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| Gazzetta n. 158 del 9 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 21 giugno 2005 |  | Designazione  della  «ASSAM  - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche»,   quale   autorita'  pubblica  incaricata  di  effettuare  i controlli    sulla    denominazione   «Marche»,   riferita   all'olio extravergine  di  oliva protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 16 agosto 2004. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
 Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
 Visto   il  decreto  ministeriale  16 agosto  2004,  relativo  alla protezione   transitoria   accordata   a   livello   nazionale   alla denominazione  «Marche»  riferita  all'olio  extravergine  di  oliva, trasmessa   alla   Commissione  europea  per  la  registrazione  come denominazione di origine protetta;
 Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee  - legge Comunitaria 1999, ed in particolare l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite le Regioni;
 Ritenendo  che  le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli,    debbano   trovare   applicazione   anche   per   quelle denominazioni  le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria,  ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello nazionale  ai  sensi del regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997;
 Visto  il  comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale  individua  nel  Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita'  nazionale  preposta  al  coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
 Vista  la  comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art.  14 della legge n. 526/1999 dalla regione Marche con la quale il predetto  ente  territoriale  ha indicato quale Autorita' pubblica da designare  per  svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione di  che  trattasi  la «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche», con sede in Ancona, via Alpi n. 20;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai  sensi  del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
 Considerata   l'indicazione   del  Gruppo  tecnico  di  valutazione dell'opportunita'  di  pervenire  alla  definizione  di  un piano dei controlli   standard  appositamente  predisposto  per  le  produzioni vegetali;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  di cui all'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/92  del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e  forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi  del  comma  1  dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
 Decreta:
 Art. 1.
 La  «ASSAM  -  Agenzia  servizi settore agroalimentare Marche», con sede in Ancona, via Alpi n. 20, e' designata quale Autorita' pubblica ad  espletare  le  funzioni  di  controllo, previste dall'art. 10 del regolamento  (CEE)  del  Consiglio  n. 2081/1992 per la denominazione «Marche»   riferita   all'olio   extravergine   di   oliva,  protetta transitoriamente   a   livello  nazionale  con  decreto  ministeriale 16 agosto 2004.
 |  |  |  | Art. 2. L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per la «ASSAM -  Agenzia  servizi settore agroalimentare Marche» del rispetto delle prescrizioni  previste  nel  presente decreto e puo' essere sospesa o revocata  ai  sensi  del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora  l'organismo  non  risulti piu' in possesso dei requisiti ivi indicati,  con  decreto  dell'Autorita'  nazionale  competente che lo stesso  art.  14  individua  nel Ministero delle politiche agricole e forestali.
 |  |  |  | Art. 3. La «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» non puo' modificare  il  proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la  denominazione  «Marche»  riferita all'olio extravergine di oliva, cosi'  come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
 L'organismo  comunica  ogni  variazione  concernente  il  personale ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione del  Comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  |  |  | Art. 4. La  «ASSAM  - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che  il  prodotto  certificato  risponda  ai  requisiti descritti dal disciplinare allegato al decreto ministeriale 16 agosto 2004.
 |  |  |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  al presente decreto cessera' a decorrere dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una  decisione  in  merito  al riconoscimento   della   denominazione   «Marche»  riferita  all'olio extravergine   di   oliva   da   parte   dell'organismo  comunitario. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, la «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» e' tenuta ad adempiere a  tutte  le  disposizioni  complementari  che  l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. La «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» comunica con  immediatezza,  e  comunque  con  termine  non superiore a trenta giorni  lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione  «Marche» riferita all'olio extravergine di oliva anche mediante  immissione  nel  sistema  informatico  del  Ministero delle politiche  agricole  e  forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. La  «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» immette nel  sistema  informatico  del  Ministero  delle politiche agricole e forestali  tutti  gli  elementi  conoscitivi  di  carattere tecnico e documentale   dell'attivita'   certificativa,   ed  adotta  eventuali opportune  misure,  da  sottoporre preventivamente ad approvazione da parte  dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione,    confusione   o   difformi   utilizzazioni   delle attestazioni  di  conformita' della denominazione «Marche» rilasciate agli  utilizzatori.  Le  modalita'  di  attuazione  di tali procedure saranno  indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I  medesimi  elementi  conoscitivi  individuati  nel  primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Marche.
 |  |  |  | Art. 8. La  «ASSAM  -  Agenzia  servizi  settore  agroalimentare Marche» e' sottoposto  alla  vigilanza  esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Marche.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 21 giugno 2005
 Il direttore generale: Abate
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