Gazzetta n. 157 del 8 luglio 2005 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2005, n. 126 |
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanita' veterinaria. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Sentita la Commissione paritetica, prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2005; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanita' veterinaria 1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni in tema di salute umana e sanita' veterinaria di cui alla tabella «A» allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000. 2. Sono trasferiti, altresi', tutte le ulteriori funzioni ed i compiti in materia di sanita' veterinaria trasferiti alle regioni a statuto ordinario, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 3. I procedimenti amministrativi pendenti alla data del trasferimento delle funzioni sono conclusi dallo Stato e ogni onere ad essi relativo resta a carico del medesimo. |
| Art. 2. Forme di collaborazione 1. Lo Stato, per la durata di un anno a decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni, presta attivita' di supporto per lo svolgimento delle funzioni stesse, nonche' attivita' di consulenza, anche con la partecipazione dei responsabili di settore gia' competenti per la trattazione della materia, al fine di assicurare la funzionalita' del servizio sotto il profilo organizzativo. |
| Art. 3. Trasferimento di personale 1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, e' trasferita alla regione una unita' di personale nell'ambito del contingente di personale individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000, e sulla base della ripartizione effettuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 novembre 2000, in materia di salute umana e sanita' veterinaria, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2001. 2. Il personale di cui al comma 1 e' trasferito nel rispetto delle procedure individuate dal regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446. 3. Le risorse finanziarie relative al personale da trasferire alla regione Friuli-Venezia Giulia sono stimate in euro 30.780,83 annui. 4. Con decreti del Ministro della salute si provvede alle variazioni, in aumento o in diminuzione, necessarie ad attribuire gli importi delle effettive retribuzioni in godimento al momento del trasferimento del personale, alla conclusione delle procedure di mobilita', secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio sulla base dei predetti decreti.
Note all'art. 3: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e' citato nella note all'art. 1. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 concerne: «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di energia, miniere e risorse geotermiche». - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2001, concernente: «Individuazione delle modalita' e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112». «Art. 4. - 1. Il personale trasferito conserva il trattamento economico fisso e continuativo acquisito (stipendio, indennita' integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianita' e indennita' di amministrazione), ferme restando le dinamiche retributive del comparto in cui e' ricompresso il personale dell'ente di destinazione. 2. Contestualmente al trasferimento del personale si procede al corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie dal fondo dell'amministrazione di appartenenza a quelle di destinazione. Le risorse finanziarie relative al personale trasferito sono determinate con riferimento al trattamento economico complessivo maturato all'atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi.».
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| Art. 4. Trasferimento di risorse strumentali ed organizzative 1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite, la regione accede ai dati contenuti negli albi e registri la cui tenuta e' di competenza del Ministero della salute, secondo le modalita' di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. Sono trasferiti anche la documentazione corrente e i dati connessi alle funzioni trasferite, ad eccezione di quelli relativi ai procedimenti di cui all'articolo 1, comma 3.
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 («Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni delle province e dei comuni con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202), e' il seguente: «Art. 6. (Scambio di dati e in formazioni). - 1. La Conferenza Stato-regioni favorisce l'interscambio di doti ed informazioni sull'attivita' posta in essere dalle amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 2. La Conferenza Stato-regioni approva protocolli di intesa tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati sulle rispettive attivita', accessibili sia dallo Stato che dalle regioni e dalle province autonome. Le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni sono stabiliti di intesa con l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione. 3. I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono, altresi', le modalita' con le quali le regioni e le province autonome si avvalgono della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e dei servizi di trasporto e di interoperabilita' messi a disposizione dai gestori, alle condizioni contrattuali previste ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.».
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| Art. 5. Norme finanziarie 1. Al finanziamento delle funzioni trasferite si provvede, in via provvisoria, in conformita' a quanto previsto dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000 e in data 13 novembre 2000. 2. Decorso il primo anno di esercizio delle funzioni, entro i successivi sei mesi la regione predispone per il Ministero dall'economia e delle finanze, un'apposita rendicontazione degli importi liquidati o accertati nell'esercizio delle funzioni di cui al punto a) della tabella «A» allegata al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000. Tale rendicontazione, con riferimento al primo anno di esercizio della funzione, viene effettuata sulla base della tabella allegata al presente decreto. 3. Sulla base della rendicontazione di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua l'eventuale conguaglio delle risorse da assegnare alla regione e procede, d'intesa con la medesima, alla rideterminazione delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni a regime, da effettuarsi ai sensi del comma 4. Fino a tale rideterminazione il finanziamento delle funzioni di cui al comma 2 viene effettuato, di anno in anno, con il procedimento di cui al medesimo comma. 4. Con legge statale che, ai sensi dell'articolo 63, quinto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, modifichera' il titolo IV dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, si provvedera', entro due anni dalla data di trasferimento delle funzioni, a garantire, in via definitiva, il finanziamento delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni indicate all'articolo 1, d'intesa tra lo Stato e la regione medesima.
Note all'art. 5: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e' citato nelle note all'art. 1. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 e' citato nelle note all'art. 3. - Il quinto comma, dell'art. 63 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), cita: - Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta dt ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione.». - Il Titolo IV dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia concerne: «Finanze. Demanio e patrimonio della Regione».
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| Art. 6 Decorrenza del trasferimento
1. Il trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1 decorre dalla data di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 4 ed all'articolo 5, comma 1, e, comunque, non prima di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 1. Entro un anno dal termine cui al comma 1, la regione disciplina con legge l'esercizio delle funzioni trasferite. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 giugno 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Loggia, Ministro per gli affari regionali Storace, Ministro della salute Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli |
| Tabella (prevista dall'art. 5, comma 2)
Domande di indennizzo presentate durante il primo anno di esercizio effettivo delle funzioni
===================================================================== 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ===================================================================== Quote | | | | indennizzo | Rateo agli | Una tantum | Una tantum | ordinario | eredi | decesso | vaccino 30% |Totale
prima colonna: quote di indennizzo maturate dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Esse riguardano i danneggiati in vita. seconda colonna: somme erogate agli eredi per ratei maturati e non riscossi. terza colonna: assegno una tantum corrisposto agli aventi diritto per decessi in conseguenza delle patologie gia' riconosciute. quarta colonna: assegno una tantum pari al 30 per cento dell'indennizzo dovuto, corrisposto per il periodo tra il manifestarsi della patologia causata dal vaccino e l'ottenimento dell'indennizzo ordinario. quinta colonna: riportare la somma dei valori indicati nelle colonne n. 1, 2, 3 e 4. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unica delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1963. - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O. - L'art. 65 dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 10 febbraio 1963), e' cosi' formulato: «Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione. Note all'art. 1: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 concerne: «Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanita' veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112». - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' citato nelle note alle premesse. |
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