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| Gazzetta n. 157 del 8 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 20 giugno 2005 |  | Modificazioni  al  decreto del 13 gennaio 2004, recante procedure per il  rilascio  dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per  il  nulla  osta  allo  sbarco  e  al  reimbarco  su  altre  navi (Transhipment) delle merci pericolose. (Decreto n. 36/2004). |  | 
 |  |  |  | IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto
 
 Vista  legge  28 gennaio  1994,  n. 84, e successive modificazioni, recante  riordino  della  legislazione  in  materia  portuale,  ed in particolare  l'art.  3  che  attribuisce  la competenza in materia di sicurezza  della  navigazione  al  Comando  generale  del Corpo delle capitanerie di porto;
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni  pubbliche  ed  in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184,  recante  riorganizzazione  del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  ed in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
 Visto  il proprio decreto in data 13 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n. 24 del 30 gennaio 2004, recante procedure per il  rilascio  dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per  il  nulla  osta  allo  sbarco  e  al  reimbarco  su  altre  navi (Transhipment) delle merci pericolose;
 Visto  il punto 5 dell'allegato al decreto sopraccitato che prevede l'obbligo  per  i  veicoli  diversi  dai  veicoli  cisterna e veicoli trasportanti   esplosivi  di  essere  in  possesso  di  un  documento attestante  la  corrispondenza  al  punto  5  della  risoluzione  IMO A.581(14), entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso;
 Considerato   che  a  causa  dell'elevato  numero  delle  richieste avanzate  dall'utenza  gli organismi autorizzati dall'amministrazione non  sono  stati  in  grado di rilasciare il documento di rispondenza previsto;
 Considerata,   altresi',   l'esigenza  di  assicurare  il  regolare traffico  intermodale  dei  veicoli  stradali  per  evitare nocumento all'economia nazionale;
 Decreta:
 Articolo unico
 Il punto 5 dell'allegato al decreto in data 13 gennaio 2004, citato in premessa, e' abrogato e sostituito dal seguente:
 «5.  Rispondenza  dei veicoli stradali al punto 5 della risoluzione IMO A.581 (14);
 5.1.  I  veicoli stradali devono essere in possesso di un documento attestante la rispondenza al punto 5 della risoluzione IMO A. 581(14) rilasciato  dall'amministrazione  del  Paese di immatricolazione o da organismi  autorizzati  dalla  stessa  entro  i  termini  di  seguito indicati:
 a) i   veicoli  cisterna  ed  i  veicoli  trasportanti  esplosivi all'atto dell'entrata in vigore del presente allegato;
 b) i rimanenti veicoli entro la data del 31 ottobre 2005.».
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 20 giugno 2005
 
 Il comandante generale: Dassatti
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