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| Gazzetta n. 156 del 7 luglio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 4 luglio 2005, n. 123 |  | Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 (Definizione)
 1.  La malattia celiaca o celiachia e' una intolleranza permanente al glutine ed e' riconosciuta come malattia sociale.
 2.  Il  Ministro  della  salute  provvede, con proprio decreto, in conformita' con quanto disposto dal comma 1, entro un mese dalla data di  entrata  in  vigore della presente legge, a modificare il decreto del  Ministro  della  sanita'  20  dicembre  1961,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 1962.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Nota all'art. 1:
 -  Il  decreto  del  Ministro della sanita' 20 dicembre
 1961, reca: «Forme morbose da qualificarsi malattie sociali
 ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 11 febbraio 1961, n. 249».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. (Finalita)
 1.  Gli  interventi  di  cui  alla  presente  legge  sono diretti, unitamente agli interventi generali del Servizio sanitario nazionale, a  favorire  il  normale  inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia.
 2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti delle  risorse  indicati  nel  Fondo  sanitario  nazionale,  progetti obiettivo,  azioni programmatiche e altre idonee iniziative dirette a fronteggiare la malattia celiaca.
 3. Gli interventi nazionali e regionali di cui ai commi 1 e 2 sono rivolti ai seguenti obiettivi:
 a)  effettuare  la diagnosi precoce della malattia celiaca e della dermatite erpetiforme;
 b) migliorare le modalita' di cura dei cittadini celiaci;
 c)   effettuare   la  diagnosi  precoce  e  la  prevenzione  delle complicanze della malattia celiaca;
 d)   agevolare   l'inserimento   dei   celiaci   nelle   attivita' scolastiche,  sportive  e  lavorative  attraverso  un  accesso equo e sicuro ai servizi di ristorazione collettiva;
 e)  migliorare  l'educazione  sanitaria  della  popolazione  sulla malattia celiaca;
 f)  favorire  l'educazione sanitaria del cittadino celiaco e della sua famiglia;
 g)  provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionali del personale sanitario;
 h) predisporre gli opportuni strumenti di ricerca.
 |  |  |  | Art. 3. (Diagnosi precoce e prevenzione)
 1.  Ai  fini  della  diagnosi  precoce  e  della prevenzione delle complicanze della malattia celiaca, le regioni e le province autonome di  Trento e di Bolzano, attraverso i piani sanitari e gli interventi di  cui  all'articolo 2, tenuto conto dei criteri e delle metodologie stabiliti  con  specifico atto di indirizzo e coordinamento e sentito l'Istituto  superiore  di  sanita',  indicano  alle aziende sanitarie locali gli interventi operativi piu' idonei a:
 a)  definire un programma articolato che permetta di assicurare la formazione  e l'aggiornamento professionali della classe medica sulla conoscenza   della   malattia   celiaca,   al   fine   di  facilitare l'individuazione dei celiaci, siano essi sintomatici o appartenenti a categorie a rischio;
 b)  prevenire  le  complicanze e monitorare le patologie associate alla malattia celiaca;
 c)  definire  i  test  diagnostici  e  di controllo per i pazienti affetti dal morbo celiaco.
 2.  Per  la  realizzazione  degli  interventi di cui al comma 1 le aziende  sanitarie  locali  si avvalgono di presidi accreditati dalle regioni  e  dalle  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, con documentata   esperienza   di  attivita'  diagnostica  e  terapeutica specifica,  e  di  centri regionali e provinciali di riferimento, cui spetta  il coordinamento dei presidi della rete, al fine di garantire la  tempestiva  diagnosi,  anche  mediante  l'adozione  di  specifici protocolli concordati a livello nazionale.
 |  |  |  | Art. 4. (Erogazione dei prodotti senza glutine)
 1.  Al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti  da  celiachia  e'  riconosciuto  il  diritto  all'erogazione gratuita  di prodotti dietoterapeutici senza glutine. Con decreto del Ministro della salute sono fissati i limiti massimi di spesa.
 2.   I  limiti  di  spesa  di  cui  al  comma  1  sono  aggiornati periodicamente  dal  Ministro della salute, sentita la Conferenza dei presidenti  delle  regioni  e  delle province autonome di Trento e di Bolzano,  sulla  base  della  rilevazione  del  prezzo  dei  prodotti garantiti  senza  glutine  sul  libero mercato. Il Ministro definisce altresi'   le   modalita'  organizzative  per  l'erogazione  di  tali prodotti.
 3.  Nelle  mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense  delle  strutture pubbliche devono essere somministrati, previa richiesta degli interessati, anche pasti senza glutine.
 4.  L'onere  derivante  dall'attuazione del comma 3 e' valutato in euro 3.150.000 annui a decorrere dall'anno 2005.
 |  |  |  | Art. 5. (Diritto all'informazione)
 1.  Il  foglietto  illustrativo  dei  prodotti  farmaceutici  deve indicare  con  chiarezza  se  il  prodotto  puo' essere assunto senza rischio dai soggetti affetti da celiachia.
 2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano provvedono  all'inserimento  di  appositi  moduli  informativi  sulla celiachia  nell'ambito  delle attivita' di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori.
 3.  L'onere  derivante  dall'attuazione del comma 2 e' valutato in euro 610.000 annui a decorrere dall'anno 2005.
 |  |  |  | Art. 6. (Relazione al Parlamento)
 1.  Il  Ministro della salute presenta al Parlamento una relazione annuale  di  aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni   scientifiche   in   tema   di  malattia  celiaca,  con particolare riferimento ai problemi concernenti la diagnosi precoce e il monitoraggio delle complicanze.
 |  |  |  | Art. 7. (Copertura finanziaria)
 1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge, valutato  in  euro  3.760.000  annui  a  decorrere dall'anno 2005, si provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2005-2007, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
 2.   Il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al monitoraggio  degli  oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della  legge  5  agosto  1978,  n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
 Data a Roma, addi' 4 luglio 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 
 Senato della Repubblica (atto n. 697):
 Presentato dal sen. Toia ed altri il 28 settembre 2001.
 Assegnato  alla  10ª commissione (Industria, commercio,
 turismo), in sede referente, il 16 ottobre 2001, con pareri
 delle  commissioni  1ª,  12ª  e giunta per gli Affari delle
 Comunita' europee.
 Esaminato  dalla  commissione  il  22 gennaio  2002, il
 19 giugno 2002 e il 25 giugno 2003.
 Esaminato  in  aula  il  3 luglio  2003  e approvato il
 24 luglio 2003.
 Camera dei deputati (atto n. 4231):
 Assegnato  alla  XII  commissione  (Affari sociali), in
 sede   referente,  il  1° agosto  2003,  con  pareri  delle
 commissioni  I,  V, VII, X, XIII, XIV e parlamentare per le
 questioni regionali.
 Esaminato  dalla XII commissione, in sede referente, il
 4  e  11 novembre  2003; 29 gennaio 2004; 26 febbraio 2004;
 30 marzo 2004; 16 giugno 2004; 3 novembre 2004 e 2 febbraio
 2005.
 Assegnato  nuovamente  alla  XII  commissione,  in sede
 legislativa,   il   22 febbraio   2005,  con  pareri  delle
 commissioni  I,  V, VII, X, XIII, XIV e parlamentare per le
 questioni regionali.
 Esaminato  dalla XIII commissione, in sede legislativa,
 e approvato in un testo unificato con n. 3478 (on. Drago ed
 altri) il 23 febbraio 2005.
 Senato della Repubblica (atto n. 697-B):
 Assegnato  alle  commissioni  riunite  10ª  (Industria,
 commercio,  turismo)  e  12ª  (Igiene  e  sanita),  in sede
 deliberante,  il 7 marzo 2005, con pareri delle commissioni
 1ª, 5ª, 7ª, 14ª e parlamentare per le questioni regionali.
 Esaminato    dalle   commissioni   riunite,   in   sede
 deliberante,  il  4 maggio  2005  e  approvato il 15 giugno
 2005.
 
 
 
 Note all'art. 7:
 -  Il  testo  dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n.
 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
 Stato in materia di bilancio), e' il seguente:
 «Art.  7  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
 di  ordine).  -  Nello  stato di previsione della spesa del
 Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
 «Fondo  di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le
 cui  dotazioni  sono  annualmente determinate, con apposito
 articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
 Con  decreti  del  Ministro  del tesoro, da registrarsi
 alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
 iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
 di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
 1)  per  il  pagamento  dei  residui passivi di parte
 corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
 perenzione amministrativa;
 2)  per  aumentare  gli  stanziamenti dei capitoli di
 spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
 l'accertamento e la riscossione delle entrate.
 Allo  stato di previsione della spesa del Ministero del
 tesoro   e'  allegato  l'elenco  dei  capitoli  di  cui  al
 precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
 dalla legge di approvazione del bilancio.».
 -  Il  testo  del  comma 7 dell'art. 11-ter della legge
 5 agosto  1978,  n.  468,  cosi'  come da ultimo modificato
 all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 settembre 2002, n.
 194  (Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il
 contenimento   della   spesa   pubblica),  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge 31 ottobre 2002, n. 246, e' il
 seguente:
 «Art.  11-ter  (Copertura  finanziaria  delle leggi). -
 1-6. (Omissis).
 7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
 verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
 rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
 dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
 il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
 Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
 manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
 con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
 legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
 determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
 dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
 degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
 dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
 procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
 l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
 degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
 di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
 aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
 parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
 sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
 costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
 vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
 
 
 
 
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