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| Gazzetta n. 155 del 6 luglio 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2005 |  | Istituzione dell'Ente parco nazionale del Circeo. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Vista  la  legge  25 gennaio 1934, n. 285, recante costituzione del Parco nazionale del Circeo;
 Visto  il regio decreto 7 marzo 1935, n. 1324, recante approvazione del  regolamento  per  l'applicazione della legge 25 gennaio 1934, n. 285, che costituisce il Parco nazionale del Circeo;
 Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 2 luglio 1975, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  264  del  4 ottobre 1975, recante variazioni dei confini del Parco nazionale del Circeo;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica. 23 gennaio 1979, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  127  del  10 maggio 1979, recante  l'inclusione  dell'isola  di Zannone nel Parco nazionale del Circeo;
 Vista  la  legge  8 luglio  1986,  n.  349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
 Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, cosi' come modificata dalla legge  9 dicembre 1998, n. 426, ed in particolare gli articoli 8, 9 e 10, che dispongono che alla gestione dei parchi nazionali si provveda mediante l'istituzione di enti parco;
 Visto  l'art.  4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, che dispone che entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, provvede all'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 35  della  legge  6 dicembre 1991, n. 394, ai principi della medesima legge;
 Visto  il  decreto DEC/SCN/207 dell'8 ottobre 1994, con il quale e' stato  costituito  il  comitato  di  gestione del Parco nazionale del Circeo;
 Visto  il  decreto  DEC/SCN/54  dell'8 febbraio  1996, con il quale viene nominato il comitato di gestione del Parco nazionale del Circeo per una durata prevista di cinque anni;
 Vista   la  lettera  della  regione  Lazio  del  30 aprile  1998  - Assessorato risorse ambientali, che sollecita l'adeguamento del Parco nazionale  del  Circeo  alla  legge  n. 394 del 1991, in applicazione dell'art. 4 della legge n. 10 del 1994;
 Vista la deliberazione del consiglio comunale di Sabaudia n. 47 del 20 dicembre  1999,  nella  quale, tra l'altro, si «invita il Ministro competente  ad  attivare le procedure previste dalla legge al fine di istituire l'Ente parco del Circeo»;
 Visti  i  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio  del 30 ottobre 2001, prot. DEC/SCN/1033 e del 27 novembre 2001,  prot.  DEC/SCN/1269  con  il  quale, considerato scaduto dalla proprie   funzioni   il  Comitato  di  gestione,  e'  stato  nominato l'amministratore del Parco nazionale del Circeo;
 Visto  il  parere  reso  dal  Consiglio  di  Stato,  sezione II, n. 633/2001, in data 11 luglio 2001, nel quale viene ribadita la portata generale  dell'art.  4  della  legge n. 10 del 1994 e, quindi, la sua applicabilita' anche al caso del Parco nazionale del Circeo;
 Ravvisata  l'improrogabile  necessita' di adeguare la normativa del Parco  nazionale del Circeo ai principi della legge quadro sulle aree protette, conformemente al parere reso dal Consiglio di Stato;
 Vista  la  nota  del  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio,   Direzione   per  la  conservazione  della  natura,  del 17 maggio  2002,  con la quale e' stato dato avvio al procedimento di istituzione dell'Ente Parco nazionale del Circeo;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio  DEC/SCN/436  del  3 giugno  2002,  con  il quale e' stato nominato il commissario straordinario del Parco nazionale del Circeo;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  216  del 14 settembre 2002;
 Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, ed in particolare l'art. 12, comma  1,  che  prevede  l'istituzione  dell'Ente Parco nazionale del Circeo;
 Sentiti gli enti locali interessati;
 Visto  il  parere  espresso  dalla  giunta  della regione Lazio con deliberazione  n.  243  del  2 aprile 2004, in ordine all'istituzione dell'Ente Parco nazionale del Circeo e alla perimetrazione definitiva del parco stesso;
 Visto  il  parere  espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 28 ottobre 2004;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  E'  istituito  l'Ente parco nazionale del Circeo, allo scopo di conservare,  tutelare e valorizzare il patrimonio naturalistico e per la   promozione   e   lo  sviluppo  del  turismo  e  delle  attivita' compatibili.
 2.  L'Ente  parco  nazionale  del Circeo ha personalita' di diritto pubblico  ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
 3. All'Ente parco nazionale del Circeo si applicano le disposizioni di  cui  alla legge 20 marzo 1975, n. 70, trovando collocazione nella tabella IV ad essa allegata.
 4.  Il  territorio  del Parco nazionale del Circeo e' delimitato in via  definitiva  dalla  perimetrazione  riportata  nella  cartografia ufficiale  allegata  al presente decreto, del quale costituisce parte integrante,  limitatamente  al  quadro  d'unione in scala 1:25.000, e depositata  in  originale  presso  il Ministero dell'ambiente e della tutela  del territorio ed in copia conforme presso la regione Lazio e la sede dell'Ente parco nazionale del Circeo.
 5. Nel territorio del Parco, fino all'approvazione del piano di cui all'art.  12  della  legge  6 dicembre  1991,  n.  394,  e successive modificazioni,  redatto  a seguito di specifici ed approfonditi studi scientifici  e  socio-economici,  si  applicano  le  norme  di tutela previste dai Piani territoriali paesistici Ambito 10 «Latina», Ambito 13  «Terracina,  Ceprano, Fondi» e Ambito 14 «Cassino, Gaeta, Ponza», approvati  dalla  legge  regionale  6 luglio  1998,  n. 24, ovvero, a decorrere  dalla  data della sua approvazione, dal Piano territoriale paesistico  regionale  di cui all'art. 21 della legge regionale n. 24 del 1998.
 6.  La  pianta organica dell'Ente parco e' determinata ed approvata entro  sessanta  giorni  dall'insediamento  del  consiglio direttivo, osservate  le  procedure  di  cui  all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Sono organi dell'Ente parco nazionale del Circeo:
 a) il presidente;
 b) il consiglio direttivo;
 c) la giunta esecutiva;
 d) il collegio dei revisori dei conti;
 e) la comunita' del Parco.
 2.  La  nomina degli organi di cui al comma 1 e' effettuata secondo le disposizioni e le modalita' previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e  10  della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'art. 2, comma 24, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
 3.  Il  consiglio  direttivo  dell'Ente  parco nazionale del Circeo individua  all'interno  del  territorio  del  Parco la sede legale ed amministrativa  dell'Ente  stesso,  entro  sessanta  giorni  dal  suo insediamento.
 4.  L'Ente  parco  puo'  avvalersi  di  personale  in  posizione di comando, nonche' di personale, mezzi e strutture messi a disposizione dalle regioni, dalle province interessate, dagli enti locali, nonche' da  altri  enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.
 5.  Per  assicurare all'Ente parco la possibilita' di continuare ad assolvere  con  tempestivita'  ed efficacia le funzioni istituzionali previste  dalla  legge  25 gennaio 1934, n. 285, lo stesso si avvale, tramite convenzione, delle risorse umane, dei mezzi e delle strutture del Corpo forestale dello Stato esistenti sul territorio, fatta salva la  dipendenza  gerarchica  del  personale  del Corpo forestale dello Stato.  L'Ente  parco, e per esso il suo Presidente, al fini del buon funzionamento  dell'Ente, esercita sul personale medesimo funzioni di indirizzo e di verifica dell'attuazione delle stesse.
 6.  La  convenzione  di  cui al comma 5, rinnovabile a richiesta di entrambe le parti, ha durata fino al 31 dicembre 2006.
 |  |  |  | Art. 3. 1.   Costituiscono   entrate   dell'Ente   parco  da  destinare  al conseguimento dei fini istituzionali:
 a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
 b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
 c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
 d) i  lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui  all'art.  3  della  legge  2 agosto  1982,  n. 512, e successive modificazioni;
 e) gli eventuali redditi patrimoniali;
 f) i  canoni  delle  concessioni previste dalla legge, i proventi dei  diritti  di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
 g) i proventi delle attivita' commerciali e promozionali;
 h) i  proventi  delle  sanzioni  derivanti  da inosservanza delle norme regolamentari;
 i) ogni  altro  provento  acquisito  in  relazione  all'attivita' dell'Ente parco.
 2.  I  contributi  ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello  stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
 3.  Gli  oneri  finanziari per il mantenimento del personale di cui all'art.  2,  comma  5,  sono  a carico del Ministero delle politiche agricole  e  forestali  -  Corpo forestale dello Stato; sono a carico dell'Ente parco gli oneri relativi ai mezzi, alle attrezzature e alle strutture   necessarie   al   coordinamento  territoriale  del  Corpo forestale dello Stato, presente all'interno del territorio del parco, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Per  quanto  non  specificato  nel  presente decreto valgono le disposizioni  di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
 Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Dato a Roma, addi' 4 aprile 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
 della tutela del territorio
 
 Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2005 Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 6, foglio n. 212
 |  |  |  | Allegato A 
 DISCIPLINA DI TUTELA DEL PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO
 Art. 1.
 Perimetrazione definitiva
 La  perimetrazione  definitiva  del  Parco  nazionale del Circeo e' riportata nella cartografia in scala 1:25.000 contenuta nell'Allegato al  presente  decreto.  Relativamente  alla zonizzazione interna alla suddetta  perimetrazione,  fino  all'approvazione  del  Piano  di cui all'art.  12  della  legge  n.  394  del 1991, si fa riferimento alla classificazione  delle  aree ai fini della tutela paesistica previste dai  piani  territoriali  paesistici  Ambito  10  «Latina», Ambito 13 «Terracina,  Ceprano,  Fondi»,  e  Ambito 14 «Cassino, Gaeta, Ponza», approvati dalla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, le cui norme di attuazione  sono  pubblicate  nel  Bollettino Ufficiale della regione Lazio   n.   30  del  30 ottobre  1999,  rispettivamente  supplemento ordinario  n.  4,  7  e  8,  ovvero, a decorrere dalla data della sua approvazione,  dal  Piano  territoriale  paesistico  regionale di cui all'art. 21 della citata legge regionale n. 24 del 1998.
 Art. 2.
 Tutela e promozione
 Nell'ambito del territorio di cui all'art. 1, sono assicurate:
 a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali  o  forestali,  di  formazioni  geologiche,  di singolarita' paleontologiche,  di  comunita'  biologiche,  di biotopi, di processi naturali,  di  equilibri  idraulici  e  idrogeologici,  di  equilibri ecologici;
 b) la   tutela,  la  riqualificazione  e  la  valorizzazione  del paesaggio e degli insediamenti urbani;
 c) l'applicazione  di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei  a  realizzare  una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche    mediante   la   salvaguardia   dei   valori   antropologici, archeologici,    storici   e   architettonici   e   delle   attivita' agro-silvo-pastorali ed artigianali tradizionali;
 d) la  promozione  di attivita' di educazione, di formazione e di ricerca  scientifica  anche  interdisciplinare  nonche'  di attivita' ricreative compatibili;
 e) la  difesa  e  ricostituzione  degli  equilibri  idraulici  ed idrogeologici;
 f) la sperimentazione e valorizzazione delle attivita' produttive compatibili;
 g) la   promozione  del  turismo  sostenibile  e  delle  relative attivita' compatibili con i fini istituzionali del parco.
 Art. 3.
 Divieti generali
 Sono vietate su tutto il territorio del Parco nazionale del Circeo, le seguenti attivita':
 a) la  cattura,  l'uccisione,  il  danneggiamento  ed il disturbo delle  specie  animali  ad  eccezione  di quanto eseguito per fini di ricerca  e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco, salvo gli eventuali  abbattimenti  selettivi necessari per ricomporre equilibri ecologici  accertati  dall'Ente parco ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
 b) la  raccolta  e  il  danneggiamento  della flora spontanea, il taglio  del  bosco  e  della  macchia mediterranea ad eccezione delle esigenze   connesse   con  il  mantenimento  dell'attivita'  agricola tradizionale   e,   previa   autorizzazione  dell'Ente  parco,  degli interventi  migliorativi  tendenti a favorire la reintroduzione delle essenze  tipiche  della  zona  e  della specifica area fitoclimatica, degli  interventi  necessari  a  prevenire  gli  incendi e danni alla pubblica  incolumita',  degli  interventi  strettamente  necessari  a garantire  la  conservazione  del  patrimonio naturale, archeologico, storico  ed  architettonico e di quanto eseguito al fini di ricerca e di    studio;    sono    consentiti    il   pascolo,   le   attivita' agro-silvo-pastorali  e  la  raccolta di prodotti del sottobosco, nel rispetto  delle vigenti normative, degli usi civici e delle normative locali;
 c) l'introduzione  in  ambiente  naturale non recintato di specie vegetali o animali estranee alla flora e alla fauna autoctona;
 d) la  modificazione  del regime delle acque e la manomissione di argini  e  sorgenti,  fatte  salve le opere necessarie alla sicurezza delle popolazioni;
 e) la manomissione di grotte marine e terrestri;
 f) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche;
 g) il  prelievo  di  materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico  ed  archeologico, ad eccezione di quello eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco;
 h) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
 i) l'introduzione  da  parte  di  privati,  di  armi,  esplosivi, qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzata;
 l) il campeggio, al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente   attrezzate  ad  eccezione  del  campeggio  temporaneo autorizzato;
 m) il  sorvolo  dei  velivoli  non  autorizzato  dalle competenti autorita'  secondo  quanto  espressamente  definito dalle leggi sulla disciplina  del  volo  e  dall'Ente  parco  per  quanto  attiene alle necessita' di tutela delle aree di cui all'art. 1;
 n) il  transito  di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitu' e fatta eccezione per  i  mezzi di servizio e per i mezzi accessori all'esercizio delle attivita' agro-silvo pastorali;
 o) lo  svolgimento  di  attivita'  pubblicitarie  al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco.
 Art. 4.
 Regime autorizzativo generale
 Sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco:
 a) i  nuovi  strumenti  urbanistici  generali,  i  nuovi piani di settore  e  quelli non definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto;
 b) le  eventuali  varianti,  totali  o  parziali,  agli strumenti urbanistici  generali  vigenti,  ed  i  relativi piani attuativi, non definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto;
 c) i   nuovi   interventi   consentiti   dalle  norme  di  tutela paesistica,  di  cui  alle  norme tecniche di attuazione previste dai Piani   territoriali   paesistici   Ambito  10  «Latina»,  Ambito  13 «Terracina,  Ceprano,  Fondi»,  e  Ambito 14 «Cassino, Gaeta, Ponza», approvati  dalla  legge  regionale  6 luglio  1998,  n. 24, ovvero, a decorrere  dalla  data  della  sua  approvazione, dalla normativa del Piano  territoriale  paesistico  regionale  di  cui all'art. 21 della legge regionale n. 24 del 1998.
 Si  intendono  per nuovi interventi quelli di cui all'art. 3, comma 1,  lettere  c),  d),  e)  ed  f),  del  decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
 Art. 5.
 Sorveglianza
 La  sorveglianza  del  territorio  di cui all'art. 1 e' affidata al Corpo  forestale  dello  Stato  nei  modi previsti dall'art. 21 della legge  6 dicembre  1991,  n.  394, dall'art. 2, comma 32, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
 |  |  |  | ---->  Vedere Planimetria a pag. 16 della G.U.  <---- |  |  |  |  |