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| Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 giugno 2005 |  | Trasferimento delle risorse finanziarie e umane per l'esercizio delle funzioni  in  materia  di  miniere e risorse geotermiche alla regione Sardegna. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Vista  la  legge  15 marzo  1997, n. 59 e successive modificazioni, recante  «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle  regioni  ed  agli  enti  locali  per  la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
 Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni,   recante   «Conferimento   di   funzioni   e  compiti amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
 Visto  in  particolare,  l'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n. 112, che prevede: «Con le modalita' previste dai rispettivi statuti  si  provvede  a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle  province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano gia' attribuite,  le  funzioni ed i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario»;
 Visto  l'art.  4 dello Statuto speciale della Sardegna che demanda. alla  legge regionale l'emanazione di norme legislative in materia di esercizio industriale delle miniere, cave e saline;
 Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, recante «Norme di  attuazione  dello  Statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento  di  funzioni  amministrative,  in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 2;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre  2000,  recante  «Individuazione  dei beni e delle risorse finanziarie,  umane,  strumentali  e organizzative da trasferire alle regioni  ed  agli  enti  locali  per l'esercizio delle funzioni e dei compiti  amministrativi  in  materia  di  energia,  miniere e risorse geotermiche,   di   competenza   del  Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato»;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 13 novembre  2000 recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le  regioni  e  tra  gli  enti  locali per l'esercizio delle funzioni conferite  dal  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di energia, miniere e risorse geotermiche»;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 14 dicembre  2000,  n. 446, recante «Individuazione delle modalita' e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»;
 Acquisito  in  data  26 maggio  2005  il  parere  della  Conferenza unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 6 maggio  2005  recante  delega al Ministro per gli affari regionali, all'art. 1, lettera f), per l'elaborazione di provvedimenti di natura normativa  ed  amministrativa  concernenti  le  regioni e le province autonome  di  Trento  e  Bolzano,  anche  con  riguardo alle norme di attuazione   degli   statuti,  e  all'art.  3,  lettera  d),  per  la definizione delle iniziative inerenti all'attuazione del capo I della legge  15 marzo  1997, n. 59, e agli adempimenti ad esso conseguenti, con particolare  riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Sentita la regione Sardegna;
 Sentite   le   Organizzazioni  sindacali  rappresentative  in  data 3 maggio 2005;
 Sentiti  il  Ministro  per  la funzione pubblica, il Ministro delle attivita' produttive e il Ministro dell'economia e delle finanze;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ambito di applicazione
 1.  Il presente decreto, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto  legislativo  17 aprile 2001, n. 234, individua e attribuisce alla regione Sardegna, le risorse umane ed economiche per l'esercizio delle  funzioni  e  dei  compiti  in  materia  di  miniere  e risorse geotermiche,  cosi'  come  individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000 e del 13  novembre 2000.
 |  |  |  | Art. 2. Risorse finanziarie
 1.  Ai  fini  dell'esercizio  delle  funzioni  e dei compiti di cui all'art.  1  sono trasferite, a decorrere dal 1° settembre 2005, alla regione  Sardegna  le  risorse  finanziarie quantificate nell'importo annuo  complessivo  di euro 18.364,46 pari a lire 35.558.560, secondo la  percentuale  stabilita  nella tabella «A» allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 in materia di energia, miniere e risorse geotermiche.
 |  |  |  | Art. 3. Risorse umane
 1.  Per  l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 sono  attivate,  a  decorrere  dal 1° settembre 2005, le procedure di trasferimento di n. 7 unita' di personale alla regione Sardegna, come individuate   nella  tabella  «B»  dal  decreto  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri  13 novembre  2000  in  materia di miniere e risorse geotermiche.
 2.  Per  il  trasferimento  del  personale  di  cui  al  comma 1 si applicano le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446.
 |  |  |  | Art. 4. Oneri per il personale
 1.  Le  risorse  relative  al  personale  trasferito  alla  regione Sardegna  sono  individuate  per  ciascuna  unita'  di  personale non dirigente  in Euro 30.780,83 (pari a L. 59.600.000) e per l'unita' di personale  dirigente  in Euro 79.637,65 (pari a L. 154.200.000), come previsto  dall'art.  4  dei  decreti del Presidente del Consiglio del 22 dicembre  2000  di  trasferimento  dei  beni, delle risorse umane, strumentali  e  organizzative  alle  regioni  e  agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, corrispondente alla media delle retribuzioni dei diversi livelli del personale interessato.
 2.  Con decreto ministeriale si provvede alle variazioni in aumento o in diminuzione necessarie ad attribuire gli importi delle effettive retribuzioni in godimento al momento del trasferimento del personale, alla   conclusione  delle  procedure  di  mobilita',  secondo  quanto stabilito  dall'art.  4  del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  14 dicembre  2000 n. 446. Il Ministro dell'economia e delle finanze  provvede  alle occorrenti variazioni di bilancio, sulla base del predetto decreto.
 3.  Le  risorse  finanziarie  relative al personale trasferito alla regione  Sardegna,  sono trasferite contestualmente alle procedure di mobilita',  secondo  quanto  previsto  dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  14 dicembre  2000, n. 446. Ove il Ministero delle  Attivita'  produttive  non esperisca le procedure di mobilita' secondo  le  disposizioni  degli  articoli 2  e  3  del  decreto  del Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446, il Ministero  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato, sulla base delle  indicazioni  di  cui  al  comma 1, ad effettuare il taglio dei fondi  al  suddetto Ministero, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Nel caso in cui la regolare  adozione delle procedure di mobilita' non consenta il pieno soddisfacimento   dei  trasferimenti,  sono  assegnati  alla  regione Sardegna  risorse finanziarie in misura corrispondente al trattamento economico  del  personale  non trasferito, cosi' come individuate nel comma  1  a valere sul fondo di cui all'art. 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
 |  |  |  | Art. 5. Procedure di trasferimento delle risorse finanziarie
 1.  Le risorse finanziarie di cui al presente decreto sono iscritte nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze.  A  tal  fine,  gli stanziamenti di competenza dei capitoli dello stato di previsione del Ministero delle attivita'  produttive  sono  ridotti  di  pari  importo.  Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  provvede  con  propri  decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
 2.   Per   gli   esercizi   successivi   si   provvede  annualmente all'assegnazione  delle risorse fino all'adeguamento dell'ordinamento finanziario  della  regione Sardegna, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234.
 
 Roma, 9 giugno 2005
 
 p. Il Presidente: La Loggia
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