Gazzetta n. 157 del 8 luglio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 5 maggio 2005 |
Modalita' per la fornitura dei dati e delle informazioni di cui agli articoli 2 e 3 del Protocollo Aggiuntivo, fatto a Vienna il 22 settembre 1998 e ratificato in Italia con legge del 31 ottobre 2003, n. 332, dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunita' europea dell'energia atomica e l'AIEA, in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4 del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (di seguito richiamato come il Protocollo Aggiuntivo). |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, di attuazione del Regolamento CE 1334/2000, sull'importazione ed esportazione di materiali e attrezzature «a duplice uso»; Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 332, di ratifica ed esecuzione del Protocollo Aggiuntivo del 22 settembre 1998; Visto l'art. 4, comma 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 332, che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale con cui sono stabilite le modalita' secondo cui devono essere forniti i dati e le informazioni individuati negli articoli 2 e 3 del Protocollo Aggiuntivo; Visto l'art. 17 del Protocollo Aggiuntivo e le disposizioni ivi previste che entrano in vigore a decorrere dal 30 aprile 2004; Considerato il «Regolamento (EURATOM) n. 2002/99 della Commissione europea, concernente l'applicazione del controllo di sicurezza dell'EURATOM»; Considerato il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sull'istituzione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici; Considerato quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 31 ottobre 2003, n. 332, circa la competenza del Ministero delle attivita' produttive a dare attuazione alle disposizioni contenute nel Protocollo Aggiuntivo; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione e operatori nazionali soggetti 1. Sono operatori nazionali soggetti al presente decreto, secondo le modalita' e i tempi ivi stabiliti, tutti gli operatori nazionali previsti dal Protocollo Aggiuntivo, in particolare, tutti coloro che, in qualita' di persone fisiche o giuridiche, producono, importano, esportano o comunque trasferiscono, lavorano o impiegano per la trasformazione, usano o detengono, acquistano e vendono, i materiali e le attrezzature di cui al Protocollo Aggiuntivo e relativi allegati. 2. Restano ferme, in quanto applicabili, le disposizioni e gli obblighi di cui: a) al «Regolamento (EURATOM) n. 2002/99 della Commissione europea concernente l'applicazione del controllo di sicurezza dell'EURATOM»; b) al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, in attuazione del Regolamento CE 1334/2000, sull'importazione ed esportazione di materiali e attrezzature «a duplice uso». |
| Art. 2. Modalita' di trasmissione dei dati e delle informazioni 1. Gli operatori nazionali soggetti, di cui al precedente art. 1, comma 1, in qualita' di dichiaranti, devono elaborare e trasmettere i dati e le informazioni previsti nell'art. 2 del Protocollo Aggiuntivo, preferibilmente in formato elettronico o in alternativa in formato cartaceo, seguendo le indicazioni di cui all'allegato 1 al presente decreto. Gli operatori nazionali soggetti: a) ai fini dell'utilizzo del formato elettronico, devono munirsi di apposito Codice Informatico che va richiesto all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici; b) ai fini dell'utilizzo del formato cartaceo, devono compilare le schede di cui all'allegato 2 al presente decreto. 2. Con riferimento all'allegato 1, i dati e le informazioni relativi alle dichiarazioni iniziali: a) riguardano il periodo dal 30 aprile 2004 alla data delle dichiarazioni stesse; b) devono essere inviati entro sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. I dati e le informazioni relativi agli aggiornamenti devono essere inviati rispettando la frequenza e le scadenze riportate nelle ultime due colonne dell'allegato 1. 4. I dati e le informazioni, di cui all'art. 2, lettera a), punto ii, lettera b), punto ii e lettera c) del Protocollo Aggiuntivo, non previsti negli allegati 1 e 2, potranno essere richiesti, caso per caso, dal Ministero delle attivita' produttive o dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, all'operatore nazionale, in qualita' di dichiarante, che li elabora e li trasmette sulla base di modalita' e tempi definiti al momento della richiesta stessa. |
| Art. 3. Tutela delle informazioni 1. I dati e le informazioni, oggetto del presente decreto, recanti una classifica di segretezza, sono gestiti in conformita' alle disposizioni che regolano la materia. |
| Art. 4. Aggiornamenti tecnici degli allegati al presente decreto 1. Gli aggiornamenti tecnici dell'allegato 1, dell'allegato 2 e del Codice Informatico, necessari agli operatori nazionali per trasmettere i dati e le informazioni previsti nel presente decreto, saranno emanati con atto amministrativo della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive, sentita l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e saranno resi noti mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Art. 5. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 maggio 2005 Il Ministro delle attività produttive Scajola Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 269 |
| ----> Vedere Allegato a pag. 23 della G.U. <---- |
| ----> Vedere Allegato da pag. 24 a pag. 34 della G.U. <---- |
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