Gazzetta n. 157 del 8 luglio 2005 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2005, n. 125 |
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di medicina penitenziaria. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2; Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419; Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto siciliano; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2005; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, le funzioni sanitarie di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 230 del 1999, svolte dall'amministrazione penitenziaria, nell'ambito del territorio della Regione, con riferimento ai soli settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, sono trasferite alla Regione Siciliana.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che ha approvato lo Statuto della Regione siciliana, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1946, n. 133 (edizione speciale) ed e' stato convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58. - Il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1999, n. 165, S.O. - Il testo dell'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419 («Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 1998, n. 286), e' il seguente: «Art. 5 (Riordino della medicina penitenziaria). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi di riordino della medicina penitenziaria, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere specifiche modalita' per garantire il diritto alla salute delle persone detenute o internate mediante forme progressive di inserimento, con opportune sperimentazioni di modelli organizzativi anche eventualmente differenziati in relazione alle esigenze ed alle realta' del territorio, all'interno del Servizio sanitario nazionale, di personale e di strutture sanitarie dell'amministrazione penitenziaria; b) assicurare la tutela delle esigenze di sicurezza istituzionalmente demandate all'amministrazione penitenziaria; c) prevedere l'organizzazione di una attivita' specifica al fine di garantire un livello di prestazioni di assistenza sanitaria adeguato alle specifiche condizioni di detenzione o internamento e l'esercizio delle funzioni di certificazione rilevanti a fini di giustizia; d) prevedere che il controllo sul funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone detenute o internate sia affidato alle regioni ed alle aziende unita' sanitarie locali; e) prevedere l'assegnazione, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al Fondo sanitario nazionale delle risorse finanziarie, relative alle funzioni progressivamente trasferite, iscritte nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, nonche' i criteri e le modalita' della loro gestione. 2. Entro diciotto mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo adotta, anche con riferimento all'esito delle sperimentazioni, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. 3. L'esercizio della delega di cui al presente articolo avviene attraverso l'esclusiva utilizzazione delle risorse attualmente assegnate al Ministero di grazia e giustizia secondo quanto disposto dal comma 1, lettera e), e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.». - L'art. 43 dello Statuto della Regione siciliana prevede che una commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinera' le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla regione, nonche' le norme per l'attuazione del presente statuto. Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 8, comma 1 e 9 del citato decreto legislativo n. 230 del 1999: «Art. 8 (Trasferimento delle funzioni e fase sperimentale). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono trasferite al Servizio sanitario nazionale le funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria con riferimento ai soli settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti. Sono contestualmente trasferiti il relativo personale, le attrezzature, gli arredi e gli altri beni strumentali nonche' le risorse finanziarie, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.». «Art. 9 (Trasferimento delle funzioni alle regioni a statuto speciale e alle province autonome). - 1. Per il trasferimento delle funzioni di cui al presente decreto legislativo si provvede, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, con norme di attuazione ai sensi dei rispettivi statuti.».
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| Art. 2. 1. I rapporti convenzionali del personale in servizio negli istituti penitenziari, nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti tossicodipendenti, individuato con decreto dei Ministri della salute e della giustizia in data 10 aprile 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2002, nell'ambito dei profili professionali medico, psicologo e infermiere addetti al presidio delle tossicodipendenze, sono trasferiti al servizio sanitario della Regione Siciliana e per esso alle aziende sanitarie locali (ASL), nei cui territori sono ubicati gli istituti penitenziari ove il personale convenzionato presta servizio. 2. Nel caso di personale titolare di piu' rapporti convenzionali con l'amministrazione penitenziaria, questi sono trasferiti, rispettivamente, alle ASL nel cui ambito ricadono le sedi di servizio del personale interessato.
Nota all'art. 2: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2002, S.O., concerne: «Individuazione del personale operante negli istituti penitenziari, nei settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti».
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| Art. 3. 1. Il personale in servizio alla data del 1° luglio 2003 conserva la titolarita' delle convenzioni. 2. Alla scadenza delle convenzioni ciascuna ASL procede alla stipula delle convenzioni secondo i modelli tipo gia' utilizzati dall'amministrazione penitenziaria, salva la potesta' dell'Assessorato regionale alla sanita' di approvare nuovi testi di convenzione-tipo e salvo adeguamento ai nuovi assetti normativi e tariffari, come definiti con gli accordi collettivi nazionali. |
| Art. 4. 1. Le risorse finanziarie relative al trasferimento dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 2 sono determinate in euro 433.488,00 annui, e pertanto corrisposte dallo Stato alla Regione Siciliana, esclusa la spesa farmaceutica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 giugno 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Loggia, Ministro per gli affari regionali Storace, Ministro della salute Castelli, Ministro della giustizia Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigillli: Castelli |
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