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| Gazzetta n. 159 del 11 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI |  | CIRCOLARE 5 luglio 2005 |  | Obblighi  in  materia  di  accesso  ed  interconnessione alle reti di comunicazione  elettronica  e alle risorse correlate. Interpretazione dell'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. |  | 
 |  |  |  | Con  nota  del 16 marzo 2005, la Commissione europea ha avviato una procedura  di  infrazione nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi  dell'art.  226  del  Trattato  CE, in relazione al recepimento della  direttiva  2002/19/CE  sull'accesso alle reti di comunicazione elettronica,  alle  risorse  correlate  e  all'interconnessione  alle medesime. In  particolare, la procedura si riferisce all'art. 50, comma 1, 2° periodo  del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (codice delle comunicazioni   elettroniche)   ove,   nell'indicare   il   tipo   di investimenti  effettuati  dall'operatore,  di  cui  l'Autorita' possa tenere  conto  nell'imporre  gli obblighi in materia di controllo dei prezzi  di  interconnessione  e  di accesso, la disposizione italiana prevede.  «L'Autorita',  tiene  conto  degli  investimenti effettuati dall'operatore  e  gli  consente  un'equa  remunerazione del capitale investito, di volume congruo, in considerazione dei rischi connessi e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi».
 La  Commissione  ritiene  che l'inciso aggiunto nella trasposizione del CCE, relativo agli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi  possa  dar  luogo  ad un computo di costi aggiuntivi, non previsti  dalla  direttiva  europea  che  andrebbero  poi  a  gravare ingiustificatamente  sui  costi di accesso e di interconnessione alla rete.
 Allo  scopo di evitare ogni interpretazione del secondo periodo del comma  1  dell'art.  50  del  codice delle comunicazioni elettroniche contrastante con l'efficacia reale della disposizione contenuta nella direttiva comunitaria ovvero divergente dall'obiettivo da raggiungere da  essa  indicato,  occorre procedere alla ricostruzione della norma nazionale in base alla sua collocazione sistematica nell'ambito delle disposizioni  del  codice  e  secondo la volonta' del legislatore. Da tale  operazione  interpretativa  puo'  agevolmente  trarsi  che  gli investimenti  per  lo sviluppo di reti e servizi innovativi risultano ancorati  ai  soli  costi  attinenti  l'accesso  e l'interconnessione contemplati  dall'art.  13  della direttiva e sono riferibili ai soli investimenti gia' effettuati, ad esclusione di quelli futuri.
 A  tale  scopo  sovviene la considerazione che l'art. 50 disciplina gli obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi che l'Autorita' puo' imporre in relazione a determinati tipi di accesso  o  di  interconnessione,  qualora,  in  esito all'analisi di mercato, un'impresa sia designata come detentrice di un significativo potere  di  mercato in un mercato specifico. Nell'imporre obblighi in materia   di  recupero  dei  costi,  l'Autorita'  tiene  conto  degli investimenti   effettuati  dall'operatore,  compresi  quelli  per  lo sviluppo di reti e servizi innovativi.
 Si tratta, dunque, di una mera specificazione dei costi che serve a dar  modo  di  computare,  tra  gli  investimenti  di cui tener conto genericamente  indicati  dalla  direttiva,  quelli per lo sviluppo di reti e servizi innovativi, nei primi ricompresi.
 Gli  investimenti  per  lo  sviluppo  di  reti e servizi innovativi riguardano,   peraltro,   costi   imputabili   secondo  la  ordinaria contabilita'  regolatoria,  rilevanti  e  limitati  esclusivamente ai servizi di accesso e interconnessione.
 Cio'  si  desume  dalla collocazione sistematica della disposizione tra  quelle riguardanti gli obblighi di regolamentazione previsti per i mercati rilevanti dell'accesso e l'interconnessione.
 Non   rientrano,   quindi,   nel   novero  dei  servizi  innovativi considerabili  i  servizi  forniti all'utente finale ovvero i servizi che   forniscano  contenuti  o,  ancora,  i  servizi  della  societa' dell'informazione,  peraltro non rientranti nel campo di applicazione del  codice  delle  comunicazioni  elettroniche ai sensi dell'art. 2, comma 2.
 Purche'    inerenti   all'accesso   ed   all'interconnessione,   la circostanza  che  i costi siano altresi' finalizzati allo sviluppo di reti e servizi innovativi non fa emergere profili di contrasto con la normativa  comunitaria, che anzi contiene chiare indicazioni a favore della promozione dello sviluppo e dell'innovazione delle reti.
 I   riferimenti  comunitari  in  tal  senso  sono  molteplici;  per riprenderne  solo alcuni, si consideri l'art. 8, paragrafo 2, lettera c)  della  c.d.  direttiva-quadro, secondo il quale tra gli obiettivi generali  e  i  principi dell'attivita' di regolamentazione stabiliti dall'Unione  europea,  v'e'  quello di «incoraggiare gli investimenti efficienti  in materia di infrastrutture e promuovere l'innovazione», compito   che   viene   attribuito   alle   Autorita'   nazionali  di regolamentazione.
 O,   ancora,  il  Regolamento  n.  2887/2000  relativo  all'accesso disaggregato  alla  rete  locale  che,  al  considerando  n. 4, evoca espressamente  la  Risoluzione  del  13 giugno  2000  del  Parlamento europeo concernente la Comunicazione della Commissione sull'esame del quadro  normativo  delle  comunicazioni  1999,  in  cui il Parlamento sottolinea  che  «e'  importante  consentire al settore di realizzare infrastrutture capaci di promuovere lo sviluppo delle comunicazioni e del  commercio  elettronico con interventi della regolamentazione che sostengono questa crescita».
 O,  ancora,  la  Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003  relativa  ai mercati rilevanti ai fini delle analisi di mercato che,  nel  delineare  le  linee  guida  destinate  alle  Autorita' di regolamentazione  nazionale  per  lo  svolgimento  di  dette analisi, precisa   che  «l'incentivazione  di  investimenti  efficienti  nelle infrastrutture   e  la  promozione  dell'innovazione  sono  obiettivi espliciti delle autorita' di regolamentazione».
 D'altro  canto  il  carattere  dell'innovazione  ben  si  ricollega all'obiettivo  di  efficienza  e di ottimizzazione dei vantaggi per i consumatori  indicato  al  20°  considerando  della  direttiva  quale criterio base per il meccanismo di recupero dei costi.
 L'investimento  in innovazione serve a creare servizi di accesso ed interconnessione  piu'  efficienti  e la circostanza che il carattere innovativo venga espressamente contemplato dalla norma contribuisce a fornire  all'Autorita' di regolamentazione una chiara indicazione per poter  giudicare  un  certo  investimento per i servizi di accesso ed interconnessione  come  efficiente  e  congruo  e,  conseguentemente, valutabile  al  fine  del  recupero dei costi, ma non puo' certamente servire  a  far  tenere  in considerazione costi non rientranti nella generale  categoria  di  investimenti  contemplati dall'art. 13 della direttiva.
 E'  poi  sicuramente  da  escludere  che  tra i costi considerabili possano rientrare quelli per investimenti futuri.
 Ed  invero,  gli  «investimenti  per  lo sviluppo di reti e servizi innovativi»  al  pari  degli  investimenti  indicati  all'inizio  del medesimo periodo, sono esclusivamente gli investimenti «effettuati» e non  gia'  quelli  futuri.  In  tal senso depone non soltanto il dato normativo  letterale  (giacche', in mancanza di un espresso attributo «futuri», gli investimenti in parola non possono che ritenersi quelli gia'  effettuati),  ma  anche  la  prassi  contabile - certamente non derogata  dalla  disposizione  -  in base alla quale il calcolo della remunerazione del capitale investito non puo' che essere effettuato a consuntivo, con esclusione ad ogni previsione di spesa futura.
 E'  appena  il  caso  di  rimarcare, infine, come nessun obbligo la disposizione  dell'art.  50  impone  a  carico  dell'Autorita' per le garanzie  nelle comunicazioni, che gode di piena discrezionalita' nel valutare  ogni  elemento e circostanza utile al fine di riconoscere i costi  per  investimenti  tra  quelli  indicati  dall'art.  13  della direttiva  e  dall'art.  50,  comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche.
 Roma, 5 luglio 2005
 Il Ministro delle comunicazioni: Landolfi
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