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| Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | CIRCOLARE 28 giugno 2005 |  | Legge  30 dicembre  2004,  n.  311,  recante:  «Disposizioni  per  la formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)». Circolare esplicativa. |  | 
 |  |  |  | Alle regioni Alle  province  autonome  di  Trento  e
 Bolzano
 Alla provincia autonoma di Aosta
 Alle province
 Ai comuni
 Alle comunita' montane
 Alle comunita' isolane
 All'Unione dei presidenti delle regioni
 All'UPI
 All'ANCI
 All'UNCEM
 Alla Conferenza unificata Stato-regioni
 Alla Corte dei conti
 Alle  delegazioni  regionali alla Corte
 dei conti
 All'Avvocatura generale dello Stato
 Alla Banca d'Italia
 All'Associazione bancaria italiana
 
 La  legge  finanziaria  2005,  ai  commi  da  71  a 77 dell'art. 1, stabilisce  norme  di  carattere  generale  per  la conversione delle passivita' con oneri di ammortamento a carico dello Stato, qualora le clausole  contrattuali  lo  consentano,  sulla  base  di  criteri  di valutazione   strettamente  collegati  all'evoluzione  dei  tassi  di mercato.  Dispone,  inoltre, condizioni e modalita' secondo le quali, sia  le amministrazioni centrali, che le autonomie regionali e locali sono tenute ad attivarsi per rifinanziare tale tipo di debito.
 In  premessa,  corre  l'obbligo  di  sottolineare alcuni aspetti di carattere  generale  necessari  alla  corretta  interpretazione delle norme contenute nei commi 71-77:
 in  primo  luogo,  si ritiene opportuno precisare che l'ambito di applicazione di tali norme e' rigorosamente circoscritto ai mutui con oneri  di  pagamento  a  carico,  integrale  o parziale, dello Stato, contratti  dallo Stato stesso, dalle regioni, dalle province autonome di  Trento  e Bolzano e dagli enti locali ed a quelli contratti dagli altri  enti  pubblici,  relativamente  all'applicazione  delle  norme contenute nei commi 75, 76 e 77;
 in  nessun  caso  si  ritiene  che in tale ambito di applicazione siano   comprese   le  societa'  di  natura  pubblica,  ancorche'  la partecipazione pubblica sia totale;
 si   ritiene  opportuno,  inoltre,  chiarire  che  l'obbligazione pecuniaria derivante dai mutui con oneri integralmente a carico dello Stato,  compresi  i  mutui  di  cui  lo Stato assicura l'ammortamento indiretto,  e' da considerarsi come obbligazione dell'amministrazione sui  cui  capitoli di bilancio grava da ultimo l'onere della spesa, a prescindere dall'ente che sottoscrive il contratto. Pertanto, ai fini della  corretta  imputazione  di  spesa,  il debito derivante da tali mutui  e'  da computarsi come debito dell'amministrazione obbligata e non  dell'ente  che formalmente risulta parte contraente nel relativo contratto di mutuo.
 Diversamente  va considerato il debito derivante da mutui con oneri solo parzialmente a carico dello Stato, per i quali l'ente contraente risulta  comunque  obbligato  nei  confronti  dell'istituto mutuante, ricevendo  dall'amministrazione  partecipante  solo un rimborso delle somme dovute;
 va ricordato, in conseguenza, che l'introduzione della disciplina della  conversione/rinegoziazione  dei mutui con oneri a carico dello Stato  non innova, ma semplicemente integra l'ordinamento vigente. Ne discende  che,  da  un  lato,  in  materia di indebitamento con oneri integralmente  a  carico dello Stato, continuano ad esplicare la loro efficacia  le  prescrizioni  dell'art.  45,  comma 32, della legge n. 448/1998  ed  i  correlati provvedimenti di natura amministrativa (le c.d.  «griglie»  indicative  dei tassi massimi applicabili alle varie tipologie  di  mutui),  mentre,  in caso di oneri solo parzialmente a carico  dello  Stato, per quanto detto in precedenza, non vengono ne' superate    ne'    revisionate   tutte   le   disposizioni   relative all'indebitamento e al monitoraggio.
 le autorizzazioni di spesa previste quali limiti di impegno vanno intese  quali  tetti  massimi  stabiliti  dalla  legge che non devono essere  superati.  E'  possibile  soltanto una loro riduzione su base annua,  con  eventuale prolungamento della durata degli stessi limiti in funzione del nuovo piano di ammortamento del residuo debito, fermo restando   che   non  puo'  essere  aumentato  l'importo  complessivo inizialmente  autorizzato  dei  limiti  di  impegno. Coerentemente, i margini  di minore spesa conseguente alla rinegoziazione non potranno essere  utilizzati  per  incrementi  di  altre  spese  o riduzioni di entrata.
 Scendendo nel particolare del testo, si osserva quanto segue: Comma 71.
 Stabilisce     un    generico    obbligo    a    provvedere    alla conversione/rinegoziazione   da   parte  dei  soggetti  indicati,  in presenza  di  condizioni  contrattuali  che  lo  consentano  e  della verifica  della  riduzione  del  valore  finanziario delle passivita' totali.  Di tali condizioni, solo quella indicata nella seconda parte del comma, raggiungimento di un differenziale superiore all'1% tra il tasso  fisso applicato al mutuo ed il corrispondente tasso di mercato riferito  alla  vita  media  residua  del  mutuo stesso, pone in capo all'ente  un  vero  e proprio obbligo a provvedere al rifinanziamento della  passivita'  per  la  quale  il suddetto differenziale e' stato verificato.
 In  tutti gli altri casi, ovvero in caso di differenziale inferiore all'1%  o  di  mutui  con  strutture diverse dal semplice tasso fisso (indicizzazioni  a  parametri  composti  e/o  di  spread superiori ai livelli   di   mercato),   l'obbligo   in  carico  all'ente  consiste esclusivamente  nell'attivita'  di  verifica:  l'ente  deve,  quindi, attivarsi  per  monitorare  l'andamento  dei  tassi  e  la  eventuale presenza  di  condizioni  di  mercato che consentano la riduzione del valore finanziario delle passivita'.
 Quindi,  in fattispecie diverse dalle passivita' a tasso fisso o in caso  di differenziale inferiore all'1%, l'ente si muove in un ambito di maggiore discrezionalita', ed e', percio', autorizzato a procedere alla conversione/rinegoziazione delle passivita', subordinatamente al rispetto  delle  norme vigenti in materia di mutui con oneri a carico dello Stato.
 Il  comma  71 deve essere considerato come operante in uno scenario parallelo  a  quello dell'art. 41 della legge n. 448 del 2001, di cui sostanzialmente  riprende  i  contenuti  relativi  alla conversione o rinegoziazione  dei  mutui,  condizionandole  al conseguimento di una riduzione  del  valore finanziario delle passivita' totali, valutate, queste  ultime,  come  l'insieme  delle  passivita' (quote capitale e quote  interesse)  con oneri a carico dello Stato gestite dal singolo ente.  Il  conseguimento  della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.
 Tale    riduzione    si    considera    conseguita   se,   all'atto dell'operazione,  il  valore  finanziario,  cioe' la somma dei valori attuali  dei flussi della nuova passivita' (ciascun flusso costituito dalle  quote  capitale  e  quote  interesse  alle  relative scadenze) nonche' delle commissioni, penali e accessori dovuti per l'estinzione del  vecchio  mutuo  e  delle  commissioni per l'accensione del nuovo prestito,  risulti inferiore alla somma dei valori attuali dei flussi della passivita' preesistente che si vuole convertire/rinegoziare.
 I  suddetti  «costi  aggiuntivi»  derivanti  dall'estinzione  della precedente  passivita',  pertanto,  dovranno  essere  computati nella nuova  per  effettuare  la  corretta  valutazione della riduzione del valore   finanziario  e  verranno  distribuiti  sul  nuovo  piano  di ammortamento,  i  cui  oneri  andranno  a gravare il bilancio statale ovvero,  pro-quota,  anche  quello dell'ente, in corrispondenza della previsione  per  quella  passivita'  dell'integrale o parziale carico dello Stato.
 Quanto  sopra equivale a dire che la conversione dei mutui prevista dal  comma  71 deve essere concettualmente intesa alla stessa stregua di  quella  introdotta  dall'art.  41 della legge n. 448 del 2001: la trasformazione di una passivita' esistente in un'altra con costi piu' allineati  ai livelli di mercato, senza creazione di nuovo debito, al fine  di  ridurre  il costo dell'indebitamento; tale riduzione, giova ricordare,  deve  essere considerata come l'obiettivo ed il principio informatore anche della disciplina contenuta nell'art. 41 stesso.
 Con tale trasformazione, si ribadisce, non si ha creazione di nuovo debito,  come sottolineato anche dalla RGS nell'interpretazione delle norme   del  nuovo  Patto  di  stabilita'  interno,  e  la  novazione dell'obbligazione    e   del   relativo   contratto,   insita   nella «conversione»,  deve  essere considerata sempre e solo finalizzata al raggiungimento di un interesse pubblico, quale, appunto, quello della riduzione  del  costo  del debito. Allo stesso principio si deve fare riferimento  per comprendere appieno il termine «convenienza», che il comma 71 indica come criterio di valutazione sulla base del quale gli enti debbono assumere l'iniziativa della conversione/rinegoziazione.
 Nella  seconda  parte  del  comma,  poi,  come  gia'  esposto, sono contenute  alcune  indicazioni  sulle condizioni necessarie affinche' per  l'ente si ravvisi un vero e proprio obbligo a procedere. In caso di  mutui  a  tasso  fisso, l'ente e' tenuto ad assumere l'iniziativa quando  il  differenziale  tra  il  tasso  applicato a ciascuna delle passivita'  esistenti ed il tasso di mercato corrispondente alla vita media  residua  di  quelle  passivita'  risulti pari o superiore ad 1 punto  percentuale. In tale contesto, l'ente non e' solo autorizzato, ma   obbligato   ad   istruire   un  procedimento  che  conduca  alla revisione/novazione  contrattuale.  Per vita media residua si intende la  media  aritmetica  dei  periodi di maturazione dei flussi futuri, ponderati per il rapporto tra il singolo flusso e la somma di tutti i flussi  futuri.  Il tasso di mercato da utilizzare per la verifica e' il   tasso  interest  rate  swap  (IRS),  pubblicato  sui  principali quotidiani   finanziari   e   sui   principali  circuiti  informativi (info-provider).  Quindi,  ad  esempio,  se la vita media residua del mutuo  risulta  essere  pari a 5 anni, si dovra' confrontare il tasso del  mutuo  con  il  tasso  IRS  con  scadenza  pari  a 5 anni. Se il differenziale  tra  i due supera l'1%, scatta per l'ente l'obbligo di attivare la procedura per addivenire, se sussistono le condizioni, ad un nuovo contratto. Comma 72.
 Il  comma  72  stabilisce  che gli stanziamenti di bilancio vengano proporzionalmente adeguati ai nuovi piani di ammortamento conseguenti alle operazioni di conversione o rinegoziazione.
 A  tale  adeguamento  provvedera'  il Dipartimento della Ragioneria generale   dello   Stato   IGPB.  A  questo  scopo  l'amministrazione competente,  una  volta  acquisita la documentazione necessaria dagli enti  interessati,  dovra'  comunicare  al  predetto  Dipartimento le conversioni  o  rinegoziazioni poste in essere, indicando la legge di riferimento,   il   nuovo   stanziamento   (rata   di   ammortamento: distintamente  per quota capitale ed interessi e con l'indicazione se tale  rata e' a parziale o totale carico dello Stato), il capitolo di bilancio  e  il  relativo  piano  di gestione e la nuova scadenza del limite di impegno.
 A  tal  proposito  si  precisa  che, dal momento che ogni limite di impegno   autorizzato   da   una  specifica  norma  viene  monitorato singolarmente  nell'ambito  del  proprio  piano  di  gestione, non e' consentito accorpare piu' limiti di impegno in una singola operazione di rinegoziazione/conversione. Comma 73.
 Il  comma  73,  da'  disposizioni  affinche'  gli  enti,  una volta perfezionati  gli atti della conversione/rinegoziazione dei mutui con oneri  a  carico  dello  Stato,  li  trasmettano alle amministrazioni interessate  per  gli  adempimenti  di  revisione  degli stanziamenti previsti dal comma 72.
 La  combinazione  delle disposizioni di tale comma con quanto detto nelle  premesse  a proposito della sua interazione con le altre norme gia'  in  vigore nell'ordinamento codifica una metodologia operativa, da parte degli enti, che si puo' raffigurare come segue.
 L'ente,  dopo  avere  riscontrato  la sussistenza della convenienza della  conversione/rinegoziazione  in  seguito  alla  verifica  delle condizioni  indicate,  assume  l'iniziativa del procedimento inteso a dare  vita ad un nuovo contratto o alla revisione delle condizioni di quello   esistente,   secondo   il   grado   di   maggiore  o  minore discrezionalita'    delineato    nel   paragrafo   precedente.   Tale procedimento dovra', in ogni caso, prevedere, tra gli altri atti:
 l'acquisizione  del  consenso  del  Ministero dell'economia delle finanze  sul  nuovo  tasso,  in caso di mutui per importi superiori a 51.645.689,91 euro (art. 45, comma 32 della legge n. 448 del 1998);
 il parere del CICR nel caso di regioni che convertano il mutuo in un'emissione obbligazionaria;
 il  parere  del  Dipartimento  del tesoro sull'accesso al mercato (art.  41  della  legge  n.  448  del  2001 e relativo regolamento di attuazione);
 il  riferimento  ai  tassi  indicati dal Ministro dell'economia e delle  finanze  per  passivita' di importo inferiore ai 51.645.689,91 euro.
 Una  volta addivenuto alla stipula del nuovo contratto o al rinnovo delle  condizioni  di  quello  preesistente,  inizia  a decorrere per l'ente  il  termine  di  trenta  giorni  previsto  dal  comma  73 per l'inoltro della documentazione, comprensiva dei piani di ammortamento della  passivita'  ristrutturata, da computarsi dalla data di stipula del contratto stesso. Comma 74.
 Il comma 74 estende ai titoli obbligazionari di tipo bullet, emessi in  regime  di  conversione delle passivita' con oneri a carico dello Stato,  l'obbligo di costituzione di un fondo o di conclusione di uno swap  di  ammortamento,  gia'  in  vigore per gli enti territoriali a fronte  del  debito a loro carico secondo la disciplina stabilita dal decreto ministeriale n. 389 del 1° dicembre 2003.
 Nel  caso  di  oneri  integralmente  a carico dello Stato, in cui i rischi  finanziari  e  di  credito  sono quindi sostenuti dallo Stato medesimo, i limiti imposti dal comma 2 dell'art. 2 del citato decreto ministeriale  n.  389  vanno prudenzialmente ristretti ai soli titoli governativi   degli   Stati   appartenenti  all'Unione  europea,  con esclusione   quindi   dei   «titoli   obbligazionari   di   enti   ed amministrazioni   pubbliche  nonche'  di  societa'  a  partecipazione pubblica».
 E'  auspicabile che tale impostazione venga adottata anche nel caso di  ammortamento  costituito  a  fronte  di  una passivita' con oneri parzialmente a carico dello Stato.
 Si  ricorda  che  l'indebitamento  deve  comunque  avere un profilo ammortizzato. Visti i maggiori oneri associati ad un ammortamento con rimborso  unico  a  scadenza  (bullet),  a  cui  si aggiungono quelli relativi   alla   necessaria   strutturazione  dell'ammortamento  del capitale, si raccomanda alle amministrazioni destinatarie della norma di  analizzare  attentamente  il  rapporto  tra  i  rischi di credito assunti  e  i  maggiori  oneri sostenuti, da un lato, e gli eventuali benefici  ottenuti  dall'altro.  Alla  luce  della complessita' dello strumento, si raccomanda a tal fine di consultare la Direzione II del Dipartimento del tesoro. Comma 75 e 76.
 Il  comma  75 contiene disposizioni specifiche per il pagamento dei mutui  con  oneri di ammortamento integralmente a carico dello Stato, mentre  il  comma  76  indica  le  modalita' di contabilizzazione dei debiti  derivanti  da  mutui  con  oneri  di ammortamento a carico di amministrazioni  pubbliche  diverse  da quelle che hanno stipulato il contratto di mutuo, con l'esclusione dello Stato.
 La  disposizione e' applicabile anche ai casi in cui l'ammortamento a  carico  dello  Stato  derivi  da  limiti  di  impegno  pluriennali autorizzati  a  favore degli enti suddetti da specifiche disposizione legislative.
 Tali  norme  sono  espressamente riferite ai mutui, ma naturalmente vanno  estese  anche  alle  emissioni  obbligazionarie  purche' siano esclusivamente  quelle perfezionate per convertire i vecchi mutui con oneri  integralmente  a  carico dello Stato, restando infatti esclusa ogni  forma  di  intervento  dello  Stato  su prestiti obbligazionari diversi da quelli appena richiamati.
 Il  comma  76  prevede  che  gli istituti finanziatori debbano dare notizia    della    stipula    dell'operazione    di    finanziamento all'amministrazione  pubblica  tenuta  al  pagamento  delle  rate  di ammortamento;  amministrazione  che  deve contabilizzare l'operazione nel  proprio  bilancio tra le accensioni prestiti, ed iscrivere nella spesa   il  corrispondente  importo  tra  i  trasferimenti  in  conto capitale.
 Al   fine   di   dare  certezza  alle  operazioni  finanziarie  che coinvolgono  tre  soggetti  (istituto  finanziatore,  amministrazione pubblica  beneficiaria  del  finanziamento e amministrazione pubblica pagatrice), l'amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di  ammortamento,  entro  quindici  giorni dall'avvenuta notifica del contratto,  deve  comunicare all'istituto finanziatore l'assunzione a proprio  carico  del  pagamento  delle rate di ammortamento. A titolo meramente  esemplificativo, si allega un fac-simile di comunicazione, che  deve  essere  trasmesso,  oltre  che all'istituto finanziatore e all'ente   beneficiario   del   finanziamento,   anche  al  Ministero dell'economia  e  delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione II.
 Le modalita' di comunicazione appena accennate trovano applicazione anche  nei  casi in cui al pagamento delle rate di ammortamento debba provvedere un'amministrazione statale.
 Si    sottolinea,   inoltre,   che   l'eventuale   erogazione   del finanziamento in assenza della comunicazione di assunzione dell'onere di  ammortamento  da  parte dell'amministrazione pubblica interessata comporta  la  piena  assunzione  del rischio dell'operazione a carico dell'istituto finanziatore.
 Si   precisa,  infine,  che  l'amministrazione  statale  tenuta  al pagamento   delle   rate   di   ammortamento  provvede  al  pagamento direttamente nei confronti dell'istituto finanziatore, anche nei casi in  cui  l'originale  operazione  finanziaria  risultasse sorretta da limiti di impegno verso l'amministrazione beneficiaria.
 Eventuali  indicazioni  fornite  in  materia,  in  difformita' alla presente circolare, sono da considerarsi superate. Comma 77.
 Il comma 77 dispone che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adeguarsi  alle  disposizioni di cui ai commi 75 e 76 con riferimento alle nuove operazioni finanziarie. Al riguardo, si rappresenta che le operazioni  di  conversione o rinegoziazione del debito costituiscono nuove operazioni finanziarie, anche se non determinano nuovo debito.
 
 Roma, 28 giugno 2005
 Il Ragioniere generale dello Stato
 Canzio
 
 Il direttore generale del Tesoro
 Grilli
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