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| Gazzetta n. 155 del 6 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |  | COMUNICATO |  | Verifica  di  esclusione  dalla  procedura  di valutazione di impatto ambientale,  relativa  a  ottimizzazioni al progetto preliminare gia' approvato,   relativo  alla  centrale  termoelettrica  in  comune  di Rizziconi, presentato dalla societa' Rizziconi Energia S.r.l. |  | 
 |  |  |  | Con  la  determinazione  dirigenziale n. prot. DSA/2005/15298 del 15 giugno  2005  la  direzione  per  la  salvaguardia  ambientale  ha esaminato  la  comunicazione relativa alle varianti apportate in fase di   sviluppo   del   progetto   esecutivo,  relativo  alla  centrale termoelettica  da  800  MWe in comune di Rizziconi (Reggio Calabria), presentato  dalla  societa'  Rizziconi Energia s.r.l. con sede in via Antica  Fiumara,  6  -  16149  Genova,  disponendo  che le stesse non costituiscono  modifica sostanziale rispetto ai presupposti alla base del  parere  di  compatibilita'  ambientale  gia' reso e recepito nel provvedimento   di   autorizzazione  del  Ministero  delle  attivita' produttive  e  pertanto  non  devono  essere  sottoposta ad una nuova procedura  di  valutazione dell'impatto ambientale, di cui all'art. 6 della  legge  8 luglio 1986, n. 349. E' fatto salvo il rispetto delle prescrizioni  di  cui  al provvedimento del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  DEC/DSA/148  del  2 marzo 2004 che si intendono  confermate, con l'eccezione del valore limite previsto per gli  ossidi  di  azoto che, nel citato provvedimento era di 50 mg/Nm3 espressi  come  NO2, a secco per un tenore volumetrico di O2 al 15% e che  viene  rideterminato  in  40  mg/Nm3  da  intendersi come valore massimo della media oraria ed alle stesse condizioni di esercizio. Il  testo integrale del citato parere e' disponibile sul sito del Ministero    dell'ambiente    e    della   tutela   del   territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori   azione/via/dde   via/dde   v ia   htm;  detto  parere puo' essere impugnato nei modi e nel termini di  cui  alla  legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
 Sono  fatti  salvi  gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.
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