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| Gazzetta n. 157 del 8 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 23 maggio 2005 |  | Proroga  del  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 155,  in  favore  dei  lavoratori  delle  seguenti  societa': Belleli Montaggi   S.r.l.,  Belleli  Elettrico  Strumentale  S.r.l.,  Belleli Offshore e Simi Sistemi S.r.l. (Decreto n. 36188). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in particolare il comma 157;
 Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;
 Visto  il  decreto  direttoriale  n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale   sono  stati  individuati  Euro  310  milioni  sul  fondo  per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  di  cui  Euro 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e Euro 10.546.026,60  quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalita';
 Considerato  che, con l'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  in  data  2 febbraio 2005, alla presenza  del  Sottosegretario  di  Stato  on.le Viespoli, sono state individuate  le  fattispecie,  per  le quali sussistono le condizioni previste  dal  sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004,  n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge   14   marzo  2005,  n.  35,  in  quanto,  mediante  la concessione   delle   proroghe   del   trattamento  straordinario  di integrazione  salariale,  potra'  essere  agevolata la gestione delle problematiche   occupazionali  relative  alle  suddette  fattispecie, mediante   il   graduale   e  progressivo  reimpiego  dei  lavoratori interessati;
 Considerato  che dal predetto accordo si evince che il numero delle unita'  interessate e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al   numero   dei   destinatari   dei  medesimi  trattamenti  scaduti nel dicembre  2004, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 155, della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;
 Viste  le  istanze  di concessione del trattamento straordinario di integrazione  salariale,  presentate  dalle  aziende  individuate dal predetto accordo;
 Ritenuto,  per  quanto  precede,  di  autorizzare  la  proroga  del trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  entro  il 31 dicembre   2005,   in   favore   dei  lavoratori  coinvolti  nelle fattispecie  di  cui  al  capoverso  precedente,  con  l'obiettivo di conseguire  la  finalita'  prevista  dallo  stesso art. 1, comma 155, della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come  modificato  dall'art.  13,  com-ma 2,  lettera  b),  del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, e' autorizzata, per il periodo dal  1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, definito nell'accordo  intervenuto  presso  il  Ministero  del  lavoro e delle politiche  sociali  in  data  2 febbraio 2005, in favore di un numero massimo  di  34  dipendenti  della  societa' Belleli Montaggi S.r.l., unita'  di  Taranto,  gia'  fruitori  fino  al  31 dicembre 2004, del trattamento  in  questione,  ai  sensi  del  decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze n. 33893 del 20 aprile 2004, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2004, registro n. 3, foglio n. 5.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 529.098,48.
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.
 Pagamento diretto: SI.
 |  |  |  | Art. 2. Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come   modificato  dall'art.  13,  comma 2,  lettera  b),  del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, e' autorizzata, per il periodo dal  1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, definito nell'accordo  intervenuto  presso  il  Ministero  del  lavoro e delle politiche  sociali  in  data  2 febbraio 2005, in favore di un numero massimo di 57 dipendenti della societa' Belleli Elettrico Strumentale S.r.l.,  unita'  in  Taranto, gia' fruitori fino al 31 dicembre 2004, del  trattamento  in questione, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze n. 33893 del 20 aprile 2004, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2004, registro n. 3, foglio n. 5.
 Gli interventi sono previsti nel limite massimo di Euro 887.018,04.
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.
 Pagamento diretto: SI.
 |  |  |  | Art. 3. Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come   modificato  dall'art.  13,  comma 2,  lettera  b),  del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione della proroga del  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, definito nell'accordo  intervenuto  presso  il  Ministero  del  lavoro e delle politiche  sociali  in  data  2  febbraio 2005 in favore di un numero massimo   di  326  dipendenti  della  societa'  Belleli  Offshore  in c.p.c.c.b.,  unita'  in  Taranto,  gia'  fruitori fino al 31 dicembre 2004, del trattamento in questione, ai sensi del decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 33893 del 20 aprile 2004, registrato alla Corte dei conti i1 19 maggio 2004, registro n. 3, foglio n. 5.
 Gli    interventi    sono    previsti   nel   limite   massimo   di Euro 5.030.325,99.
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.
 Pagamento diretto: SI.
 |  |  |  | Art. 4. Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come   modificato  dall'art.  13,  comma 2,  lettera  b),  del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, e' autorizzata, per il periodo dal  1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, definito nell'accordo  intervenuto  presso  il  Ministero  del  lavoro e delle politiche  sociali  in  data  2 febbraio 2005, in favore di un numero massimo  di  33 dipendenti della societa' Simi Sistemi S.r.l., unita' in  Taranto,  gia' fruitori fino al 31 dicembre 2004, del trattamento in  questione,  ai  sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  n. 33893 del 20 aprile 2004, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2004, registro n. 3, foglio n. 5.
 Gli interventi sono previsti nel limite massimo di Euro 513.536,76.
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.
 Pagamento diretto: SI.
 |  |  |  | Art. 5. La   concessione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 4, e' autorizzata nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie previste dall'art. 1, comma  155,  della  legge  30 dicembre  2004, n. 311, come modificato dall'art.  13,  comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, ed il conseguente onere complessivo, pari a Euro 6.959.979,27, gravera'  sul  capitolo  7202 della UPB 3.2.3.1 Occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005.
 |  |  |  | Art. 6. Ai  fini  del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati   dal  precedente  art.  5,  l'Istituto  nazionale  della previdenza  sociale  e'  tenuto  a  controllare  i  flussi  di  spesa afferenti   all'avvenuta  erogazione  delle  prestazioni  di  cui  al presente  provvedimento  e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 23 maggio 2005
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni
 
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Siniscalco
 
 Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 270
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