Gazzetta n. 157 del 8 luglio 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 2005
Costituzione del Comitato di garanti in via transitoria, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 5-bis del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 22, che prevede l'istituzione di un Comitato di garanti;
Preso atto che, ai sensi del citato art. 22, il Comitato di garanti e' presieduto da un magistrato con esperienza nel controllo di gestione, designato dal Presidente della Corte dei conti, ed e' composto da un dirigente della prima fascia, eletto con le modalita' stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 114, recante il regolamento sulle modalita' di elezione del dirigente di prima fascia a componente del Comitato di garanti e da un esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge 31 marzo 2005, n. 43, ed in particolare l'art. 5-bis, secondo il quale il Comitato di garanti, sino alla proclamazione del dirigente di prima fascia eletto secondo le modalita' stabile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 114, e' composto da un dirigente della prima fascia, estratto a sorte dall'elenco dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la nota prot. n. 1517/CP del 16 marzo 2005, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha comunicato che il Consiglio di presidenza nell'Adunanza dell'8-9 marzo 2005 ha designato il dott. Fulvio Balsamo, Presidente di sezione della Corte dei conti, quale Presidente del Comitato di Garanti;
Preso atto che, sulla base del comunicato del Ministro per la funzione pubblica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2005), in data 2 maggio 2005, si e' svolta l'estrazione a sorte dall'elenco dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del nominativo del dirigente di prima fascia che, ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, in legge 31 marzo 2005, n. 43, fa parte del Comitato di garanti sino alla proclamazione del dirigente di prima fascia eletto secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 114;
Vista la nota prot. n. 1291 del 9 maggio 2005, con la quale il dott. Giuseppe Ambrosio, dirigente di prima fascia del Ministero delle politiche agricole e forestali, primo dei nominativi estratti, ha comunicato di accettare l'incarico di componente del Comitato di garanti, ai sensi del citato art. 5-bis;
Considerato che, a motivo della temporaneita' dell'incarico e della non volontarieta' della presentazione della candidatura a componente del Comitato di garanti, si ritiene che al dirigente della prima fascia estratto a sorte non si debba applicare la disposizione del collocamento in posizione di fuori ruolo, di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 165/2001, incombendo sul dirigente stesso solo l'obbligo di astensione dal singolo affare, in caso di conflitto di interessi;
Considerato, altresi', che tra i soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, a motivo del prestigio, levatura culturale e professionale, il dott. Fausto Desideri risulta possedere tutti i requisiti richiesti dall'art. 22 del decreto legislativo n. 165/2001 per l'espletamento dell'incarico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005, con il quale l'onorevole Mario Baccini e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2005, con il quale al predetto Ministro e' stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 2005, recante la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio, onorevole Mario Baccini;
Decreta:
Art. 1.
Costituzione del Comitato di garanti
1. E' costituito il Comitato di garanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il Comitato di garanti e' presieduto dal dott. Fulvio Balsamo, Presidente di sezione della Corte dei conti, ed e' composto dal dott. Giuseppe Ambrosio, dirigente di prima fascia che, ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito in legge 31 marzo 2005, n. 43, fa parte del Comitato stesso temporaneamente e sino alla proclamazione del dirigente di prima fascia, eletto secondo le modalita' stabile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 114, nonche' dal dott. Fausto Desideri, esperto.
3. Il Comitato di garanti ha sede presso il Dipartimento della funzione pubblica.
 
Art. 2.
Segreteria tecnica del Comitato di garanti
1. Il Comitato di garanti si avvale di una segreteria con compiti di supporto tecnico, di gestione e raccolta della documentazione relativa all'attivita' svolta dal Comitato.
2. Il personale addetto alla segreteria tecnica e' individuato con provvedimento del Capo del Dipartimento, in numero non superiore a tre unita'.
 
Art. 3.
Oneri finanziari
1. Con successivo provvedimento sono stabiliti i compensi spettanti ai componenti.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi per la registrazione e alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Roma, 10 giugno 2005

p. Il Presidente: Baccini
 
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