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| Gazzetta n. 157 del 8 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 24 giugno 2005 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Klimbacher Simona, di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988, relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni;
 Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e  successive  integrazioni, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo  stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
 Vista  l'istanza  della  sig.ra Klimbacher Simona, nata il 27 marzo 1973  a  Roma  (Italia),  cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi  dell'art.  49  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 agosto  1999,  n.  394  in  combinato  disposto  con l'art. 12 del decreto  legislativo  27 gennaio  1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney and Counsellor at Law» di cui e' in possesso   dal  10 gennaio  2005,  come  attestato  dalla  «Appellate Division  of  the  Supreme  Court  of  the  State of New York - First Judicial  Department»,  ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
 Considerato  che  la  sig.ra  Klimbacher ha conseguito la laurea in giurisprudenza  in  data  18 luglio  1997  presso l'Universita' degli studi  «La  Sapienza» di Roma ed il titolo accademico «Master of Laws in   Banking   Corporate   and  Finance»  rilasciato  dalla  «Fordham University» - New York (USA) in data 18 maggio 2002;
 Preso  atto  che  la  richiedente  ha  prodotto  il  certificato di compiuta  pratica  forense  rilasciato  dall'ordine degli avvocati di Roma;
 Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure compensative;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute del 22 marzo 2005 e del 28 aprile 2005;
 Visto  il  parere  del  rappresentante  del  Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 27 aprile 2005;
 Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
 Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Klimbacher  Simona,  nata  il  27 marzo  1973  a Roma (Italia), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di  cui  in  premessa  quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e' subordinato all'espletamento di una prova attitudinale  (da  svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da  un'esame  orale  sulle  materie  specificate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
 Roma, 24 giugno 2005
 
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A 
 a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) L'esame orale verte su:
 1)  caso  pratico  in  diritto  processuale  civile  o  diritto processuale  penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato;
 2)  elementi  di  diritto  civile  o  diritto  penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato;
 3) deontologia ed ordinamento professionale;
 c) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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