Gazzetta n. 157 del 8 luglio 2005 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2005, n. 125
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di medicina penitenziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419;
Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto siciliano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, le funzioni sanitarie di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 230 del 1999, svolte dall'amministrazione penitenziaria, nell'ambito del territorio della Regione, con riferimento ai soli settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, sono trasferite alla Regione Siciliana.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di
leggi e regolamenti.
- Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,
che ha approvato lo Statuto della Regione siciliana, e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1946,
n. 133 (edizione speciale) ed e' stato convertito in legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58.
- Il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1999, n. 165,
S.O.
- Il testo dell'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n.
419 («Delega al Governo per la razionalizzazione del
Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo
unico in materia di organizzazione e funzionamento del
Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» - pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 1998, n. 286), e' il
seguente:
«Art. 5 (Riordino della medicina penitenziaria). - 1.
Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi di riordino della medicina
penitenziaria, con l'osservanza dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) prevedere specifiche modalita' per garantire il
diritto alla salute delle persone detenute o internate
mediante forme progressive di inserimento, con opportune
sperimentazioni di modelli organizzativi anche
eventualmente differenziati in relazione alle esigenze ed
alle realta' del territorio, all'interno del Servizio
sanitario nazionale, di personale e di strutture sanitarie
dell'amministrazione penitenziaria;
b) assicurare la tutela delle esigenze di sicurezza
istituzionalmente demandate all'amministrazione
penitenziaria;
c) prevedere l'organizzazione di una attivita'
specifica al fine di garantire un livello di prestazioni di
assistenza sanitaria adeguato alle specifiche condizioni di
detenzione o internamento e l'esercizio delle funzioni di
certificazione rilevanti a fini di giustizia;
d) prevedere che il controllo sul funzionamento dei
servizi di assistenza sanitaria alle persone detenute o
internate sia affidato alle regioni ed alle aziende unita'
sanitarie locali;
e) prevedere l'assegnazione, con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
al Fondo sanitario nazionale delle risorse finanziarie,
relative alle funzioni progressivamente trasferite,
iscritte nello stato di previsione del Ministero di grazia
e giustizia, nonche' i criteri e le modalita' della loro
gestione.
2. Entro diciotto mesi dalla scadenza del termine di
cui al comma 1, il Governo adotta, anche con riferimento
all'esito delle sperimentazioni, uno o piu' decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive
dei decreti legislativi di cui al comma 1, sentito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari.
3. L'esercizio della delega di cui al presente articolo
avviene attraverso l'esclusiva utilizzazione delle risorse
attualmente assegnate al Ministero di grazia e giustizia
secondo quanto disposto dal comma 1, lettera e), e senza
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.».
- L'art. 43 dello Statuto della Regione siciliana
prevede che una commissione paritetica di quattro membri
nominati dall'Alto commissario della Sicilia e dal Governo
dello Stato, determinera' le norme transitorie relative al
passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla
regione, nonche' le norme per l'attuazione del presente
statuto.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 8, comma 1 e 9 del
citato decreto legislativo n. 230 del 1999:
«Art. 8 (Trasferimento delle funzioni e fase
sperimentale). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono
trasferite al Servizio sanitario nazionale le funzioni
sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria con
riferimento ai soli settori della prevenzione e della
assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti.
Sono contestualmente trasferiti il relativo personale, le
attrezzature, gli arredi e gli altri beni strumentali
nonche' le risorse finanziarie, nel rispetto dei principi
contenuti nell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.».
«Art. 9 (Trasferimento delle funzioni alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome). - 1. Per il
trasferimento delle funzioni di cui al presente decreto
legislativo si provvede, per le Regioni a statuto speciale
e per le province autonome di Trento e di Bolzano, con
norme di attuazione ai sensi dei rispettivi statuti.».



 
Art. 2.
1. I rapporti convenzionali del personale in servizio negli istituti penitenziari, nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti tossicodipendenti, individuato con decreto dei Ministri della salute e della giustizia in data 10 aprile 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2002, nell'ambito dei profili professionali medico, psicologo e infermiere addetti al presidio delle tossicodipendenze, sono trasferiti al servizio sanitario della Regione Siciliana e per esso alle aziende sanitarie locali (ASL), nei cui territori sono ubicati gli istituti penitenziari ove il personale convenzionato presta servizio.
2. Nel caso di personale titolare di piu' rapporti convenzionali con l'amministrazione penitenziaria, questi sono trasferiti, rispettivamente, alle ASL nel cui ambito ricadono le sedi di servizio del personale interessato.



Nota all'art. 2:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181
del 3 agosto 2002, S.O., concerne: «Individuazione del
personale operante negli istituti penitenziari, nei settori
della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli
internati tossicodipendenti».



 
Art. 3.
1. Il personale in servizio alla data del 1° luglio 2003 conserva la titolarita' delle convenzioni.
2. Alla scadenza delle convenzioni ciascuna ASL procede alla stipula delle convenzioni secondo i modelli tipo gia' utilizzati dall'amministrazione penitenziaria, salva la potesta' dell'Assessorato regionale alla sanita' di approvare nuovi testi di convenzione-tipo e salvo adeguamento ai nuovi assetti normativi e tariffari, come definiti con gli accordi collettivi nazionali.
 
Art. 4.
1. Le risorse finanziarie relative al trasferimento dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 2 sono determinate in euro 433.488,00 annui, e pertanto corrisposte dallo Stato alla Regione Siciliana, esclusa la spesa farmaceutica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 20 giugno 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Storace, Ministro della salute
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica

Visto, il Guardasigillli: Castelli
 
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