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| Gazzetta n. 157 del 8 luglio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2005, n. 125 |  | Norme  di  attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana, concernenti  il  trasferimento  di  funzioni  in  materia di medicina penitenziaria. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Visto  lo  Statuto  della  Regione  Siciliana,  approvato con regio decreto  legislativo  15 maggio  1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
 Visto  il  decreto  legislativo  22 giugno  1999,  n.  230, recante riordino  della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419;
 Viste  le  determinazioni  della  Commissione  paritetica  prevista dall'articolo 43 dello Statuto siciliano;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2005;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  per  gli affari regionali, di concerto con i Ministri della salute,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze e per la funzione pubblica;
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 1. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n.  230,  le  funzioni  sanitarie di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo    decreto    legislativo    n.   230   del   1999,   svolte dall'amministrazione  penitenziaria, nell'ambito del territorio della Regione,   con  riferimento  ai  soli  settori  della  prevenzione  e dell'assistenza  ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, sono trasferite alla Regione Siciliana.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
 dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
 lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
 il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
 atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 -   L'art.   87,   comma  quinto,  della  Costituzione,
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
 promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
 leggi e regolamenti.
 -  Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,
 che  ha  approvato  lo  Statuto della Regione siciliana, e'
 stato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1946,
 n.  133 (edizione speciale) ed e' stato convertito in legge
 costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  2,  pubblicata  in
 Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58.
 -  Il  decreto  legislativo  22  giugno 1999, n. 230 e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1999, n. 165,
 S.O.
 - Il testo dell'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n.
 419  («Delega  al  Governo  per  la  razionalizzazione  del
 Servizio  sanitario  nazionale e per l'adozione di un testo
 unico  in  materia  di  organizzazione  e funzionamento del
 Servizio   sanitario   nazionale.   Modifiche   al  decreto
 legislativo  30  dicembre  1992, n. 502» - pubblicata nella
 Gazzetta   Ufficiale  7  dicembre  1998,  n.  286),  e'  il
 seguente:
 «Art.  5  (Riordino della medicina penitenziaria). - 1.
 Il  Governo  e'  delegato  ad emanare, entro sei mesi dalla
 data  di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
 decreti    legislativi    di    riordino   della   medicina
 penitenziaria,  con  l'osservanza  dei  seguenti principi e
 criteri direttivi:
 a)  prevedere  specifiche  modalita' per garantire il
 diritto  alla  salute  delle  persone  detenute o internate
 mediante  forme  progressive  di inserimento, con opportune
 sperimentazioni     di    modelli    organizzativi    anche
 eventualmente  differenziati  in relazione alle esigenze ed
 alle  realta'  del  territorio,  all'interno  del  Servizio
 sanitario  nazionale, di personale e di strutture sanitarie
 dell'amministrazione penitenziaria;
 b)  assicurare  la tutela delle esigenze di sicurezza
 istituzionalmente       demandate       all'amministrazione
 penitenziaria;
 c)   prevedere   l'organizzazione  di  una  attivita'
 specifica al fine di garantire un livello di prestazioni di
 assistenza sanitaria adeguato alle specifiche condizioni di
 detenzione  o  internamento e l'esercizio delle funzioni di
 certificazione rilevanti a fini di giustizia;
 d)  prevedere  che il controllo sul funzionamento dei
 servizi  di  assistenza  sanitaria  alle persone detenute o
 internate  sia affidato alle regioni ed alle aziende unita'
 sanitarie locali;
 e) prevedere l'assegnazione, con decreto del Ministro
 del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
 al  Fondo  sanitario  nazionale  delle risorse finanziarie,
 relative   alle   funzioni   progressivamente   trasferite,
 iscritte  nello stato di previsione del Ministero di grazia
 e  giustizia,  nonche'  i criteri e le modalita' della loro
 gestione.
 2.  Entro  diciotto  mesi dalla scadenza del termine di
 cui  al  comma 1,  il Governo adotta, anche con riferimento
 all'esito   delle   sperimentazioni,  uno  o  piu'  decreti
 legislativi  recanti  disposizioni integrative e correttive
 dei  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1, sentito il
 parere delle competenti Commissioni parlamentari.
 3. L'esercizio della delega di cui al presente articolo
 avviene  attraverso l'esclusiva utilizzazione delle risorse
 attualmente  assegnate  al  Ministero di grazia e giustizia
 secondo  quanto  disposto  dal comma 1, lettera e), e senza
 ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.».
 -  L'art.  43  dello  Statuto  della  Regione siciliana
 prevede  che  una  commissione paritetica di quattro membri
 nominati  dall'Alto commissario della Sicilia e dal Governo
 dello  Stato, determinera' le norme transitorie relative al
 passaggio  degli  uffici  e  del personale dello Stato alla
 regione,  nonche'  le  norme  per l'attuazione del presente
 statuto.
 Note all'art. 1:
 - Si riporta il testo degli articoli 8, comma 1 e 9 del
 citato decreto legislativo n. 230 del 1999:
 «Art.   8   (Trasferimento   delle   funzioni   e  fase
 sperimentale).  -  1.  A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono
 trasferite  al  Servizio  sanitario  nazionale  le funzioni
 sanitarie  svolte  dall'amministrazione  penitenziaria  con
 riferimento  ai  soli  settori  della  prevenzione  e della
 assistenza  ai detenuti e agli internati tossicodipendenti.
 Sono  contestualmente  trasferiti il relativo personale, le
 attrezzature,  gli  arredi  e  gli  altri  beni strumentali
 nonche'  le  risorse finanziarie, nel rispetto dei principi
 contenuti  nell'art.  7  del  decreto  legislativo 31 marzo
 1998, n. 112.».
 «Art.  9  (Trasferimento  delle funzioni alle regioni a
 statuto  speciale  e  alle  province autonome). - 1. Per il
 trasferimento  delle  funzioni  di  cui al presente decreto
 legislativo  si provvede, per le Regioni a statuto speciale
 e  per  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano, con
 norme di attuazione ai sensi dei rispettivi statuti.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 1.  I  rapporti  convenzionali  del  personale  in  servizio  negli istituti    penitenziari,    nei    settori   della   prevenzione   e dell'assistenza   ai   detenuti  tossicodipendenti,  individuato  con decreto dei Ministri della salute e della giustizia in data 10 aprile 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 181  del 3 agosto 2002, nell'ambito dei profili professionali medico, psicologo  e  infermiere addetti al presidio delle tossicodipendenze, sono  trasferiti  al servizio sanitario della Regione Siciliana e per esso  alle  aziende  sanitarie  locali  (ASL), nei cui territori sono ubicati  gli  istituti  penitenziari  ove  il personale convenzionato presta servizio.
 2.  Nel  caso  di personale titolare di piu' rapporti convenzionali con   l'amministrazione   penitenziaria,   questi   sono  trasferiti, rispettivamente, alle ASL nel cui ambito ricadono le sedi di servizio del personale interessato.
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
 10  aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181
 del  3  agosto  2002,  S.O.,  concerne: «Individuazione del
 personale operante negli istituti penitenziari, nei settori
 della  prevenzione  e  della  assistenza ai detenuti e agli
 internati tossicodipendenti».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Il  personale in servizio alla data del 1° luglio 2003 conserva la titolarita' delle convenzioni.
 2.  Alla  scadenza  delle  convenzioni  ciascuna  ASL  procede alla stipula  delle  convenzioni  secondo  i  modelli tipo gia' utilizzati dall'amministrazione     penitenziaria,     salva     la     potesta' dell'Assessorato  regionale  alla sanita' di approvare nuovi testi di convenzione-tipo  e  salvo  adeguamento  ai nuovi assetti normativi e tariffari, come definiti con gli accordi collettivi nazionali.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Le  risorse  finanziarie relative al trasferimento dei rapporti convenzionali   di   cui  all'articolo 2  sono  determinate  in  euro 433.488,00  annui,  e  pertanto  corrisposte dallo Stato alla Regione Siciliana, esclusa la spesa farmaceutica.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
 Dato a Roma, addi' 20 giugno 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
 regionali
 Storace, Ministro della salute
 Castelli, Ministro della giustizia
 Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
 delle finanze
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica
 
 Visto, il Guardasigillli: Castelli
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