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| Gazzetta n. 158 del 9 luglio 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 luglio 2005 |  | Differimento  del  termine,  per  la  comunicazione all'Agenzia delle entrate,  dell'esercizio  dell'opzione per avvalersi della disciplina in tema di «tonnage tax». |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto  il  testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  26 dicembre  1986,  n.  917, come modificato,  da  ultimo, con decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;
 Visto,  in  particolare,  l'art.  155,  comma 1, del predetto testo unico,  il  quale, in materia di determinazione della base imponibile per  alcune  imprese  marittime, prevede che l'efficacia dell'opzione per  la  cosiddetta  «tonnage tax», esercitata dai soggetti di cui al medesimo art. 155, e' subordinata al verificarsi della condizione che l'opzione  sia  comunicata  all'Agenzia  delle entrate entro tre mesi dall'inizio  del  periodo  d'imposta  cui  si  riferisce  l'esercizio dell'opzione stessa;
 Visto  l'art.  4,  comma  1,  lettera  e),  del decreto legislativo 12 dicembre  2003,  n.  344,  in  base  al quale le norme di cui agli articoli da  155  a  161 del testo unico delle imposte sui redditi si applicano   ai   periodi   d'imposta   che  iniziano  successivamente all'ottenimento  dell'autorizzazione dell'Unione europea al regime di determinazione dell'imponibile ivi previsto;
 Considerato che con decisione C(2004)3937fin del 20 ottobre 2004 la Commissione  europea  ha dichiarato compatibile con il mercato comune il regime di determinazione dell'imponibile previsto agli articoli da 155 a 161 del testo unico delle imposte sui redditi;
 Visto l'art. 161 del testo unico delle imposte sui redditi, in base al  quale,  con  decreto  di  natura  non  regolamentare del Ministro dell'economia   e   delle   finanze  sono  adottate  le  disposizioni applicative  del  regime  di  determinazione  forfetaria  della  base imponibile per alcune imprese marittime;
 Visto l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  in  base  al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  possono essere modificati, tenuto conto, tra l'altro, delle esigenze generali dei contribuenti e dei sostituti e dei responsabili d'imposta,   i  termini  riguardanti  gli  adempimenti  degli  stessi soggetti,  relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto legislativo;
 Considerata l'esigenza di riconoscere ai contribuenti, in relazione al  primo esercizio di applicazione della nuova disciplina in materia di  tonnage  tax,  un  piu'  ampio termine per effettuare all'Agenzia delle entrate la comunicazione dell'opzione;
 Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
 Decreta:
 Art. 1.
 1. Per il primo periodo d'imposta che inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli da 155 a 161  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  in  materia di determinazione  forfetaria  della  base  imponibile di alcune imprese marittime,   le  comunicazioni  all'Agenzia  delle  entrate  relative all'opzione  di  cui  all'art.  155  del  medesimo  testo unico, sono effettuate entro la fine del periodo d'imposta.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 5 luglio 2005
 Il Presidente
 del Consiglio dei Ministri
 Berlusconi
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Siniscalco
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