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| Gazzetta n. 155 del 6 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |  | DECRETO 25 marzo 2005 |  | Annullamento  della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette; gestione e misure di conservazione delle Zone di  protezione  speciale (ZPS) e delle Zone speciali di conservazione (ZSC). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
 Vista  la  legge  6 dicembre 1991, n. 394, «Legge quadro sulle aree protette»  e,  in  particolare,  l'art.  3,  comma 4, lettere a), che demanda  al  Comitato  per  le  aree naturali protette l'integrazione della classificazione di dette aree;
 Vista  la  direttiva  79/409/CEE  del  Consiglio  del 2 aprile 1979 concernente   la   conservazione   degli   uccelli  selvatici  ed  in particolare gli articoli 3 e 4 di detta direttiva;
 Vista  la  legge 11 febbraio 1992, n. 157, che all'art. 1, comma 5, stabilisce  che:  «Le  regioni  e  le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/4099/CEE, 85/411/CEE e 91/24/CEE provvedono a  istituire  lungo  le  rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto  nazionale  per  la  fauna selvatica di cui all'art. 7, entro  quattro  mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente legge,   zone  di  protezione  finalizzate  al  mantenimento  e  alla sistemazione,   conforme  alle  esigenze  ecologiche,  degli  habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi»;
 Vista  la  direttiva  92/43/CEE  del  Consiglio  del 21 maggio 1992 relativa  alla  conservazione  degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche;
 Visto in particolare l'art. 7 della citata direttiva che stabilisce che  gli  obblighi  derivanti  dall'art.  6, paragrafi 2, 3 e 4 della medesima  direttiva  per le ZSC, circa l'adozione di opportune misure di   conservazione,  debbano  essere  applicati  anche  alle  ZPS  «a decorrere  dalla data di entrata in vigore di detta direttiva o dalla data  di  riconoscimento  da  parte di uno Stato membro a norma della direttiva 79/409/CEE, qualora sia essa posteriore»;
 Vista  la  deliberazione del Comitato per le aree naturali protette del  2 dicembre  1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997, che include nella classificazione delle aree protette le  Zone  di  Protezione  Speciale  (ZPS)  ai  sensi  della direttiva 79/409/CEE,  concernente  la conservazione degli uccelli selvatici, e le  Zone  Speciali  di  Conservazione  (ZSC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE,  relativa  alla  conservazione  degli  habitat  naturali e seminaturali  e  della  flora e della fauna selvatiche, ovvero quelle aree  che  costituiscono la rete ecologica europea Natura 2000 di cui all'art. 3 della citata direttiva 92/43/CEE;
 Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  che ha soppresso il Comitato per le aree naturali protette e ha stabilito  che le relative funzioni siano esercitate dalla Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.  357,  come  modificato  ed  integrato  dal  decreto  del Ministro dell'ambiente  20 gennaio  1999  e  dal  decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, che stabilisce:
 all'art.  4,  comma  1,  che  spetta alle regioni e alle province autonome  di  Trento  e  Bolzano  assicurare  per  i proposti Siti di Importanza  Comunitaria (di seguito SIC) opportune misure per evitare il  degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonche' la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate;
 all'art.  4,  comma  2,  che  spetta altresi' alle regione e alle province  autonome di Trento e Bolzano, sulla base di linee guida per la  gestione  delle  aree  della  rete  Natura  2000 da adottarsi con decreto  del  Ministro dell'ambiente sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano,  l'adozione per le ZSC, entro sei mesi dallo loro designazione, delle «misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri   piani  di  sviluppo  e  le  opportune  misure  regolamentari, amministrative  o  contrattuali  che  siano  conformi  alle  esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato 8 presenti nei siti;
 all'art.  4, comma 3, che stabilisce che qualora le ZSC «ricadano all'interno  di  aree  naturali  protette,  si applicano le misure di conservazione  per  queste  previste  dalla normativa vigente. Per la porzione  ricadente  all'esterno  del  perimetro  dell'area  naturale protetta  la regione o la provincia autonoma adotta, ... omissis ..., le opportune misure di conservazione e le norme di gestione»;
 all'art.  6, comma 2, che gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si applicano anche alle ZPS;
 Visto  il  proprio  decreto  del 3 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  24  settembre  2002,  n. 224, concernente «Linee guida  per  la  gestione  dei siti Natura 2000» ai sensi dell'art. 4, comma  2,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni;
 Visti   gli  esiti  delle  riunioni  tecniche  tenutesi  presso  la segreteria  della  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
 Considerato   che   l'inclusione   delle  ZPS  e  delle  ZSC  nella classificazione  delle  aree  naturali  protette operata dalla citata deliberazione   del   Comitato,  con  la  conseguente  necessita'  di applicazione anche ai siti Natura 2000 delle misure di salvaguardia e dei divieti previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha di fatto alimentato  una  conflittualita'  interpretativa che ha ostacolato la realizzazione  gli  obiettivi  previsti  dalle  direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE e dalla relativa normativa di recepimento;
 Considerato  che  la valutazione d'incidenza, di cui all'art. 5 del decreto  del  Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive    modifiche    e   integrazioni,   viene   a   costituire essenzialmente  una  misura preventiva di tutela legata ai piani o ai progetti   cui   devono  necessariamente  aggiungersi  le  misure  di conservazione opportune al mantenimento o al ripristino, in uno stato di  conservazione  soddisfacente,  le  specie  e gli habitat dei siti natura 2000;
 Considerata  la  necessita'  di definire la disciplina di tutela da applicare ai siti Natura 2000 dal momento della loro istituzione;
 Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in data 3 marzo 2005;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  La  deliberazione  2 dicembre  1996  del  Comitato  delle  aree naturali protette, citata nelle premesse, e' annullata.
 2. Alle ZPS ai sensi della direttiva 79/409/CEE e alle ZSC ai sensi della  direttiva  92/43/CEE si applica la disciplina di tutela di cui al successivo art. 2.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Le misure di conservazione previste dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE  e  dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche e integrazioni, si  applicano  alle  ZSC  entro  sei mesi dalla loro designazione con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio, secondo  quanto  previsto dall'art. 3, comma 2, del citato decreto n. 357   del  1997,  e  alle  ZPS  dalla  loro  classificazione,  ovvero istituzione,   ai   sensi  dell'art.  4,  comma  1,  della  direttiva 79/409/CEE,  cosi'  come recepito dall'art. 6 del medesimo decreto n. 357  del 1997 che estende gli obblighi di cui all'art. 4 del medesimo decreto anche alle ZPS.
 2.  Le  ZPS si intendono classificate, ovvero istituite, dalla data di  trasmissione  alla  Commissione  europea  da  parte del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio dei formulari e delle cartografie  delle  medesime  ZPS  individuate  dalle regioni, ovvero dalla   sola  data  di  trasmissione  alla  Commissione  europea  dei formulari  e delle cartografie delle ZPS da parte del Ministero delle politiche  agricole e forestali, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
 3.  Nei  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio  di designazione delle ZSC, adottati d'intesa con ciascuna regione  interessata,  secondo  quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto n. 357 del 1997, sono indicate le misure di conservazione necessarie  a  mantenere  in uno stato di conservazione soddisfacente gli  habitat  e  le specie per il quale il sito e' stato individuato, conformemente  agli  indirizzi  espressi nel decreto 3 settembre 2002 recante le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000.
 4.   Entro  sei  mesi  dalla  designazione  delle  ZSC  le  regioni definiscono  le modalita' di attuazione delle misure di conservazione di  cui  al  comma  3 e comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  il  soggetto  affidatario  della gestione di ciascuna ZSC.
 5.   Le   regioni   si   impegnano   a   definire  entro  sei  mesi dall'emanazione  del  presente decreto le misure di conservazione per le  ZPS  di propria competenza, conformemente agli indirizzi espressi nel citato decreto 3 settembre 2002.
 6.  Nelle  more  della  definizione,  da parte delle regioni, delle misure  di conservazione per le ZPS di propria competenza, le regioni medesime  assicurano  per  le  ZPS le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonche' per evitare  la  perturbazione  delle specie per cui dette ZPS sono state classificate ovvero istituite.
 7.  Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e  delle  province  autonome di Trento e Bolzano, le quali provvedono alle  finalita'  del  presente  provvedimento,  in  conformita'  allo Statuto  speciale  e  alle  relative  norme  di  attuazione, mediante appositi  atti normativi o amministrativi, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 25 marzo 2005
 
 Il Ministro: Matteoli
 
 Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2005 Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 6, foglio n. 90
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