| 
| Gazzetta n. 157 del 8 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 23 maggio 2005 |  | Concessione  del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 155,  in  favore  dei  lavoratori dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero  e meccano tessile delle aziende ubicate nella provincia di Varese. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;
 Visto  il  decreto  direttoriale  n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale   sono  stati  individuati  Euro  310  milioni  sul  fondo  per l'occupazione   ai   sensi   dell'art.  1,  comma  155,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui Euro 299.453.973,40 sulla competenza 2005  e  Euro  10.546.026,60 quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalita';
 Visto  il  verbale  della  riunione  tenutasi  presso la sede della provincia  di Varese in data 1° aprile 2005, nel corso della quale le parti   convenute   hanno   concordatosui   contenuti  del  documento «Interventi  a sostegno del settore tessile, abbigliamento, calzature e meccano tessile della provincia di Varese», con il quale, alla luce della  situazione  di  grave crisi in cui versano le imprese operanti nei settori:
 industrie tessili;
 confezioni  di  articoli di  vestiario; preparazione e tinture di pellicce;
 preparazione  e  concia  del  cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, calzature;
 fabbricazione  di  ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e lavorazioni affini;
 design   e   stiling   di   tessili,   abbigliamento,  calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali e per la casa;
 fabbricazione    di    macchine   per   le   industrie   tessili, dell'abbigliamento  e del cuoio, sono state indicate le iniziative in materia  di  politiche  attive  del lavoro e di politiche industriali volte   alla   formazione,   riqualificazione  e  ricollocazione  dei lavoratori coinvolti;
 Visto  l'accordo governativo, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 155,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13,  comma  2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, in data  1°  aprile 2005, presso la sede della provincia di Varese, alla presenza  del  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali on.le Roberto  Maroni, tra la regione Lombardia, la provincia di Varese, la direzione  provinciale  del  lavoro  di  Varese, l'INPS di Varese, le organizzazioni   datoriali   e   le   organizzazioni   sindacali  dei lavoratori,  con  il  quale,  considerato l'aggravarsi dello stato di crisi  delle  imprese  dei  settori  di  cui al precedente capoverso, ubicate  nella provincia di Varese, e' stato previsto, per il periodo dal  1°  gennaio 2005 al 31 dicembre 2006 e nel limite complessivo di 15  milioni di euro, l'utilizzo dei seguenti strumenti di sostegno al reddito:
 il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale nei  confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991;
 il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale nei  confronti  dei  lavoratori  dipendenti delle imprese industriali fino a quindici dipendenti;
 il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale nei  confronti  dei  lavoratori delle imprese industriali con piu' di quindici  dipendenti  che  non  possiedano le condizioni per accedere alla CIGS ai sensi dalla vigente normativa;
 Ritenuto,   per   quanto   precede,  di  concedere  il  trattamento straordinario di integrazione salariale alle condizioni riportate nel soprarichiamato verbale di accordo del 1° aprile 2005;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come   modificato  dall'art.  13,  comma 2,  lettera  b),  del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e sulla base di quanto concordato nel  verbale  di  accordo ministeriale in data 1° aprile 2005, che ha recepito  l'intesa  territoriale  recante  «Interventi a sostegno del settore  tessile,  abbigliamento,  calzature  e meccano tessile della provincia  di  Varese»  -  che  fanno  parte  integrante del presente provvedimento  -  e' concesso, a far data dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre   2006,   il trattamento  straordinario  di  integrazione salariale,  nei  confronti  dei  lavoratori  dipendenti delle imprese artigiane,  che  non  rientrano  nella disciplina di cui all'art. 12, commi  1 e 2, della legge n. 223/1991, delle imprese industriali fino a  quindici  dipendenti  e  delle  imprese  industriali  con  piu' di quindici  dipendenti  che  non  possiedano le condizioni per accedere alla  CIGS  ai sensi dalla vigente normativa, operanti nei settori di cui alle premesse della provincia di Varese.
 I lavoratori destinatari dei predetti trattamenti CIGS devono avere una   anzianita'   lavorativa   presso  l'impresa  che  procede  alla sospensione, non inferiore a novanta giorni.
 |  |  |  | Art. 2. Gli interventi sono disposti nel limite massimo complessivo di Euro 15.000.000,00,  ivi  inclusi  gli  oneri  per il riconoscimento della contribuzione  figurativa,  secondo  quanto  previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.
 |  |  |  | Art. 3. Le  societa'  di  cui  all'art.  1  sono  tenute a versare, durante l'utilizzo  dei  trattamenti  in  questione,  e comunque non oltre il 31 dicembre   2006,  la  contribuzione  prevista  dalle  disposizioni vigenti in materia.
 |  |  |  | Art. 4. La  concessione  dei trattamenti, disposta con il precedente art. 1 e'  autorizzata  nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art.  1,  comma  155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato  dall'art.  13,  comma  2,  lettera  b), del decreto-legge 14 marzo  2005,  ed  il  conseguente  onere complessivo, pari ad Euro 15.000.000,00,   gravera'   sul   capitolo  7202  della  UPB  3.2.3.1 occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005.
 |  |  |  | Art. 5. Le  imprese  beneficiarie  sono  tenute  a  presentare  mensilmente all'INPS  comunicazioni  sull'effettivo utilizzo degli ammortizzatori concessi.
 |  |  |  | Art. 6. Ai  fini  del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato  dall'art.  2, l'INPS e' tenuto a controllare i flussi di spesa  afferenti  all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, anche avvalendosi delle comunicazioni mensili di   cui   all'articolo   precedente  oltre  che  dei  dati  e  delle informa-zioni    forniti    dalle   amministrazioni   coinvolte   nei procedimenti  di  concessione  dei  trattamenti  medesimi,  e a darne riscontro  al  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 23 maggio 2005
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni
 
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Siniscalco
 
 Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 268
 |  |  |  | VERBALE DI ACCORDO 
 In  data  1°  aprile  2005,  presso  la provincia di Varese, alla presenza  del  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, on. Roberto  Maroni,  assistito  dalla  dott.ssa  Matilde  Mancini, si e' tenuta una riunione per l'esame della situazione dei settori tessile, abbigliamento,  calzature  moda  e  del  settore meccanotessile della provincia di Varese.
 Hanno partecipato:
 regione Lombardia-Agenzia regionale per il lavoro;
 provincia di Varese;
 CCIAA;
 API;
 ACAI;
 CNA;
 Confartigianato;
 UNIVA;
 C.I.S.L.;
 C.G.I.L.;
 U.I.L.;
 INPS Varese;
 direzione provinciale del lavoro di Varese.
 Considerato  l'aggravarsi  dello  stato  di  crisi delle imprese, ubicate nella provincia di Varese, dei settori:
 industrie tessili;
 confezioni  di articoli di vestiario; preparazione e tinture di pellicce;
 preparazione  e  concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, calzature;
 fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e lavorazioni affini;
 design   e   stiling   di  tessili,  abbigliamento,  calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali e per la casa;
 fabbricazione   di   macchine   per   le   industrie   tessili, dell'abbigliamento e del cuoio.
 Visto  il programma di «Interventi a sostegno del settore tessile -  abbigliamento  - calzature e del meccanotessile della provincia di Varese» di cui al protocollo stipulato in data odierna;
 Considerata  la necessita' di supportare gli interventi di cui al protocollo  indicato  nel  capoverso  precedente con misure in favore dell'occupazione;
 Ritenuto applicabile l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004,  n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge  n.  35/2005, ai fini della concessione, in deroga alla normativa  vigente,  della  cassa integrazione guadagni straordinaria alle  aziende  artigiane,  alle  imprese  industriali fino a quindici dipendenti   ed   alle  imprese  industriali  con  piu'  di  quindici dipendenti che non possono ricorrere agli ammortizzatori in base alla vigente normativa;
 Le parti concordano quanto segue:
 1)  il trattamento di integrazione salariale straordinario puo' essere   erogato   in   favore  dei  dipendenti  (operai,  impiegati, intermedi,  quadri)  delle imprese artigiane (che non rientrano nella disciplina  di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991) o delle imprese industriali fino a quindici dipendenti dei settori di cui  alle  premesse,  ubicate  nella provincia di Varese. Il medesimo trattamento   puo'   essere  concesso  ai  lavoratori  delle  imprese industriali  con piu' di 15 dipendenti appartenenti ai settori di cui sopra,  che  non  possiedono  le  condizioni  per  accedere  alla CIG straordinaria in base allla vigente normativa;
 2)  i  lavoratori destinatari dei trattamenti CIGS devono avere una   anzianita'   lavorativa   presso  l'impresa  che  procede  alla sospensione, non inferiore a novanta giorni;
 3)  il  trattamento  di  CIGS  previsto al punto 1) puo' essere concesso con decorrenza 1° gennaio 2005 e fino al 31 dicembre 2006;
 4) i trattamenti di cui al punto 1) possono essere concessi nel limite complessivo di spesa di 15 milioni di euro;
 5)  la  distribuzione  tra  le  imprese delle risorse di cui al punto  4)  avverra'  con  la flessibilita' richiesta dalla situazione occupazionale del territorio della provincia di Varese;
 6)  al  fine  del  perfezionamento dell'iter di concessione del trattamento  di  CIGS, le imprese artigiane non iscritte all'EBA e le imprese  industriali  applicheranno la procedura prevista dall'art. 5 della  legge  n.  164/1975 e successive modificazioni e integrazioni. Le imprese  artigiane  iscritte  all'EBA svolgeranno la consultazione sindacale con le modalita' in vigore presso l'EBA medesimo;
 7)  le  domande di CIGS, unitamente al verbale di consultazione sindacale,  saranno inoltrate dall'azienda richiedente alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, che procedera', nel limite  complessivo  di  15  milioni  di euro e previa verifica delle condizioni  individuate  nel  presente  verbale, alla concessione dei trattamenti. Le domande di CIGS, per conoscenza, saranno inviate alla regione  Lombardia  -  Direzione  generale  istruzione,  formazione e lavoro   e   alla   provincia  di  Varese.  Le  imprese  beneficiarie comunicheranno   mensilmente   all'INPS  territorialmente  competente l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore sociale concesso;
 8)  l'erogazione  del  trattamento di CIGS e' incompatibile con ogni   trattamento   previdenziale   o  assistenziale  connesso  alla sospensione  dell'attivita'  lavorativa  anche  se con oneri a carico della regione;
 9)  la Regione Lombardia e le istituzioni locali si attiveranno per  il superamento dell'attuale fase di crisi dei settori attraverso le  azioni  previste  nel  protocollo  in  data odierna che, ai sensi dell'art.  1,  comma 155,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato  dall'art.  13,  comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 35/2005, viene recepito nella presente intesa.
 Il  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali garantisce nel limite di 15 milioni di euro a valere sul fondo per l'occupazione, la copertura finanziaria dell'intervento di cui al presente accordo.
 Il  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali ritiene che quanto  sopra  concordato  risponda  alle  esigenze occupazionali del territorio e sia funzionale a contribuire al superamento dell'attuale situazione di crisi del settore.
 Le  istituzioni  locali  e  le  parti  sociali  continueranno  ad attivarsi  per  il superamento dell'attuale fase di crisi dei settori tessile,  abbigliamento,  calzature moda e del settore meccanotessile della  provincia  di  Varese  attraverso le azioni concordate in sede locale  ed  in  raccordo con il Tavolo regionale della moda presso la regione Lombardia.
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 Varese, 1° aprile 2005.
 |  |  |  |  |