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| Gazzetta n. 159 del 11 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini  inerente  la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Cerasuolo di Vittoria». |  | 
 |  |  |  | IL COMITATO  NAZIONALE  PER  LA  TUTELA  E  LA  VALORIZZAZIONE  DELLE DENOMINAZIONI  DI  ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE
 DEI  VINI,  ISTITUITO A NORMA DELL'Art. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO
 1992, n. 164
 Esaminata  la  domanda  presentata  dagli  interessati  intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria»;
 Visto il parere favorevole espresso dalla Regione siciliana;
 Visti  i  risultati  dell'accertamento  del «particolare pregio», avvenuto  in  data 17 maggio 2005, sulla base delle norme fissate dal Comitato nazionale predetto;
 Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione, concernente la predetta  istanza, tenutasi a Ragusa il giorno 18 maggio 2005, con la partecipazione   di   rappresentanti   di   enti,  organizzazioni  di produttori ed aziende vitivinicole;
 Ha espresso, nella riunione del 23 giugno 2005, parere favorevole al  suo accoglimento, proponendo, ai fii dell'emanazione del relativo decreto  direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
 Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare  di  produzione  dovranno, in regola con le disposizioni contenute  nel  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972,   n.  642  «Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive modifiche   ed   integrazioni,  essere  inviate  al  Ministero  delle politiche  agricole  e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei vini - via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma - entro  sessanta  giorni  dalla  data  di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 |  |  |  | Allegato Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione
 di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria»
 Art. 1.
 La denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria»  gia'  riconosciuta a denominazicine di origine controllata con   decreto   del   Presidente   della  Repubblica  29 maggio  1973 (modificato  il  6 novembre 1991), e «Cerasuolo di Vittoria Classico» e'  riservata  ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare.
 Art. 2.
 Piattaforma ampelografica
 I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita «Cerasuolo  di  Vittoria»  e  «Cerasuolo di Vittoria Classico» devono essere  ottenuti  da  vigneti  che  in  coltura mono o plurivarietale nell'ambito  aziendale  hanno  la seguente proporzione ampelografica: dal 50% al 70% di Nero d'Avola e dal 30% al 50% di Frappato.
 Art. 3.
 Zona di produzione
 La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione   dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e garantita  «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» comprende  una  vasta  area  che  include  territori ricadenti in tre province   limitrofe:  Ragusa,  Caltanissetta  e  Catania  e  risulta delimitata come appresso:
 a) provincia di Ragusa: in tale provincia la zona di produzione comprende  tutto il territorio dei comuni di Vittoria, Comiso, Acate, Chiaramonte  Gulfi,  Santa  Croce  Camerina  e  parte  del territorio comunale di Ragusa. Tale porzione del territorio del comune di Ragusa e'  delimitata  tra  i  limiti  territoriali  di  S. Croce Camerina e Vittoria,  e  tra  il  mare  e  la  strada  provinciale  Castello  di Donnafugata  e seguendo la medesima fino al passaggio a livello della strada  ferrata Comiso-Ragusa e lungo la stessa (la quale delimita la C.  da  Passolato) fino ad arrivare al passaggio a livello successivo che  attraversa la strada rurale sino al congiungimento con la strada provinciale   S. Croce   Camerina-Comiso   (   al  km  9,600  circa), proseguendo  fino  ad  innestarsi con la stradella inter-poderale per case  Tommasi  ed  arrivare  al  limite territoriale con il comune di Vittoria;
 b) provincia  di  Caltanissetta:  in  tale provincia la zona di produzione  comprende  parte  del  territorio  dei  seguenti  comuni: Niscemi,  Gela,  Riesi,  Butera  e  Mazzarino  ed  e' delimitata come appresso:
 comune  di  Niscemi:  parte  del  territorio  comunale  cosi' delimitata:   iniziando   a   sud-est,   dalla   strada   provinciale Caltagirone-Niscemi,  a  partire  dal  bivio con la strada consortile Valle  Pileri-Ponte  Gallo  (al  km  13  da Caltagirone), seguendo il vallone  Terrana  (limite tra le province di Catania e Caltanissetta) sino  a  Monte Paolo e risalendo a sud-ovest; fino ad arrivare a Case Iacona  e  raccordarsi  con la strada consortile Mortelluzzo-Giardino del    Fico,    sino    all'innesto   con   la   strada   provinciale Caltagirone-Niscemi  (esattamente al km 15 da Niscemi ) e seguendo la medesima  fino  a ricongiungersi con il predetto bivio, con la strada consortile Valle Pileri-Ponte Gallo;
 comune di Gela: parte del territorio comprendente le contrade « Rinazzi», «Feudo Nobile», «Spina Santa», «Passo di Piazza», «Priolo Sottano»,  «Farello»,  «Monacella»,  «Piano  Stella»,  «Valle Ambra», «Mignechi»  e  «Priolo  Soprano»; cosi' delimitate: iniziando da nord dalla   regia   trazzera   Gela-Niscemi   all'altezza   del   confine intercomunale Gela-Niscemi, percorrendo verso est tale confine sino a raggiungere il confine interprovinciale Caltanissetta-Catania; da qui percorrendolo   verso   sud,   fino   al   confine   interprovinciale Caltanissetta  Ragusa  e  lungo  esso sino al Mare Mediterraneo; indi verso   ovest  per  un  breve  tratto  di  costa,  sino  alla  strada interpoderale  Mignechi  e  lungo  essa  in direzione nord, sino alla strada vicinale Piana del Signore-Catarrosone e deviando verso ovest, lungo  la  stessa  sino  all'incrocio  con  la  strada vicinale Spina Santa-Rizzuto,  percorrendola  per  un breve tratto sino all'incrocio con  la  s.s. n. 115 Centrale Sicula, da qui in direzione nord, lungo la  strada  vicinale  Piana del Signore- Spina Santa sino all'innesto con  la  regia  trazzera  Gela-Niscemi  e  lungo  la  strada poderale Poggio-Chiancata sino all'incrocio con la strada vicinale Gela-Sabuci e  percorrendola  verso  sud-ovest,  sino  all'incrocio con la strada vicinale  Ponte  Grande-Niscemi  e  da  essa in direzione nord sino a raggiungere  il  fiume  Maroglio;  seguendo  il corso del fiume verso sud-ovest sino alla confluenza con il fiume Gela; da qui risalendo il corso  del  fiume  Gela in direzione nord, fino alla presa della diga Grotticelli, quindi verso est, lungo la poderale che si diparte dalla diga  sino  all'innesto  con  la strada vicinale Grotticelli-Sabuci e lungo  essa,  a  sud-est,  fino  al  crocevia  con  la regia trazzera Gela-Niscemi,  la  quale  si  percorre  verso  nord  fino  al confine intercomunale Gela-Niscemi;
 comune  di  Riesi: parte del territorio comunale comprendente la   contrada  Castellazzo,  cosi'  delimitata:  a  sud  la  trazzera Riesi-Mazzarino-Pietraperzia,   a   nord-ovest   la  strada  vicinale Allampato-Castellazzo  e ad est la provinciale Riesi-Pietraperzia che interseca entrambe;
 comuni  di Butera e Mazzarino: parte dei rispettivi territori comunali  comprendenti  le  contrade Iudeca, San Giacomo e Pantano di Butera;  Favara  e  Mulara  di Mazzarino costituenti un corpo unico e cosi'  delimitata: iniziando dalla contrada Iudeca dall'innesto della s.s.  n. 190 con la regia trazzera Licata Barrafranca, oggi rotabile, in  direzione  nord-est  fino  al  confine inter-comunale di Butera e Mazzarino, percorrendo tale confine in direzione est sino alla strada vicinale  Pantano  - Mulara e lungo essa fino all'innesto con la s.s. n.  190 in prossimita' del km 2, che si percorre in direzione est per circa    m   200   sino   all'incrocio   con   la   strada   vicinale Favara-Abbeveratoio  Mastra  e  lungo quest'ultima in direzione sud e poi  ovest  sino  all'innesto  con  la  strada  vicinale  San Giacomo all'altezza   del   bevaio,  indi  si  segue  il  tratto  di  confine inter-comunale Butera Mazzarino sino a raggiungere la strada vicinale Punturo  -  Favara  la quale si percorre verso ovest sino all'innesto con  la trazzera Butera - Riesi e lungo quest'ultima fino alla strada di  bonifica  n.  32  e  seguendo  la  stessa chiude la delimitazione incrociando la regia trazzera Licata - Barrafranca e la s.s. n. 190.
 c) Provincia   di   Catania:  in  tale  provincia  la  zona  di produzione  comprende  parte  del  territorio  dei  seguenti  comuni: Caltagirone,  Licodia  Eubea  e  Mazzarrone  ed  e'  delimitata  come appresso:
 inizia  a  nord,  al km 5, della strada vicinale Portosalvo Moschitta  San  Mauro,  in  prossimita'  dell'abbeveratoio nella zona archeologica San Mauro, segue il vallone Liquirizia (curva di livello 473)  sino  alla  strada  provinciale  San Mauro di Sotto e da questa prosegue sino alla strada provinciale Caltagirone Niscemi.
 Segue  un  tratto  di  quest'ultima  sino a lambire alla curva di livello 390, in vicinanza del monte Moschitta, segue la linea ferrata Gela  Caltagirone,  in  direzione  della  contrada Piano Carbone sino all'attraversamento  della  strada  vicinale  Balatazze  Saracena nei pressi  della  Villa  Marotta,  prosegue  superando l'incrocio con la strada  vicinale Madonna della Via sino alla strada vicinale Saracena -  Commenda  e  da  questa  alla strada vicinale Commenda - Piano San Paolo sino alla provinciale n. 34 Caltagirone Vittoria.
 Dall'anzidetta  strada  provinciale  n.  34  Vittoria Caltagirone prosegue  in direzione est sino al bivio con la strada provinciale n. 63  Caltagirone  - Granieri - Mazzarrone - Comiso e lungo la medesima sino  al  bivio  della  strada  per Grammichele sino a Case De Blasi, taglia  a  nord-est  in  prossimita'  delle Case Forno e sfiorando la curva  di  livello  381 continua nella strada vicinale 48 per Licodia Eubea,  segue  un  tratto  del  confine tra i comuni di Caltagirone e Licodia  Eubea,  taglia  la  curva di livello 394 e prosegue lungo la strada per Licodia Eubea, sino all'inizio del fiumicello Mangaliviti; ad  est  il  fiumicello  Mangaliviti  sino  al bivio della strada per Licodia  Eubea  (in  prossimita'  della  curva di livello 348), segue quest'ultimo  a sud sino alla Casa Cantoniera, da dove prosegue lungo la  strada  per  Chiaramonte  Gulfi, fino al limite delle province di Catania e Ragusa; a sud, segue il predetto limite provinciale fino al fiume  Acata,  prosegue  lungo  il  medesimo,  attraverso  il  ponte, continua  ancora  lungo  il fiume che e' anche il limite provinciale, risale  al  nord  sul  confine  tra  i comuni di Caltagirone ed Acate raggiunge  le  Quattro  Finaite  e prosegue ad ovest ancora il limite provinciale,  lungo  la  strada  Piano  Chiazzina  Borgo  Ventimiglia prosegue  lungo  il  confine  tra i comuni di Caltagirone ed Acate in contrada   Piano  Stella,  sino  al  torrente  Ficuzza,  in  contrada Baudarello;  ad  ovest e nord, risale lungo il predetto torrente sino al  raccordo  con il Vallone Terrana, continua lungo lo stesso che e' anche  limite  tra  le  province  di  Catania e Caltanissetta, sino a raggiungere  la  contrada  Gallo, prosegue lungo la strada consortile Valle  Pilieri - Ponte Gallo di confine tra i comuni di Caltagirone e Niscemi,  raggiunge  il bivio della strada provinciale 39 Caltagirone Niscemi  (al  Km  13  da  Caltagirone), taglia ad est, in prossimita' della masseria Valle Pilieri, sino a raggiungere nuovamente la strada provinciale predetta, segue la stradella Valle Pilieri, attraversa la contrada  «Il  Mandorlo»,  sino a raggiungere il fiume Maroglio, e da qui  si  raccorda  con la strada provinciale San Mauro di Sopra, sino all'altezza dell'abbeveratoio omonimo.
 La  zona  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata a garantita «Cerasuolo di Vittoria Classico» e' riservata al  territorio gia' delimitato con il primo decreto di riconoscimento del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 maggio  1973  e comprende  tutto  il  territorio  comunale  dei  seguenti  comuni  in provincia  di  Ragusa:  Vittoria,  Comiso,  Acate, Chiaramonte Gulfi, Santa Croce Camerina, e parte del territorio di:
 Niscemi,  in  provincia  di  Caltanissetta,  limitatamente alle contrade:  Priolo  Soprano: Priolo Soprano (oggi al catasto comune di Gela,  foglio  163) e Terrana (oggi al catasto comune di Caltagirone, ai fogli 277, 292, 293, 294, 295, 296);
 Gela,   in   provincia  di  Caltanissetta,  limitatamente  alle contrade:  Rinazzi (ai fogli 120, 121, 122, 123), Valle Ambra - C. da Feudo  Nobile  (ai fogli 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 206, 207, 208,  209,  211,  212,  213, 214, 215, 223, 224, 225, 236, 237, 247), Spina  Santa  (ai fogli 157, 159, 199, 200, 231), Passo di Piazza (ai fogli  203,  219,  220,  221, 229, 230, 231, 241), Priolo Sottana (ai fogli 131, 160, 161, 162, 201, 202, 204), Farello (ai fogli 196, 197, 198), Monacella (ai fogli 164, 165, 205), Piano Stella (ai fogli 232, 233,  234,  235,  242,  244, 245) e Mignechi (ai fogli 239, 240, 243, 250);
 Caltagirone,   in   provincia  di  Catania  limitatamente  alle contrade:  Santo  Pietro  (ai  fogli  281,  282, 283, 284, 285, 289), Ficuzza  (ai  fogli 286, 299, 301, 302, 303) C. de Mazzarrone - Piano Chiesa   -  Botteghelle,  (oggi  in  catasto:  comune  di  Mazzarrone istituito con legge regionale n. 55/1976, codice U4CJA ai fogli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) e Granieri (ai fogli 248, 266, 267);
 Licodia  Eubea,  in  provincia  di  Catania, limitatamente alle contrade: Piano Sciri (ai fogli 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 28, 30) e  Sciri  Sottana (oggi al catasto comune di Mazzarrone, codice U4CJB ai fogli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).
 Art. 4.
 Norme per la viticoltura
 Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione   dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico», devono  essere  atte  a  conferire  alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualita'.
 I sesti di impianto, le forme di allevamento e la potatura devono essere  quelli  atti  a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
 Per  gli impianti esistenti e realizzati dopo l'entrata in vigore del  presente  disciplinare  sono  ammesse esclusivamente le forme di allevamento ad alberello ed a spalliera semplice.
 Il  numero minimo di ceppi ad ettaro, per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare e' di 4000.
 I  vigneti  hanno  diritto alla D.O.C.G. solo a partire dal terzo anno di produzione.
 E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di  soccorso.  Per  i  vini  a denominazione di origine controllata e garantita  «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» la   produzione  massima  di  uva  non  deve  essere  superiore  a  8 tonnellate per ettaro in coltura specializzata.
 Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve ottenuti e da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata  e  garantita  «Cerasuolo  di  Vittoria»  e «Cerasuolo di Vittoria  Classico»,  devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche'  la  produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi  restando  i  limiti  resa  uva/vino per il quantitativo di cui trattasi.
 La  Regione  siciliana  con proprio decreto, sentito il Consorzio volontario, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un limite   massimo  di  utilizzazione  delle  uve  per  ettaro  per  la produzione   dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e garantita  «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» inferiore   a  quello  fissato  dal  presente  disciplinare,  dandone comunicazione  immediata  al  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali  -  Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
 Le  uve  destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  «Cerasuolo  di Vittoria»  e «Cerasuolo di Vittoria Classico» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50% vol.
 I  conduttori dei vigneti iscritti agli appositi albi, ogni anno, tenuto  conto  delle caratteristiche di maturazione delle uve e sulla base  anche  dell'evoluzione  dei  mercati, possono, al momento della vendemmia, optare di rivendicare per dette uve la D.O.C.G. «Cerasuolo di  Vittoria»  per  i produttori del «Cerasuolo di Vittoria Classico» oppure, per tutti i produttori della D.O.C.G. «Cerasuolo di Vittoria» e  «Cerasuolo  di  Vittoria  Classico»,  la  denominazione di origine controllata «Vittoria» nelle sue sottospecificazioni.
 Art. 5.
 Norme per la vinificazione
 Le  operazioni  di vinificazione, imbottigliamento ed affinamento devono   essere  effettuate  nell'intero  territorio  della  zona  di produzione delimitata all'art. 3.
 Tenuto  conto  delle  situazioni  tradizionali  di  produzione,  e' consentito   che   tali   operazioni   siano  effettuate  nell'intero territorio  della  provincia  di  Ragusa  e  negli  interi  territori amministrativi dei comuni di Niscemi, Gela, Riesi, Butera e Mazzarino in  provincia  di  Caltanissetta;  e  di Caltagirone, Licodia Eubea e Mazzarrone in provincia di Catania.
 La  resa  massima  di uva in vino non deve essere superiore al 65%, pari  a  52  hl  per  ettaro  per  i  vini a denominazione di origine controllata  e  garantita  «Cerasuolo  di  Vittoria»  e «Cerasuolo di Vittoria Classico».
 Qualora la resa superi detto limite, ma non il 70%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
 Oltre  il 70% di resa uva-vino decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
 Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e garantita «Cerasuolo  di  Vittoria» deve essere immesso al consumo solo dopo un periodo  di  affinamento in bottiglia di almeno 3 mesi e comunque non prima  del 1° giugno dell'anno successivo alla vendemmia. Per il vino a   denominazione  di  origine  controllata  «Cerasuolo  di  Vittoria Classico»,  il  periodo di affinamento in bottiglia non potra' essere inferiore  ad  8  mesi  e l'immissione al consumo non potra' avvenire prima del 31 marzo del secondo anno successivo alla vendemmia.
 Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali,  leali  e costanti; atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
 Art. 6.
 Caratteristiche al consumo
 I   vini   a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita «Cerasuolo  di  Vittoria»  all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
 «Cerasuolo di Vittoria»:
 colore: da rosso ciliegia a violaceo;
 odore: da floreale a fruttato;
 sapore: secco, pieno, morbido, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo 13% vol;
 acidita' totale minima 5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 27 g/l.
 «Cerasuolo di Vittoria Classico»:
 colore: rosso ciliegia tendente al granato;
 odore:  di  ciliegia,  che  nei vini invecchiati puo' tendere anche a note sensoriali di prugna secca, cioccolato, cuoio, tabacco;
 sapore: secco, pieno, morbido, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13 % vol;
 acidita' totale minima: 5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 27 g/l.
 Art. 7.
 Etichettatura, designazione, presentazione
 Alla  denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» e' vietata l'aggiunta di  qualsiasi  qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi e gli attributi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.
 E'   consentito  l'uso  di  indicazioni  aggiuntive  geografiche  e toponomastiche,  che  facciano  riferimento ad unita' amministrative, frazioni,    contrade,    aree,   fattorie   e   localita',   nonche' geopedologiche,  dalle  quali  provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato   e'  stato  ottenuto.  Nella  designazione  dei  vini  a denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  «Cerasuolo  di Vittoria»  e  «Cerasuolo di Vittoria Classico» puo' essere utilizzata la  menzione  «vigna» a condizione che sia seguito dal corrispondente toponimo,  che  la  relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo  dei  vigneti,  che  la  vinificazione  l'elaborazione e la conservazione  del  vino  avvengano in recipienti separati e che tale menzione,  seguita  dal  toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.
 Art. 8.
 Annata, contenitori
 Per  i  vini  a  denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo  di  Vittoria»  e  «Cerasuolo  di  Vittoria  Classico»  e' obbligatorio indicare l'annata di produzione delle uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
 I   vini   a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita «Cerasuolo  di  Vittoria»  e  «Cerasuolo di Vittoria Classico» devono essere   immessi  al  consumo  unicamente  in  contenitori  di  vetro tradizionali fino a litri 5.
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