Gazzetta n. 155 del 6 luglio 2005 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 26 aprile 2005, n. 63
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 96 del 27 aprile 2005), coordinato con la legge di conversione 25 giugno 2005, n. 109 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 146 del 25 giugno 2005), recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonche' per la tutela del diritto d'autore. Disposizioni concernenti l'adozione di testi unici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare, e altre misure urgenti».

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, coordinato con la legge di conversione 25 giugno 2005, n. 109, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonche' per la tutela del diritto d'autore. Disposizioni concernenti l'adozione di testi unici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare, e altre misure urgenti», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 1.
Sviluppo e coesione territoriale
1. Il coordinamento e la verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale, nonche' delle politiche di coesione, con riferimento alle aree del Mezzogiorno, e le funzioni previste dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo di fondi strutturali per tali aree sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero ad un Ministro da lui delegato.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato utilizza anche le strutture organizzative del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui restano attribuite tali competenze ivi comprese le relative risorse.
3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si provvede alla individuazione ed all'organizzazione delle strutture di supporto, ((senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato)).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 7 (Autonomia organizzativa). - 1. Per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali di cui all'art. 2,
e per i compiti di organizzazione e gestione delle
occorrenti risorse umane e strumentali, il Presidente
individua con propri decreti le aree funzionali omogenee da
affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato
generale.
2. Con propri decreti, il Presidente determina le
strutture della cui attivita' si avvalgono i Ministri o
Sottosegretari da lui delegati.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero
massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e
dei servizi in cui si articola ciascun ufficio. Alla
organizzazione interna delle strutture medesime provvedono,
nell'ambito delle rispettive competenze, il Segretario
generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato.
4. Per lo svolgimento di particolari compiti, per il
raggiungimento di risultati determinati o per la
realizzazione di specifici programmi, il Presidente
istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di
missione, la cui durata temporanea e' specificata dall'atto
istitutivo. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e
gli altri organi collegiali che operano presso la
Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne
disciplina le strutture di supporto.
5. Il Segretario generale e' responsabile del
funzionamento del Segretariato generale e della gestione
delle risorse umane e strumentali della Presidenza. Il
Segretario generale puo' essere coadiuvato da uno o piu'
Vicesegretari generali. Per le strutture affidate a
Ministri o Sottosegretari, le responsabilita' di gestione
competono ai funzionari preposti alle strutture medesime,
ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti
temporaneamente delegati dal Segretario generale, su
indicazione del Ministro o Sottosegretario competente.
6. Le disposizioni che disciplinano i poteri e le
responsabilita' dirigenziali nelle pubbliche
amministrazioni, con particolare riferimento alla
valutazione dei risultati, si applicano alla Presidenza nei
limiti e con le modalita' da definirsi con decreto dei
Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, tenuto
conto della peculiarita' dei compiti della Presidenza. Il
Segretario generale e, per le strutture ad essi affidate, i
Ministri o Sottosegretari delegati, indicano i parametri
organizzativi e funzionali, nonche' gli obiettivi di
gestione e di risultato cui sono tenuti i dirigenti
generali preposti alle strutture individuate dal
Presidente.
7. Il Presidente, con propri decreti, individua gli
uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle
relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio o
sottosegretari della Presidenza, e ne determina la
composizione.
8. La razionalita' dell'ordinamento e
dell'organizzazione della Presidenza e' sottoposta a
periodica verifica triennale, anche mediante ricorso a
strutture specializzate pubbliche o private. Il Presidente
informa le Camere dei risultati della verifica. In sede di
prima applicazione del presente decreto, la verifica e'
effettuata dopo due anni.».
 
Art. 2.
Coordinamento delle politiche in materia di diritto d'autore
1. Al fine di consentire l'efficace coordinamento, anche a livello internazionale, delle funzioni di contrasto delle attivita' illecite lesive della proprieta' intellettuale di cui all'articolo 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248, i compiti del Ministero per i beni e le attivita' culturali previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, sono esercitati d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, le parole: «con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
3. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, dopo le parole: «il Ministro per i beni e le attivita' culturali esercita» sono inserite le seguenti: «congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri». (( 3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 19 della legge
18 agosto 2000, n. 248, recante «Nuove norme di tutela del
diritto di autore»:
«Art. 19. - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e' istituito il Comitato per la tutela della
proprieta' intellettuale, di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato e' composto dal Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri avente delega,
che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta
competenza di cui uno indicato dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni e uno dalla Societa' italiana
degli autori ed editori (SIAE), nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Gli esperti, il cui
mandato e' a titolo gratuito, restano in carica per due
anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il Comitato e' organo di consulenza tecnica e
documentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e,
in tale veste, puo' elaborare proposte per rendere piu'
efficace l'attivita' di contrasto delle attivita' illecite
lesive della proprieta' intellettuale.
4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il
Comitato puo' richiedere copie di atti e informazioni utili
alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e alle
associazioni di categoria, che le forniscono, salvo che
siano coperti dal segreto industriale ed aziendale, puo'
richiedere altresi', all'autorita' giudiziaria il rilascio
di copie, estratti o certificati, che sono rilasciati,
senza spese, ai sensi e nei limiti dell'art. 116 del codice
di procedura penale.
5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del
comma 4 sono coperti dal segreto d'ufficio. I dati possono
essere elaborati in forma anonima per mezzo di un apposito
sistema informatico e telematico.
6. Fermo restando l'obbligo di denuncia di reato, il
Comitato segnala all'autorita' giudiziaria e agli organi
che svolgono funzioni di vigilanza in materia i fatti e le
circostanze comunque utili ai fini dell'attivita' di
prevenzione e di repressione degli illeciti.
7. L'Ufficio per il diritto d'autore e la promozione
delle attivita' culturali provvede alle funzioni di
assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del
Comitato, avvalendosi del servizio per l'antipirateria.
L'istituzione e il funzionamento del Comitato non
comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.».
- Si riporta il comma 3, lettera a) dell'art. 6 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 attuativo del
«Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e
le attivita' culturali»:
«Art. 6 (Dipartimento per lo spettacolo e lo sport). -
1 - 2. (Omissis).
3. Il capo del Dipartimento, in particolare:
a) svolge i compiti in materia di proprieta'
letteraria, diritto d'autore e vigilanza sulla Societa'
italiana autori ed editori (SIAE), ai sensi dell'art. 10
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».
- Si riporta il testo dei commi 5 e 8 dell'art. 7 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 recante
«Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a
norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n.
59», come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Societa' italiana autori e editori). - 1 - 4.
(Omissis).
5. Lo statuto e' adottato dall'Assemblea a maggioranza
dei suoi componenti, su proposta del Consiglio di
amministrazione, ed e' approvato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i
beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.».
8. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
esercita congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei
Ministri la vigilanza sulla SIAE. L'attivita' di vigilanza
e' svolta sentito il Ministro delle finanze per le materie
di sua specifica competenza. Sono soppressi l'art. 182
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e l'art. 57 del
regolamento di attuazione della medesima legge, approvato
con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.».
 
Art. 2-bis. Agevolazione fiscale relativa allo svolgimento dei referendum
nell'anno 2005 (( 1. Per il solo anno 2005 l'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, e' estesa anche allo svolgimento dei referendum abrogativi previsti dall'articolo 75 della Costituzione relativamente al materiale commissionato dai comitati promotori dei referendum e dagli altri comitati legalmente costituiti, che partecipano alla campagna referendaria.
2. All'onere di cui al comma 1, valutato in euro 500.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, fatta salva la facolta' delle amministrazioni competenti di ripetere pro quota dai soggetti interessati le somme eccedenti l'importo di cui al comma 2 ))
.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge
10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne
elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica):
«Art. 18 (Agevolazioni fiscali). - 1. Per il materiale
tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati,
per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione
politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed
elettorali sui quotidiani e periodici, per l'affitto dei
locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a
manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni
della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia nonche', nelle aree
interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei
presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei
sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali,
commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di
candidati e dai candidati si applica l'aliquota IVA del 4
per cento.
2. Nel numero 18) della tabella A, parte II, allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: «materiale
tipografico, attinente le campagne elettorali;».
- Si riporta il testo dell'art. 75 della Costituzione:
«Art. 75. - E' indetto referendum popolare per
deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge
o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non e' ammesso il referendum per le leggi tributarie e
di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i
cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum e' approvata se ha
partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi
diritto, e se e' raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
La legge determina le modalita' di attuazione del
referendum.».
- Si riporta il testo dell'art. 11-ter della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 1.
In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori
spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni
intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si
intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di
salvaguardia per la compensazione degli effetti che
eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria
delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero
minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le
seguenti modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti
nei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis, restando
precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto
capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni
contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi
internazionali;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero
affluite in conti correnti o in contabilita' speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione nello stato di previsione della entrata delle
risorse da utilizzare come copertura;
c) mediante modificazioni legislative che comportino
nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la
copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in
conto capitale.
2. I disegni di legge, gli schemi di decreto
legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati
da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sulla
quantificazione delle entrate e degli oneri recati da
ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture,
con la specificazione, per la spesa corrente e per le
minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa
attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,
della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli
obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
parlamentari.
3. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati.
4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del
CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una
relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
5. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene
un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno
decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate
ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in
materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati
sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni
legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti
appartenenti al settore pubblico allargato la relazione
riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.
6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al
Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture
adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e
sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte
riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni
parlamentari competenti nelle modalita' previste dai
Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le
conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme
di copertura recate dalla legge di delega.
6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed
organismi pubblici non territoriali gli organi interni di
revisione e di controllo provvedono agli analoghi
adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al
Ministero dell'economia e delle finanze.
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
 
Art. 2-ter.
Verifica preventiva dell'interesse archeologico (( 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito denominato: «codice dei beni culturali e del paesaggio», per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonche', per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Tale documentazione e' raccolta, elaborata e validata dai dipartimenti archeologici delle universita', ovvero da soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge n. 109 del 1994 e del citato articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999. La trasmissione della documentazione suindicata non e' richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle gia' impegnate dai manufatti esistenti.
2. Presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalita' di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa massima di 50.000 euro per l'anno 2005 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 per le spese di primo impianto, nonche' una spesa di 10.000 euro per l'anno 2005 e di 20.000 euro a decorrere dall'anno 2006 per le spese di gestione dell'elenco di cui al primo periodo. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari complessivamente a 60.000 euro per il 2005, 120.000 euro per il 2006, 120.000 euro per il 2007 e 20.000 euro a decorrere dal 2008, si provvede, quanto a 50.000 euro per il 2005, a 100.000 euro per il 2006 e a 100.000 euro per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e, quanto a 10.000 euro per il 2005 e a 20.000 euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
3. Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, puo' richiedere motivatamente, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento del progetto preliminare ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 2-quater.
4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il termine indicato al comma 3 e' interrotto qualora il soprintendente segnali con modalita' analitiche detta incompletezza alla stazione appaltante entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. In caso di documentata esigenza di approfondimenti istruttori il soprintendente richiede le opportune integrazioni puntualmente riferibili ai contenuti della progettazione ed alle caratteristiche dell'intervento da realizzare ed acquisisce presso la stazione appaltante le conseguenti informazioni. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine. Il soprintendente, ricevute le integrazioni ed informazioni richieste, ha a disposizione il periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici giorni, per formulare la richiesta di sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 2-quater.
5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 e' ammesso il ricorso amministrativo previsto dall'articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di cui all'articolo 2-quater nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici e' possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero per i beni e le attivita' culturali procede, contestualmente alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari previsti dal predetto codice, ivi compresa la facolta' di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresi' fermi i poteri previsti dall'articolo 28, comma 2, nonche' i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice.
8. Il presente articolo non si applica alle opere di cui al comma 1 per le quali sia gia' intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'approvazione del progetto preliminare ))
.
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 28, comma 4, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni
culturali e del paesaggio», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45,
e' il seguente:
«4. In caso di realizzazione di opere pubbliche
ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando
per esse non siano intervenute la verifica di cui all'art.
12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'art. 13, il
soprintendente puo' richiedere l'esecuzione di saggi
archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del
committente dell'opera pubblica.».
- La legge 11 febbraio 1994, n. 109 «Legge quadro in
materia di lavori pubblici» e' pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41.
- Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190
«Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi strategici e di interesse nazionale» e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 26 agosto 2002, n. 199.
- Il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, «Regolamento di
attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge
quadro in materia di lavori pubblici», e' il seguente:
«Art. 18 (Documenti componenti il progetto
preliminare). - 1. Il progetto preliminare stabilisce i
profili e le caratteristiche piu' significative degli
elaborati dei successivi livelli di progettazione, in
funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e
categoria dell'intervento, ed e' composto, salva diversa
determinazione del responsabile del procedimento, dai
seguenti elaborati:
a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;
c) studio di prefattibilita' ambientale;
d) indagini geologiche, idrogeologiche e
archeologiche preliminari;
e) planimetria generale e schemi grafici;
f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura
dei piani di sicurezza;
g) calcolo sommario della spesa.
2. Qualora il progetto debba essere posto a base di
gara di un appalto concorso o di una concessione di lavori
pubblici:
a) sono effettuate, sulle aree interessate
dall'intervento, le indagini necessarie quali quelle
geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche
e sono redatti le relative relazioni e grafici;
b) e' redatto un capitolato speciale prestazionale.
3. Qualora il progetto preliminare e' posto a base di
gara per l'affidamento di una concessione di lavori
pubblici, deve essere altresi' predisposto un piano
economico e finanziario di massima, sulla base del quale
sono determinati gli elementi previsti dall'art. 85, comma
1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) da inserire nel
relativo bando di gara.».
- Il testo dell'art. 16, comma 7, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e' il seguente:
«7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla
direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonche'
agli studi e alle ricerche connessi gli oneri relativi alla
progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e
dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri
relativi alle prestazioni professionali e specialistiche
atte a definire gli elementi necessari a fornire il
progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi
i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi,
collaudo di strutture e di impianti per gli edifici
esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la
realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione
della spesa o nei bilanci delle amministrazioni
aggiudicatrici, nonche' degli altri enti aggiudicatori o
realizzatori.».
- Si riporta il testo degli articoli 16, 12, 13, 101,
28 comma 2 e 142 comma 1 del citato decreto legislativo n.
42 del 2004:
«Art. 16 (Ricorso amministrativo avverso la
dichiarazione). - 1. Avverso la dichiarazione di cui
all'art. 13 e' ammesso ricorso al Ministero, per motivi di
legittimita' e di merito, entro trenta giorni dalla
notifica della dichiarazione.
2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione
degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma
l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni
previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla
sezione I del Capo IV del presente Titolo.
3. Il Ministero, sentito il competente organo
consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta
giorni dalla presentazione dello stesso.
4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o
riforma l'atto impugnato.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.».
«Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale). - 1. Le
cose immobili e mobili indicate all'art. 10, comma 1, che
siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione
risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle
disposizioni del presente Titolo fino a quando non sia
stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su
richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la
sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla
base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di
valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle
relative schede descrittive. I criteri per la
predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione
delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e
schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
in uso all'amministrazione della difesa, anche con il
concerto della competente Direzione generale dei lavori e
del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i
criteri e le modalita' per la predisposizione e la
presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti
di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia
stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose
medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose
appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i
relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinche'
ne dispongano la sdemanializzazione, qualora, secondo le
valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4
per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono
liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce
dichiarazione ai sensi dell'art. 13 ed il relativo
provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'art. 15,
comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta'
dello Stato oggetto di verifica con esito positivo,
integrate con il provvedimento di cui al comma 7,
confluiscono in un archivio informatico accessibile al
Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalita' di
monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione
degli interventi in funzione delle rispettive competenze
istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui
esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura
giuridica.
10. Resta fermo quanto disposto dall'art. 27, commi 8,
10, 12, 13 e 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326.».
«Art. 13 (Dichiarazione dell'interesse culturale). - 1.
La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne
forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'art. 10, comma
3.
2. La dichiarazione non e' richiesta per i beni di cui
all'art. 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a
tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono
mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.».
«Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura). - 1. Ai
fini del presente codice sono istituti e luoghi della
cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i
parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) «museo», una struttura permanente che acquisisce,
conserva, ordina ed espone beni culturali per finalita' di
educazione e di studio;
b) «biblioteca», una struttura permanente che
raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri,
materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su
qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine
di promuovere la lettura e lo studio;
c) «archivio», una struttura permanente che
raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di
interesse storico e ne assicura la consultazione per
finalita' di studio e di ricerca.
d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla
presenza di resti di natura fossile o di manufatti o
strutture preistorici o di eta' antica;
e) «parco archeologico», un ambito territoriale
caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali,
attrezzato come museo all'aperto;
f) «complesso monumentale», un insieme formato da una
pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una
autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che
appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla
pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti
privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio
privato di utilita' sociale.».
«Art. 28 (Misure cautelari e preventive). - 1.
(Omissis).
2. Al soprintendente spetta altresi' la facolta' di
ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi
relativi alle cose indicate nell'art. 10, anche quando per
esse non siano ancora intervenute la verifica di cui
all'art. 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'art.
13.».
«Art. 142 (Aree tutelate per legge). - 1. Fino
all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'art.
156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo
Titolo per il loro interesse paesaggistico:
a) i territori costieri compresi in una fascia della
profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per
i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una
fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti
negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni
di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri
ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul
livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul
livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali,
nonche' i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi,
ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti
dall'art. 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle universita' agrarie e le
zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.
448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico individuate alla
data di entrata in vigore del presente codice.».
 
Art. 2-quater.
Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico (( 1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 2-ter si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine e' subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere:
a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:
1) esecuzione di carotaggi;
2) prospezioni geofisiche e geochimiche;
3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori;
b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione.
2. La procedura di cui al comma 1 si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, qualifica l'interesse archeologico dell'area, secondo i seguenti livelli di rilevanza archeologica del sito, e detta le conseguenti prescrizioni:
a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;
b) contesti non monumentali con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio-rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
c) complessi di particolare rilevanza, estensione e valenza storico-archeologica tutelabili integralmente ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.
3. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente articolo il responsabile del procedimento puo' stabilire forme semplificate della progettazione ai sensi delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo ed accerta l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i beni e le attivita' culturali avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice.
5. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e' condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della stazione appaltante.
6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo.
7. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il direttore regionale competente per territorio del Ministero per i beni e le attivita' culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3 dell'articolo 2-ter, stipula un apposito accordo con l'amministrazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici dell'amministrazione procedente. Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessita' della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell'entita' dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina altresi' le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante la informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte ))
.
Riferimenti normativi:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 554
del 1999, nonche' per gli articoli 12 e 13 del decreto
legislativo n. 42 del 2004, si vedano i riferimenti
normativi all'art. 2-ter.
 
Art. 2-quinquies. Disposizioni finali in materia di procedura di verifica preventiva
dell'interesse archeologico (( 1. Le regioni disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dagli articoli 2-ter e 2-quater.
2. Alle finalita' di cui agli articoli 2-ter e 2-quater le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 2-ter, dall'attuazione del presente articolo e degli articoli 2-ter e 2-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ))
.
 
Art. 2-sexies.
Controversie relative ai prodotti lattiero-caseari (( 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono devolute alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi competenti territorialmente.
2. L'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' abrogato.
3. Tutti i giudizi civili, in ogni ordine e grado, anche se instaurati in data antecedente alla promulgazione della legge 30 dicembre 2004, n. 311, promossi avverso i prelievi supplementari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restano devoluti alla competenza dei giudici ordinari ))
.
Riferimenti normativi:
- La legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»; e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n.
306, supplemento ordinario.
 
Art. 2-septies
Potenziamento dell'Ufficio per il federalismo amministrativo (( 1. Per accelerare l'attuazione del processo di trasferimento di funzioni amministrative previsto dal capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, dall'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, nonche' dall'articolo 118 della Costituzione, all'Ufficio per il federalismo amministrativo di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e' assegnato un dirigente di prima fascia di staff, nel rispetto dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002. Puo', inoltre, essere nominato un consigliere speciale, su proposta del Ministro per gli affari regionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ne determina la durata e il compenso, scelto fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, i professori universitari, gli avvocati dello Stato e i consiglieri parlamentari. Al compenso del consigliere provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; alle restanti spese di funzionamento provvede il Dipartimento per gli affari regionali con le disponibilita' gia' assegnate al Commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2004, che e' soppresso, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Per i dipendenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la nomina a consigliere speciale non comporta il collocamento in posizione di aspettativa o di fuori ruolo )).
Riferimenti normativi:
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 recante «Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63.
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 5 giugno
2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
10 giugno 2003, n. l32:
«Art. 7 (Attuazione dell'art. 118 della Costituzione in
materia di esercizio delle funzioni amministrative). - 1.
Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze,
provvedono a conferire le funzioni amministrative da loro
esercitate alla data di entrata in vigore della presente
legge, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, attribuendo a province,
citta' metropolitane, regioni e Stato soltanto quelle di
cui occorra assicurare l'unitarieta' di esercizio, per
motivi di buon andamento, efficienza o efficacia
dell'azione amministrativa ovvero per motivi funzionali o
economici o per esigenze di programmazione o di omogeneita'
territoriale, nel rispetto, anche ai fini dell'assegnazione
di ulteriori funzioni, delle attribuzioni degli enti di
autonomia funzionale, anche nei settori della promozione
dello sviluppo economico e della gestione dei servizi.
Stato, regioni, citta' metropolitane, province, comuni e
comunita' montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di
attivita' di interesse generale, sulla base del principio
di sussidiarieta'. In ogni caso, quando sono impiegate
risorse pubbliche, si applica l'art. 12 della legge
7 agosto 1990, n. 241. Tutte le altre funzioni
amministrative non diversamente attribuite spettano ai
comuni, che le esercitano in forma singola o associata,
anche mediante le comunita' montane e le unioni dei comuni.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e comunque ai
fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base
degli accordi con le Regioni e le autonomie locali, da
concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in
particolare all'individuazione dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie
per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire,
il Governo, su proposta del Ministro per gli affari
regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al
Parlamento uno o piu' disegni di legge collegati, ai sensi
dell'art. 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale,
per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei
predetti disegni di legge deve essere corredato da idonea
relazione tecnica e non deve recare oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano fino alla data di entrata in
vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in
attuazione dell'art. 119 della Costituzione.
3. Sulla base dei medesimi accordi e nelle more
dell'approvazione dei disegni di legge di cui al comma 2,
lo Stato puo' avviare i trasferimenti dei suddetti beni e
risorse secondo principi di invarianza di spesa e con le
modalita' previste al numero 4) del punto II dell'Acc.
20 giugno 2002, recante intesa interistituzionale tra
Stato, regioni ed enti locali, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2002. A tale fine si provvede
mediante uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa
risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di
stabilita'. Si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto,
ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea
relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per
l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni
dall'assegnazione.
4. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle
Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del
parere, qualora cio' si renda necessario per la
complessita' della materia o per il numero degli schemi di
decreto trasmessi nello stesso periodo all'esame delle
Commissioni. Qualora sia concessa, ai sensi del presente
comma, la proroga del termine per l'espressione del parere,
i termini per l'adozione dei decreti sono prorogati di
venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 3, ovvero
quello prorogato ai sensi del presente comma, senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, i decreti possono comunque essere adottati. I
decreti sono adottati con il concerto del Ministro
dell'economia e delle finanze e devono conformarsi ai
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le
conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui
essi formulano identiche condizioni.
5. Nell'adozione dei decreti, si tiene conto delle
indicazioni contenute nel Documento di programmazione
economico-finanziaria, come approvato dalle risoluzioni
parlamentari. Dalla data di entrata in vigore dei suddetti
decreti o da quella diversa indicata negli stessi, le
Regioni o gli enti locali possono provvedere all'esercizio
delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferite.
Tali decreti si applicano fino alla data di entrata in
vigore delle leggi di cui al comma 2.
6. Fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti previsti dal presente articolo, le funzioni
amministrative continuano ad essere esercitate secondo le
attribuzioni stabilite dalle disposizioni vigenti, fatti
salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte
costituzionale.
7. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della
finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di
bilancio da parte di Comuni, Province, Citta' metropolitane
e Regioni, in relazione al patto di stabilita' interno ed
ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura
collaborativa del controllo sulla gestione, il
perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o
regionali di principio e di programma, secondo la
rispettiva competenza, nonche' la sana gestione finanziaria
degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni
e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai
consigli degli enti controllati. Resta ferma la potesta'
delle Regioni a statuto speciale, nell'esercizio della loro
competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto
delle suddette finalita'. Per la determinazione dei
parametri di gestione relativa al controllo interno, la
Corte dei conti si avvale anche degli studi condotti in
materia dal Ministero dell'interno.
8. Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di
collaborazione alle sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria
e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa,
nonche' pareri in materia di contabilita' pubblica.
Analoghe richieste possono essere formulate, di norma
tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito,
anche da comuni, province e citta' metropolitane.
9. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati,
salvo diversa previsione dello statuto della regione,
rispettivamente dal consiglio regionale e dal consiglio
delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia
stato istituito, dal presidente del consiglio regionale su
indicazione delle associazioni rappresentative dei comuni e
delle province a livello regionale. I predetti componenti
sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le
esperienze professionali acquisite, sono particolarmente
esperte nelle materie aziendalistiche, economiche,
finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in
carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei
predetti componenti e' equiparato a tutti gli effetti, per
la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della
Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della
regione. La nomina e' effettuata con decreto del Presidente
della Repubblica, con le modalita' previste dal secondo
comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 1977, n. 385. Nella prima applicazione
delle disposizioni di cui al presente comma e ai commi 7 e
8, ciascuna sezione regionale di controllo, previe intese
con la regione, puo' avvalersi di personale della Regione
sino ad un massimo di dieci unita', il cui trattamento
economico resta a carico dell'amministrazione di
appartenenza. Possono essere utilizzati a tal fine, con
oneri a carico della regione, anche segretari comunali e
provinciali del ruolo unico previsto dal testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previe intese con
l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali o con le sue sezioni regionali.».
- Il testo dell'art. 118 della Costituzione e' il
seguente:
«Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I comuni, le province e le citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei
beni culturali.
Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.».
- Si riporta il comma 3 dell'art. 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
1° settembre 1999, n. 205:
«3. Per l'esercizio dei compiti di cui al presente
articolo, il Presidente si avvale di un apposito
Dipartimento per gli affari regionali, e, ferma restandone
l'attuale posizione funzionale e strutturale, delle
segreterie della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano e della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali,
nonche' dell'ufficio per il federalismo amministrativo, nel
quale confluisce il personale addetto alla struttura di
supporto del Commissario straordinario del Governo per
l'attuazione del federalismo amministrativo, mantenendo il
proprio stato giuridico; si avvale altresi', sul
territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle Regioni,
che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio
dei Ministri.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 5 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio
2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
«5. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa
della Presidenza, le funzioni dirigenziali sono quelle di
direzione, ivi comprese quelle vicarie di cui all'art. 12,
comma 9, del decreto legislativo, di coordinamento, di
indirizzo, di studio, ricerca, verifica e controllo. Ferme
restando la struttura e la composizione dell'Ispettorato
per la funzione pubblica, e' stabilito in nove ulteriori
unita' il numero massimo dei dirigenti di prima fascia e in
quattordici ulteriori unita' il numero massimo dei
dirigenti di seconda fascia utilizzabili dalla Presidenza,
presso le strutture di volta in volta individuate dal
Presidente, per funzioni ispettive, di consulenza, studio e
ricerca, o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, a norma dell'art. 19, comma 10, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ove, per far
fronte a specifiche esigenze si renda necessario assegnare
funzioni di studio e di ricerca a dirigenti di prima e
seconda fascia in numero eccedente i limiti rispettivamente
di nove e quattordici unita', sara' reso indisponibile un
pari numero di incarichi di funzione dirigenziale di
direzione per i quali sia prevista una retribuzione
equivalente o superiore. Resta fermo quanto previsto
dall'art. 7, comma 1, secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2004 reca la nomina del Commissario
straordinario del Governo per il federalismo
amministrativo.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, pubblicato sul supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106:
«Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico). - 1.
In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati
dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori
dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di
Stato, il personale della carriera diplomatica e della
carriera prefettizia nonche' i dipendenti degli enti che
svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate
dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno
1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e
10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto
di impiego del personale, anche di livello dirigenziale,
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il
personale volontario previsto dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n.
362, e il personale volontario di leva, e' disciplinato in
regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni
ordinamentali.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari resta disciplinato dalle
disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della
specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in
conformita' ai principi della autonomia universitaria di
cui all'art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
421.».
 
Art. 2-octies.
Disposizioni in materia di istruzione (( 1. In considerazione dell'accresciuta complessita' delle funzioni e dei compiti assegnati al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in relazione alla prioritaria esigenza di assicurare un adeguato supporto alla realizzazione della riforma degli ordinamenti scolastici in attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53, nonche' alla connessa attivita' amministrativa, di gestione, di monitoraggio e di verifica dei relativi processi in atto, una somma pari a 7 milioni di euro annui e' destinata, a decorrere dall'anno 2005, d'intesa con le organizzazioni sindacali, all'incentivazione della produttivita' del personale attualmente in servizio, gia' appartenente al soppresso Ministero della pubblica istruzione. Alla copertura dell'onere di cui al primo periodo si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, dell'autorizzazione di spesa iscritta all'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio )).
Riferimenti normativi:
- La legge 28 marzo 2003, n. 53 reca: «Delega al
Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e formazione professionale».
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2003, n. 77.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 130, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311:
«130. Per l'attuazione del piano programmatico di cui
all'art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e'
autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, l'ulteriore spesa
complessiva di 110 milioni di euro per i seguenti
interventi: anticipo delle iscrizioni e generalizzazione
della scuola dell'infanzia, iniziative di formazione
iniziale e continua del personale, interventi di
orientamento contro la dispersione scolastica e per
assicurare la realizzazione del diritto-dovere di
istruzione e formazione.».
 
Art. 2-novies.
Disposizioni in materia di enti di ricerca (( 1. Gli enti di ricerca iscritti nell'apposito schedario dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita ai sensi dell'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono destinare le entrate proprie derivanti da specifiche attivita' svolte nei confronti di terzi su base convenzionale, al netto dei costi sostenuti per lo svolgimento delle predette attivita', anche all'incentivazione del personale addetto, in relazione all'apporto direttamente o indirettamente recato, con tempi e modalita' stabiliti secondo l'ordinamento di ciascun ente per la disciplina del proprio funzionamento ed organizzazione scientifica interna. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e
didattica):
«Art. 63 (Ricerca scientifica nelle Universita). -
L'Universita' e' sede primaria della ricerca scientifica.
Il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il
Ministro incaricato del coordinamento della ricerca
scientifica e tecnologica promuovera' le necessarie forme
di raccordo tra Universita' ed enti pubblici di ricerca,
compreso il Consiglio nazionale delle ricerche.
Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e
sovrapposizione di strutture e di finanziamenti e'
istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche.».
 
Art. 2-decies.
Collezioni numismatiche (( 1. Alla lettera A, numero 13, dell'allegato A al codice dei beni culturali e del paessaggio, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico, ad eccezione delle monete antiche e moderne di modesto valore o ripetitive, o conosciute in molti esemplari o non considerate rarissime, ovvero di cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali».
2. Per le monete di modesto valore o ripetitive, ovvero di cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali, non rientranti nelle collezioni di cui alla lettera b) della lettera A, numero 13, dell'allegato A al codice dei beni culturali e del paesaggio, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, e' escluso l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 59 del medesimo codice, nonche' ogni altro obbligo di notificazione alle competenti autorita' ))
.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'allegato A al citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, cosi' come sostituito dalla
presente legge:

«Allegato A

A. Categorie di beni:
1. Reperti archeologici aventi piu' di cento anni provenienti da:
a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
b) siti archeologici;
c) collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi piu' di cento anni.
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale.
4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonche' manifesti originali.
7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale, diverse da quelle della categoria 1.
8. Fotografie, film e relativi negativi.
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione.
10. Libri aventi piu' di cento anni, isolati o in collezione.
11. Carte geografiche stampate aventi piu' di duecento anni.
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi piu' di cinquanta anni.
13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.
b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico, ad eccezione delle monete antiche e moderne di modesto valore o ripetitive, o conosciute in molti esemplari o non considerate rarissime, ovvero di cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali.
14. Mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque anni.
15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi piu' di cinquanta anni.
I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati da questo testo unico soltanto se il loro valore e' pari o superiore ai valori indicati alla lettera B.
B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro):
1) qualunque ne sia il valore.
1. Reperti archeologici.
2. Smembramento di monumenti.
9. Incunaboli e manoscritti.
12. Archivi;
2) 13.979,50.
5. Mosaici e disegni.
6. Incisioni.
8. Fotografie.
11. Carte geografiche stampate;
3) 27.959,00.
4. Acquerelli, guazzi e pastelli;
4) 46.598,00.
7. Arte statuaria.
10. Libri.
13. Collezioni.
14. Mezzi di trasporto.
15. Altri oggetti;
5) 139.794,00.
3. Quadri.
Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione.».
- Si riporta il testo dell'art. 59 del gia' citato decreto legislativo n. 42 del 2004:
«Art. 59 (Denuncia di trasferimento). - 1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprieta' o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.
2. La denuncia e' effettuata entro trenta giorni:
a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;
b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredita' o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dall'apertura della successione, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.
3. La denuncia e' presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni.
4. La denuncia contiene:
a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
b) i dati identificativi dei beni;
c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento;
e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.
5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.».
 
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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