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| Gazzetta n. 157 del 8 luglio 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 luglio 2005 |  | Interventi  urgenti  di  protezione  civile  diretti  a  fronteggiare l'emergenza  determinatasi in relazione al gravissimo dissesto urbano e  strutturale,  che ha interessato il territorio del comune di Roma, nell'area di via Giustiniano Imperatore. (Ordinanza n. 3446). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio   2005,   concernente  la  dichiarazione  dello  stato  di emergenza  nell'area di via Giustiniano Imperatore nel territorio del comune  di  Roma,  in  conseguenza di un gravissimo dissesto urbano e strutturale;
 Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre  2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in  relazione  all'attivita'  contrattuale  riguardante  gli  appalti pubblici   di   lavori,   di   servizi  e  di  forniture  di  rilievo comunitario»;
 Considerato che l'area di via Giustiniano Imperatore e' interessata da  un  gravissimo  dissesto  urbano  e  strutturale  con conseguente compromissione della stabilita' di alcuni edifici;
 Considerato  che  a  seguito  del  summenzionato  dissesto urbano e strutturale  e' necessario provvedere sia allo sgombero di abitazioni private, sia alla chiusura di locali commerciali;
 Considerato,   altresi',  che  l'evento  verificatosi  e'  di  tale gravita'  da  richiedere  l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti  al  fine  di  assicurare  la  rimozione  delle situazioni di pericolo ed il soccorso in favore dei cittadini danneggiati;
 Acquisita l'intesa della regione Lazio con nota del 13 giugno 2005;
 Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  L'assessore  all'urbanistica  del  comune  di  Roma e' nominato commissario  delegato  per il superamento dello stato di emergenza in relazione  al  gravissimo dissesto urbano e strutturale che interessa il  territorio  del  medesimo  Comune,  nell'area  di via Giustiniano Imperatore.
 2.  Per  l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza,  il commissario delegato puo' avvalersi dell'opera di un  soggetto  attuatore  all'uopo  nominato,  cui  affidare specifici settori  di  intervento,  e  che  operera'  sulla  base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo commissario.
 3.  Il  commissario delegato provvede, in particolare al compimento delle iniziative volte:
 a) alla ricostruzione degli immobili demoliti;
 b) all'erogazione  dei  contributi  per l'immediata ripresa delle normali  condizioni  di  vita  dei  cittadini  coinvolti dai predetti eventi di dissesto.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui  all'art.  1,  il commissario  delegato  ove  non  sia  possibile l'utilizzazione delle strutture  pubbliche, puo' affidare, ove assolutamente necessario, la progettazione anche a liberi professionisti.
 2.  Il  commissario  delegato  per  gli  interventi  di competenza, provvede  all'approvazione  dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla  conferenza  di  servizi  da  indire  entro  sette  giorni dalla acquisizione   della   disponibilita'   dei  progetti.  Qualora  alla conferenza   di   servizi  il  rappresentante  di  un'amministrazione invitata  sia  risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere  di  rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua  presenza  e  dalla  adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti  intervenuti.  Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le    specifiche   indicazioni   progettuali   necessarie   al   fine dell'assenso.    In   caso   di   motivato   dissenso   espresso   da un'amministrazione      preposta      alla     tutela     ambientale, paesaggistico-territoriale,  del  patrimonio storico-artistico o alla tutela  della  salute e della pubblica incolumita', la determinazione e'  subordinata,  in  deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  come  sostituito  dall'art. 11 della legge 11 febbraio  2005, n. 15, all'assenso dell'amministrazione competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
 3.  I  pareri,  visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi  di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  devono  essere  resi  dalle amministrazioni  competenti  entro  sette  giorni  dalla richiesta e, qualora   entro   tale   termine   non   siano   resi,  si  intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
 4. Il commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per   le   eventuali   espropriazioni   delle   aree  occorrenti  per l'esecuzione  delle  opere  e  degli  interventi di cui alla presente ordinanza,  una  volta  emesso  il  decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza  e  del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
 5.  L'approvazione  da  parte del commissario delegato dei progetti definitivi   o   esecutivi   costituisce   variante   agli  strumenti urbanistici    vigenti,    approvazione   del   vincolo   preordinato all'esproprio  e  dichiarazione  di  pubblica  utilita',  urgenza  ed indifferibilita' delle relative opere.
 6.  Il  commissario  delegato  per il soddisfacimento urgente delle esigenze  della  popolazione  interessata dall'emergenza abitativa di cui  alla  presente  ordinanza puo' avvalersi delle organizzazioni di volontariato comunale di protezione civile, nonche' delle strutture e degli uffici comunali.
 7. Il commissario delegato puo', altresi', avvalersi, sulla base di previe  intese,  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco per il recupero  dei  beni  mobili appartenenti ai nuclei familiari soggetti allo  sgombero,  nonche'  per  provvedere  al  relativo  deposito  in appositi  locali  per il periodo strettamente necessario e, comunque, non  oltre il termine dello stato d'emergenza, con oneri a carico dei fondi di cui all'art. 6.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Il  commissario  delegato e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari  la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata  resa  inagibile  ovvero  sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti   delle   competenti   autorita'   un   contributo  per l'assistenza  alloggiativa  fino ad un massimo di Euro 700,00 mensili per nuclei composti da un unico soggetto, incrementato di Euro 100,00 per  ogni  componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente  nella  abitazione  e  comunque  nel limite massimo di Euro 1.100,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore  a  sessantacinque  anni,  portatori  di  handicap,  ovvero disabili  con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso  un  contributo aggiuntivo di Euro 300,00 mensili per ognuno dei  soggetti  sopra  indicati. Il predetto contributo verra' erogato nei  casi  e  con  le  modalita'  previste con apposito provvedimento commissariale.
 2.  Il  commissario  delegato,  al  fine  di soddisfare le esigenze abitative  dei  nuclei  familiari,  puo' assegnare, in alternativa al contributo  di  cui al comma 1, in via definitiva ai nuclei familiari locatari  e  residenti,  nonche' ai proprietari di unita' immobiliari negli edifici di cui alla presente ordinanza, la cui presenza risulti accertata  e  stabilmente  continuativa  al  momento  dello sgombero, alloggi di edilizia sociale in localita' Santa Palomba, nel comune di Roma.   Per  i  proprietari  residenti  l'assegnazione  del  predetto alloggio  potra' essere attribuita fino all'immissione in possesso di un  nuovo  alloggio  in  edifici  costruiti  ai  sensi della presente ordinanza.
 3.  Il commissario delegato e' autorizzato ad erogare un contributo a  favore dei soggetti che esercitano la propria attivita' lavorativa in  immobili  sgomberati,  correlato  alla  durata  della sospensione dell'attivita'  e  quantificato  nella  misura  dei  redditi prodotti dall'attivita',  quali  risultanti dalla ultima dichiarazione annuale presentata, in ragione del periodo di tempo interessato. Le modalita' per   l'erogazione  del  predetto  contributo  saranno  stabilite  da apposito   provvedimento   commissariale,  sulla  base  della  previa definizione  di  criteri  di rigorosa perequazione. In alternativa al predetto  contributo  il  commissario  delegato  potra' attribuire ai predetti   soggetti  la  gestione  e  l'utilizzo  di  locali  ubicati nell'insediamento di Santa Palomba.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Per  il  compimento  delle  iniziative  previste dalla presente ordinanza,  il  commissario  delegato  e'  autorizzato,  ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento giuridico e della direttiva  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
 legge  11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, art. 6,  comma  5,  articoli 14,  16, 17, 19, 20, commi 2, 3 e 4, art. 21, commi 5 e 6, articoli 24, 25, 26, 28 e 30, nonche' le disposizioni di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554  per  le  parti  strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera c) della direttiva comunitaria n. 93/37;
 regio  decreto  18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 11 e 21;
 regio  decreto  23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 37, 38, 39, 105, e 119;
 legge   7 agosto   1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni, articoli 7, 8, 14, 16, comma 4 e 17;
 decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed  integrazioni, articoli 9 e 10 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;
 decreto   legislativo   24 luglio  1992,  n.  358,  e  successive modifiche  ed  integrazioni,  articoli 7  e  21-ter, e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36;
 decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6,  11,  16,  17,  comma  2, 18, 20, commi 1, 2, 5, 8, e 10, articoli 22 e 49 e successive modifiche ed integrazioni;
 decreto   legislativo   18 agosto   2000,  n.  267  e  successive modificazioni,  art.  34,  comma 5, art. 42, comma 2, lettera b), d), e), h), i), l), e art. 48;
 legge n. 1150 del 1942 articoli 13, 14, 15 e 16;
 decreto legislativo n. 66 del 2003, art. 5, comma 3.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato  d'emergenza  il  commissario  delegato predispone entro trenta giorni  dalla  data  di  pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita'  da  porre  in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni  dalla  scadenza di ciascun trimestre, il commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  lo  stato  di  avanzamento  dei  programmi, evidenziando  e  motivando  gli  eventuali scostamenti e indicando le misure  che  si  intendono  adottare  per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
 2.  In  relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al  comma  1,  entro  trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente   ordinanza   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana,  il  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro  nell'ordinario,  con  il  compito  di esaminare e valutare i documenti  di  cui  al  comma  1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
 3.  La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2,  sono  stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  utilizzando  anche personale in servizio presso il Dipartimento stesso.
 4.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  Per  l'espletamento  delle  iniziative  di  cui  alla  presente ordinanza   il   commissario   delegato   dispone   dell'importo   di 9.832.000,00  milioni  di  euro  a  carico  dei  fondi  appositamente stanziati dall'amministrazione comunale.
 |  |  |  | Art. 7. 1.  Al  fine  di consentire il rapido espletamento delle iniziative necessarie  al  superamento della situazione emergenziale di cui alla presente  ordinanza, il commissario delegato si avvale di un'apposita struttura all'uopo costituita, composta da un massimo di dieci unita' di  personale  dipendente  dal comune di Roma o da amministrazioni ed enti pubblici che viene posto in posizione di comando, previo assenso degli  interessati,  in  deroga  alla  vigente  normativa generale in materia   di  mobilita',  anche  regionale.  L'assegnazione  di  tale personale   avviene  nel  rispetto  dei  termini  perentori  previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
 2.  Il  commissario  delegato e' autorizzato, altresi', a stipulare fino ad un massimo di cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa  con personale avente particolare esperienza nei settori necessari per la realizzazzione degli interventi di cui alla presente ordinanza.
 3.  Il  commissario  delegato  puo'  autorizzare il personale della struttura di cui al comma 1 ad effettuare ore di lavoro straordinario fino   ad   un   massimo   di   cinquanta   ore  mensili  pro-capite, effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa.
 4.  Agli  oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede  a  valere  sulle  risorse  di cui all'art. 6 della presente ordinanza.
 |  |  |  | Art. 8. 1.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 1° luglio 2005
 
 Il Presidente: Berlusconi
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