| IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista  la  legge 14 agosto 1991, n. 281: Legge quadro in materia di animali  di  affezione  e  prevenzione del randagismo, in particolare l'art.  1  che assegna allo Stato la promozione e la disciplina della tutela  degli  animali  d'affezione  al  fine di favorire la corretta convivenza  tra  uomo  e  animali  e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
 Visto  l'Accordo  6 febbraio  2003:  Accordo  tra  Ministero  della salute,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;
 Vista  l'ordinanza 27 agosto 2004: Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressivita' dei cani;
 Vista  la legge 20 luglio 2004, n. 189: Disposizioni concernenti il divieto  di  maltrattamento  degli  animali, nonche' di impiego degli stessi in combattimenti;
 Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Considerata  la necessita' e l'urgenza di vietare l'uso dei collari elettrici  per cani, usati in particolare per l'addestramento, mentre tali strumenti sono considerati coercitivi in quanto provocano dolore e paura nei cani e quindi sono vietati anche dalla FCI e dall'ENCI;
 Ritenuto che l'uso di questo strumento provoca maltrattamento degli animali  e  pertanto  coloro che lo usano sono da perseguire ai sensi della recente legge 20 luglio 2004, n. 189;
 Ordina:
 Art. 1.
 1.  L'uso  del  collare elettrico e di altro analogo strumento, che provoca effetti di dolore sui cani, nella fase di addestramento ed in ogni  altra  fase  del  rapporto  uomo-cane  rientra nella disciplina sanzionatoria  prevista  dall'art.  727,  secondo  comma,  del codice penale,  cosi'  come  introdotto  dall'art.  1,  comma  3 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
 2.  La  presente  ordinanza  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.
 Roma, 5 luglio 2005
 Il Ministro: Storace
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