Gazzetta n. 156 del 7 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 20 aprile 2005
Istituzione del parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
d'intesa con
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
e
LA REGIONE MARCHE

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, ed in particolare l'art. 15, comma 2, che, nel dare atto dell'esigenza di conservare e valorizzare, anche per finalita' sociali e produttive, i siti e i beni dell'attivita' mineraria con rilevante valore storico, culturale ed ambientale, reca norme per l'istituzione e la gestione del Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche;
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; come modificato dal decreto legislativo del 6 dicembre 2002, n. 287;
Visto il decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Vista la nota prot. n. SCN/4D/2001/11559 del 18 giugno 2001, con la quale il Ministero dell'ambiente ha convocato il Ministero per i beni e le attivita' culturali e la regione Marche al fine di procedere alla definizione dell'intesa diretta all'istituzione del Parco;
Vista la documentazione trasmessa dalla regione Marche con nota prot. n. 3831 dell'11 ottobre 2001, concernente le relazioni istruttorie, i criteri di individuazione dei siti e dei beni minerari, le schede descrittive e le relative cartografie;
Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla regione Marche con nota prot. n. 1 del 2 gennaio 2002;
Vista la propria nota prot. GAB/2002/3137, B07 del 19 marzo 2002 con la quale si richiede alla regione Marche l'espressione della prescritta intesa, previa acquisizione dell'intesa degli enti locali interessati, ai sensi del citato art. 15, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93;
Vista la nota del Presidente della giunta regionale delle Marche, prot. n. 628/BAC del 18 marzo 2003, con la quale vengono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la deliberazione d'intesa espressa dalla regione Marche insieme agli atti deliberativi degli altri enti locali interessati;
Vista l'intesa espressa dalla provincia di Ancona con deliberazione del consiglio provinciale n. 126 del 26 settembre 2002;
Vista l'intesa espressa dalla provincia di Pesaro e Urbino con deliberazione della giunta provinciale n. 179 del 14 giugno 2002;
Vista l'intesa espressa dalla Comunita' montana dell'Alta Valmarecchia con deliberazione della giunta esecutiva n. 44 del 23 maggio 2002;
Vista l'intesa espressa dalla Comunita' montana del Catria e Cesano con deliberazione del consiglio comunitario n. 27 del 20 maggio 2002;
Vista l'intesa espressa dalla Comunita' montana dell'Esino-Frasassi con deliberazione della giunta esecutiva n. 57/NG del 21 maggio 2002;
Vista l'intesa espressa dal comune di Arcevia (AN) con deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 21 maggio 2002;
Viste le deliberazioni di giunta comunale del comune di Novafeltria (PU) n. 211 del 22 luglio 2002, n. 257 del 9 settembre 2002 e n. 341 del 18 novembre 2002 con le quali si esprime la prescritta intesa;
Vista l'intesa espressa dal comune di Pergola (PU) con deliberazione del consiglio comunale n. 55 del 6 giugno 2002;
Vista l'intesa espressa dal comune di Sant'Agata Feltria (PU) con deliberazione della giunta comunale n. 84 del 27 maggio 2002;
Vista l'intesa espressa dal comune di Sassoferrato (AN) con deliberazione del consiglio comunale n. 30 dell'8 giugno 2002;
Vista l'intesa espressa dal comune di Talamello (PU) espressa con deliberazione della giunta comunale n. 32 dell'11 maggio 2002;
Vista l'intesa espressa dalla regione Marche con deliberazione della giunta regionale n. 290 del 4 marzo 2003;
Visto in particolare l'allegato 2 alla deliberazione della giunta regionale delle Marche n. 290 del 4 marzo 2003 nella parte in cui, relativamente alla miniera di zolfo di Cabernardi, si chiede di stralciare le strutture e le aree che si ritengono meno significative, avendo mutato nel tempo i caratteri originari. denominate mensa degli impiegati, case degli impiegati, case degli operai, cooperativa dei minatori, osteria, mattatoio, piccola Betlemme;
Vista la nota del Dipartimento sviluppo economico - Servizio beni ed attivita' culturali della regione Marche prot. n. 1619 del 22 luglio 2003 con la quale si trasmette su supporto informatico la cartografia delle aree costituenti il Parco, elaborata dai comuni capofila Sassoferrato (AN) e Novafeltria (PU);
Vista la nota del capo di gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 30 ottobre 2003, prot. GAB/2003/10995/B07, con la quale si trasmette il decreto di istituzione del Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche, modificato secondo quanto richiesto dalla regione Marche e firmato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per la controfirma del Ministro per i beni e le attivita' culturali;
Vista la nota del 9 dicembre 2003, prot. n. 10430, del capo di gabinetto del Ministero per i beni e le attivita' culturali con la quale, acquisite le valutazioni delle competenti direzioni generali per i beni archeologici e per i beni architettonici e il paesaggio, si propone l'inclusione nell'Allegato A allo schema di decreto in questione, relativamente al sito di Cabernardi, degli edifici denominati case degli impiegati, case degli operai, mensa degli impiegati, cooperativa dei minatori e si restituisce lo schema di decreto non firmato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, chiedendo di apportare le modifiche segnalate;
Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio Direzione per la protezione della natura prot. DPN/4D/2004/6043 del 9 marzo 2004 con la quale si chiede alla regione Marche di valutare con gli enti locali interessati l'opportunita' di inserire nell'Allegato A i siti di cui al precedente capoverso, secondo quanto richiesto dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e di comunicare gli esiti di tale valutazione;
Vista la nota del servizio beni e attivita' culturali della regione Marche del 3 maggio 2004, prot. n. 14641/29/04/04/DIP3/RM/BCA/P, con la quale si trasmette copia del verbale della conferenza dei servizi tenutasi in data 7 aprile 2004;
Vista la deliberazione della giunta regionale delle Marche n. 611 dell'8 giugno 2004 con la quale, a modifica della precedente deliberazione n. 290 del 4 marzo 2003, si esprime assenso al reinserimento nell'Allegato A dello schema di decreto istitutivo, relativamente al sito di Cabernardi, degli edifici denominati case degli impiegati, case degli operai, mensa degli impiegati e cooperativa dei minatori;
Visto il parere favorevole espresso dalla conferenza unificata nella seduta dell'11 novembre 2004, atto rep. n. 797, trasmesso con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. 6197 del 17 novembre 2004;
Ritenuto di procedere all'istituzione del Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche in applicazione di quanto disposto dall'art. 15, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione del Parco
1. E' istituito il Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche, di seguito denominato Parco dello zolfo delle Marche, in attuazione del disposto dell'art. 15, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93.
2. I siti e i beni costituenti il Parco dello zolfo delle Marche sono individuati nell'Allegato A al presente decreto del quale costituisce parte integrante.
3. L'ubicazione delle aree all'interno delle quali sono ricompresi i siti e i beni costituenti il Parco dello zolfo delle Marche e' riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:25.000 allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni e le attivita' culturali ed in copia conforme presso la regione Marche e il soggetto gestore del Parco.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, la regione Marche e gli enti locali interessati, potranno essere ricompresi all'interno del Parco dello zolfo delle Marche ulteriori siti e beni dell'attivita' mineraria con rilevante valore storico, culturale ed ambientale.
 
Art. 2.
Finalita' ed attivita' del Parco
1. Le finalita' che con l'istituzione del Parco dello zolfo delle Marche si intendono perseguire sono quelle di assicurare il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico-culturale e tecnico-scientifico dei siti e dei beni individuati nell'Allegato A al presente decreto nonche' delle attivita' ad essi connesse.
2. A tal fine il consorzio di cui al successivo art. 3 curera' e coordinera', d'intesa con le soprintendenze competenti per materia e per territorio le seguenti attivita':
a) tutelare, recuperare e conservare, per fini ambientali, culturali, scientifici, formativi e turistici, i siti e i beni connessi all'attivita' mineraria;
b) recuperare e conservare in strutture museali ed archivistiche il patrimonio di archeologia industriale e quello documentale, librario e fotografico di interesse conoscitivo della storia e della cultura mineraria;
c) tutelare e conservare gli habitat, il paesaggio culturale e i valori etnoantropologici connessi con l'attivita' estrattiva;
d) promuovere, sostenere e sviluppare attivita' di formazione e di ricerca nei settori storico, archeologico, scientifico e tecnologico;
e) promuovere e sostenere attivita' educative, didattico-divulgative ed artistico-culturali compatibili con i valori da tutelare;
f) promuovere il turismo di carattere culturale ed ambientale, anche con riferimento ai siti di lavorazione, di conservazione e di utilizzazione del materiale estratto.
 
Art. 3.
Consorzio del Parco
1. La gestione del Parco dello zolfo delle Marche, inteso come ecomuseo, ai fini della realizzazione delle attivita' di cui al precedente articolo, e' affidata al Consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dalla regione Marche, dalla provincia di Ancona, dalla provincia di Pesaro ed Urbino, dalle Comunita' montane dell'Alta Valmarecchia, del Catria e Cesano, dell'Esino-Frasassi e dai comuni di Arcevia (AN), Novafeltria (PU), Pergola (PU), Sant'Agata Feltria (PU), Sassoferrato (AN) e Talamello (PU).
2. Il consorzio ha personalita' giuridica di diritto pubblico. La denominazione ufficiale del consorzio e' «Consorzio del Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche». Il consorzio ha sede presso uno degli enti locali interessati del quale si avvarra' di strutture e mezzi.
3. Il consorzio provvede allo svolgimento delle attivita' indicate al comma 2 del precedente art. 2 per assicurare il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1 del medesimo art. 2.
4. Rimangono escluse dalla disciplina del presente decreto e dalle competenze del Consorzio tutte le azioni non direttamente riconducibili alle predette finalita' ed attivita' e, in ogni caso, quelle relative agli usi civici, ai diritti reali dei singoli e delle collettivita' sociali, agli interventi di difesa del suolo, nonche' ad ogni altra attivita' la cui disciplina e regolamentazione sia gia' attribuita da norme statali o regionali anche regolamentari, alla competenza dello Stato, della regione e di altri enti locali.
 
Art. 4.
Organi del Consorzio
Gli organi del Consorzio del Parco dello zolfo delle Marche sono individuati nello statuto del Consorzio.
 
Art. 5.
Regolamento del Parco
1. Il regolamento disciplina l'esercizio della attivita' consentite nei siti e nei beni costituenti il Parco dello zolfo delle Marche, anche tenuto conto degli atti di pianificazione urbanistica adottati dai comuni.
2. Il regolamento e' deliberato dall'organo di amministrazione del Consorzio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Il regolamento e' approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio previo parere del Ministro per i beni e le attivita' culturali e la regione Marche.
 
Art. 6.
Statuto e regolamento del Consorzio
1. Lo statuto del Consorzio definisce l'organizzazione interna, le modalita' di partecipazione popolare e le forme di pubblicita' degli atti.
2. Lo statuto e il regolamento di amministrazione e contabilita' del Consorzio sono predisposti da una commissione composta da quindici componenti qui di seguito specificati:
a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio su designazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che la presiede;
b) un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali su designazione del Ministro per i beni e le attivita' culturali;
c) un rappresentante della regione Marche su designazione del Presidente della regione medesima;
d) un rappresentante delle Universita' marchigiane su designazione dei rettori delle Universita' medesime;
e) un rappresentante della provincia di Ancona su designazione del presidente della provincia medesima;
f) un rappresentante della provincia di Pesaro e Urbino su designazione del presidente della provincia medesima;
g) un rappresentante per ognuna delle Comunita' montane interessate su designazione delle Comunita' montane medesime;
h) un rappresentante per ognuno dei comuni interessati su designazione dei medesimi.
3. Lo statuto viene approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio previo parere del Ministero per i beni e le attivita' culturali e della regione Marche.
4. La commissione di cui al precedente comma 2, che dura in carica per un periodo non superiore a 180 giorni, e' legittimamente insediata allorche' sia stata designata la maggioranza dei suoi componenti.
 
Art. 7.
Entrate del Consorzio
Costituiscono entrate del soggetto gestore del Parco dello zolfo delle Marche, oltre ai finanziamenti di cui all'art. 15, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93:
a) i contributi ordinari e straordinari dell'Unione europea, nonche' di enti ed organismi internazionali, dello Stato, della regione Marche, della provincia di Ancona, della provincia di Pesaro e Urbino, delle Comunita' montane e dei comuni interessati e di altri enti pubblici statali e locali;
b) i lasciti, le donazioni, le erogazioni liberali in denaro di cui alla legge 22 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) ogni altro provento acquisito in relazione all'attivita' del soggetto gestore del Parco dello zolfo delle Marche.
 
Art. 8.
Comitato di gestione provvisoria del Parco
1. Nelle more dell'approvazione dello statuto e del riconoscimento della personalita' giuridica di diritto pubblico del Consorzio, e' costituito il comitato di gestione provvisoria del Parco dello zolfo delle Marche. Il comitato e' composto da un presidente, nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio previo parere della regione Marche, e da otto componenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio secondo le seguenti modalita':
a) un esperto in rappresentanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali su designazione del Ministro per i beni e le attivita' culturali;
b) un esperto in rappresentanza della regione Marche su designazione del presidente della regione medesima;
c) un esperto in rappresentanza delle Universita' marchigiane su designazione dei rettori delle Universita' medesime;
d) un rappresentante della provincia di Ancona su designazione del presidente della provincia medesima;
e) un rappresentante della provincia di Pesaro e Urbino su designazione del presidente della provincia medesima;
f) un rappresentante delle comunita' montane interessate su designazione dei presidenti delle Comunita' montane medesime;
g) due rappresentanti dei comuni interessati su designazione dei comuni di Novafeltria e di Sassoferrato.
2. Fino all'insediamento degli organi del Consorzio, il comitato esercita tutti i poteri di indirizzo, controllo e gestione necessari per il funzionamento del Parco dello zolfo delle Marche.
3. Il comitato di gestione provvisoria ha sede presso la regione Marche.
 
Art. 9.
Regime autorizzativo
1. Il rilascio di concessioni o di autorizzazioni relative alle attivita' previste per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente decreto e' sottoposto al preventivo parere dell'organo di amministrazione del Consorzio. Nelle more della sua costituzione valgono le norme degli strumenti urbanistici approvati o in via di approvazione dei singoli comuni.
Restano ferme le competenze del Ministero per i beni e le attivita' culturali in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Il regime autorizzativo di cui al precedente comma 1 si applica a tutti gli immobili (edifici e terreni) compresi nel Parco con esclusione delle zone individuate quali zone omogenee B di completamento dei piani regolatori generali in vigore o adottati, per le quali restano validi i percorsi autorizzativi vigenti.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e sara' successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2005
Il Ministro dell'ambiente
e tutela del territorio
Matteoli

Il Ministro per i beni e le attività culturali
Urbani

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 6, foglio n. 213
 
Allegato A

ELENCO DEI SITI E DEI BENI COSTITUENTI IL PARCO DELLO ZOLFO DELLE
MARCHE

A) Miniera di zolfo di Cabernardi
1. Sito della miniera di zolfo di Cabernardi (Comune di Sassoferrato (AN)):
portineria, fienile, lampisteria, attrezzeria, tettoia dell'attrezzeria, sala compressori, depositi della miniera, spogliatoi dei minatori, vecchio serbatoio della nafta, resti di edificio di servizio, pozzo «Donegani», deposito per la teleferica, calcheroni, parte terminale dei calcheroni, base della teleferica, forni Gili, piano inclinato, camino per i gas, «ginesario», edificio di servizio del ginesario, muro di recinzione, resti della galleria, edificio di servizio, stalla, casa del guardiano della polveriera, infermeria, sito dedicato a S. Barbara, mensa degli impiegati, case degli impiegati, pista di pattinaggio, campo da tennis, case degli operai, serbatoi per l'acqua, attrezzeria, polveriera, cooperativa dei minatori, discenderia (sniz).
2. Sito della miniera di zolfo di Vallotica (Comune di Sassoferrato (AN)):
viabilita' tra la miniera di Cabernardi e la miniera di Vallotica, ciminiera, serbatoio, edifici di servizio, sala macchine, uffici, pozzo, sistemi di manovra, forni Gill.
3. Sito del villaggio di minatori di Cantarino (Comune di Sassoferrato (AN)):
edifici per alloggi, via Rostan, Corso Tomatis, via Boschetti, «Cattedra», chiesa, ventoloni.
4. Sito di Felcine (Comune di Sassoferrato (AN)): ventolone.
5. Sito della raffineria di zolfo di Bellisio Solfare (Comune di Pergola (PU)):
edifici della raffineria, falegnameria, ex-abitazioni per impiegati, ex-palazzina degli uffici, ex-magazzini presso la stazione ferroviaria, prima diga per la produzione di energia elettrica.
6. Sentieri di accesso dal Comune di Arcevia alla miniera di Cabernardi (Comune di Arcevia (AN)):
A: da Palazzo; B: da Caudino; C: da Costa; D: da S. Stefano; E: da Civitalba. B) Miniera di zolfo di Perticara (Comuni di Novafeltria (PU), Sant'Agata Feltria (PU) e Talamello (PU)): area interna alla perimetrazione riportata nella cartografia allegata al presente decreto ed in particolare:
1. Sito della miniera di zolfo di Perticara:
Pozzi e discenderie: Pozzo Perticara, Pozzo Mezzena, Pozzo Vittoria, Pozzo Parisio, Pozzo Montecchio, Pozzo Alessandro, Pozzo Paolo, Discenderia Fanante, antico ingresso delle miniere Perticara - Marazzana («le scale»), discenderia Monte Pincio; calcaroni, forni Gill;
2. Cantiere Certino:
sala argano, castello del Pozzo Vittoria, sala compressori, lampisteria, officina meccanica, centrale elettrica, magazzino, uffici, bagni-docce, sala musica (gia' deposito carburo), dopolavoro aziendale;
3. Cantiere Pozzo Alessandro - Villaggio minerario:
alloggi impiegati, sede cooperativa di consumo, cabina elettrica, rimessa autoveicoli, stalle-scuderie, sala argano-officine, alloggi impiegati, magazzino, villino amministratore, mense impiegati, scuola-palestra, campo sportivo, magazzino agrario (Ca' Piermanzo), abitazione (Ca' Piermanzo), spacciobotteghino (Ca' Piermanzo), Ca' de Masi;
4. Edifici ubicati lungo la strada Perticara - miniera:
alloggi, palazzo del direttore, abitazione vice-direttore, abitazione impiegati, ospedale vecchio, ospedale nuovo, abitazione dottore (gia' mensa), abitazione infermiere (gia' mensa), alloggi operai (Palazzone), centrale elettrica;
5. Edifici ubicati nell'abitato di Perticara:
scuola media, sede cooperativa di consumo, vecchia sede Museo Minerario (gia' macello comunale), edificio con cabina elettrica, sala macchine, lavatoio di Casalecchio;
6. Edifici ubicati a Novafeltria:
mulino delle polveri, stazione ferroviaria, stazione della teleferica;
7. Edifici ubicati nella localita' Campiano di Talamello:
mulini delle polveri.
 
----> Vedere Planimetrie da pag. 55 a pag. 57 della G.U. <----
 
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