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| Gazzetta n. 157 del 8 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 5 maggio 2005 |  | Modalita'  per la fornitura dei dati e delle informazioni di cui agli articoli 2   e  3  del  Protocollo  Aggiuntivo,  fatto  a  Vienna  il 22 settembre  1998  e  ratificato  in Italia con legge del 31 ottobre 2003,  n. 332, dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio,  il  Regno  di  Danimarca,  la  Repubblica  di  Finlandia, la Repubblica  federale  di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la  Repubblica  italiana,  il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi  Bassi,  la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di  Svezia,  la  Comunita'  europea dell'energia atomica e l'AIEA, in esecuzione  dell'articolo  III,  paragrafi  1 e 4 del Trattato di non proliferazione  delle  armi  nucleari  (di seguito richiamato come il Protocollo Aggiuntivo). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
 
 Visto  il  decreto  legislativo 9 aprile 2003, n. 96, di attuazione del  Regolamento  CE  1334/2000, sull'importazione ed esportazione di materiali e attrezzature «a duplice uso»;
 Vista  la  legge 31 ottobre 2003, n. 332, di ratifica ed esecuzione del Protocollo Aggiuntivo del 22 settembre 1998;
 Visto  l'art.  4, comma 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 332, che prevede   l'emanazione  di  un  decreto  ministeriale  con  cui  sono stabilite  le modalita' secondo cui devono essere forniti i dati e le informazioni   individuati   negli  articoli 2  e  3  del  Protocollo Aggiuntivo;
 Visto  l'art.  17  del  Protocollo Aggiuntivo e le disposizioni ivi previste che entrano in vigore a decorrere dal 30 aprile 2004;
 Considerato  il «Regolamento (EURATOM) n. 2002/99 della Commissione europea,   concernente  l'applicazione  del  controllo  di  sicurezza dell'EURATOM»;
 Considerato   il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, sull'istituzione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;
 Considerato quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera a), della legge  31 ottobre  2003,  n.  332,  circa la competenza del Ministero delle  attivita'  produttive  a  dare  attuazione  alle  disposizioni contenute nel Protocollo Aggiuntivo;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ambito di applicazione e operatori nazionali soggetti
 1.  Sono  operatori nazionali soggetti al presente decreto, secondo le  modalita'  e i tempi ivi stabiliti, tutti gli operatori nazionali previsti dal Protocollo Aggiuntivo, in particolare, tutti coloro che, in  qualita'  di  persone fisiche o giuridiche, producono, importano, esportano  o  comunque  trasferiscono,  lavorano  o  impiegano per la trasformazione,  usano o detengono, acquistano e vendono, i materiali e  le  attrezzature  di  cui  al  Protocollo  Aggiuntivo  e  relativi allegati.
 2.  Restano  ferme,  in  quanto  applicabili, le disposizioni e gli obblighi di cui:
 a) al «Regolamento (EURATOM) n. 2002/99 della Commissione europea concernente l'applicazione del controllo di sicurezza dell'EURATOM»;
 b) al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, in attuazione del Regolamento   CE  1334/2000,  sull'importazione  ed  esportazione  di materiali e attrezzature «a duplice uso».
 |  |  |  | Art. 2. Modalita' di trasmissione dei dati e delle informazioni
 1.  Gli  operatori nazionali soggetti, di cui al precedente art. 1, comma 1, in qualita' di dichiaranti, devono elaborare e trasmettere i dati   e   le   informazioni  previsti  nell'art.  2  del  Protocollo Aggiuntivo,  preferibilmente  in formato elettronico o in alternativa in formato cartaceo, seguendo le indicazioni di cui all'allegato 1 al presente decreto.
 Gli operatori nazionali soggetti:
 a) ai  fini dell'utilizzo del formato elettronico, devono munirsi di  apposito  Codice  Informatico che va richiesto all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;
 b) ai  fini  dell'utilizzo del formato cartaceo, devono compilare le schede di cui all'allegato 2 al presente decreto.
 2.  Con  riferimento  all'allegato  1,  i  dati  e  le informazioni relativi alle dichiarazioni iniziali:
 a) riguardano  il  periodo  dal  30 aprile  2004  alla data delle dichiarazioni stesse;
 b) devono  essere inviati entro sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 3.  I  dati  e  le  informazioni relativi agli aggiornamenti devono essere inviati rispettando la frequenza e le scadenze riportate nelle ultime due colonne dell'allegato 1.
 4.  I  dati e le informazioni, di cui all'art. 2, lettera a), punto ii,  lettera b), punto ii e lettera c) del Protocollo Aggiuntivo, non previsti  negli  allegati  1 e 2, potranno essere richiesti, caso per caso,  dal Ministero delle attivita' produttive o dall'Agenzia per la protezione  dell'ambiente  e  per  i  servizi  tecnici, all'operatore nazionale,  in qualita' di dichiarante, che li elabora e li trasmette sulla  base  di modalita' e tempi definiti al momento della richiesta stessa.
 |  |  |  | Art. 3. Tutela delle informazioni
 1.  I dati e le informazioni, oggetto del presente decreto, recanti una  classifica  di  segretezza,  sono  gestiti  in  conformita' alle disposizioni che regolano la materia.
 |  |  |  | Art. 4. Aggiornamenti tecnici degli allegati al presente decreto
 1. Gli aggiornamenti tecnici dell'allegato 1, dell'allegato 2 e del Codice   Informatico,   necessari   agli   operatori   nazionali  per trasmettere  i  dati e le informazioni previsti nel presente decreto, saranno  emanati con atto amministrativo della Direzione generale per l'energia  e  le  risorse  minerarie  del  Ministero  delle attivita' produttive, sentita l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi  tecnici  e  saranno  resi  noti mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 |  |  |  | Art. 5. Entrata in vigore
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 
 Roma, 5 maggio 2005
 Il Ministro delle attività produttive
 Scajola
 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
 Matteoli
 
 Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2005 Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 269
 |  |  |  | ---->  Vedere Allegato a pag. 23 della G.U.  <---- |  |  |  | ---->  Vedere Allegato da pag. 24 a pag. 34 della G.U.  <---- |  |  |  |  |