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| Gazzetta n. 156 del 7 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |  | DECRETO 25 marzo 2005 |  | Elenco  dei  Siti  di  importanza  comunitaria  (SIC)  per la regione biogeografica continentale, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
 Vista  la  direttiva  92/43/CEE  del  Consiglio del 21 maggio 1992, relativa  alla  conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della  flora  e  della  fauna  selvatiche,  in  particolare l'art. 4, paragrafo 2, terzo comma;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.  357, recante Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE, come  modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;
 Vista  la  decisione  della Commissione europea del 7 dicembre 2004 che  stabilisce  ai  sensi  della  direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco   dei   siti   di  importanza  comunitaria  per  la  regione biogeografica continentale;
 Considerato  che  per  tale  regione  biogeografica,  conformemente all'art.  4,  paragrafo  2, della stessa direttiva, e' stato preso in esame  l'ultimo  aggiornamento  degli elenchi dei siti proposti quali siti  di  importanza  comunitaria  (pSIC)  ai sensi dell'art. 1 della direttiva 92/43/CEE trasmesso alla Commissione europea dall'Italia il 30 giugno 2004;
 Considerato  che  sulla  base  dell'elenco  proposto  redatto dalla Commissione  europea  con  l'accordo  di  ciascuno degli Stati membri interessati, che identifica anche i siti che ospitano tipi di habitat naturale  prioritari  o  di  specie prioritarie, e' stato adottato un elenco  di  siti  selezionati  quali  siti  di importanza comunitaria (SIC);
 Considerato  che la Commissione europea, ai fini della costituzione di   una   rete  ecologica  europea  coerente  di  zone  speciali  di conservazione   e  in  base  alle  informazioni  disponibili  e  alle valutazioni  comuni realizzate nel quadro dei seminari biogeografici, ha  ritenuto  non sufficienti i siti proposti da alcuni Stati membri, fra  i  quali  l'Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE e che, di conseguenza,  per  le  specie  e gli habitat elencati nell'allegato 2 della  decisione  della  Commissione del 7 dicembre 2004, non si puo' concludere che la rete sia completa;
 Considerato  tuttavia  che la Commissione europea, tenuto conto del ritardo con cui sono pervenute le informazioni e con cui si e' giunti ad  un accordo tra gli Stati membri, ha ritenuto di dover adottare un elenco  di  siti,  da  considerarsi  provvisorio,  che  dovra' essere rivisto  a  norma dell'art. 4 della direttiva 92/43/CEE per i tipi di habitat  e  le  specie  di  cui  all'allegato 2 della decisione della Commissione del 7 dicembre 2004;
 Considerato  che  la  Commissione  europea,  tenuto  conto  che  le conoscenze  sulla  presenza e sulla distribuzione dei tipi di habitat naturali  di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II della  direttiva nelle acque marine territoriali e nelle acque marine sotto  la  giurisdizione nazionale al di la' delle acque territoriali continuano ad essere incomplete cosicche' non si puo' stabilire se la rete  sia  completa  o  incompleta  relativamente agli habitat e alle specie   elencati   nell'allegato  3  della  citata  decisione  della Commissione  del  7 dicembre  2004,  ha  ritenuto che relativamente a detti tipi di habitat e di specie l'elenco provvisorio sara' rivisto, ove necessario, conformemente al disposto dell'art. 4 della direttiva 92/43/CEE;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  I  siti  di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale  in  Italia, individuati ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2,  della  direttiva  92/43/CEE,  sono  elencati  nell'allegato I che costituisce  parte  integrante del presente decreto. Tale elenco deve essere   completato   sulla  base  di  ulteriori  proposte  da  parte dell'Italia  per gli habitat e le specie indicati negli allegati II e III che costituiscono parte integrante del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  I formulari standard «Natura 2000» e le cartografie dei siti di importanza  comunitaria  sono  depositati  e  disponibili  presso  la Direzione  per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e  della  tutela del territorio e, per la parte di competenza, presso le regioni.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Eventuali  integrazioni  e/o variazioni all'elenco riportato in allegato  I  al  presente decreto, verranno pubblicati con successivi decreti ministeriali.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 25 marzo 2005
 
 Il Ministro: Matteoli
 
 Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2005 Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 6, foglio n. 92
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