Gazzetta n. 156 del 7 luglio 2005 (vai al sommario)
LEGGE 4 luglio 2005, n. 123
Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Definizione)
1. La malattia celiaca o celiachia e' una intolleranza permanente al glutine ed e' riconosciuta come malattia sociale.
2. Il Ministro della salute provvede, con proprio decreto, in conformita' con quanto disposto dal comma 1, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il decreto del Ministro della sanita' 20 dicembre 1961, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 1962.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il decreto del Ministro della sanita' 20 dicembre
1961, reca: «Forme morbose da qualificarsi malattie sociali
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 1961, n. 249».



 
Art. 2.
(Finalita)
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono diretti, unitamente agli interventi generali del Servizio sanitario nazionale, a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti delle risorse indicati nel Fondo sanitario nazionale, progetti obiettivo, azioni programmatiche e altre idonee iniziative dirette a fronteggiare la malattia celiaca.
3. Gli interventi nazionali e regionali di cui ai commi 1 e 2 sono rivolti ai seguenti obiettivi:
a) effettuare la diagnosi precoce della malattia celiaca e della dermatite erpetiforme;
b) migliorare le modalita' di cura dei cittadini celiaci;
c) effettuare la diagnosi precoce e la prevenzione delle complicanze della malattia celiaca;
d) agevolare l'inserimento dei celiaci nelle attivita' scolastiche, sportive e lavorative attraverso un accesso equo e sicuro ai servizi di ristorazione collettiva;
e) migliorare l'educazione sanitaria della popolazione sulla malattia celiaca;
f) favorire l'educazione sanitaria del cittadino celiaco e della sua famiglia;
g) provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionali del personale sanitario;
h) predisporre gli opportuni strumenti di ricerca.
 
Art. 3.
(Diagnosi precoce e prevenzione)
1. Ai fini della diagnosi precoce e della prevenzione delle complicanze della malattia celiaca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i piani sanitari e gli interventi di cui all'articolo 2, tenuto conto dei criteri e delle metodologie stabiliti con specifico atto di indirizzo e coordinamento e sentito l'Istituto superiore di sanita', indicano alle aziende sanitarie locali gli interventi operativi piu' idonei a:
a) definire un programma articolato che permetta di assicurare la formazione e l'aggiornamento professionali della classe medica sulla conoscenza della malattia celiaca, al fine di facilitare l'individuazione dei celiaci, siano essi sintomatici o appartenenti a categorie a rischio;
b) prevenire le complicanze e monitorare le patologie associate alla malattia celiaca;
c) definire i test diagnostici e di controllo per i pazienti affetti dal morbo celiaco.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 le aziende sanitarie locali si avvalgono di presidi accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con documentata esperienza di attivita' diagnostica e terapeutica specifica, e di centri regionali e provinciali di riferimento, cui spetta il coordinamento dei presidi della rete, al fine di garantire la tempestiva diagnosi, anche mediante l'adozione di specifici protocolli concordati a livello nazionale.
 
Art. 4.
(Erogazione dei prodotti senza glutine)
1. Al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia e' riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine. Con decreto del Ministro della salute sono fissati i limiti massimi di spesa.
2. I limiti di spesa di cui al comma 1 sono aggiornati periodicamente dal Ministro della salute, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della rilevazione del prezzo dei prodotti garantiti senza glutine sul libero mercato. Il Ministro definisce altresi' le modalita' organizzative per l'erogazione di tali prodotti.
3. Nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche devono essere somministrati, previa richiesta degli interessati, anche pasti senza glutine.
4. L'onere derivante dall'attuazione del comma 3 e' valutato in euro 3.150.000 annui a decorrere dall'anno 2005.
 
Art. 5.
(Diritto all'informazione)
1. Il foglietto illustrativo dei prodotti farmaceutici deve indicare con chiarezza se il prodotto puo' essere assunto senza rischio dai soggetti affetti da celiachia.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'inserimento di appositi moduli informativi sulla celiachia nell'ambito delle attivita' di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori.
3. L'onere derivante dall'attuazione del comma 2 e' valutato in euro 610.000 annui a decorrere dall'anno 2005.
 
Art. 6.
(Relazione al Parlamento)
1. Il Ministro della salute presenta al Parlamento una relazione annuale di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di malattia celiaca, con particolare riferimento ai problemi concernenti la diagnosi precoce e il monitoraggio delle complicanze.
 
Art. 7.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 3.760.000 annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 4 luglio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 697):
Presentato dal sen. Toia ed altri il 28 settembre 2001.
Assegnato alla 10ª commissione (Industria, commercio,
turismo), in sede referente, il 16 ottobre 2001, con pareri
delle commissioni 1ª, 12ª e giunta per gli Affari delle
Comunita' europee.
Esaminato dalla commissione il 22 gennaio 2002, il
19 giugno 2002 e il 25 giugno 2003.
Esaminato in aula il 3 luglio 2003 e approvato il
24 luglio 2003.
Camera dei deputati (atto n. 4231):
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in
sede referente, il 1° agosto 2003, con pareri delle
commissioni I, V, VII, X, XIII, XIV e parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il
4 e 11 novembre 2003; 29 gennaio 2004; 26 febbraio 2004;
30 marzo 2004; 16 giugno 2004; 3 novembre 2004 e 2 febbraio
2005.
Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede
legislativa, il 22 febbraio 2005, con pareri delle
commissioni I, V, VII, X, XIII, XIV e parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla XIII commissione, in sede legislativa,
e approvato in un testo unificato con n. 3478 (on. Drago ed
altri) il 23 febbraio 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 697-B):
Assegnato alle commissioni riunite 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 12ª (Igiene e sanita), in sede
deliberante, il 7 marzo 2005, con pareri delle commissioni
1ª, 5ª, 7ª, 14ª e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite, in sede
deliberante, il 4 maggio 2005 e approvato il 15 giugno
2005.



Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n.
468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio), e' il seguente:
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
«Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le
cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al
precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.».
- Il testo del comma 7 dell'art. 11-ter della legge
5 agosto 1978, n. 468, cosi' come da ultimo modificato
all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 settembre 2002, n.
194 (Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il
contenimento della spesa pubblica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, e' il
seguente:
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). -
1-6. (Omissis).
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».



 
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