| SITUAZIONE DI BILANCIO (Articolo 4 della Legge 26 luglio 1939, n. 1037)
 AL 31 DICEMBRE 2004
 AVVERTENZE
 L'art.   81  della  Costituzione  della  Repubblica  dispone,  fra l'altro, che con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire  nuovi  tributi  e nuove spese, soggiungendo che ogni altra legge  che  importi  nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
 L'art.  12  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato in materia di bilancio,  dispone  che  con  decreti del Presidente della Repubblica possono  iscriversi  in  bilancio  somme  occorrenti  per  restituire tributi indebitamente riscossi ovvero tasse e imposte su prodotti che si  esportano,  per  pagare  vincite al lotto, per eseguire pagamenti relativi al debito pubblico a seguito di operazioni di conversione od altre  analoghe,  per  integrare  assegnazioni  relative  a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, per integrare la dotazione del fondo speciale  per la riassegnazione dei residui passivi perenti del conto capitale   nonche'  per  fronteggiare  le  esigenze  derivanti  dalle disposizioni  di  cui agli articoli 10, paragrafo II, e 12, paragrafo II,  del regolamento n. 2891177 del Consiglio delle Comunita' europee del 10 dicembre 1977 e successive modificazioni.
 Inoltre,  l'art.  11-bis del testo aggiornato della legge 5 agosto 1978,  n.468 recante riforma di alcune norme di contabilita' generale dello   Stato  in  materia  di  bilancio,  stabilisce  che  la  legge finanziaria, in apposita norma preveda gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si  presuppone  siano  approvati  nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.
 Le   quote  dei  fondi  speciali  di  parte  corrente  e,  se  non corrispondono  ai  progetti  di  legge  gia' approvati da un ramo del Parlamento,  di  quelli di conto capitale non utilizzate entro l'anno cui  si  riferiscono  costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese   corrispondenti   ad   obblighi   internazionali,   ovvero  ad obbligazioni  risultanti  dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma  3,  lettera  h),  dell'articolo  11,  la copertura finanziaria prevista  per  il  primo  anno  resta valida anche dopo il termine di scadenza  dell'esercizio a cui si riferisce, purche' il provvedimento risulti  presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo.
 In   tal   caso,   le   nuove   o  maggiori  spese  derivanti  dal perfezionamento  dei relativi provvedimenti legislativi sono iscritte nel  bilancio  dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti  stessi.  Infine, l'articolo 2, 2° comma del dpr n. 469 del 10 novembre 1999 dispone che con decreto del Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione economica le somme versate in entrata  dopo  il  31  ottobre di ciascun anno finanziario e comunque entro    la   chiusura   dell'esercizio,   siano   riassegnate   alle corrispondenti unita' previsionali di base dell'anno successivo.
 Cio'  premesso,  ai  fini  della consultazione della situazione di bilancio, modificata in considerazione della nuova struttura prevista alla  legge  n. 94 del 3 aprile 1997 e dal decreto legislativo n. 279 del 7 agosto 1997 si fa' presente quanto segue:
 a)  nella parte dedicata alla gestione di competenza, accanto allo sviluppo  delle  previsioni,  si riportano gli accertamenti d'entrata distinti   in   attivita'   ordinaria  di  gestione  e  attivita'  di accertamento  e  controllo  e  gli  impegni  di spesa raggruppati per macroaggregati, a secondo della tipologia di spesa;
 b)  nella  parte  relativa  alla  gestione  di cassa e' esposto lo sviluppo delle relative autorizzazioni;
 c)  infine,  le  variazioni  alle  previsioni iniziali di bilancio vengono  analizzate  per  tipo  di  variazione  e  per  provvedimento distintamente nella fase di competenza e nella fase di cassa.
 Gli   effettivi   incassi   e   pagamenti   avvenuti   dall'inizio dell'esercizio   a  tutto  il  mese  di  dicembre  distintamente  per competenza  nell'anno  finanziario  2004  e  residui  degli  esercizi precedenti, sono, invece, esposti nel conto riassuntivo del Tesoro.
 
 ---->  Vedere tabelle da pag. 6 a pag. 69  <----
 |