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| Gazzetta n. 157 del 8 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 23 maggio 2005 |  | Concessione  del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 155,   in   favore   dei   lavoratori   dei   settori   della   moda, dell'oreficeria,  dell'occhialeria  e  della  ceramica  delle aziende ubicate nella regione Veneto. (Decreto n. 36189). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;
 Visto  il  decreto  direttoriale  n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale   sono  stati  individuati  Euro  310  milioni  sul  fondo  per l'occupazione   ai   sensi   dell'art.  1,  comma  155,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui Euro 299.453.973,40 sulla competenza 2005  e  Euro 10.546.026,60  quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalita';
 Visto  il  verbale  del 21 marzo 2005, recante il piano di gestione della  crisi  occupazionale  dei settori della moda, dell'oreficeria, dell'occhialeria  e della ceramica regionali, che colpisce le aziende ubicate  nella  regione  Veneto  e che richiede ingenti interventi di politiche  attive  del  lavoro  da  realizzarsi da parte della stessa regione  con  misure integrate di interventi di sostegno al reddito e di salvaguardia dell'occupazione attuata anche attraverso processi di riqualificazione;
 Visto  l'accordo  governativo stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 155,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13,  comma  2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, in data  23 marzo 2005, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  alla  presenza del sottosegretario on. Maurizio Sacconi tra la regione Veneto e le OO.SS. datoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative con il quale, considerato lo stato di grave crisi dei settori   della   moda,  dell'oreficeria,  dell'occhialeria  e  della ceramica  della  stessa  regione,  viene  previsto,  in  relazione ai programmi  di  intervento regionali di cui all'accordo del precedente capoverso,  l'utilizzo  in  deroga  del  trattamento  di integrazione salariale  straordinaria  in  favore della imprese artigiane (che non rientrano  della  disciplina  di  cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge  n.  223/1991)  o  delle  imprese  industriali  fino a quindici dipendenti  dei settori sopra specificati, che abbiano una anzianita' lavorativa presso l'impresa di almeno novanta giorni;
 Visto  il limite di spesa di 35 milioni di euro fissato nel verbale in data 23 marzo 2005 per gli interventi da attuarsi;
 Ritenuto,   per   quanto   precede,  di  concedere  il  trattamento straordinario di integrazione salariale alle condizioni riportate nel soprarichiamato verbale di accordo ministeriale del 23 marzo 2005;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come  modificato  dall'art.  13,  com-ma 2,  lettera  b),  del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e sulla base di quanto concordato nel  verbale  di  accordo  ministeriale in data 23 marzo 2005, che ha recepito  l'intesa del 21 marzo 2005 che diventa parte integrante del presente  provvedimento - e' concesso, a far data dal 1° gennaio 2005 e  fino  al  termine  previsto  dalla  legge per la fruibilita' delle risorse,  il trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti  dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano  nella  disciplina  di  cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge   n.  223/1991,  delle  imprese  industriali  fino  a  quindici dipendenti  operanti  nel  comparto  moda  (intendendosi  i  settori: tessile,   abbigliamento,   confezioni,   calzature),   nel   settore oreficeria,  nel  settore occhialeria e nel settore ceramica, ubicate nel   territorio   della  regione  Veneto,  che  hanno  un'anzianita' lavorativa   presso   l'impresa  che  procede  alla  sospensione  non inferiore a novanta giorni.
 |  |  |  | Art. 2. Gli  interventi  di cui all'art. 1 sono disposti nel limite massimo complessivo  di spesa di Euro 35.000.000,00 ivi inclusi gli oneri per il  riconoscimento  della  contribuzione  figurativa,  secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.
 |  |  |  | Art. 3. Le  societa'  di  cui  all'art.  1  sono  tenute a versare, durante l'utilizzo  dei  trattamenti  in  questione,  e comunque non oltre il 31 dicembre   2006,  la  contribuzione  prevista  dalle  disposizioni vigenti in materia.
 |  |  |  | Art. 4. L'onere  complessivo,  pari  ad  Euro  35.000.000,00,  gravera' sul capitolo  7202  della UPB 3.2.3.1 occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005.
 |  |  |  | Art. 5. Le  imprese  beneficiarie  sono  tenute  a  presentare  mensilmente all'I.N.P.S.     comunicazioni    sull'effettivo    utilizzo    degli ammortizzatori concessi.
 |  |  |  | Art. 6. Ai  fini  del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato  dall'art. 2, l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi di  spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al  presente  provvedimento,  anche  avvalendosi  delle comunicazioni mensili  di  cui  all'articolo  precedente oltre che dei dati e delle informazioni forniti dalle amministrazioni coinvolte nei procedimenti di  concessione  dei  trattamenti  medesimi,  e  a darne riscontro al Ministro   del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministro dell'economia e delle finanze.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 23 maggio 2005
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Siniscalco
 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
 Maroni
 
 Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 269
 |  |  |  | VERBALE DI ACCORDO 
 In  data  23 marzo  2005,  presso il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  alla  presenza  del Sottosegretario on. Maurizio Sacconi,  assistito  dalla  D.G.  ammortizzatori  sociali, dalla D.G. tutela  delle  condizioni  di  lavoro e dalla direzione regionale del lavoro  del  Veneto,  si  e'  tenuta  una  riunione per l'esame della situazione dei settori:
 moda    (intendendosi   tessile,   abbigliamento,   confezioni, calzature);
 oreficeria;
 occhialeria;
 ceramica della regione Veneto.
 Hanno partecipato:
 regione Veneto, assessorato al lavoro;
 Federveneto API;
 Casartigiani Veneto;
 CNA Veneto;
 Confartigianato Veneto;
 Confindustria Veneto;
 C.G.I.L. regionale Veneto;
 C.I.S.L. regionale Veneto;
 U.I.L. regionale Veneto;
 I.N.P.S. nazionale e regionale;
 Italia Lavoro.
 Considerato  l'aggravarsi  dello  stato  di  crisi  delle filiere produttive dei settori sopra indicati che colpisce le imprese ubicate nella regione Veneto, con pesanti ricadute sull'occupazione;
 Considerata  la  necessita'  di  predisporre  azioni  di sostegno all'occupazione,  che  possano agevolare il programma sottoscritto in data  11 marzo  2005  ed  integrato con protocollo del 21 marzo 2005, relativo  alla  situazione  del  mercato  del  lavoro  veneto  ed  in particolare  dei  settori  sopra indicati, nonche' agli interventi di politiche attive del lavoro promossi dalla regione Veneto;
 Considerata  l'opportunita'  che  gli  interventi  di sostegno al reddito vengano integrati da misure idonee a favorire la salvaguardia dell'occupazione,   anche  attraverso  processi  di  riqualificazione finalizzati al mantenimento dell'occupazione o alla ricollocazione;
 Ritenuto applicabile l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004,  n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge  n.  35/2005, ai fini della concessione, in deroga alla normativa  vigente,  della  cassa integrazione guadagni straordinaria alle  aziende  artigiane,  alle  imprese  industriali fino a quindici dipendenti;
 Le parti concordano quanto segue:
 1) il  trattamento di integrazione salariale straordinario puo' essere   erogato   in   favore  dei  dipendenti  (operai,  impiegati, intermedi,  quadri)  delle imprese artigiane (che non rientrano nella disciplina  di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991) o  delle  imprese  industriali fino a quindici dipendenti dei settori moda  (intendendosi  tessile,  abbigliamento, confezioni, calzature), oreficeria,  occhialeria,  ceramica.  I lavoratori beneficiari devono avere  una  anzianita'  lavorativa  presso l'impresa che procede alla sospensione, non inferiore a novanta giorni;
 2)  il trattamento di C.I.G.S. previsto al punto 1) puo' essere concesso a partire dal 1° gennaio 2005 e fino al 31 dicembre 2006;
 3) i trattamenti di cui al punto 1) possono essere concessi nel limite complessivo di spesa di 35 milioni di euro;
 4)  al  fine  del  perfezionamento dell'iter di concessione del trattamento  di  C.I.G.S.,  le  imprese  richiedenti  il  trattamento faranno   riferimento   alle   associazioni   di  categoria  ed  alle organizzazioni  sindacali  di categoria ed applicheranno la procedura prevista   dall'art.   5   della   legge  n.  164/1975  e  successive modificazioni  ed  integrazioni,  e  per  le imprese artigiane con le modalita'  previste  dai vigenti accordi collettivi regionali in tema di sospensione per mancanza di lavoro;
 5)   le   domande   di   C.I.G.S.,  unitamente  al  verbale  di consultazione  sindacale,  saranno inoltrate dall'azienda richiedente alla  direzione  regionale  del  lavoro  di Venezia del Ministero del lavoro,  che procedera', nel limite complessivo di 35 milioni di euro e  previa verifica delle condizioni individuate nel presente verbale, alla   concessione   dei   trattamenti.   Le   imprese   beneficiarie comunicheranno  mensilmente  all'I.N.P.S. territorialmente competente l'effettivo    utilizzo    dell'ammortizzatore    sociale   concesso. L'erogazione  del  trattamento  di C.I.G.S. e' incompatibile con ogni trattamento  previdenziale  o assistenziale connesso alla sospensione dell'attivita' lavorativa anche se con oneri a carico della regione;
 6)  l'erogazione  del  trattamento di C.I.G.S. e' incompatibile con  ogni  trattamento  previdenziale  o  assistenziale connesso alla sospensione  dell'attivita'  lavorativa,  anche se con oneri a carico della regione;
 7)   la   regione   Veneto  si  attivera'  per  il  superamento dell'attuale  fase  di  crisi dei settori di cui al presente verbale, attraverso  le  azioni  previste  negli  accordi  dell'11 marzo e del 21 marzo  2005,  che, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b),  del  decreto-legge  n.  35/2005, vengono recepiti nella presente intesa;
 8)  l'I.N.P.S.  regionale, sulla base dei dati comunicati dalle sedi  territoriali,  comunichera'  alla  regione  Veneto  - direzione lavoro, un riepilogo dei trattamenti erogati;
 9)   il   Ministero   del  lavoro  e  delle  politiche  sociali garantisce,  nel  limite di 35 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione,  la  copertura  finanziaria  dell'intervento di cui al presente accordo;
 10)  il  Sottosegretario  Sacconi,  ritiene  che  quanto  sopra concordato  risponda alle esigenze occupazionali della regione Veneto e sia funzionale a contribuire al superamento dell'attuale situazione di  crisi  dei  settori  sopra  indicati,  anche  in  funzione  della realizzazione    di    politiche    attive   per   il   rafforzamento dell'occupabilita' dei soggetti interessati.
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 VERBALE DI ACCORDO INTEGRATIVO
 
 In  data  21 marzo  2005,  presso  la  sede dell'ente strumentale Veneto  lavoro,  alle  ore  15,  si  sono  incontrati  i  signori  in rappresentanza delle organizzazioni a fianco indicate:
 Ciro Galeone, Federveneto API;
 Umberto D'Aliberti, Casartigiani Veneto;
 Luigi Fiorot, CNA Veneto;
 Oscar Rigoni, Confartigianato;
 Gian Paolo Pedron, Confindustria Veneto;
 Gerardo Colamarco, U.I.L. regionale Veneto;
 Walter Sperotto, U.I.L. regionale Veneto;
 Francesco Ambrosi, C.I.S.L. regionale Veneto;
 Luciano Milan, C.G.I.L. regionale Veneto;
 Luigi Copiello, C.I.S.L. regionale Veneto;
 Bona Mayer, C.I.S.A.L. regionale Veneto;
 Santo Romano, dirigente regionale direzione lavoro, al  fine  di  integrare  con  il  piano di gestione degli esuberi, il verbale  di  accordo  preliminare,  sottoscritto in data 11 corrente, presso  la  direzione  regionale  lavoro. Cio' in vista dell'incontro convocato  domani  23 marzo  alle ore 11 presso la sede del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 Al  termine  della  illustrazione, tutte le parti convenute hanno siglato  l'allegato  documento,  che  andra' a far parte integrante e essenziale del precitato accordo.
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