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| Gazzetta n. 158 del 9 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 21 giugno 2005 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo   di   controllo,   denominato  «Camera  di  commercio, industria,  artigianato  ed  agricoltura  di  Roma»,  ad effettuare i controlli  sulla denominazione di origine protetta «Sabina», riferita all'olio extravergine di oliva. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti  i  decreti  29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 1° luglio 2003, 28 ottobre  2003,  4 marzo  2004,  7 luglio  2004, 15 novembre 2004 e 15 febbraio  2005,  con  i  quali  la  validita'  dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura  di  Roma»,  con decreto  del  21 dicembre  1999, e' stata prorogata fino al 22 luglio 2005;
 Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione   di   origine   protetta  «Sabina»  riferita  all'olio extravergine  di  oliva,  allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 dicembre 2002, protocollo n. 66849;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente  la  denominazione  di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 21 dicembre 1999;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  pubblico  di controllo «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma», con  sede  in  Roma,  via Appia Nuova n. 218, con decreto 21 dicembre 1999,  ad  effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con  il  regolamento  della  Commissione  CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996,  gia' prorogata con decreti 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 1° luglio  2003,  28 ottobre  2003,  4  marzo  2004,  7  luglio 2004, 15 novembre  2004  e  15  febbraio  2005  e'  ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 22 luglio 2005.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto  delle  prescrizioni  impartite  con  il predetto decreto 21 dicembre 1999.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 21 giugno 2005
 Il direttore generale: Abate
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