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| Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2005 |  | Ulteriori  disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni  conseguenti  alla  crisi  sismica  del  6 settembre  2002  nel territorio della provincia di Palermo. (Ordinanza n. 3445). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto  l'articolo  5,  commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Vista  l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre  2002,  n. 3250, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare  i  danni conseguenti alla crisi sismica del 6 settembre 2002  nel territorio della provincia di Palermo, nonche' procedure di snellimento  per taluni obiettivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della  legge  31 dicembre  1991,  n. 433, e successive integrazioni e modificazioni»;
 Vista la nota del 5 maggio 2005, con la quale la regione Siciliana, in  considerazione dell'avvenuta cessazione dello stato di emergenza, fissata  al  31 dicembre  2004, ha rappresentato l'esigenza che venga adottata  una  nuova  ordinanza  con  cui consentire il completamento delle  iniziative  ancora  in  corso  di realizzazione, finalizzate a conseguire il definitivo superamento del contesto critico determinato dalla crisi sismica del 6 settembre 2002;
 Vista la nota del prefetto di Palermo del 19 aprile 2004;
 Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile di  determinare  pregiudizi  alla  collettivita' interessata, sicche' occorre   adottare  ogni  iniziativa  utile  finalizzata  ad  evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
 Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile  ex  articolo 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare   gli   interventi   necessari   al  definitivo  rientro nell'ordinario;
 Acquisita  l'intesa  della regione Siciliana con nota del 15 giugno 2005;
 Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  Il  presidente della regione Siciliana, il prefetto di Palermo, il  sindaco  di  Palermo  ed il presidente della provincia di Palermo sono  confermati  fino  al  31 dicembre  2005 commissari delegati per fronteggiare  la  situazione  di  criticita'  conseguente  all'evento calamitoso  di cui in premessa; in particolare, i Commissari delegati provvedono,  in  regime ordinario all'attuazione ed al completamento, nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  degli interventi e delle opere  gia'  programmate  per  il  superamento dell'emergenza, di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3250/2002.
 |  |  |  | Art. 2. 1.   Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla  presente ordinanza,  i  commissari  delegati sono autorizzati ad avvalersi del personale e delle strutture pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1, 2,  3  e 4 dell'ordinanza n. 3250/2002, ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in materia.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  I  commissari  delegati, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, provvedono utilizzando le risorse di cui all'articolo 6, commi 1 e 2 dell'ordinanza n. 3250/2002.
 |  |  |  | Art. 4. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i  commissari  delegati,  ove  ne ricorrano i presupposti, provvedono utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.
 2.   I   commissari   delegati   trasmettono   trimestralmente   al Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nonche',  al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  All'articolo  2,  comma  8,  secondo periodo, dell'ordinanza n. 3250/2002,   le   parole   «a   valere   sulle   economie   derivanti dall'ordinanza  3224/2002»,  sono sostituite dalle seguenti «a valere sulle economie derivanti dall'ordinanza n. 3234 del 26 luglio 2002».
 |  |  |  | Art. 6. 1.  Il  Dipartimento  della  protezione civile, e' estraneo ad ogni altro  rapporto  contrattuale  posto  in essere in applicazione della presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 30 giugno 2005
 
 Il Presidente: Berlusconi
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