  | Art. 35. Possesso dei requisiti
 1.  E'  ammesso al concorso il personale della Polizia di Stato che espleta  funzioni  di  polizia  in  possesso, alla data del bando che indice  il  concorso,  di  un'anzianita'  di servizio non inferiore a sette  anni,  del  diploma  di  istruzione  secondaria  superiore che consenta  l'iscrizione  ai  corsi  per  il  conseguimento del diploma universitario  e  che,  nell'ultimo  biennio  precedente  la data del bando,   non   abbia   riportato   la  deplorazione  o  una  sanzione disciplinare  piu'  grave ed abbia conseguito un giudizio complessivo non inferiore a «buono».
 |  |  |  | Art. 36. Commissione esaminatrice
 1.  La commissione esaminatrice del concorso e' composta e nominata secondo quanto stabilito dall'articolo 16.
 |  |  |  | Art. 37. Prove d'esame
 1.  Le  prove  d'esame sono costituite da una prova scritta e da un colloquio, che vertono sulle materie indicate nell'articolo 17.
 2.  Al  colloquio  sono  ammessi  i candidati che abbiano riportato nella  prova  scritta  una  votazione  non  inferiore  a trentacinque cinquantesimi.
 3.  La  convocazione  alla  prova orale, con l'indicazione del voto riportato  nella prova scritta, e' portata a conoscenza del candidato almeno  venti  giorni  prima  della  data  in cui dovra' sostenere il colloquio stesso.
 4. Il colloquio si intende superato se il candidato abbia riportato la votazione di almeno trenta cinquantesimi.
 |  |  |  | Art. 38. T i t o l i
 1.  Le  categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
 a) rapporti   informativi   e  giudizi  complessivi  del  biennio anteriore, fino a punti 12;
 b) qualita'  delle  mansioni  svolte  con particolare riferimento alla  specifica  competenza  professionale  dimostrata ed al grado di responsabilita' assunta, fino a punti 8;
 c) incarichi   e   servizi   speciali   conferiti  con  specifico provvedimento   dell'amministrazione,  che  comportino  un  rilevante aggravio   di  lavoro  e  presuppongano  una  particolare  competenza professionale, fino a punti 6;
 d) titoli  attinenti  alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati  e  superati  con  esclusione  dei  corsi  di  formazione obbligatori e dei seminari, fino a punti 4;
 e) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto  nell'esercizio  delle  proprie  attribuzioni  o  per speciale incarico  conferitogli  dall'amministrazione  di  appartenenza  o  da quella   presso  cui  presta  servizio  e  che  vertono  su  problemi giuridici,   amministrativi   o   tecnici   ovvero  su  questioni  di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 4;
 f) speciali riconoscimenti, fino a punti 6;
 g) anzianita' complessiva di servizio, fino a punti 10.
 2.   Nell'ambito   delle   suddette   categorie,   la   commissione esaminatrice,  nella  riunione  precedente  l'inizio della correzione degli  elaborati,  determina  i  titoli  valutabili  ed  i criteri di massima  per  la  valutazione  degli  stessi e per l'attribuzione dei relativi   punteggi.  Predetermina,  altresi',  in  modo  omogeneo  i punteggi    da   attribuire   ai   giudizi   complessivi   presi   in considerazione.
 3.  Il  Direttore  centrale  per  le risorse umane del Dipartimento della  pubblica  sicurezza  invia alla commissione esaminatrice copia dello   stato   matricolare   aggiornato,   nonche'   le  domande  di partecipazione  corredate  da  una  scheda  informativa  su  apposito modello  predisposto  dall'Amministrazione,  contenente  l'elenco dei titoli  di  servizio  e  ogni  altra  indicazione  utile afferente il concorso,   redatto   dal   dirigente   dell'ufficio   o  reparto  di appartenenza e sottoscritto per conferma dal candidato.
 4. Per ciascun candidato e' redatta una scheda su cui sono annotati i  titoli  valutati  dalla  commissione  esaminatrice  ed  i relativi punteggi.  Le  schede  sono  sottoscritte  da  tutti  i componenti ed allegate   ai   verbali  del  concorso  di  cui  costituiscono  parte integrante.
 5.  Le  somme  dei punti assegnati dai membri della commissione per ciascuna categoria dei titoli sono divise per il numero dei votanti e i  relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.
 6.  La  valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli candidati  che  abbiano  superato le prove d'esame. La valutazione e' limitata  ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
 |  |  |  | Art. 39. Formazione ed approvazione della graduatoria
 1.  La  valutazione  complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma  della  votazione  riportata  nella  prova  scritta,  del  voto ottenuto nel colloquio e del punteggio acquisito per i titoli.
 2.  A  parita'  di  punteggio,  ha la precedenza il concorrente con qualifica piu' elevata ed, a parita' di qualifica, il concorrente che ha precedenza in ruolo.
 3.  Con  decreto  del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica  sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata  la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
 4.  I posti rimasti scoperti nell'aliquota riservata sono assegnati agli altri candidati idonei.
 5.  Il  decreto  di  approvazione  della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.
 |  |  |  | Art. 40. Bando di concorso
 1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  30,  il bando di concorso indica:
 a) la  ripartizione  in  ciascun profilo professionale del numero dei posti messi a concorso;
 b)  il  numero  dei posti riservati al personale con qualifica di collaboratore  tecnico  capo  corrispondente  al trenta per cento dei posti disponibili;
 c) la   definizione,   anche   per   categorie   omogenee,  delle corrispondenze  fra i profili professionali del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso.
 |  |  |  | Art. 41. Possesso dei requisiti
 1.  Sono  ammessi  al  concorso  gli  appartenenti  al  ruolo degli operatori    e   collaboratori   tecnici   provenienti   da   profili professionali  dichiarati dal bando di concorso omogenei a quello per cui   concorrono,   in   possesso   dell'abilitazione   professionale eventualmente  prevista  dalla  legge  per l'esercizio dell'attivita' propria  del  profilo  professionale  per  il  quale si concorre, che abbiano  compiuto  al  31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il concorso  quattro  anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei  due  anni  precedenti  sanzioni  disciplinari  piu'  gravi della deplorazione.
 |  |  |  | Art. 42. Commissione esaminatrice
 1.  La commissione esaminatrice del concorso e' composta e nominata secondo quanto previsto dall'articolo 23.
 |  |  |  | Art. 43. Prova pratica a carattere professionale
 1.  La  prova  pratica  a  carattere  professionale  consiste in un esperimento  pratico  diretto  ad  accertare la capacita' tecnica del candidato  attraverso l'esecuzione di compiti attinenti alle mansioni del  profilo  professionale  per  il  quale  concorre,  ovvero  in un questionario,  fornito  dall'Amministrazione  anche mediante supporti informatici  o audiovisivi, articolato in domande a risposta a scelta multipla   tendente   ad   accertare   il   grado   di   preparazione tecnico-professionale.
 2.  La  predisposizione  del  questionario  puo'  essere affidata a qualificati  istituti  pubblici  o  privati  e la relativa prova puo' essere   gestita   con   l'ausilio   di  societa'  specializzate.  La commissione  estrae,  di  volta  in volta, la serie di questionari da sottoporre  ai  candidati, fra quelle preventivamente predisposte. La correzione e la valutazione degli elaborati possono essere effettuate a mezzo di strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica. La durata della prova, i criteri di valutazione  delle  risposte e di attribuzione del relativo punteggio sono  stabiliti  preventivamente  dalla  commissione esaminatrice, in relazione  al  numero  delle  domande  da  somministrare. I candidati possono   essere   ammessi  a  sostenere  la  prova  per  contingenti predeterminati  in  una  o  piu' sedi ed in tempi diversi, secondo il calendario fissato dall'Amministrazione.
 3. La votazione massima attribuibile alla prova e' di 100 punti. La prova  si  intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore 60 punti.
 |  |  |  | Art. 44. T i t o l i
 1.  Le  categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
 a) rapporti   informativi   e  giudizi  complessivi  del  biennio anteriore, fino a punti 12;
 b) qualita'  delle  mansioni  svolte  con particolare riferimento alla  specifica  competenza  professionale  dimostrata ed al grado di responsabilita' assunta, fino a punti 8;
 c) incarichi   e   servizi   speciali   conferiti  con  specifico provvedimento   dell'Amministrazione,  che  comportino  un  rilevante aggravio   di  lavoro  e  presuppongano  una  particolare  competenza professionale, fino a punti 6;
 d) titoli  attinenti alla formazione professionale del candidato. Rientrano  in  tale  categoria  i  corsi  professionali frequentati e superati,  con  esclusione  dei  seminari  e  dei corsi di formazione obbligatori, in materie attinenti al settore tecnico di appartenenza, nonche'  gli  altri  corsi  teorici  o  pratici  che, con riguardo al profilo   professionale   del  candidato,  siano,  a  giudizio  della Commissione,  idonei  a potenziare le capacita' tecnico-professionali ovvero  operative  del  candidato stesso. Rientrano, inoltre, in tale categoria  i titoli di studio e le abilitazioni professionali purche' inerenti  al profilo professionale per cui si partecipa, fino a punti 4;
 e) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto  nell'esercizio  delle  proprie  attribuzioni  o  per speciale incarico  conferitogli  dall'amministrazione  di  appartenenza  o  da quella  presso  cui presta servizio e che vertono su problemi tecnici ovvero  su  questioni  di  particolare  rilievo  attinenti al profilo professionale di appartenenza, fino a punti 4;
 f) speciali riconoscimenti, fino a punti 6;
 g) anzianita' complessiva di servizio, fino a punti 10.
 2.   Nell'ambito   delle   suddette   categorie,   la   commissione esaminatrice  determina  i  titoli valutabili ed i criteri di massima per  la  valutazione  degli  stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
 3.  Il  Direttore  centrale  per  le risorse umane del Dipartimento della  pubblica  sicurezza  invia alla commissione esaminatrice copia dello   stato   matricolare   aggiornato,   nonche'   le  domande  di partecipazione   corredate  da  una  scheda  informativa  su  modello predisposto  dall'Amministrazione,  contenente l'elenco dei titoli di servizio  e  ogni  altra  indicazione  utile  afferente  il concorso, redatto   dal   dirigente  l'ufficio  o  reparto  di  appartenenza  e sottoscritto per conferma dal candidato.
 4. Per ciascun candidato e' redatta una scheda su cui sono annotati i  titoli  valutati  dalla  commissione  esaminatrice  ed  i relativi punteggi.  Le  schede  sono  sottoscritte  da  tutti  i componenti ed allegate   ai   verbali  del  concorso  di  cui  costituiscono  parte integrante.
 5.  Le  somme  dei punti assegnati dai membri della commissione per ciascuna categoria dei titoli sono divise per il numero dei votanti e i  relativi quozienti sono sommati tra loro, il totale cosi' ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.
 6.  La  valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli candidati   che   abbiano  superato  la  prova  pratica  a  carattere professionale.
 |  |  |  | Art. 45. Formazione ed approvazione delle graduatorie
 1.  La  valutazione  complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma  della  votazione riportata nella prova pratica e del punteggio attribuito ai titoli.
 2.  Effettuata  la  valutazione  dei  titoli,  sono compilate tante graduatorie  quanti sono i profili professionali per i quali e' stato bandito il concorso.
 3.  A  parita'  di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica piu'  elevata,  la  maggiore  anzianita' nella qualifica, la maggiore anzianita' di servizio, la maggiore eta' anagrafica.
 4.  Con  decreto  del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica  sicurezza,  riconosciuta  la  regolarita' del procedimento, sono approvate le graduatorie di merito e sono dichiarati i vincitori del  concorso  per  ciascun  profilo professionale tenuto conto della riserva   dei   posti  in  favore  del  personale  con  qualifica  di collaboratore  tecnico  capo.  Con  lo stesso decreto i vincitori del concorso  sono  inseriti  in  un'unica  graduatoria finale secondo il punteggio  riportato.  A parita' di punteggio, si applicano i criteri previsti dal comma 3.
 5.  Il  decreto  di  approvazione  delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.
 |  |  |  | Art. 46. Bando di concorso
 1  .  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo 30, il bando di concorso indica:
 a) la  ripartizione  del  numero  dei  posti  messi a concorso in relazione  alle  disponibilita'  esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale;
 b) il   numero   dei   posti   riservato,   per  ciascun  profilo professionale   e   nel   limite  del  trenta  per  cento  dei  posti disponibili, agli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici;
 c) la   definizione,   anche   per   categorie   omogenee,  delle corrispondenze  fra i profili professionali del ruolo degli operatori e  collaboratori  e  di  quello  dei  revisori  tecnici  ed i profili relativi ai posti messi a concorso.
 |  |  |  | Art. 47. Possesso dei requisiti
 1.  E' ammesso al concorso il personale del ruolo degli operatori e collaboratori  tecnici in possesso, alla data del bando che indice il concorso,  di  un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni e quello   del  ruolo  dei  revisori  tecnici  proveniente  da  profili professionali  omogenei  a  quello per il quale concorre, in possesso alla   data  del  bando  che  indice  il  concorso  dell'abilitazione professionale  eventualmente  prevista  dalla  legge  per l'esercizio dell'attivita'  propria  del  profilo  professionale  per il quale si concorre,  di  un'anzianita'  di  servizio  non inferiore a tre anni, dello  specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado e che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione  disciplinare  piu' grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a «buono».
 |  |  |  | Art. 48. Commissione esaminatrice
 1.  La commissione esaminatrice del concorso e' composta e nominata secondo quanto stabilito dall'articolo 27.
 |  |  |  | Art. 49. Prove d'esame
 1.   Le   prove  d'esame  sono  costituite  da  una  prova  scritta teorico-pratica   e  da  un  colloquio,  che  vertono  sulle  materie attinenti ai tipi di specializzazioni richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacita' professionali per assolvere le funzioni degli appartenenti al ruolo dei periti tecnici.
 2.  Le materie oggetto delle prove d'esame sono stabilite nel bando di concorso.
 3.  Al  colloquio  sono  ammessi  i candidati che abbiano riportato nella  prova  scritta  una  votazione  non  inferiore  a trentacinque cinquantesimi.
 4.  La  convocazione  alla  prova orale, con l'indicazione del voto conseguito nella prova scritta, e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio.
 5. Il colloquio si intende superato se il candidato abbia riportato la votazione di almeno trenta cinquantesimi.
 |  |  |  | Art. 50. T i t o l i
 1.  Le  categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
 a) rapporti   informativi   e  giudizi  complessivi  del  biennio anteriore, fino a punti 12;
 b) qualita'  delle  mansioni  svolte  con particolare riferimento alla  specifica  competenza  professionale  dimostrata ed al grado di responsabilita' assunta, fino a punti 8;
 c) incarichi   e   servizi   speciali   conferiti  con  specifico provvedimento   dell'Amministrazione,  che  comportino  un  rilevante aggravio   di  lavoro  e  presuppongano  una  particolare  competenza professionale, fino a punti 6;
 d) titoli  attinenti  alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati  e  superati  con  esclusione  dei  corsi  di  formazione obbligatori   e   dei   seminari,   alle  abilitazioni  professionali conseguite, fino a punti 4;
 e) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto  nell'esercizio  delle  proprie  attribuzioni  o  per speciale incarico  conferitogli  dall'amministrazione  di  appartenenza  o  da quella  presso  cui presta servizio e che vertono su problemi tecnici attinenti ai servizi dell'Amministrazione, fino a punti 4;
 f) speciali riconoscimenti, fino a punti 6;
 g) anzianita' complessiva di servizio, fino a punti 10.
 2.   Nell'ambito   delle   suddette   categorie,   la   commissione esaminatrice  nella  riunione  precedente  l'inizio  della correzione degli  elaborati,  determina  i  titoli  valutabili  ed  i criteri di massima  per  la  valutazione  degli  stessi e per l'attribuzione dei relativi   punteggi.  Predetermina,  altresi',  in  modo  omogeneo  i punteggi    da   attribuire   ai   giudizi   complessivi   presi   in considerazione.
 3.  Il  Direttore  centrale  per  le risorse umane del Dipartimento della  pubblica  sicurezza  invia alla commissione esaminatrice copia dello   stato   matricolare   aggiornato,   nonche'   le  domande  di partecipazione   corredate  da  una  scheda  informativa  su  modello predisposto  dall'Amministrazione,  contenente l'elenco dei titoli di servizio  e  ogni  altra  indicazione  utile  afferente  il concorso, redatto   dal   dirigente  l'ufficio  o  reparto  di  appartenenza  e sottoscritto per conferma dal candidato.
 4. Per ciascun candidato e' redatta una scheda su cui sono annotati i  titoli  valutati  dalla  commissione  esaminatrice  ed  i relativi punteggi.  Le  schede  sono  sottoscritte  da  tutti  i componenti ed allegate   ai   verbali  del  concorso  di  cui  costituiscono  parte integrante.
 5.  Le  somme  dei punti assegnati dai membri della commissione per ciascuna categoria dei titoli sono divise per il numero dei votanti e i  relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.
 6.  La  valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli candidati  che  abbiano  superato le prove d'esame. La valutazione e' limitata  ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
 |  |  |  | Art. 51. Formazione ed approvazione delle graduatorie
 1.  La  valutazione  complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma  della  votazione  riportata  nella  prova  scritta,  del  voto ottenuto nel colloquio e del punteggio acquisito per i titoli.
 2.  Con  decreto  del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica  sicurezza,  riconosciuta  la  regolarita' del procedimento, sono  approvate  tante  graduatorie  di  merito quanti sono i profili professionali  previsti  nel  bando  di  concorso e sono dichiarati i vincitori  del  concorso.  Con  lo  stesso  decreto  i vincitori sono inseriti   in   un'unica  graduatoria  finale  secondo  il  punteggio riportato.
 3.  Il  decreto  di  approvazione  delle graduatorie di merito e di dichiarazione  dei  vincitori del concorso pubblico e' pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.
 4.  A  parita'  di  punteggio,  ha la precedenza il concorrente con qualifica piu' elevata ed, a parita' di qualifica, il concorrente che ha precedenza in ruolo.
 5.  I  vincitori  del  concorso  sono  nominati allievi vice periti tecnici della Polizia di Stato.
 6.  I posti rimasti scoperti nell'aliquota riservata sono assegnati agli altri candidati idonei.
 |  |  |  | Art. 52. Disposizioni sulla trasparenza amministrativa
 1.  Prima  dell'inizio  delle  prove concorsuali il presidente ed i componenti   della   commissione   esaminatrice  e  dei  comitati  di vigilanza,  presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono una dichiarazione dalla quale risulti che tra loro ed i candidati non sussistono  le  situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile.
 2.   La  commissione  esaminatrice,  in  sede  di  prima  riunione, stabilisce  i  criteri  e  le  modalita'  di  valutazione delle prove concorsuali   da  formalizzare  nei  relativi  verbali,  al  fine  di determinare i punteggi da attribuire alle singole prove.
 3. Prima dell'inizio della prova orale, ove prevista, sono altresi' predeterminati i quesiti inerenti alle materie d'esame da proporre ai candidati    secondo   criteri   predeterminati   dalla   commissione esaminatrice,  che  garantiscano  l'imparzialita'  delle  prove. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
 4.  I  candidati hanno facolta' di esercitare, ai sensi della legge 7 agosto   1990,  n.  241,  il  diritto  di  accesso  agli  atti  del procedimento  concorsuale,  con le modalita' previste dal decreto del Ministro   dell'interno   10 maggio   1994,   n.   415  e  successive modificazioni.
 
 
 
 Nota all'art. 52:
 - Il  testo dell'art. 51 del codice di procedura civile
 e' il seguente:
 «Art.  51  (Astensione del giudice). - 1. Il giudice ha
 l'obbligo di astenersi:
 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su
 identica questione di diritto;
 2)  se  egli  stesso  o  la moglie e' parente fino al
 quarto  grado, o e' convivente o commensale abituale di una
 delle parti o di alcuno dei difensori;
 3)  se  egli  stesso  o la moglie ha causa pendente o
 grave  inimicizia  o  rapporti  di credito o debito con una
 delle parti o alcuno dei suoi difensori;
 4)  se  ha dato consiglio o prestato patrocinio nella
 causa,  o  ha  deposto in essa come testimone, oppure ne ha
 conosciuto  come  magistrato  in altro grado del processo o
 come  arbitro  o  vi ha prestato assistenza come consulente
 tecnico;
 5)  se  e'  tutore,  curatore,  procuratore, agente o
 datore  di  lavoro  di  una  delle  parti;  se, inoltre, e'
 amministratore  o  gerente  di  un ente, di un'associazione
 anche  non  riconosciuta, di un comitato, di una societa' o
 stabilimento che ha interesse nella causa.
 2.  In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di
 convenienza,   il   giudice   puo'   richiedere   al   capo
 dell'ufficio    l'autorizzazione   ad   astenersi;   quando
 l'astensione     riguarda     il     capo     dell'ufficio,
 l'autorizzazione    e'   chiesta   al   capo   dell'ufficio
 superiore.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 53. Cessazione dall'incarico di componente della commissione
 esaminatrice, supplenze e costituzione di sottocommissioni
 e comitati di vigilanza
 1. Il presidente ed i componenti della commissione esaminatrice, il cui  rapporto  di  impiego  si  risolva  per  qualsiasi causa durante l'espletamento  dei  lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo  conferma  disposta  con  decreto  del  Capo  della  polizia  - Direttore generale della pubblica sicurezza.
 2.  Le commissioni esaminatrici possono essere integrate, qualora i candidati  che  abbiano  sostenuto le prove scritte superino le mille unita', di un numero di componenti tale da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto per ciascuna sottocommissione.
 3.  In  caso  di  eventuali  temporanee  assenze  o impedimenti del presidente  o  di uno dei componenti della commissione esaminatrice o delle  sottocommissioni, puo' essere disposta la nomina di uno o piu' componenti  supplenti,  da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto  di costituzione dei suddetti consessi o con successivo provvedimento.
 4.  Quando  la  prova scritta abbia luogo in piu' sedi, si provvede alla  costituzione,  per  ciascuna  sede, di un comitato di vigilanza presieduto  da  un  componente della commissione esaminatrice stessa, ovvero  da  un  funzionario  dei  ruoli  ordinari del personale della Polizia  di  Stato che espleta funzioni di polizia, con qualifica non inferiore  a  vice  questore  aggiunto e costituita da due funzionari direttivi e un segretario con qualifica, preferibilmente, inferiore a quella  richiesta per i componenti. Il presidente, i componenti ed il segretario  dei  comitati di vigilanza sono individuati con ordinanza del  Direttore  centrale  per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza.
 |  |  |  | Art. 54. Adempimenti preliminari all'effettuazione della prova scritta
 1. Prima dell'orario d'inizio della prova scritta, uguale per tutte le  sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di  vigilanza accerta l'identita' personale dei concorrenti e la loro idonea  collocazione  nell'aula, nonche' cura lo svolgimento di tutte le  operazioni  per  assicurare  il  regolare svolgimento della prova stessa, adottando gli opportuni provvedimenti.
 2.  La  commissione prepara tre tracce per la prova scritta, se gli esami  si  svolgono  in  una  sede,  ed una soltanto quando questi si svolgono  in  piu'  sedi.  Le  tracce sono segrete e ne e' vietata la divulgazione.
 3.  Le  tracce,  appena formulate, sono chiuse in altrettante buste suggellate   e   firmate  esternamente  sui  lembi  di  chiusura  dal presidente,  dai  componenti  della  commissione e dal segretario. Le buste   sono  conservate  dal  presidente  della  commissione  e  dai presidenti  dei  comitati  di vigilanza se la prova si svolge in piu' sedi.
 4.  Prima dell'ora stabilita per la prova scritta, uguale per tutte le  sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di  vigilanza,  invita  uno  dei  candidati  a verificare la regolare chiusura  delle buste. Nel caso in cui e' prevista la preparazione di tre  tracce, il medesimo candidato estrae a sorte la busta contenente quella che dovra' formare oggetto della prova.
 |  |  |  | Art. 55. Adempimenti durante lo svolgimento della prova scritta
 1.  Nel corso della prova scritta non e' permesso ai concorrenti di comunicare  tra  loro  in  qualsiasi  forma,  ovvero  di  mettersi in relazione  con  altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice.
 2.   L'elaborato   deve   essere   scritto,  a  pena  di  nullita', esclusivamente  su  carta  recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente  o  di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso  di  svolgimento  delle prove in localita' diverse, di un membro del comitato di vigilanza.
 3.  I  candidati  non  possono  portare carta da scrivere, appunti, libri  od  opuscoli di qualsiasi genere, nonche' agende elettroniche, telefoni  portatili  e ricetrasmettitori. Possono consultare, durante lo  svolgimento della prova scritta, i codici, le leggi ed i decreti, il  tutto  senza  richiami  dottrinali o giurisprudenziali, nonche' i dizionari  linguistici,  che  siano  stati preventivamente presentati all'atto  dell'ingresso  nell'aula  degli  esami  e  verificati dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza.
 4.  Nei  concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli tecnici la commissione esaminatrice  puo'  autorizzare,  in  relazione  al  tipo  di  prova, l'utilizzo di specifici strumenti.
 5.  Il concorrente che viola le disposizioni dei commi precedenti o comunque  abbia  copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, e'  escluso  dal  concorso.  Nel  caso  in cui risulti che uno o piu' candidati  abbiano copiato, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
 6.  La  commissione  esaminatrice  o  il comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta i  provvedimenti  conseguenti. A tale scopo almeno due dei rispettivi componenti  devono  trovarsi costantemente nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione della prova medesima.
 |  |  |  | Art. 56. Adempimenti al termine della prova scritta
 1.  Al  candidato sono consegnate il giorno dell'esame due buste di eguale colore e non trasparenti: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
 2.  Il candidato, ultimata la stesura dell'elaborato, senza apporvi a  pena  di  nullita' sottoscrizione ne' altro contrassegno, mette il foglio  od  i  fogli  nella  busta  grande.  Scrive il proprio nome e cognome,  la  data ed il luogo di nascita sul cartoncino, apponendovi la  propria  firma  in  calce,  e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi  anche  la busta piccola nella grande, che richiude e consegna al  presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o a chi ne fa le veci. Questi appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi  resti  compreso  il  lembo  di chiusura e la restante parte della busta  stessa,  la  propria  firma  e  l'indicazione  della  data  di consegna.
 3.  I  plichi,  contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse  da quella della commissione esaminatrice, nonche' i relativi verbali  sono  custoditi  dal  presidente  del  singolo  comitato  di vigilanza  e  da questi trasmessi, al termine della prova scritta, al presidente della commissione.
 4.  Tutte  le  buste sono raccolte in plichi, che sono suggellati e firmati  dal  presidente,  da  almeno un componente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza e dal segretario.
 5.   I   plichi   sono   aperti  alla  presenza  della  commissione esaminatrice  quando  deve procedere all'esame dei lavori della prova di esame.
 6.  Il  riconoscimento  dell'autore  di  ogni elaborato deve essere fatto  a  conclusione  della  valutazione  degli elaborati di tutti i concorrenti.
 |  |  |  | Art. 57. Prova d'esame consistente in una serie di domande
 a risposta sintetica o a scelta multipla
 1.  Alla  prova  d'esame prevista per i concorsi per l'accesso alle qualifiche  iniziali  dei  ruoli  degli  agenti  ed assistenti, degli operatori  e  collaboratori  tecnici  e  dei  revisori  tecnici della Polizia  di  Stato,  consistente  in  una serie di domande a risposta sintetica  o  a scelta multipla, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite nel presente regolamento per lo svolgimento delle prove scritte.
 |  |  |  | Art. 58. Svolgimento delle prove
 1.  Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati  almeno  quindici  giorni  prima  dell'inizio  delle  prove medesime.
 2.  Ai  candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere  data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova  scritta.  L'avviso  per la presentazione alla prova orale deve essere  dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
 3.  Le  prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea a garantire la massima partecipazione.
 4.  Al  termine  di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale, la commissione  esaminatrice  redige  l'elenco  dei  candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco,   sottoscritto   dal  presidente  e  dal  segretario  della commissione,  e'  affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova.
 |  |  |  | Art. 59. Processo verbale delle operazioni di esame
 1.  Di  tutte  le  operazioni  di esame e delle deliberazioni della commissione  esaminatrice,  anche  nel  giudicare  i  singoli lavori, giorno   per   giorno   si  redigono  uno  o  piu'  processi  verbali sottoscritti  dal presidente, da tutti i componenti della commissione e dal segretario.
 2. I comitati di vigilanza redigono giornalmente uno o piu' verbali delle  operazioni da essi compiute, che, sottoscritti dal presidente, da   tutti  i  componenti  e  dal  segretario,  sono  trasmessi  alla commissione esaminatrice.
 |  |  |  | Art. 60. Esclusione dal concorso per mancata presentazione alle prove
 1.  La  mancata presentazione del candidato nel luogo, nel giorno e nell'ora  stabiliti  per  sostenere  gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali  e  le  prove  d'esame  comporta  la  sua esclusione dal concorso,  disposta  con  decreto  del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
 2.   I   candidati   che   per  gravi  e  documentati  motivi  sono impossibilitati a sostenere la prova orale nel giorno stabilito, sono ammessi  a  sostenerla  in  una  seduta  appositamente prevista dalla commissione  esaminatrice,  nell'ambito  del  calendario  concorsuale previsto per lo svolgimento della prova stessa.
 3.  Per  i  concorsi  riservati al personale della Polizia di Stato qualora  la  mancata  presentazione  al  colloquio sia determinata da infermita'  o  lesione  dipendente  da causa di servizio, la data per sostenere  detta  prova  puo'  essere differita anche oltre il giorno della  convocazione e, comunque, prima dell'inizio del giorno fissato per la valutazione dei titoli.
 |  |  |  | Art. 61. Disposizioni finali e di rinvio
 1.  Ai  fini  della  partecipazione  ai concorsi pubblici di cui al Titolo  I,  fino  alla  sospensione del servizio obbligatorio di leva prevista dalle disposizioni da emanare ai sensi dell'articolo 3 della legge  14 novembre  2000,  n. 331, per i candidati soggetti alla leva nati entro il 1985, continua a costituire requisito di partecipazione al  concorso l'essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva e non  essere  stati  ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile.
 2.  I  candidati  di  cui al comma 1 sono tenuti a dichiarare nella domanda  di  partecipazione  il possesso del requisito previsto dalla medesima disposizione.
 3.  Per  quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto  compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni con il quale e' stato approvato il regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le modalita' di svolgimento  dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.
 
 
 
 Nota all'art. 61:
 - Il  testo  dell'art. 3, della legge 14 novembre 2000,
 n. 331 e' il seguente:
 «Art.  3  (Trasformazione  progressiva  dello strumento
 militare  in professionale). - 1. Il Governo e' delegato ad
 adottare,  entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore
 della   presente  legge,  previo  parere  delle  competenti
 Commissioni  parlamentari  che  si esprimono entro sessanta
 giorni  dalla  data  di  assegnazione  del relativo schema,
 corredato  dai  pareri  previsti  dalla  legge,  un decreto
 legislativo  per  disciplinare  la  graduale  sostituzione,
 entro  sette  anni  a  decorrere  dalla  data di entrata in
 vigore  del  medesimo  decreto legislativo, dei militari in
 servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con
 personale  civile  del  Ministero  della difesa. Il decreto
 legislativo  sara' informato ai seguenti principi e criteri
 direttivi:
 a) disciplinare  la  progressiva riduzione a 190 mila
 unita'   dell'organico   complessivo  delle  Forze  armate,
 secondo  un  andamento  della  consistenza del personale in
 servizio  coerente con l'evoluzione degli oneri di cui alla
 tabella  A  allegata  alla  presente  legge,  ad esclusione
 dell'Arma  dei  carabinieri,  del  Corpo  della  guardia di
 finanza  e  del  Corpo delle capitanerie di porto, entro il
 periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma,
 in modo da:
 1)  non pregiudicare l'assolvimento delle finalita'
 di cui all'art. 1;
 2)  prevedere  un  rapporto percentuale rispondente
 alle   esigenze  ordinativo-funzionali  di  ciascuna  Forza
 armata tra le seguenti categorie di personale:
 2.1)  ufficiali  in  servizio  permanente, di cui
 all'art.  2  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1997, n.
 490;
 2.2) sottufficiali in servizio permanente, di cui
 all'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 196;
 2.3)  volontari  di  truppa,  parte  in  servizio
 permanente ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995,
 n.  196,  e  parte  in  ferma  prefissata, di cui garantire
 l'immissione  anche  in  deroga  all'art.  39  della  legge
 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
 b) prevedere  il soddisfacimento delle esigenze delle
 Forze  annate,  nel periodo di sette anni di cui all'alinea
 del  presente  comma,  ricorrendo  ai giovani soggetti alla
 leva   nati  entro  il  1985,  rispettando  la  progressiva
 riduzione  dell'organico  complessivo delle Forze armate ai
 sensi della lettera a);
 c) disciplinare    il    progressivo   raggiungimento
 dell'entita' dell'organico delle singole categorie indicate
 alla lettera a), prevedendo anche il transito del personale
 in  esubero  rispetto  all'organico  delle Forze armate nei
 ruoli di' altre amministrazioni in relazione alle esigenze,
 ai   profili   di   impiego  e  alla  programmazione  delle
 assunzioni da parte delle amministrazioni stesse o, in caso
 di  mancato reimpiego, il collocamento in ausiliaria se con
 meno  di  cinque  anni  dai  limiti  di  eta'  previsti per
 ciascuna categoria di personale;
 d) prevedere l'emanazione di norme e l'individuazione
 di  incentivi  di  carattere giuridico per il reclutamento,
 anche  decorso  il  periodo di sette anni di cui all'alinea
 del  presente  comma,  di  ufficiali  ausiliari delle Forze
 armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
 di  finanza, da trarre anche dagli ufficiali di complemento
 in congedo;
 e) nell'ambito     del     progressivo     incremento
 dell'entita' dell'organico dei volontari, assicurare per il
 triennio  2000-2002  un  reclutamento di volontari in ferma
 prefissata   nella   misura  massima  di  30.506  unita'  e
 l'immissione  in  servizio permanente di non piu' di 10.450
 volontari  ad  incremento della consistenza massima fissata
 dall'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
 f) prevedere  norme  riguardanti i volontari in ferma
 prefissata delle Forze armate, con esclusione dell'Arma dei
 carabinieri. In particolare il decreto legislativo:
 1)  prevede  il  reclutamento di volontari in ferma
 prefissata di durata di uno o cinque anni, da impiegare sia
 sul  territorio  nazionale  sia  all'estero, modificando in
 funzione  di tali previsioni le corrispondenti disposizioni
 del  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, nonche' la
 possibilita'  di differenziare le modalita' di reclutamento
 in   relazione   alla  durata  della  ferma  contratta,  di
 alimentare  con i volontari in ferma di un anno i volontari
 in  ferma  prefissata  di  cinque  anni  e  di  rimanere in
 servizio  dopo  la  ferma di cinque anni per due successive
 rafferme biennali;
 2)  prevede modalita' per consentire, al termine di
 una ferma minima di cinque anni, l'immissione dei volontari
 in  ferma  prefissata  nel  ruolo dei volontari in servizio
 permanente,   in   relazione  alle  esigenze  organiche  da
 soddisfare annualmente;
 3)  prevede che per l'accesso alla ferma prefissata
 di  cinque anni, per le rafferme biennali e per il transito
 nei   ruoli   dei   volontari   in   servizio   permanente,
 costituiscano  titoli  da  valutare  l'espletamento,  senza
 demerito,  della  ferma  di  un  anno  e  le  qualifiche  e
 specializzazioni acquisite durante tale periodo;
 4) incentiva il reclutamento dei volontari in ferma
 prefissata di cinque anni prevedendo che le possibilita' di
 accesso  dei  volontari di truppa in servizio permanente al
 ruolo  dei  marescialli  dell'Esercito,  esclusa l'Arma dei
 carabinieri,  della  Marina  e  dell'Aeronautica,  previste
 dall'art.  11  del  decreto  legislativo 12 maggio 1995, n.
 196, siano incrementate in relazione alla disponibilita' di
 personale  con  i requisiti fissati nel medesimo art. 11 ed
 in relazione alle carenze organiche;
 5)    disciplina    le   modalita'   per   favorire
 l'inserimento  nel mondo del lavoro del personale eccedente
 rispetto  all'organico  delle  Forze  armate ai sensi della
 lettera a),  nell'ambito  degli  ordinari  stanziamenti  di
 bilancio  previsti  per gli interventi indicati al presente
 numero:
 5.1)  prevedendo  iniziative  per il sostegno, la
 formazione  professionale,  il  completamento  di  cicli di
 studio  ed  il  collocamento  preferenziale sul mercato del
 lavoro  privato,  anche attraverso il ricorso a convenzioni
 tra  il  Ministero  della  difesa  e  le associazioni delle
 imprese  private  e  l'attivazione  di  agevolazioni  anche
 finanziarie  che  favoriscano  le assunzioni da parte delle
 imprese;
 5.2) determinando il numero di posti da riservare
 ai  militari  volontari  che  cessano  dal  servizio  senza
 demerito  nei  ruoli  iniziali  dell'Arma  dei carabinieri,
 della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di finanza,
 del  Corpo  di  polizia  penitenziaria, del Corpo forestale
 dello  Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei
 corpi   di  polizia  municipale  e  nei  ruoli  civili  del
 Ministero della difesa;
 5.3)  rideterminando la percentuale della riserva
 obbligatoria  per  l'assunzione  presso  le amministrazioni
 civili   dello  Stato,  di  cui  all'art.  30  della  legge
 31 maggio  1975, n. 191, come sostituito dall'art. 19 della
 legge 24 dicembre 1986, n. 958;
 5.4)  prevedendo  che,  qualora  la riserva per i
 volontari  nei  concorsi  per  l'assunzione  agli  impieghi
 civili  di  cui  al  numero  5.3)  e per l'accesso ai ruoli
 iniziali   di   cui  al  numero  5.2)  non  possa  operare,
 integralmente  o parzialmente, perche' da' luogo a frazione
 di posto, tale frazione si cumuli con la riserva a concorsi
 dello  stesso  tipo  banditi  dalla  stessa amministrazione
 ovvero  ne sia prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui
 l'amministrazione  proceda  ad  assunzioni attingendo dalla
 graduatoria degli idonei;
 6) disciplina il trattamento giuridico ed economico
 dei  volontari  in  ferma  prefissata  quinquennale  ed  in
 rafferma,   armonizzandolo  con  quello  dei  volontari  in
 servizio  permanente  ed  adeguandolo  ai  diversi tempi di
 prestazione del servizio volontario;
 7)  prevede  che  a  decorrere dalla data della sua
 entrata  in  vigore  sia modificata la disciplina di cui ai
 commi  3,  4,  4-bis  e 4-ter dell'art. 2 del decreto-legge
 21 aprile  1999,  n.  110,  convertito,  con modificazioni,
 dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, in corrispondenza delle
 previsioni da esso recate;
 8)  dette  norme  transitorie  e  di raccordo volte
 anche  a  tutelare la posizione del personale in servizio o
 in  corso  di  arruolamento  alla data di entrata in vigore
 della  presente  legge  e  ad armonizzare le previsioni del
 decreto  legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del
 decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198;
 g) prevedere,     al     fine     di    salvaguardare
 prioritariamente   l'impiego  operativo  dei  volontari  di
 truppa,    il    progressivo   affidamento   di   incarichi
 amministrativi e logistici a personale civile del Ministero
 della  difesa,  nel  rispetto  delle  vigenti  procedure  e
 garantendo  il  soddisfacimento  delle  esigenze  organiche
 previste  dal  decreto  legislativo 16 luglio 1997, n. 265,
 avvalendosi,  nell'ambito  degli  ordinari  stanziamenti di
 bilancio,  anche  di  imprese private per lo svolgimento di
 attivita'   di   natura  logistica  attualmente  svolte  da
 personale  militare  e  non  connesse al soddisfacimento di
 esigenze di sicurezza e di difesa delle strutture militari;
 h) adeguare  la  normativa  che  regola  il  servizio
 militare  obbligatorio,  fermo restando quanto previsto per
 le modalita' di chiamata alla leva o alle armi, nonche' per
 le  dispense  di  cui  agli  articoli 1  e  7  del  decreto
 legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in modo da:
 1)  consentire  una  gestione  unitaria dei giovani
 disponibili a prestare in armi il servizio di leva, secondo
 quanto  disposto  sulla  formazione dei contingenti e sulla
 disponibilita'   dall'art.   1   del   decreto  legislativo
 30 dicembre 1997, n. 504;
 2)  indicare  espressamente  le  norme  abrogate in
 materia  di  servizio militare obbligatorio, coordinando le
 restanti  norme  in vigore con quelle emanate in attuazione
 della presente legge;
 3)  prevedere che sia reclutato prioritariamente il
 personale  da  assegnare  ad enti o reparti dislocati entro
 cento chilometri dal luogo di residenza ed il personale che
 risponde  per  indice  di  idoneita'  somatico-funzionale o
 titolo  di  studio  o  precedente occupazione ai profili di
 incarico  delle  Forze  armate,  prevedendo altresi' che il
 Ministro  della  difesa,  di  concerto  con il Ministro dei
 trasporti   e   della  navigazione  e  sentite  le  regioni
 interessate,   assuma  iniziative  volte  ad  agevolare  la
 fruizione  dei  mezzi  di trasporto per i militari di leva,
 con  particolare riguardo per coloro che non possono essere
 impiegati  entro i cento chilometri dal luogo di residenza,
 a  causa  della dislocazione delle unita' e delle strutture
 militari  sul territorio nazionale, allo scopo di favorirne
 il rientro periodico al luogo di residenza;
 i) coordinare   le   norme   vigenti  in  materia  di
 reclutamento del personale militare femminile;
 l) prevedere  che,  ferme  restando  le  disposizioni
 vigenti,  soddisfatte  le  esigenze delle Forze armate, ivi
 comprese quelle delle Capitanerie di porto, a decorrere dal
 1° gennaio 2003 e relativamente al periodo di sette anni di
 cui all'alinea del presente comma, il Ministro della difesa
 stabilisca,  con proprio decreto adottato di concerto con i
 Ministri  dell'interno,  della giustizia e delle finanze, i
 contingenti   autorizzati   a  prestare  servizio  di  leva
 nell'Arma dei carabinieri nella Polizia di Stato, nel Corpo
 della   guardia   di   finanza,   nel   Corpo   di  polizia
 penitenziaria  e  nel  Corpo nazionale dei vigili del fuoco
 tenendo conto della progressiva contrazione del contingente
 di giovani da chiamare alle armi.
 2.  Al fine di incentivare i reclutamenti dei volontari
 di   truppa  in  ferma  prefissata  e  favorire  l'iniziale
 sostituzione  del  personale  di  leva,  il Ministero della
 difesa  e'  autorizzato  per  l'anno  2000  a  immettere in
 servizio permanente, a valere sul contingente aggiuntivo di
 cui  alla  lettera e)  del  comma  1 del presente articolo,
 2.531  volontari  ad  incremento  della consistenza massima
 fissata dall'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
 n. 196.
 3.  Al  fine  di  promuovere  la formazione culturale e
 sociale  e  la  qualita' della vita del personale di truppa
 delle   Forze   armate,   con  particolare  riferimento  al
 personale di leva, il Ministro della difesa emana direttive
 volte a:
 a) assicurare  che  siano  fornite informazioni sulle
 principali  norme  di  legge  e  regolamentari afferenti al
 servizio  militare  con  specifica indicazione dei relativi
 diritti  e doveri, nonche' sui contenuti fondamentali della
 Costituzione,   ricorrendo   a  tale  scopo  a  lezioni  di
 educazione civica;
 b) assicurare  il  miglioramento  degli  standard  di
 addestramento  e  di  formazione  tecnica  e  culturale del
 personale  delle  Forze  armate per adeguarli alle esigenze
 inerenti alla partecipazione a missioni internazionali;
 c) verificare  l'adeguamento  delle  infrastrutture a
 standard  abitativi rispondenti alle normative sull'igiene,
 la sicurezza e la prevenzione degli infortuni;
 d) garantire  l'attuazione  delle  previsioni  di cui
 all'art.   30   della   legge  24 dicembre  1986,  n.  958,
 promuovendo    inoltre,    nell'ambito    degli    ordinari
 stanziamenti  di  bilancio  a  tale  fine  disponibili,  la
 stipula  di  convenzioni  con  le associazioni di categoria
 interessate  per  agevolazioni  nel  settore dei servizi di
 ristorazione  e  alberghieri, compreso l'eventuale utilizzo
 di buoni pasto;
 e) prevedere  che,  ad  integrazione  di  quanto gia'
 previsto  dal  comma 2 dell'art. 29 della legge 24 dicembre
 1986,  n. 958, gli organi di base della rappresentanza, con
 particolare   riferimento   alla   componente   di  truppa,
 coadiuvino  i comandi responsabili anche nella elaborazione
 dei  programmi  per  l'utilizzo  delle  infrastrutture  per
 l'attivita' ricreativa, culturale e per il tempo libero.
 4.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro un anno
 dalla  data di entrata in vigore del decreto legislativo di
 cui  al  comma 1,  uno  o  piu' decreti legislativi recanti
 disposizioni  integrative  e correttive al medesimo decreto
 legislativo,  nel rispetto delle modalita' e dei principi e
 criteri direttivi indicati nel medesimo comma 1.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 62. Possesso dei requisiti
 1.  Possono  essere  nominati  allievi  agenti,  nell'ambito  delle vacanze  disponibili,  il  coniuge  ed  i figli superstiti, nonche' i fratelli,  qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia  deceduti  o  resi  permanentemente invalidi al servizio, con invalidita'  non  inferiore  all'ottanta  per  cento  della capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o  lesioni  riportate  nell'espletamento  di  servizi  di polizia, di servizi di soccorso pubblico o di missioni internazionali di pace.
 2.  I  soggetti  di  cui al comma 1 devono essere in possesso, alla data   di   presentazione   della   domanda,  dei  requisiti  di  cui all'articolo  6  -  comma  1  -  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifiche e non devono trovarsi nelle condizioni di cui al comma 2 della medesima norma.
 
 
 
 Note all'art. 62:
 - Il  testo dell'art. 82, della legge 23 dicembre 2000,
 n. 388 e' il seguente:
 «Art.  82  (Disposizioni  in  favore  delle vittime del
 terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata).  -  1. Al
 personale  di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n.
 466,  ferito  nell'adempimento del dovere a causa di azioni
 criminose,  ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso
 nelle  medesime  circostanze,  nonche' ai destinatari della
 legge  20 ottobre  1990, n. 302, e' assicurata, a decorrere
 dal  1° gennaio  1990, l'applicazione dei benefici previsti
 dalla   citata   legge  n.  302  del  1990  e  dalla  legge
 23 novembre 1998, n. 407.
 2.  Non  sono  ripetibili le somme gia' corrisposte dal
 Ministero  dell'interno a titolo di risarcimento dei danni,
 in  esecuzione di sentenze, anche non definitive, in favore
 delle  persone fisiche costituitesi nei procedimenti penali
 riguardanti il gruppo criminale denominato «Banda della Uno
 bianca».  Il Ministero dell'interno e' autorizzato, fino al
 limite  complessivo  di  6.500  milioni di lire, a definire
 consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge
 in materia, ogni altra lite in corso con le persone fisiche
 danneggiate dai fatti criminosi commessi dagli appartenenti
 al medesimo gruppo criminale.
 3.  Il  Ministero  della difesa e' autorizzato, fino al
 limite  complessivo di 10 miliardi di lire, in ragione di 5
 miliardi  di  lire  per  ciascuno degli anni 2001 e 2002, a
 definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni
 di  legge  in  materia,  ogni  lite in corso con le persone
 fisiche  che  hanno  subito  danni  a seguito del naufragio
 della  nave  «Kaider  I  Rades A451» avvenuto nel canale di
 Otranto il 28 marzo 1997.
 4.  Gli  importi  gia' corrisposti a titolo di speciale
 elargizione  di  cui  alla  legge 13 agosto 1980, n. 466, e
 successive   modificazioni,   ai   superstiti  di  atti  di
 terrorismo,  che  per  effetto  di ferite o lesioni abbiano
 subito  una invalidita' permanente non inferiore all'80 per
 cento  della  capacita'  lavorativa  o  che  comunque abbia
 comportato  la  cessazione  dell'attivita' lavorativa, sono
 soggetti   a   riliquidazione  tenendo  conto  dell'aumento
 previsto dall'art. 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. I
 benefici  di  cui  alla  medesima  legge  n.  302 del 1990,
 spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo,
 in assenza dei soggetti indicati al primo comma dell'art. 6
 della   legge   13 agosto   1980,   n.  466,  e  successive
 modificazioni, competono, nell'ordine, ai seguenti soggetti
 in  quanto  unici  superstiti: orfani, fratelli o sorelle o
 infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e
 non a carico.
 5.  I benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n.
 302, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore elle
 vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, si
 applicano a decorrere dal 1° gennaio 1967.
 6.  Per  la  concessione di benefici alle vittime della
 criminalita'  organizzata  si applicano le norme vigenti in
 materia   per  le  vittime  del  terrorismo,  qualora  piu'
 favorevoli.
 7.  All'art. 11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, al
 comma 1,   dopo   le   parole:   «l'eventuale  involontario
 concorso»  sono  inserite  le  seguenti: «, anche di natura
 colposa,».
 8. Le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302,
 si  applicano  anche  in  presenza di effetti invalidanti o
 letali causati da attivita' di tutela svolte da corpi dello
 Stato  in  relazione  al  rischio del verificarsi dei fatti
 delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge
 medesima.
 9.  Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate
 le seguenti modificazioni:
 a) all'art.  2,  comma 1, dopo le parole: «nonche' ai
 superstiti  delle  vittime  di  azioni  terroristiche» sono
 inserite le seguenti: «e della criminalita' organizzata»;
 b) all'art. 4, comma 1, dopo le parole: «nonche' agli
 orfani  e  ai  figli  delle  vittime  del  terrorismo» sono
 inserite le seguenti: «e della criminalita' organizzata».
 - Per  il  testo dell'art. 6 del decreto del Presidente
 della  Repubblica  24 aprile  1982, n. 335, si veda in nota
 alla premessa.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 63. Domande di assunzione
 1.  Le  domande di assunzione, redatte su supporto cartaceo, ovvero su modello predisposto dall'Amministrazione, devono essere presentate alla Questura della provincia ove il candidato risiede.
 2. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
 a) il cognome e il nome;
 b) la data e il luogo di nascita;
 c) il possesso della cittadinanza italiana;
 d) il  comune  ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste medesime;
 e) l'immunita'  da  condanne  penali  o eventualmente le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti a loro carico;
 f)  titolo  di studio della scuola dell'obbligo con l'indicazione dell'istituto  che  lo  ha  rilasciato  e  della data in cui e' stato conseguito;
 g) i  servizi  eventualmente  prestati  come dipendenti presso le pubbliche  amministrazioni  e  le  cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
 h) la  posizione  nei  riguardi  degli  obblighi  di leva, con la specificazione,  ove  occorra, di non essere stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile;
 i) precisazione  dei  requisiti  che  danno titolo all'assunzione obbligatoria;
 l)  dichiarazione  attestante  il  possesso  dei requisiti di cui all'articolo 62.
 3.   Il   possesso   dei  requisiti  richiesti  e'  comprovato  con dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 della legge 28 dicembre 2000, n. 445.
 4.  La  domanda,  corredata  della  necessaria documentazione, deve contenere  la precisa indicazione del recapito al quale vanno inviate le  comunicazioni relative all'assunzione e l'impegno a far conoscere le successive variazioni del recapito stesso.
 5.   La   documentazione   non   e'   richiesta  nel  caso  in  cui l'amministrazione  ne  sia  gia'  in  possesso  o  la possa acquisire d'ufficio.
 6.   E'  comunque  riservata  all'amministrazione  la  facolta'  di provvedere all'accertamento dei requisiti nei modi di legge.
 7.  L'Amministrazione  provvede d'ufficio ad accertare il requisito della   condotta   e   delle  qualita'  morali.  Provvede,  altresi', all'accertamento  dei requisiti psico-fisici ed attitudinali previsti per  l'accesso  al  ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato secondo le modalita' indicate all'articolo 5.
 8. La mancanza di uno o piu' requisiti prescritti, risultante dalle dichiarazioni  rese dall'aspirante nella domanda o dagli accertamenti esperiti  dall'amministrazione  e'  causa  ostativa  alla  nomina  ad allievo  agente  di polizia e comporta l'esclusione dall'arruolamento disposta  con  decreto  del  Capo  della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
 9.  L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni  di  recapito da parte dell'aspirante o di mancata oppure tardiva  comunicazione  del  cambiamento  di  recapito indicato nella domanda,   ne'  di  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
 
 
 
 Note all'art. 63:
 - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 46 e 47 della
 legge 28 dicembre 2000, n. 445:
 «Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
 -  1.  Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
 all'istanza,  sottoscritte  dall'interessato  e prodotte in
 sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
 qualita' personali e fatti:
 a) data e il luogo di nascita;
 b) residenza;
 c) cittadinanza;
 d) godimento dei diritti civili e politici;
 e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
 f) stato di famiglia;
 g) esistenza in vita;
 h) nascita   del   figlio,   decesso   del   coniuge,
 dell'ascendente o discendente;
 i) iscrizione  in  albi, registri o elenchi tenuti da
 pubbliche amministrazioni;
 l) appartenenza a ordini professionali;
 m) titolo di studio, esami sostenuti;
 n) qualifica   professionale   posseduta,  titolo  di
 specializzazione,   di   abilitazione,  di  formazione,  di
 aggiornamento e di qualificazione tecnica;
 o) situazione  reddituale  o  economica anche ai fini
 della  concessione  dei benefici di qualsiasi tipo previsti
 da leggi speciali;
 p) assolvimento  di  specifici  obblighi contributivi
 con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
 q) possesso   e  numero  del  codice  fiscale,  della
 partita  I.V.A.  e di qualsiasi dato presente nell'archivio
 dell'anagrafe tributaria;
 r) stato di disoccupazione;
 s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
 t) qualita' di studente;
 u) qualita'   di  legale  rappresentante  di  persone
 fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
 v) iscrizione   presso   associazioni   o  formazioni
 sociali di qualsiasi tipo;
 z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
 obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
 matricolare dello stato di servizio;
 aa) di  non  aver  riportato condanne penali e di non
 essere   destinatario   di   provvedimenti  che  riguardano
 l'applicazione  di  misure  di  sicurezza  e  di  misure di
 prevenzione,   di  decisioni  civili  e  di  provve-dimenti
 amministrativi  iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
 della vigente normativa;
 bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
 procedimenti penali;
 bb-bis) di   non   essere   l'ente   destinatario  di
 provvedimenti   giudiziari   che   applicano   le  sanzioni
 amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
 n. 231;
 cc) qualita' di vivenza a carico;
 dd) tutti     i    dati    a    diretta    conoscenza
 dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
 ee) di  non  trovarsi  in  stato di liquidazione o di
 fallimento   e   di   non   aver   presentato   domanda  di
 concordato.».
 «Art.   47   (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
 notorieta).  -  1. L'atto  di notorieta' concernente stati,
 qualita'  personali  o fatti che siano a diretta conoscenza
 dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
 sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
 di cui all'art. 38.
 2.  La  dichiarazione  resa  nell'interesse proprio del
 dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
 e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia
 diretta conoscenza.
 3.  Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
 legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
 concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le
 qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati
 nell'art.  46  sono comprovati dall'interessato mediante la
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
 4.  Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
 che  la  denuncia  all'Autorita'  di Polizia Giudiziaria e'
 presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento
 amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di
 riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
 personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti
 medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato
 mediante dichiarazione sostitutiva.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 64. Nomina ad allievo agente
 1.  L'aspirante  in  possesso  dei prescritti requisiti e' nominato allievo  agente  con  decreto  del  Capo  della  polizia  - Direttore generale  della  pubblica sicurezza ed ammesso a frequentare il primo corso di formazione utile.
 |  |  |  | Art. 65. Possesso dei requisiti
 1.  Possono  essere nominati allievi operatori tecnici, nell'ambito delle  vacanze disponibili, il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i  fratelli,  qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di  polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita'  non  inferiore  all'ottanta  per  cento  della capacita' lavorativa,  a  causa  delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma  1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite  o  lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia, di servizi di soccorso pubblico o di missioni internazionali di pace.
 2.  I  soggetti  di  cui al comma 1 devono essere in possesso, alla data   di   presentazione   della   domanda,  dei  requisiti  di  cui all'articolo  5,  commi  1  e  2,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 e successive modifiche.
 
 
 
 Note all'art. 65:
 - Per  il  testo  dell'art. 82, della legge 23 dicembre
 2000, n. 388, si veda in note all'art. 62.
 - Per  il  testo dell'art. 5 del decreto del Presidente
 della  Repubblica  24 aprile  1982, n. 337, si veda in note
 alla premessa.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 66. Domande di assunzione
 1. Le domande di assunzione redatte su supporto cartaceo, ovvero su modello  predisposto  dall'Amministrazione,  devono essere presentate alla Questura della provincia ove il candidato risiede.
 2. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
 a) cognome e nome;
 b) la data e il luogo di nascita;
 c) il possesso della cittadinanza italiana;
 d) il  comune  ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste medesime;
 e) l'immunita'  da  condanne  penali  o eventualmente le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti a loro carico;
 f) titolo  di  studio della scuola dell'obbligo con l'indicazione dell'istituto  che  lo  ha  rilasciato  e  della data in cui e' stato conseguito;
 g) i  servizi  eventualmente  prestati  come dipendenti presso le pubbliche  amministrazioni  e  le  cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
 h) la  posizione  nei  riguardi  degli  obblighi  di leva, con la specificazione,  ove  occorra, di non essere stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile;
 i) precisazione  dei  requisiti  che  danno titolo all'assunzione obbligatoria;
 l)  dichiarazione  attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 65.
 3.   Il   possesso   dei  requisiti  richiesti  e'  comprovato  con dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 della legge 28 dicembre 2000, n. 445.
 4.  La  domanda,  corredata  della  necessaria documentazione, deve contenere  la precisa indicazione del recapito al quale vanno inviate le  comunicazioni relative all'assunzione e l'impegno a far conoscere le successive variazioni del recapito stesso.
 5.   La   documentazione   non   e'   richiesta  nel  caso  in  cui l'Amministrazione  ne  sia  gia'  in  possesso  o  la possa acquisire d'ufficio.
 6.   E'  comunque  riservata  all'Amministrazione  la  facolta'  di provvedere all'accertamento dei requisiti nei modi di legge.
 7.  L'Amministrazione  provvede d'ufficio ad accertare il requisito della   condotta   e   delle  qualita'  morali.  Provvede,  altresi', all'accertamento  dei requisiti psico-fisici ed attitudinali previsti per  l'accesso  al  ruolo  degli  operatori  e  collaboratori tecnici secondo le modalita' indicate all'articolo 5.
 8. La mancanza di uno o piu' requisiti prescritti, risultante dalle dichiarazioni  rese dall'aspirante nella domanda o dagli accertamenti esperiti  dall'Amministrazione  e'  causa  ostativa  alla  nomina  ad allievo  operatore  tecnico e comporta l'esclusione dall'arruolamento disposta  con  decreto  del  Capo  della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
 9.  L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni  di  recapito da parte dell'aspirante o di mancata oppure tardiva  comunicazione  del  cambiamento  di  recapito indicato nella domanda,   ne'  di  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
 
 
 
 Nota all'art. 66:
 -  Per  il  testo  degli  articoli 46  e 47 della legge
 28 dicembre 2000, n. 445, si veda in note all'art. 63.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 67. Nomina ad allievo operatore tecnico
 1.  L'aspirante  in  possesso  dei prescritti requisiti e' nominato allievo  operatore  tecnico  con  decreto  del  Capo  della polizia - Direttore  generale della pubblica sicurezza ed ammesso a frequentare il primo corso di formazione utile.
 Il   presente   regolamento,  munito  del  sigillo  dello  Stato  e sottoposto  al  visto  ed  alla  registrazione della Corte dei conti, sara'  inserito  nella  Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 28 aprile 2005
 Il Ministro: Pisanu Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2005
 Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 157
 |  |  |  | Allegato 1 (art. 8, comma 1 - Modalita' di predisposizione
 dei quesiti e di attribuzione dei relativi punteggi)
 
 Settore Polizia Scientifica.
 Vice  perito  tecnico  chimico:  chimica;  chimica  fisica; analisi chimica.
 Vice  perito  tecnico  biologo:  biologia;  microbiologia;  chimica biologica.
 Vice  perito  tecnico  fonico:  fisica;  elettronica  applicata  ai sistemi audiovisivi; misurazioni elettroniche.
 Vice perito tecnico balistico: fisica; elementi di balistica. Settore Telematica.
 Vice    perito    tecnico   in   telecomunicazioni:   comunicazioni elettroniche; tecnica telefonica; radiotecnica.
 Vice   perito  tecnico  in  informatica:  elementi  di  matematica, probabilistica    e    statistica;   architettura   dei   calcolatori elettronici,  sistemi  operativi,  reti di calcolatori, protocolli di comunicazione;  elementi  di  ingegneria  del  software, linguaggi di programmazione,  basi  di  dati;  concetti  di sicurezza e protezione logica  dei  dati  e  dei  programmi,  crittografia  dei dati e firma digitale. Settore Motorizzazione.
 Vice  perito  tecnico  meccanico  di veicoli terrestri: costruzioni meccaniche;  tecnologia  meccanica;  meccanica  applicata  ai veicoli terrestri.
 Vice   perito   tecnico   navale:  costruzioni  navali;  tecnologia navalmeccanica; meccanica applicata ai mezzi navali.
 Vice perito tecnico meccanico aeromobili: costruzioni aeronautiche; tecnologie aeronautiche; meccanica applicata ai mezzi aerei. Settore Equipaggiamento.
 Vice perito tecnico di laboratorio merceologico: nozioni di chimica e  di  fisica  generale con richiami particolari alla materia tessile conciaria; tecnologia tessile, conciaria e dei legno; metallurgia. Settore Accasermamento.
 Vice  perito tecnico geometra: tecnologia delle costruzioni; estimo civile;  costruzioni  edili in generale o con particolare riferimento ai dissesti statici negli edifici vetusti. Settore Arruolamento e Psicologia.
 Vice   perito   tecnico  assistente  sociale:  psicologia  sociale; pedagogia; elementi di statistica sociale. Settore Sanitario.
 Vice  perito  tecnico  caposala:  igiene,  prevenzione  e  norme di medicina del lavoro; tecniche di gestione e direzione dell'assistenza infermieristica; servizio socio-sanitario e legislazione sanitaria.
 Vice  perito  tecnico  di  radiologia medica: igiene, prevenzione e norme  di  medicina  del  lavoro;  tecniche  radiologiche  e relative strumentazioni; radiologia e radioprotezione.
 Vice perito tecnico neurofisiopatologo: igiene, prevenzione e norme di  medicina  del  lavoro;  tecniche  di  diagnostica  neurologica ed elettrofisiologia e relative strumentazioni.
 Vice   perito   tecnico   della   riabilitazione  motoria:  igiene, prevenzione  e  norme  di  medicina  del  lavoro;  tecniche manuali e strumentali di terapia riabilitativa.
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