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| Gazzetta n. 157 del 8 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 21 giugno 2005 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita'  -  Soc.  coop.  a  r.l.»,  ad  effettuare i controlli sulla indicazione  geografica  protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Visto   il   decreto  legislativo  30 marzo  2001  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti  i  decreti  20 marzo 2002, 16 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo   2003,  19 giugno  2003,  24 ottobre  2003,  4 marzo  2004, 7 luglio  2004,  19 ottobre  2004  e 15 febbraio 2005, con i quali la validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di controllo  denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop.  a  r.l.», con decreto 26 marzo 1999 e' stata prorogata fino al 17 luglio 2005;
 Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione  geografica  protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte»,  allo  schema  tipo  di  controllo,  trasmessogli con nota ministeriale del 21 marzo 2002, protocollo numero 61439;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente   la   indicazione   geografica  protetta  «Nocciola  del Piemonte» o «Nocciola Piemonte»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 26 marzo 1999;
 Considerato  che  con  regolamento della Commissione CE n. 464/2004 del   12 marzo  2004  e'  stato  modificato  alcuni  elementi  ed  in particolare l'art. 8 del disciplinare di produzione della indicazione geografca protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte»;
 Considerato che l'art. 8, lettera c) del disciplinare di produzione della  indicazione  geografica  protetta  «Nocciola  del  Piemonte» o «Nocciola  Piemonte»  stabilisce  che  nel  preparato alimentare deve avvenire  citando  in  qualunque  punto  dell'etichetta  la  dicitura prodotto ottenuto con «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte»»;
 Considerato  che  il  Consorsio di tutela Nocciola del Piemonte con decreto  ministeriale  4 dicembre  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 293 del 18 dicembre 2003 e' stato  riconosciuto  ai  sensi  dell'art.  14,  comma  15 della legge 21 dicembre  n. 526 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal  medesimo  comma  sulla indicazione geografica protetta «Nocciola del  Piemonte» o «Nocciola Piemonte» registrata con regolamento CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996;
 Considerato  che la vigilanza sul rispetto di quanto previsto dalla lettera   c)   dell'art.  8  del  disciplinare  di  produzione  della indicazione  geografica  protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte»   verra'  svolta  dal  Consorzio  di  tutela  Nocciola  del Piemonte;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo «I.N.O.Q.  -  Istituto  nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l.», con sede  in  Moretta  (Cuneo),  Piazza  Carlo  Alberto Grosso n. 82, con decreto  26 marzo  1999,  ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica   protetta  «Nocciola  del  Piemonte»  registrata  con  il regolamento  della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, gia' prorogata  con  decreti  20 marzo  2002,  16 luglio 2002, 19 novembre 2002,  11 marzo  2003, 19 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 7 luglio  2004,  19 ottobre 2004 e 15 febbraio 2005, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 17 luglio 2005.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto   delle  prescrizioni  impartite  con  il  predetto  decreto 26 marzo 1999.
 |  |  |  | Art. 3. La  vigilanza  sul  rispetto  di  quanto  previsto dalla lettera c) dell'art.   8   del  disciplinare  di  produzione  della  indicazione geografica  protetta  «Nocciola  del  Piemonte» o «Nocciola Piemonte» verra'   svolta  dal  Consorzio  di  tutela  Nocciola  del  Piemonte, riconosciuto  con  decreto  ministeriale  4 dicembre  2003,  ai sensi dell'art.  14,  comma  15  della  legge  21 dicembre  n.  526  ed  e' incaricato  di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla indicazione geografica «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte».
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 21 giugno 2005
 
 Il direttore generale: Abate
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