| 
| Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 8 giugno 2005 |  | Obblighi  di  comunicazione  in  materia  di  acquisto  e  scambio di autovetture di provenienza infracomunitaria. |  | 
 |  |  |  | IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI di concerto con
 IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
 
 Visto  il  decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331, convertito con modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre  1993, n. 427, il quale reca disposizioni    tributarie   particolari   in   materia   di   scambi intracomunitari;
 Visto  l'art. 53 del citato decreto legge n. 331 del 1993, in forza del  quale  i  pubblici  uffici  che  procedono  all'immatricolazione cooperano  con  i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, tra l'altro, per il reperimento degli elementi utili al controllo sul corretto  assolvimento  degli  obblighi fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto;
 Visto l'art. 1, comma 378, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale prescrive che i soggetti di imposta comunichino al Dipartimento dei  trasporti terrestri i dati relativi all'acquisto di autoveicoli, motoveicoli  e  loro rimorchi nuovi, provenienti da Stati dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo;
 Visto l'art. 1, comma 379, della medesima legge n. 311 del 2004, il quale  stabilisce  che i contenuti e le modalita' delle comunicazioni di  cui  al  comma  378  sono  definiti  con  decreto  del  capo  del Dipartimento  dei  trasporti  terrestri  e del direttore dell'Agenzia delle entrate;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n.  358  e  successive  modifiche  ed  integrazioni, istitutivo dello «Sportello telematico dell'automobilista»;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.   I   soggetti   operanti  nell'esercizio  di  imprese,  arti  e professioni  che,  ai  sensi dell'art. 38 del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n. 427, effettuano acquisti di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi  nuovi  provenienti  da Stati dell'Unione europea o aderenti allo  spazio  economico europeo attraverso canali di importazione non ufficiali,  comunicano  al  Dipartimento  per i trasporti terrestri i dati   riepilogativi  dell'operazione  secondo  le  disposizioni  del presente  decreto. La medesima comunicazione e' effettuata in caso di cessione  intracomunitaria  o di esportazione di veicoli gia' oggetto di acquisto intracomunitario non immatricolati.
 2.  Le  disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti non  operanti  nell'esercizio  di  imprese,  arti e professioni. Tali soggetti,  nel  caso  di  acquisto di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi  nuovi,  ai  sensi  dell'art.  38,  comma 3, lettera e), del decreto  legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29 ottobre 1993, n. 427, ai fini dell'immatricolazione, producono  copia  dell'attestato  di pagamento modello F24 - ai sensi dell'art.  6  del  decreto  del Ministro delle finanze del 19 gennaio 1993  o  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione dell'avvenuto versamento  dell'imposta,  ai  sensi  dell'art.  46,  lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 3.  Per le imprese esercenti attivita' nel settore del commercio di autoveicoli,   motoveicoli  e  loro  rimorchi  nuovi,  rappresentanti accreditate   dalle  case  costruttrici  presso  il  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, la comunicazione di cui al comma 1 e' effettuata attraverso la trasmissione telematica dei dati tecnici dei veicoli   da   immatricolare  al  sistema  informativo  centrale  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  La comunicazione di cui all'art. 1, comma 1, relativa a ciascun autoveicolo,  motoveicolo  e  rimorchio  nuovo  oggetto dell'acquisto intracomunitario, contiene:
 a) il codice fiscale e la denominazione del cessionario residente tenuto alla comunicazione;
 b) il  numero  identificativo intracomunitario e la denominazione del  fornitore,  ovvero  i  dati  anagrafici  del  fornitore  qualora quest'ultimo   non   sia   in   possesso   di  numero  identificativo intracomunitario;
 c) il  numero di telaio dell'autoveicolo, motoveicolo e rimorchio nuovo oggetto dell'acquisto;
 d) la data dell'acquisto.
 2.   Nel   caso   di   passaggio  interno  successivo  all'acquisto intracomunitario   di   cui   all'art.   1,   comma   1,   precedente l'immatricolazione,  il  numero  identificativo intracomunitario e la denominazione  del  fornitore  sono  sostituiti, rispettivamente, dal codice fiscale e dalla denominazione del cedente nazionale.
 3.  La  comunicazione di cui all'art. 1, comma 1, ultimo capoverso, relativa a ciascun autoveicolo, motoveicolo e rimorchio nuovo oggetto della cessione intracomunitaria o dell'esportazione, contiene:
 a) il  codice fiscale e la denominazione dell'operatore residente tenuto alla comunicazione;
 b) il  numero di telaio dell'autoveicolo, motoveicolo e rimorchio nuovo oggetto della cessione o dell'esportazione;
 c) la data dell'acquisto;
 d) la data della cessione intracomunitaria o dell'esportazione.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  La  comunicazione  di  cui  all'art.  2  puo' essere effettuata alternativamente:
 a) tramite   collegamento   telematico   diretto  con  il  Centro Elaborazione   Dati   (C.E.D.)   della   Direzione  generale  per  la motorizzazione, previa richiesta di accreditamento presso il medesimo C.E.D,  secondo  i criteri e le modalita' stabiliti con provvedimento del    direttore   generale   della   Direzione   generale   per   la motorizzazione;
 b) avvalendosi   di  un  soggetto  autorizzato  all'esercizio  di attivita'   di  consulenza  automobilistica,  ai  sensi  della  legge 8 agosto  1991,  n.  264,  e successive modifiche ed integrazioni, ed abilitato  all'utilizzo  della  procedura  telematica dello sportello telematico  dell'automobilista,  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni,  nel  rispetto delle competenze territoriali attribuite nella materia dalle disposizioni vigenti.
 2.  La  comunicazione si intende effettuata al momento del rilascio della  ricevuta,  in  forma  di  stampato  o elettronica, in cui sono indicati i seguenti dati:
 a) la data di ricezione della comunicazione;
 b) il  protocollo  attribuito  alla  comunicazione  in  forma  di stampato cartaceo o di file all'atto della ricezione della stessa.
 3.  Il  termine  per  l'invio  della  comunicazione e' stabilito in quindici  giorni  dall'effettuazione  dell'acquisto  e, in ogni caso, prima  della data di presentazione della domanda di immatricolazione. Lo stesso termine e' previsto nel caso di comunicazione conseguente a cessione intracomunitaria o esportazione.
 |  |  |  | Art. 4. 1. L'ufficio periferico del Dipartimento per i trasporti terrestri, riscontrata  la  presenza, nell'archivio informatico, dei dati di cui all'art. 2, commi 1 e 2, procede all'immatricolazione.
 2.  L'assenza  nell'archivio  informatico  dei dati di cui al comma precedente non consente all'Ufficio periferico del Dipartimento per i trasporti   terrestri   di   procedere   all'immatricolazione   degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il 1° settembre 2005.
 
 Roma, 8 giugno 2005
 Il capo del Dipartimento
 Fumero
 Il direttore dell'Agenzia delle entrate
 Ferrara
 |  |  |  |  |