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| Gazzetta n. 157 del 8 luglio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2005, n. 126 |  | Norme   di   attuazione   dello   Statuto   speciale   della  regione Friuli-Venezia  Giulia,  concernenti  il trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanita' veterinaria. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Vista  la  legge  costituzionale  31 gennaio  1963,  n.  1, recante statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Sentita  la Commissione paritetica, prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2005;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  per  gli affari regionali, di concerto con i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1. Trasferimento  di  funzioni  in  materia  di  salute  umana e sanita'
 veterinaria
 1.  Sono  trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni in tema di salute umana e sanita' veterinaria di cui alla tabella «A» allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio   2000,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  238 dell'11 ottobre 2000.
 2.  Sono  trasferiti,  altresi',  tutte  le ulteriori funzioni ed i compiti  in  materia di sanita' veterinaria trasferiti alle regioni a statuto  ordinario,  in  attuazione  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
 3.   I   procedimenti   amministrativi   pendenti   alla  data  del trasferimento  delle  funzioni sono conclusi dallo Stato e ogni onere ad essi relativo resta a carico del medesimo.
 |  |  |  | Art. 2. Forme di collaborazione
 1.  Lo  Stato,  per  la durata di un anno a decorrere dalla data di trasferimento  delle  funzioni,  presta  attivita' di supporto per lo svolgimento  delle  funzioni stesse, nonche' attivita' di consulenza, anche   con  la  partecipazione  dei  responsabili  di  settore  gia' competenti per la trattazione della materia, al fine di assicurare la funzionalita' del servizio sotto il profilo organizzativo.
 |  |  |  | Art. 3. Trasferimento di personale
 1.  Per  l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, e'  trasferita  alla  regione una unita' di personale nell'ambito del contingente  di  personale individuato dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data 26 maggio 2000, e sulla base della ripartizione  effettuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  in  data  13 novembre  2000,  in  materia di salute umana e sanita'   veterinaria,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2001.
 2.  Il personale di cui al comma 1 e' trasferito nel rispetto delle procedure  individuate  dal  regolamento  adottato  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446.
 3.  Le risorse finanziarie relative al personale da trasferire alla regione Friuli-Venezia Giulia sono stimate in euro 30.780,83 annui.
 4.   Con  decreti  del  Ministro  della  salute  si  provvede  alle variazioni, in aumento o in diminuzione, necessarie ad attribuire gli importi  delle  effettive  retribuzioni  in  godimento al momento del trasferimento  del  personale,  alla  conclusione  delle procedure di mobilita',  secondo  quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente  del  Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446. Con decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio sulla base dei predetti decreti.
 
 
 
 Note all'art. 3:
 - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
 26 maggio 2000 e' citato nella note all'art. 1.
 - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
 13 novembre  2000  concerne:  «Criteri  di  ripartizione  e
 ripartizione  tra  le  regioni  e  tra  gli enti locali per
 l'esercizio    delle   funzioni   conferite   dal   decreto
 legislativo  31 marzo  1998, n. 112, in materia di energia,
 miniere e risorse geotermiche».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  del decreto del
 Presidente  del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n.
 446,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  43 del 21
 febbraio 2001, concernente: «Individuazione delle modalita'
 e  delle  procedure  per  il trasferimento del personale ai
 sensi   dell'art.  7,  comma  4,  del  decreto  legislativo
 31 marzo 1998, n. 112».
 «Art.  4.  -  1.  Il  personale  trasferito conserva il
 trattamento   economico   fisso  e  continuativo  acquisito
 (stipendio,  indennita'  integrativa speciale, retribuzione
 individuale di anzianita' e indennita' di amministrazione),
 ferme restando le dinamiche retributive del comparto in cui
 e' ricompresso il personale dell'ente di destinazione.
 2.  Contestualmente  al  trasferimento del personale si
 procede   al  corrispondente  trasferimento  delle  risorse
 finanziarie  dal fondo dell'amministrazione di appartenenza
 a  quelle  di destinazione. Le risorse finanziarie relative
 al personale trasferito sono determinate con riferimento al
 trattamento  economico  complessivo  maturato  all'atto del
 trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Trasferimento di risorse strumentali ed organizzative
 1.  Per l'esercizio delle funzioni trasferite, la regione accede ai dati  contenuti  negli albi e registri la cui tenuta e' di competenza del  Ministero della salute, secondo le modalita' di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
 2.  Sono  trasferiti  anche  la  documentazione  corrente  e i dati connessi alle funzioni trasferite, ad eccezione di quelli relativi ai procedimenti di cui all'articolo 1, comma 3.
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 - Il   testo   dell'art.   6  del  decreto  legislativo
 28 agosto  1997,  n. 281 («Definizione ed ampliamento delle
 attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
 lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
 Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
 interesse  comune delle regioni delle province e dei comuni
 con  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  -
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30 agosto  1997, n.
 202), e' il seguente:
 «Art.  6.  (Scambio  di  dati e in formazioni). - 1. La
 Conferenza  Stato-regioni  favorisce l'interscambio di doti
 ed   informazioni  sull'attivita'  posta  in  essere  dalle
 amministrazioni   centrali,   regionali  e  delle  province
 autonome di Trento e di Bolzano.
 2.  La  Conferenza  Stato-regioni approva protocolli di
 intesa tra Governo, regioni e province autonome di Trento e
 di Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati
 sulle rispettive attivita', accessibili sia dallo Stato che
 dalle  regioni e dalle province autonome. Le norme tecniche
 ed  i  criteri  di  sicurezza per l'accesso ai dati ed alle
 informazioni  sono  stabiliti di intesa con l'Autorita' per
 l'informatica nella pubblica amministrazione.
 3.  I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono,
 altresi',  le  modalita'  con  le  quali  le  regioni  e le
 province  autonome  si  avvalgono della rete unitaria delle
 pubbliche  amministrazioni  e dei servizi di trasporto e di
 interoperabilita'  messi  a  disposizione dai gestori, alle
 condizioni  contrattuali  previste  ai  sensi dell'art. 15,
 comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Norme finanziarie
 1.  Al  finanziamento delle funzioni trasferite si provvede, in via provvisoria,  in conformita' a quanto previsto dai citati decreti del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri in data 26 maggio 2000 e in data 13 novembre 2000.
 2.  Decorso  il  primo  anno  di  esercizio delle funzioni, entro i successivi   sei   mesi   la  regione  predispone  per  il  Ministero dall'economia  e  delle  finanze,  un'apposita  rendicontazione degli importi liquidati o accertati nell'esercizio delle funzioni di cui al punto  a) della tabella «A» allegata al citato decreto del Presidente del   Consiglio   dei   Ministri   in   data  26  maggio  2000.  Tale rendicontazione,  con  riferimento  al  primo anno di esercizio della funzione,  viene  effettuata  sulla  base  della  tabella allegata al presente decreto.
 3. Sulla base della rendicontazione di cui al comma 2, il Ministero dell'economia  e  delle finanze effettua l'eventuale conguaglio delle risorse  da  assegnare  alla  regione  e  procede,  d'intesa  con  la medesima,   alla   rideterminazione  delle  risorse  finanziarie  per l'esercizio  delle  funzioni  a  regime,  da effettuarsi ai sensi del comma 4. Fino a tale rideterminazione il finanziamento delle funzioni di  cui  al  comma  2  viene  effettuato,  di  anno  in  anno, con il procedimento di cui al medesimo comma.
 4.  Con legge statale che, ai sensi dell'articolo 63, quinto comma, della  legge  costituzionale  31 gennaio  1963, n. 1, modifichera' il titolo IV dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, si  provvedera',  entro  due  anni  dalla data di trasferimento delle funzioni,  a  garantire,  in  via  definitiva, il finanziamento delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni indicate all'articolo 1, d'intesa tra lo Stato e la regione medesima.
 
 
 
 Note all'art. 5:
 - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
 26 maggio 2000 e' citato nelle note all'art. 1.
 - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
 13 novembre 2000 e' citato nelle note all'art. 3.
 - Il   quinto   comma,   dell'art.   63   della   legge
 costituzionale  31 gennaio  1963,  n.  1  (Statuto speciale
 della regione Friuli-Venezia Giulia), cita:
 - Le  disposizioni  contenute  nel  titolo IV possono
 essere  modificate  con  leggi  ordinarie,  su  proposta dt
 ciascun  membro  delle Camere, del Governo e della Regione,
 e, in ogni caso, sentita la Regione.».
 - Il    Titolo   IV   dello   Statuto   della   Regione
 Friuli-Venezia   Giulia   concerne:   «Finanze.  Demanio  e
 patrimonio della Regione».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6 Decorrenza del trasferimento
 
 1.  Il  trasferimento  delle funzioni di cui all'articolo 1 decorre dalla  data  di  attribuzione  delle risorse di cui all'articolo 4 ed all'articolo 5, comma 1, e, comunque, non prima di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 1.  Entro un anno dal termine cui al comma 1, la regione disciplina con legge l'esercizio delle funzioni trasferite.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
 Dato a Roma, addi' 20 giugno 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
 regionali
 Storace, Ministro della salute
 Siniscalco,  Ministro  del-l'economia e
 delle finanze
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 |  |  |  | Tabella (prevista dall'art. 5, comma 2)
 
 Domande di indennizzo presentate durante
 il primo anno di esercizio effettivo delle funzioni
 
 =====================================================================
 1       |       2       |       3       |       4       |  5 =====================================================================
 Quote     |               |               |               |
 indennizzo  |  Rateo agli   |  Una tantum   |  Una tantum   |
 ordinario   |     eredi     |    decesso    |  vaccino 30%  |Totale
 
 prima  colonna:  quote  di indennizzo maturate dal primo giorno del mese  successivo  alla presentazione della domanda. Esse riguardano i danneggiati in vita.
 seconda  colonna: somme erogate agli eredi per ratei maturati e non riscossi.
 terza  colonna:  assegno una tantum corrisposto agli aventi diritto per decessi in conseguenza delle patologie gia' riconosciute.
 quarta   colonna:   assegno   una  tantum  pari  al  30  per  cento dell'indennizzo   dovuto,   corrisposto   per   il   periodo  tra  il manifestarsi  della  patologia  causata  dal  vaccino e l'ottenimento dell'indennizzo ordinario.
 quinta  colonna:  riportare  la  somma  dei  valori  indicati nelle colonne n. 1, 2, 3 e 4.
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unica delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificata  e  della  quale  restano  invariati il valore e
 l'efficacia.
 Note alle premesse:
 - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
 promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
 leggi e regolamenti.
 - La  legge  costituzionale  31 gennaio  1963, n. 1, e'
 stata   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  29  del
 1° febbraio 1963.
 - Il   decreto   legislativo   31 marzo  1998,  n.  112
 (Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
 Stato  alle  regioni ed agli enti locali, in attuazione del
 capo  I  della  legge 15 marzo 1997, n. 59.), e' pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.
 - L'art.  65  dello  statuto  speciale  per  la regione
 Friuli-Venezia  Giulia,  approvato con legge costituzionale
 31 gennaio  1963, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 n. 29 del 10 febbraio 1963), e' cosi' formulato:
 «Art.  65.  -  Con  decreti  legislativi,  sentita  una
 commissione  paritetica  di  sei  membri,  nominati tre dal
 Governo  della  Repubblica  e  tre dal consiglio regionale,
 saranno  stabilite  le  norme  di  attuazione  del presente
 statuto     e     quelle    relative    al    trasferimento
 all'amministrazione  regionale degli uffici statali che nel
 Friuli-Venezia  Giulia adempiono a funzioni attribuite alla
 regione.
 Note all'art. 1:
 - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
 26 maggio  2000  concerne:  «Individuazione  delle  risorse
 umane,   finanziarie,   strumentali   ed  organizzative  da
 trasferire  alle  regioni  in  materia  di  salute  umana e
 sanita'  veterinaria  ai  sensi  del titolo IV, capo I, del
 decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».
 - Il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 112, e'
 citato nelle note alle premesse.
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