Gazzetta n. 157 del 8 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 20 giugno 2005
Modificazioni al decreto del 13 gennaio 2004, recante procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (Transhipment) delle merci pericolose. (Decreto n. 36/2004).

IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto

Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2004, recante procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (Transhipment) delle merci pericolose;
Visto il punto 5 dell'allegato al decreto sopraccitato che prevede l'obbligo per i veicoli diversi dai veicoli cisterna e veicoli trasportanti esplosivi di essere in possesso di un documento attestante la corrispondenza al punto 5 della risoluzione IMO A.581(14), entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso;
Considerato che a causa dell'elevato numero delle richieste avanzate dall'utenza gli organismi autorizzati dall'amministrazione non sono stati in grado di rilasciare il documento di rispondenza previsto;
Considerata, altresi', l'esigenza di assicurare il regolare traffico intermodale dei veicoli stradali per evitare nocumento all'economia nazionale;
Decreta:
Articolo unico
Il punto 5 dell'allegato al decreto in data 13 gennaio 2004, citato in premessa, e' abrogato e sostituito dal seguente:
«5. Rispondenza dei veicoli stradali al punto 5 della risoluzione IMO A.581 (14);
5.1. I veicoli stradali devono essere in possesso di un documento attestante la rispondenza al punto 5 della risoluzione IMO A. 581(14) rilasciato dall'amministrazione del Paese di immatricolazione o da organismi autorizzati dalla stessa entro i termini di seguito indicati:
a) i veicoli cisterna ed i veicoli trasportanti esplosivi all'atto dell'entrata in vigore del presente allegato;
b) i rimanenti veicoli entro la data del 31 ottobre 2005.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2005

Il comandante generale: Dassatti
 
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