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| Gazzetta n. 157 del 8 luglio 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 2005 |  | Costituzione  del  Comitato  di  garanti in via transitoria, ai sensi dell'articolo 22  del  decreto  legislativo  30 marzo  2001, n. 165 e dell'articolo 5-bis   del   decreto-legge   31 gennaio  2005,  n.  7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Vista   la  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, recante «Ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, a norma dell'art.  11  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59»,  e  successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni   pubbliche»,   e  successive  modificazioni,  ed  in particolare  l'art.  22,  che prevede l'istituzione di un Comitato di garanti;
 Preso atto che, ai sensi del citato art. 22, il Comitato di garanti e'  presieduto  da  un  magistrato  con  esperienza  nel controllo di gestione,  designato  dal  Presidente  della  Corte  dei conti, ed e' composto  da un dirigente della prima fascia, eletto con le modalita' stabilite  dal  decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n.  114,  recante  il  regolamento  sulle  modalita'  di elezione del dirigente  di  prima fascia a componente del Comitato di garanti e da un  esperto  scelto  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri, tra soggetti  con  specifica  qualificazione  ed  esperienza  nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico;
 Visto  il  decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge 31 marzo  2005,  n.  43,  ed  in particolare l'art. 5-bis, secondo il quale  il  Comitato di garanti, sino alla proclamazione del dirigente di  prima  fascia eletto secondo le modalita' stabile dal regolamento di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 114, e' composto da un dirigente della prima fascia, estratto a sorte dall'elenco  dei  dirigenti  appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle  amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Vista  la  nota prot. n. 1517/CP del 16 marzo 2005, con la quale il Presidente  della  Corte  dei conti ha comunicato che il Consiglio di presidenza  nell'Adunanza  dell'8-9 marzo  2005 ha designato il dott. Fulvio  Balsamo,  Presidente  di sezione della Corte dei conti, quale Presidente del Comitato di Garanti;
 Preso  atto  che,  sulla  base  del  comunicato del Ministro per la funzione  pubblica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2005),  in  data  2 maggio  2005,  si  e' svolta l'estrazione a sorte dall'elenco  dei  dirigenti  appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle  amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui  all'art.  23  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del nominativo  del  dirigente  di  prima  fascia che, ai sensi dell'art. 5-bis  del  decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, in legge 31 marzo  2005,  n.  43,  fa  parte del Comitato di garanti sino alla proclamazione  del  dirigente  di  prima  fascia  eletto  secondo  le modalita'  stabilite  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 2 marzo 2004, n. 114;
 Vista  la  nota  prot.  n.  1291 del 9 maggio 2005, con la quale il dott.  Giuseppe  Ambrosio,  dirigente  di  prima fascia del Ministero delle  politiche agricole e forestali, primo dei nominativi estratti, ha  comunicato  di accettare l'incarico di componente del Comitato di garanti, ai sensi del citato art. 5-bis;
 Considerato che, a motivo della temporaneita' dell'incarico e della non  volontarieta' della presentazione della candidatura a componente del  Comitato  di  garanti,  si  ritiene che al dirigente della prima fascia  estratto  a  sorte non si debba applicare la disposizione del collocamento  in  posizione  di  fuori  ruolo, di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 165/2001, incombendo sul dirigente stesso solo l'obbligo  di  astensione dal singolo affare, in caso di conflitto di interessi;
 Considerato,   altresi',   che   tra   i   soggetti  con  specifica qualificazione   ed   esperienza   nei   settori  dell'organizzazione amministrativa  e  del  lavoro  pubblico,  a  motivo  del  prestigio, levatura  culturale e professionale, il dott. Fausto Desideri risulta possedere  tutti  i  requisiti  richiesti  dall'art.  22  del decreto legislativo n. 165/2001 per l'espletamento dell'incarico;
 Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005, con  il  quale  l'onorevole  Mario Baccini e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 23 aprile  2005, con il quale al predetto Ministro e' stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6  maggio  2005,  recante  la  delega  di funzioni del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio, onorevole Mario Baccini;
 Decreta:
 Art. 1.
 Costituzione del Comitato di garanti
 1. E' costituito il Comitato di garanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 2.  Il  Comitato di garanti e' presieduto dal dott. Fulvio Balsamo, Presidente di sezione della Corte dei conti, ed e' composto dal dott. Giuseppe  Ambrosio, dirigente di prima fascia che, ai sensi dell'art. 5-bis  del  decreto-legge  31 gennaio  2005, n. 7 convertito in legge 31 marzo  2005, n. 43, fa parte del Comitato stesso temporaneamente e sino alla proclamazione del dirigente di prima fascia, eletto secondo le modalita' stabile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  2 marzo  2004,  n.  114,  nonche' dal dott. Fausto Desideri, esperto.
 3.  Il  Comitato  di  garanti  ha sede presso il Dipartimento della funzione pubblica.
 |  |  |  | Art. 2. Segreteria tecnica del Comitato di garanti
 1.  Il  Comitato di garanti si avvale di una segreteria con compiti di  supporto  tecnico,  di  gestione  e raccolta della documentazione relativa all'attivita' svolta dal Comitato.
 2.  Il personale addetto alla segreteria tecnica e' individuato con provvedimento  del  Capo  del Dipartimento, in numero non superiore a tre unita'.
 |  |  |  | Art. 3. Oneri finanziari
 1. Con successivo provvedimento sono stabiliti i compensi spettanti ai componenti.
 Il  presente  decreto  e'  trasmesso  ai  competenti  organi per la registrazione e alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione.
 
 Roma, 10 giugno 2005
 
 p. Il Presidente: Baccini
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