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| Gazzetta n. 159 del 11 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 20 giugno 2005 |  | Rideterminazione  dei  compensi  e  dei  rimborsi  spese spettanti ai commissari liquidatori di cooperative edilizie in liquidazione coatta amministrativa,  ai  sensi  dell'articolo  2545-terdecies  del codice civile  e  di  cooperative  edilizie  sciolte, ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del codice civile. |  | 
 |  |  |  | IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Visto  l'art.  2545-terdecies  del  codice  civile  che  prevede la liquidazione  coatta  amministrativa delle Societa' cooperative e dei loro consorzi;
 Visto  l'art.  2545-septiesdecies  del codice civile che prevede lo scioglimento   d'ufficio   delle  societa'  cooperative  e  dei  loro consorzi;
 Visto  il  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni;
 Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 gennaio 1992 (Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dei commissari  liquidatori  degli  enti  cooperativi  e  dei  membri dei comitati di sorveglianza);
 Visti   i  decreti  5 luglio  1995  (Criteri  e  modalita'  per  la determinazione  dei  compensi spettanti ai commissari liquidatori dei consorzi  agrari  assoggettati  alla procedura di liquidazione coatta amministrativa) e 26 febbraio 1993 (Determinazione dei compensi per i componenti   dei   comitati   di  sorveglianza  dei  consorzi  agrari assoggettati  alla  liquidazione  coatta amministrativa) del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;
 Visto  il  decreto ministeriale 23 febbraio 2001, con il quale sono stati  rideterminati  i  compensi  ed  i  rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori;
 Ravvisata   la   necessita'   di   favorire,   nelle  procedure  di liquidazione,  una  gestione  delle  procedure che si attenga il piu' possibile a criteri di equita' e miranti al conseguimento dello scopo sociale,  evitando l'insorgere di gravi conflittualita' con il tenere conto delle primarie esigenze abitative dei soci pur nel rispetto dei criteri di concorsualita' di cui alla vigente legge fallimentare;
 Riconosciuta quindi l'opportunita' di dover modificare in tal senso i criteri di calcolo del compenso dei commissari liquidatori;
 Decreta:
 Art. 1.
 A  decorrere dalla data del presente decreto, si dispone che, nelle procedure    di    liquidazione   coatta   amministrativa   ex   art. 2545-terdecies  del codice civile e nelle procedure di liquidazione a seguito  di scioglimento ex art. 2545-septiesdecies del codice civile per  atto  d'autorita'  di societa' cooperative edilizie, laddove gli immobili abitativi facenti parte della massa attiva procedurale siano alienati  in  favore  dei  soci  assegnatari,  qualunque sia la forma giuridica  prescelta  per l'assegnazione, i criteri di cui all'art. 1 del  decreto  ministeriale  23 febbraio 2001 vengano applicati non in base  all'importo dell'attivo effettivamente realizzato, bensi' sulla base del valore catastale degli immobili alienati maggiorato del 5%.
 |  |  |  | Art. 2. Rimangono  invariati  tutti  gli  altri  criteri  di  cui al citato decreto ministeriale.
 Roma, 20 giugno 2005
 Il Sottosegretario di Stato: Galati
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